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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15/04/2008 (Ud. 22/01/2008), Decisione n. 1749
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli architettonici e paesaggistici - Art.
20, 2° c., L. n.633/1941 - Progettisti deceduti - Diritto morale di autore –
Cessazione. La disciplina contenuta nell’art. 20, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633 attribuisce, all’autore dell’immobile, dichiarato
assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto diritto morale d’autore) di
intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo
ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria. E’ evidente che il
suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo
egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno
artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Sicché, la
necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene
meno con il decesso dell’artista (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4122). Nella
specie, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale
d’autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e nemmeno
agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità
professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità
distinte da quelle degli autori. Pres. RUOPPOLO - Est. ATZENI - Masterall
Immobiliare s.p.a. (avv. Bertolani) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (annulla Tribunale
Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione II n. 66 del 26/01/2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15/04/2008 (Ud. 22/01/2008), Decisione n. 1749
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1749/08
Reg.Dec.
N. 4236 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4236/07 proposto da Masterall Immobiliare
s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliata presso lo studio Schiavone in
Roma, via Tacito n. 10 int. 11
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna e la
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di
Bologna, Modena e Reggio Emilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
p.t., non costituiti;
il Comune di Modena in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
l’erede dell’arch. Vinicio Vecchi, coniuge superstite sig.ra Carmen Lorenzini,
non costituita in giudizio;
gli eredi dell’arch. Alberto Mario Pucci, sig.ri Maria Grazia Pucci e Pietro
Pucci, non costituiti in giudizio
per l’annullamento
della sentenza n. 66 in data 26 gennaio 2007 del Tribunale Amministrativo per
l’Emilia Romagna, Sezione II, resa inter partes.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 22 gennaio 2008 il Consigliere
Manfredo Atzeni ed uditi l’Avv. Bertolini e l’Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con successivi ricorsi al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna
Masterall Immobiliare s.p.a. in persona del legale rappresentante impugnava:
- il provvedimento in data 2/9/2005 del dirigente Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia e le Imprese del Comune di Modena concernente la
sospensione, per centocinquanta giorni, della dichiarazione d’inizio d’attività
presentata dalla suddetta s.p.a. per la realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria nell’ex Cinema Olympia in Modena a seguito della nota in data
17/8/2005 (parimenti impugnata) con la quale la Soprintendenza per i Beni
Architettonici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia aveva
comunicato essere in corso la procedura di riconoscimento dell’importante
carattere artistico dell’immobile ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- il provvedimento in data 22 settembre 2005 con il quale il Dirigente
Responsabile del Servizio Comunale Trasformazione Edilizia e Qualità
dell’Architettura del Comune di Modena aveva disposto l’interruzione del termine
per il rilascio del permesso di costruire concernente la ristrutturazione
dell’immobile di cui sopra con cambio d’uso e parziale demolizione con
sopraelevazione;
- il decreto in data 31/3/2006 con il quale la Direzione Generale per
l’Architettura e l’Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali aveva riconosciuto l’importante carattere artistico dell’immobile di
cui si tratta ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 633/1941;
- il provvedimento n. 59883/7786/06 in data 5/5/2006 con il quale il Dirigente
Responsabile del Servizio Comunale Trasformazione Edilizia e Qualità
dell’Architettura del Comune di Modena aveva ulteriormente sospeso i lavori di
cui si tratta.
Lamentava, sotto diversi profili, errori procedimentali, soprattutto in
relazione alla violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
mancanza dei presupposti per l’assoggettamento dell’immobile alla tutela di cui
all’art. 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la
mancanza dei termini finali dei provvedimenti di sospensione sopra elencati,
chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché il
risarcimento dei danni subiti.
Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno riunito e respinto i ricorsi.
Avverso la predetta sentenza la parte ricorrente in primo grado propone
l’appello in epigrafe contestando gli argomenti ivi svolti e chiedendo la
riforma della pronuncia gravata.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il
rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ fondata l’argomentazione, prospettata dall’appellante nella memoria
depositata in vista dell’udienza di trattazione, secondo la quale i
provvedimenti impugnati hanno perso efficacia.
La presente controversia riguarda, infatti, il provvedimento con il quale
l’immobile di cui si tratta (ex Cinema Olympia di Modena, opera degli architetti
Vinicio Vecchi ed Alberto Mario Pucci) è stato dichiarato di particolare
interesse in vista della sua sottoposizione al regime di tutela del diritto di
autore, secondo la disciplina dettata dall’art. 20, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633.
La norma appena richiamata attribuisce, per quanto ora interessa, all’autore
dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto
diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori
sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione
originaria.
E’ evidente che il suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo
titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi
lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con
quest’ultimo.
La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che
viene meno con il decesso dell’artista (in termini C. di S., VI, 26 luglio 2001,
n. 4122).
L’appellante riferisce che entrambi gli architetti, originari progettisti
dell’immobile per il quale è controversia, sono deceduti nelle more del presente
giudizio, ed il dato non è contestato.
Di conseguenza, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto
morale d’autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e
nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate
capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle
personalità distinte da quelle degli autori.
Non vi ha, quindi, luogo a pronuncia sulla domanda impugnatoria, presentata
dall’appellante.
Atteso che lo stesso appellante lega la domanda risarcitoria all’attualità
dell’impugnazione, anche il suo esame si appalesa superfluo.
Il ricorso di primo grado deve, in conclusione, essere dichiarato improcedibile,
e la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio.
La particolarità della controversia consente di compensare integralmente spese
ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara
improcedibile il ricorso di primo grado ed annulla, senza rinvio, la sentenza
appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il giorno 22 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Roberta CHIEPPA Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere, est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere
Segretario
MANFREDO ATZENI
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 aprile 2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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