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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesistico -
Vincoli generici e vincoli specifici - Disciplina vincolistica e condonabilità
degli abusi edilizi. E’ inapplicabile la disciplina vincolistica di cui al
p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo la realizzazione del fabbricato
oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del
contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona introdotto
con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi modificativi. In
questi casi, l’autorizzazione sindacale, non si pone in contraddizione con le
previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco
circa la graduazione degli interventi compatibili. In conclusione, sono
condonabili gli interventi edilizi realizzati su zona vincolata se il vincolo
anteriore all'abuso è generico e quello specifico è successivo alla consumazione
dell'abuso. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c.
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania,
Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008
(C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Misure di protezione integrale della zona di
cui al p.t.p. - Controllo dell’autorizzazione paesistica - Estensione del
controllo di legittimità del Soprintendente al merito tecnico del provvedimento
sindacale - Esclusione. E’ illegittimo, il controllo dell’autorizzazione
paesistica rilasciata dal Comune che deborda dai limiti di stretta legittimità
quali previsti dalle norme in materia, dando luogo alla sovrapposizione di una
nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità
delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza non è
riconducibile al procedimento di riesame. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro
(avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.)
(annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI, del 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.DEC. 22/2008
N. 4432 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da DI LAURO Maria, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto in Roma,
Lungotevere Flaminio, n. 46, IV B, presso lo studio del dott. Giammarco Grez;
contro
il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t.,
non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV^,
n. 338 del 25.01.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv.to Scotto per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania la sig.ra DI LAURO
Maria impugnava per dedotti profili di illegittimità il decreto del
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia di
annullamento - nell’esercizio dei poteri di controllo previsti dall’art. 82 del
d.P.R. 24.07.1978, n. 616, come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n.
431 - del provvedimento del Sindaco del Comune di Napoli con il quale era stato
rilasciato parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 7
delle legge n. 1497/1939, ai fini del rilascio di concessione edilizia in
sanatoria in ordine ad un fabbricato, destinato a civile abitazione, realizzato
in zona di dichiarata con d.m. 22.06.1967 e d.m. 06.11.1995 di notevole
interesse paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939.
A sostegno della statuizione di annullamento il Soprintendente in particolar
rilevava:
- l’assenza di motivazione del provvedimento sindacale circa la compatibilità
dell’ intervento con il contesto ambientale tutelato in cui viene ad inserirsi;
- l’ inidoneità del manufatto per dimensioni, tipologia, e materiali usati, ad
armonizzarsi con il contesto ambientale
- l’ introduzione di alterazione nei tratti paesaggistici della località
protetta in relazione anche alla previsione di “protezione integrale” di cui al
piano paesistico Agnano/Camaldoli.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il
ricorso.
Avverso al decisione reiettiva la sig.ra DI LAURO ha proposto atto di appello ed
ha dedotto motivi inerenti all’irrilevanza delle misure di protezione integrale
della zona di cui al p.t.p., perché introdotte successivamente alla consumazione
dell’ abuso (1986); l’avvenuta estensione del controllo di legittimità del
Soprintendente al merito tecnico del provvedimento sindacale; la tardiva
adozione della determinazione di annullamento.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non si è costituito in giudizio.
All’ udienza del 6 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). L’ appello è fondato.
2). Parte istante fondatamente censura il nucleo centrale della motivazione
dell’atto di annullamento, che fa perno sulla disciplina del piano paesistico
della zona Agnano/Camaldoli che assoggetta a normativa di “tutela integrale”
l’area si cui ricade la costruzione per la quale è stata avanzata domanda di
condono edilizio, precludendo ogni intervento modificativo del sito.
Come posto in rilievo dalla Sezione in fattispecie analoghe si versa a fronte di
previsione che - nella sua valenza impeditiva di ogni edificazione nella zona
vincolata - si configura riconducibile ai casi previsti dall’art. 33, comma
primo, lett. a), della legge n. 47/1985, che tra l’altro esclude
dall’applicazione della speciale normativa sulla sanatoria postuma degli abusi
edilizi le opere che si pongano in contrasto con vincoli di inedificabilità
introdotti a tutela di interessi paesistici. La disposizione citata precisa,
tuttavia, che l’ inibitoria di inedificabilità deve ricondursi “a vincoli che
siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere”.
Nella fattispecie di cui è causa l’intervento modificativo dell’assetto dei
luoghi per il quale è stata avanzata domanda di condono edilizio in data
29.03.1986 è stato realizzato nel 1982. La prescrizione del piano paesistico sui
limiti di edificazione non può, quindi, assurgere a condizione impeditiva del
perfezionamento della pratica di condono edilizio, perché introdotta con d.m.
06.11.1995 di approvazione del p.t.p., successivamente al momento di
consumazione dell’abuso.
2.1). Non sorregge la statuizione di annullamento l’ascrizione
all’autorizzazione del Sindaco del comune di Napoli del vizio di difetto di
motivazione.
Il provvedimento sindacale, nel fare propria la motivazione della Commissione
Edilizia Beni Ambientali, dà atto di avere apprezzato la consistenza dell’opera
abusiva in raffronto della disciplina di vincolo della zona, valutando in
particolare - onde pervenire al rilascio del nulla osta - che la costruzione “si
situa in un’ area che complessivamente ha perso le originali connotazioni
paesistiche che furono all’ origine nel vincolo e non più recuperabili
attraverso un intervento sanzionatorio isolato”. Risulta quindi esternato, in
contrario a quanto ritenuto dal Soprintendente, il percorso valutativo osservato
dall’ Autorità comunale e le ragioni che hanno indotto a consentire la sanatoria
postuma dell’abuso, prendendo in considerazione il livello di protezione della
zona esigibile nell’attualità in raffronto alle finalità di recupero degli
insediamenti abusivi perseguite dalla legge n. 47/1985, e ciò in relazione al
carattere relativo e non assoluto del vincolo di protezione della zona
classificata come bellezza di insieme.
2.2). Accertata, per quanto innanzi esposto, l’inapplicabilità della disciplina
vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo al
realizzazione del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio, ed il
carattere generico del contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava
sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di
interventi modificativi, l’autorizzazione sindacale, diversamente da quanto
ritenuto dal T.A.R., non si pone in contraddizione con le previsioni di tutela,
che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione
degli interventi compatibili.
2.3). Si configura in conseguenza fondato il motivo, rinnovato in sede di
appello, con il quale si censura l’atto di annullamento del Soprintendente per
avere esteso il sindacato di competenza al merito dell’atto autorizzatorio
rilasciato dal Sindaco.
Il vincolo di cui al d.m. 22.06.1967 qualifica, infatti, il valore
paesaggistico/ambientale di talune porzioni della zona interessata (versante
interno del cratere di Agnano e zona degli orli craterici degli “Astroni” e dei
“Pisani”) senza introdurre specifiche misure interdittive di ogni attività
edificatoria o di modifica dei luoghi, in particolare per quanto riguarda le
aree poste all’ esterno ai siti innanzi individuati in cui è stata realizzata
l’edificazione. Non emergono precisi e puntuali parametri di indirizzo sulla
tipologia e consistenza degli interventi ammissibili, di talché la violazione di
una specifica previsione possa risolversi in vizio di legittimità dell’atto
riscontrabile nell’esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 82 del
d.P.R. n. 616/1977, n. 616, come integrato dall’art. 1 della legge n. 431/1985.
Il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli ha,
quindi, debordato dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme
innanzi richiamate, dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma
valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di
un potere che per pacifica giurisprudenza non è riconducibile al procedimento di
riesame in argomento.
L’ appello va quindi accolto, restando assorbito il quarto motivo; per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo
grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO
STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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