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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 Maggio 2008 (ud. 14 Dicembre 2007), Sentenza n. 2131



AMBIENTE - Informazione ambientale - Analisi di carattere economico e contabile - Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso - Presupposti - Nesso funzionale tra provvedimento amministrativo e fattori ambientali - Fattispecie: bilanci consuntivi. Ai fini dell’applicabilità dello speciale regime dell’accesso in materia ambientale e alla stregua dell’interpretazione teleologica del disposto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411). Pres. Varrone, Est. Caringella - Onlus Associazione VAS (avv.ti Granara e Tedeschini) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi, Zanobini e Petronio) - (Conferma TAR Liguria n. 1759/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 14/12/2007), Sentenza n. 2131
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.2131/08
Reg.Dec.
N. 9085 Reg.Ric.
ANNO 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società, in persona del legale pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma Largo Messico n. 7;
contro
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Maria Luisa Zanobini e Ugo Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione I n. 1759 del 12 ottobre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l’avv. Granara, l’avv. Tedeschini e l’avv. Petronio;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di decisione succintamente motivata giusta il disposto dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;
Rilevato che il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta dall’associazione ambientale oggi appellante avverso il diniego opposto dall’ente parco all’istanza d’accesso bilanci consuntivi relativi agli anni del 2003 al 2006 con le relative delibere approvative.


Ritenuto, in adesione ai rilievi svolti dal Primo Giudice, che non ricorrono i presupposti per la favorevole valutazione dell’istanza ostensiva alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) non sussistono le condizioni soggettive di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990 in quanto non risulta esplicitato e percepibile l’interesse personale e specifico all’accesso mentre l’istanza che appare, nella sua genericità, rivolta ad esercitare un generalizzato e non consentito controllo diffuso nella legalità dell’azione amministrativa;
b) non sono ravvisabili neanche i presupposti, questa volta oggettivi, stabiliti del D.Lgs n. 195/2005 per lo speciale regime dell’accesso in materia ambientale in quanto, alla stregua dell’interpretazione teleologica del disposto dell’art. 2 di detta disciplina, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411);
Ritenuto pertanto che l’appello merita reiezione con compensazione delle spese di giudizio ricorrendone giusti motivi;


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.


Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.


Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                            Segretario
FRANCESCO CARINGELLA                                  STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 8.05.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


 


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