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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/01/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 223
(Conf.: C.d.S. 2008 n.222)
RIFIUTI - Importazione di rifiuti di legname per pannelli truciolati -
Determinazione delle spese amministrative - Modalità attuative del contributo -
Trasporto su strada e utilizzo del treno - Differenziazione - Legittimità -
Fondamento - D.M. n. 370/1998 - Regolamento CE n. 259/1993. Le modalità
attuative del contributo che pone a carico del notificatore le spese
amministrative approvate (nella specie dalla Provincia di Ferrara) non sono
discriminatorie per il trasporto su gomma rispetto a quello su rotaie. In
quanto, la lamentata differenziazione non è, il frutto di una scelta
discriminatoria, ma la coerente conseguenza del fatto che in caso di utilizzo
del treno, l’unità fisica del vettore consente di considerare realizzato un
unico trasporto. Lo stesso trattamento si applicherebbe, del resto, anche al
trasporto su strada che avvenga utilizzando un camion composto da più rimorchi.
Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - FALCO s.p.a Industria Pannelli Truciolari
(Avv.ti Paolucci e Roffi) c. Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle
Attività Produttive ed altri, (conferma TAR LAZIO - Roma, Sezione II, del 17
giugno 2002, n. 5544) - (Conf. C.d.S. 2008 n.222). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/01/2008 (Ud.
30/10/2007), Sentenza n. 223
RIFIUTI - Spedizioni di rifiuti - Reg. CE n. 259/1993 recante le prescrizioni
per la determinazione delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria
per il trasposto transfrontaliero di rifiuti. Le spedizioni di rifiuti sono
soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano
debitamente informate, in particolare del tipo, dei movimenti e dello
smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano
prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e
dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti
della spedizione. (Regolamento CE n. 259/1993). Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli
- FALCO s.p.a Industria Pannelli Truciolari (Avv.ti Paolucci e Roffi) c.
Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Attività Produttive ed altri,
(conferma TAR LAZIO - Roma, Sezione II, del 17 giugno 2002, n. 5544) - (Conf.
C.d.S. 2008 n.222).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/01/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 223
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.223/2008
Reg.Dec.
N. 10298 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10298/2002, proposto dalla società FALCO s.p.a
INDUSTRIA PANNELLI TRUCIOLARI, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolucci e Rolando Roffi, con
domicilio eletto in Roma, via Angelico, 103, presso lo studio dell’Avv. Massimo
Letizia;
contro
il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Attività Produttive (già
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), il Ministero della
Salute, il Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della
Navigazione), ciascuno in persona del Ministro pro tempore, costituitisi in
giudizio, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 hanno legale domicilio;
la Provincia di Ferrara, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difeso dall’Avv. Gianfranco Berti e dall’Avv. Giorgio
Natoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla via
Cicerone, n. 28;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione II, del 17 giugno 2002, n. 5544,
resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e della
Provincia di Piacenza;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Roberto
Giovagnoli ed uditi, altresì, gli avvocati Paolucci, Orlando per delega di
Natoli e l’Avv. dello Stato Massarelli;
FATTO
1. La società FALCO ha impugnato i provvedimenti della Provincia di Ferrara (11
gennaio 2000, n. 869 ed atti presupposti), con i quali sono state determinate le
spese amministrative a carico della società ricorrente quale importatore di
rifiuti di legname per pannelli truciolati, nonché il Decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 370 del 3.9.1998, recante il regolamento per la determinazione
delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasposto
transfrontaliero di rifiuti.
2. Al riguardo, ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell’art. 33 del Regolamento comunitario n. 259 del 1.2.1993.
2) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, poiché il decreto
ministeriale impugnato, posto a fondamento delle determinazioni della Provincia
di Ferrara, non terrebbe conto della possibilità di recuperare le spese
amministrative e trascurerebbe l’unicità della notifica, atteso che in caso di
pluralità di camion sottoposti ad una unica autorizzazione al trasporto
verrebbe, in caso di utilizzo di un numero di mezzi su gomma superiori a cinque,
applicato un ulteriore contributo pari a £ 50.000 per ogni autocarro;
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà
ed ingiustizia manifesta, atteso che il trasporto tramite ferrovia sarebbe
sottoposto ad un regime contributivo diverso da quello operato su strada tramite
camion.
3. Il T.a.r. ha ritenuto infondati i motivi di censura precisando che “le
censure […] sopra esposte non possono essere condivise dal Collegio non solo
perché non trovano riscontro nella normativa comunitaria, ma anche perché il
sistema di computo dei contributi in questione appare logico e razionale”.
4. Contro tale decisione ha proposto appello la società FALCO deducendo le
seguenti censure:
1) Illegittimità del Decreto del Ministero dell’Ambiente n., 370/1998 per
violazione, sotto diversi profili, della normativa comunitaria;
2) Le modalità di attuazione del suddetto decreto ministeriale adottate
Provincia di Ferrara sarebbero discriminatorie in pregiudizio dei mezzi di
trasporto su gomma rispetto a quelli su rotaia: in caso di utilizzo del treno,
infatti, a prescindere dal numero dei vagoni, si considera, ai fini del
pagamento del contributo, che sia stato effettuato un unico trasporto; in caso
di impiego dal camion, invece, se i camion sono più di cinque, occorre pagare,
per ogni camion in più, la somma di £ 50.000.
5. Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato e la Provincia di Ferrara
chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007, su richiesta delle parti, la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
2. Non sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione della normativa
comunitaria.
Giova rilevare, al riguardo, che il regolamento comunitario n. 259/1993
espressamente riconosce, nel “Preambolo”, che la sorveglianza e il controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle
competenze nazionali, precisando, tuttavia, che i sistemi nazionali di
sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato
membro devono rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato
di protezione dell'ambiente e della salute umana.
A tal fine, il citato Regolamento prevede che le spedizioni di rifiuti siano
soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano
debitamente informate, in particolare del tipo, dei movimenti e dello
smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano
prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e
dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti
della spedizione.
Poiché tali adempimenti prevedono un notevole costo per l’autorità competente di
destinazione del rifiuto, il primo comma dell’art. 33 del citato regolamento n.
259/1993 stabilisce che possono essere poste a carico del notificatore le
opportune spese amministrative per l’espletamento della procedura di notifica e
di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.
E’ lo stesso regolamento comunitario, quindi, ad attribuire alle Autorità
nazionali il potere di porre a carico del notificatore le spese amministrative
per l’espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza, demandandone
le modalità di attuazione al potere legislativo e regolamentare di ciascuno
Stato membro.
In tale contesto, lo Stato italiano ha dato attuazione a tale regolamento con il
D.L.gs n. 22 del 1997 e, successivamente, con il D.M. 3.9.1998 n. 370, che pone
a carico del notificatore le spese amministrative di cui all’art. 33 che vengono
quantificate forfetariamente, secondo l’allegato 4, in £ 500.000 per ogni
notifica che riguarda cinque trasporti e in £ 50.000 per ogni trasporto
eccedente.
Come ha già rilevato il primo giudice, tale disposto è in perfetta coerenza con
i principi comunitari, dai quali non si evince alcuna contraria indicazione in
ordine alla asserita ricuperabilità del contributo in questione, alla dedotta
unità della notifica, alla distinzione analitica delle spese amministrative in
senso stretto rispetto a quelle di diverse natura.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione del diritto comunitario.
3. Non coglie nel segno nemmeno la censura con cui le modalità attuative del
contributo in esame approvate dalla Provincia sarebbero discriminatorie per il
trasporto su gomma rispetto a quello su rotaie.
La lamentata differenziazione non è, infatti, il frutto di una scelta
discriminatoria, ma la coerente conseguenza del fatto che in caso di utilizzo
del treno, l’unità fisica del vettore consente di considerare realizzato un
unico trasporto. Lo stesso trattamento si applicherebbe, del resto, anche al
trasporto su strada che avvenga utilizzando un camion composto da più rimorchi.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, anche in considerazione della complessità tecnica delle
questioni affrontate, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando respinge l’appello.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez, VI),
nella camera di consiglio del 30 ottobre 2007, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere
Segretario
Roberto Giovagnoli
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...29/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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