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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 Maggio 2008 (ud. 14 Dicembre 2007), Sentenza n.
2131
AMBIENTE - Informazione ambientale - Analisi di carattere economico e
contabile - Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso - Presupposti - Nesso funzionale
tra provvedimento amministrativo e fattori ambientali - Fattispecie: bilanci
consuntivi. Ai fini dell’applicabilità dello speciale regime dell’accesso in
materia ambientale e alla stregua dell’interpretazione teleologica del disposto
di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005, occorre la sussistenza di un nesso
funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa
analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non
rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci
consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10
agosto 2007, n. 4411). Pres. Varrone, Est. Caringella - Onlus Associazione VAS
(avv.ti Granara e Tedeschini) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti
Gerbi, Zanobini e Petronio) - (Conferma TAR Liguria n. 1759/2007). CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 14/12/2007), Sentenza n. 2131
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2131/08
Reg.Dec.
N. 9085 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e
Società, in persona del legale pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso quest’ultimo
in Roma Largo Messico n. 7;
contro
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Maria Luisa
Zanobini e Ugo Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione I n.
1759 del 12 ottobre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2007 relatore il Consigliere Francesco
Caringella. Uditi l’avv. Granara, l’avv. Tedeschini e l’avv. Petronio;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di decisione
succintamente motivata giusta il disposto dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;
Rilevato che il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta
dall’associazione ambientale oggi appellante avverso il diniego opposto
dall’ente parco all’istanza d’accesso bilanci consuntivi relativi agli anni del
2003 al 2006 con le relative delibere approvative.
Ritenuto, in adesione ai rilievi svolti dal Primo Giudice, che non ricorrono i
presupposti per la favorevole valutazione dell’istanza ostensiva alla stregua
delle seguenti considerazioni:
a) non sussistono le condizioni soggettive di cui all’art. 22, comma 1, della
legge n. 241/1990 in quanto non risulta esplicitato e percepibile l’interesse
personale e specifico all’accesso mentre l’istanza che appare, nella sua
genericità, rivolta ad esercitare un generalizzato e non consentito controllo
diffuso nella legalità dell’azione amministrativa;
b) non sono ravvisabili neanche i presupposti, questa volta oggettivi, stabiliti
del D.Lgs n. 195/2005 per lo speciale regime dell’accesso in materia ambientale
in quanto, alla stregua dell’interpretazione teleologica del disposto dell’art.
2 di detta disciplina, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto
tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi,
benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza
di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti
strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411);
Ritenuto pertanto che l’appello merita reiezione con compensazione delle spese
di giudizio ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
FRANCESCO CARINGELLA
STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 8.05.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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