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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 7 Gennaio 2008 (C.c. 13.11.2007) Sentenza n. 2
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela del valore paesaggistico - Annullamento
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune - Rivalutazione nel merito
dell’autorizzazione - Illegittimità. E’ illegittimo il provvedimento
annullatorio che abbia travalicato nella rivalutazione l’analisi del testo
vertendo nel merito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Nella specie, emerge una valutazione di merito, accoppiata alla
formulazione di una diversa soluzione rispetto a quella assentita dal Comune,
determinazione evidentemente frutto di una sovrapposta valutazione del modo e
grado di tutela del valore paesaggistico, con il conseguente apprezzamento in
termini di opportunità\adeguatezza di quanto espressamente suggerito. Pres.
Trotta - Est. Barra Caracciolo - Spalletti Trivelli (avv. Chierroni) c.
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
ambientali architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno,
Lucca, Massa Carrara (Avvocatura generale dello Stato) (annulla sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione III n.414 del
26/02/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 7/01/2008 (C.c. 13.11.2007) Sentenza
n. 2
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2/2008
Reg.Dec.
N.3418 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Spalletti Trivelli Franca, in proprio
e quale titolare dell’Azienda Agraria “Commenda S. Alessandra” di Bolgheri,
rappresentata e difesa dall’ avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente
domiciliata in Roma Lungotevere Flaminio n.46, presso lo studio del dott. Gian
Marco Grez;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro
pro-tempore- Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e
storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara in persona del
dirigente preposto p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
Comune di Castagneto Carducci in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione III
n.414 del 26 febbraio 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra
Caracciolo.
Udito l’avv. Chierroni e l’avv. dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Toscana ha respinto il ricorso proposto
da Spalletti Trivelli Franca avverso il decreto soprintendentizio in data 7
agosto 2000 che aveva annullato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di
Castagneto Carducci per l’abbattimento di 190 olivi, “condizionato al rilascio
di un filare di olivi ogni 40 ml ed alla presentazione di una planimetria con
l’indicazione dei filari da rilasciare”.
Il Tar riteneva infondati il primo motivo, attestando la tempestività
dell’impugnato annullamento, il secondo, ritenendo l’esistenza di un
equipollente alla comunicazione di avvio di procedimento, il terzo, accertando
l’esistenza di idoneo vincolo sull’area interessata, nonchè il quarto,
escludendo che il decreto impugnato avesse proceduto ad un riesame nel merito.
Appella l’originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Erroneità ed illogicità della decisione del Tar: omessa, insufficiente
contraddittoria ed illogica motivazione.
Violazione e\o falsa applicazione art.151 D.lgs.490\99; art.2 decreto del
Direttore generale dell’ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
del Ministero per i beni culturali del 18 dicembre 1996.
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Si insiste nel ritenere la tardività del decreto impugnato conteggiando, ai fini
del rispetto del termine di 60 giorni anche la fase della comunicazione, come
desumibile dall’invocato decreto del Direttore generale dell’Ufficio centrale
per i beni ambientali e paesaggistici del 18 dicembre 1996.
2. Erroneità ed illogicità della decisione del Tar: omessa, insufficiente
contraddittoria ed illogica motivazione.
Violazione e\o falsa applicazione art.3 e 7 legge n.241\1990. Eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, carenza di
motivazione.
Nella fattispecie, contrariamente a quanto opinato dal Tar non si è avuta la
conoscenza aliunde dell’avvio del procedimento di controllo ministeriale. La
nota del 14 giugno 2000 del Comune, diretta alla Soprintendenza pisana e per
conoscenza all’odierna appellante, è pervenuta alla stessa, per qualche disguido
postale, solo a fine agosto 2000, a decreto di annullamento già adottato,
rendendo impossibile la partecipazione al procedimento di controllo.
3. Erroneità ed illogicità della decisione del Tar: omessa, insufficiente
contraddittoria ed illogica motivazione.
Violazione e\o falsa applicazione artt.151, 2, 6, 21 D.lgs.490\99.
Eccesso di potere per errore e travisamento di fatto, carenza di presupposto,
violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria.
Le motivazioni addotte dal Tar per respingere il terzo motivo di ricorso sono
per lo più incomprensibili. Non vi è infatti alcuna prova che il DM 21.8.1995,
unico a cui abbia fatto riferimento il decreto impugnato, sia “volto a
disciplinare ulteriormente l’operatività del precedente vincolo ambientale”. E’
assorbente rilevare che la ricorrente ha sempre contestato che l’area
interessata dall’intervento ricadesse in area qualsivoglia modo vincolata,
producendo al riguardo una relazione tecnica rimasta incontestata.
Del tutto inconferenti sono le ulteriori argomentazioni relative alle
disposizioni della legge 778\92 e circa la prevalenza sostanziale del vincolo
monumentale sul vincolo paesaggistico ambientale, nonchè sulla irrilevanza
dell’erroneo richiamo di una norma contenuta in un atto amministrativo,
risultando invece il potere invocato non attauabile, attesa l’estraneità delle
aree al vincolo di cui al DM richiamato dall’Amministrazione.
4. Erroneità ed illogicità della decisione del Tar: omessa, insufficiente
contraddittoria ed illogica motivazione.
Violazione e\o falsa applicazione artt.145 e 151 D.lgs.490\99.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto
procedimento.
Circa il quarto motivo di primo grado, sono proprio le argomentazioni del Tar,
(erronee anche in fatto: i 190 alberi sono indicati nell’autorizzazione
provinciale, ove non si tiene conto dell’obbligo di rilascio successivamente
imposto dal Comune) a costituire prova della fondatezza del motivo di ricorso.
Il discutere se sia soluzione paesaggisticamente migliore il “rilascio di un
filare di olivi ogni 40 ml.” ovvero il prevedere che “le piante di olivo non
debbano essere abbattute bensì opportunamente alternate ai previsti filari di
vite” come da provvedimento impugnato, attiene a profili squisitamente di
merito. Così pure il valutare quale “indiscriminata” l’eliminazione degli
esistenti olivi con l’obbligo di rilascio più volte citato, avendo il Comune
evidentemente ritenuto tale rilascio più che idoneo ai fini paesaggistici, con
idonea motivazione. Al riguardo si avrebbe conferma dalla nota difensiva della
Soprintendenza prodotta in giudizio, dalla quale si evince che la Soprintendenza
ha inteso proporre una soluzione di merito diversa e sovrapposta a quella già
indicata dal Comune.
L’appellante ripropone la propria domanda di risarcimento danno, non considerata
dal Tar, precisando di non aver in concreto subito alcun pregiudizio,
considerato che il programmato intervento era stato attuato a seguito
dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.6422\2000; la domanda viene
quindi riproposta per l’ipotesi che lo stesso giudice d’appello non dovesse
accogliere la domanda cautelare di sospensione della sentenza di primo grado.
DIRITTO
L’appello è accoglibile con riferimento al quarto motivo, da ritenere di
carattere assorbente, ove si ripropone quanto già dedotto nella corrispondente
censura avanzata in prime cure; si deve cioè ritenere che il provvedimento
annullatorio impugnato abbia travalicato nella rivalutazione in merito
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Al di là della formula stereotipa finale, infatti, l’analisi in cui si
concretizza il testo del provvedimento impugnato, attiene in modo diretto ed
evidente alla valutazione delle circostanze di fatto relative all’intervento da
autorizzare, ponendo capo ad un apprezzamento del “valore” paesaggistico, di cui
si assume la tutela, di segno opposto a quello adottato dal Comune, senza
peraltro l’enucleazione, in concreto, dei successivamente “dichiarati” vizi di
difetto di motivazione e di violazione di legge.
In particolare, come dedotto in appello, dal IV “considerato” emerge esattamente
una valutazione di merito, accoppiata alla formulazione di una diversa soluzione
rispetto a quella assentita dal Comune, determinazione evidentemente frutto di
una sovrapposta valutazione del modo e grado di tutela del valore paesaggistico,
con il conseguente apprezzamento in termini di opportunità\adeguatezza di quanto
espressamente suggerito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto, mentre non va
esaminata la domanda di risarcimento del danno riproposta in grado di appello,
in quanto condizionata espressamente alla mancata concessione delle sospensione
della sentenza di primo grado, misura invece concessa con ordinanza di questa
Sezione n.2224 del 28 maggio 2002. Questa ha dato continuità alla già disposta
sospensione cautelare del provvedimento impugnato di cui all’ordinanza
n.6422\2002 di questa stessa Sezione, non potendosi configurare pertanto danni
legati alla mancata realizzazione dell’intervento in origine autorizzato, che ha
invece trovato piena e continuativa attuazione.
Giusti motivi, legati alla natura della controversia, suggeriscono peraltro, di
compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza
impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13.11.2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Domenico Cafini Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere
Segretario
LUCIANO BARRA CARACCIOLO
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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