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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - C.d. silenzio-rifiuto della P.A. - Violazione
dell'obbligo di provvedere ed ambito del ricorso - Art. 21-bis l. n.1034/71.
Il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione,
secondo le modalità del rito speciale di cui all'art. 21-bis l. n.1034/71, deve
intendersi circoscritto al solo accertamento dell'illegittimità dell'inerzia
dell'Amministrazione e non anche esteso alla disamina della fondatezza della
pretesa sostanziale del privato (restando, quest'ultima, una mera facoltà del
Giudice, secondo il chiaro disposto dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del
1990) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9/01/2002 decisione n. 1. Pres.
Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv. Contardi) ed altri c. Ufficio
Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri (riforma T.A.R. Lazio - Roma,
Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/05/2008
(Ud. 3/01/2008), Sentenza n. 2462
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Silenzio della P.A. - Verifica dell'illegittimità
del silenzio - Art. 2 L. n.241/1990. La verifica dell'illegittimità del
silenzio postula il preliminare accertamento della violazione dell'obbligo di
provvedere, ravvisabile nelle ipotesi nelle quali l'Amministrazione sia rimasta
inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, secondo il precetto contenuto nell'art. 2 della
legge n.241 del 1990. Pres. Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv.
Contardi) ed altri c. Ufficio Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri
(riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO
DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - P. A. obbligo di provvedere
sull'istanza del privato - Verifica - Elementi - Fattispecie: retrocessione di
un terreno espropriato. La sussistenza dell'obbligo provvedimentale esige,
perché quest'ultimo sia integrato nei suoi elementi costitutivi, che il
provvedimento amministrativo richiesto dall'interessato sia previsto dalla legge
come atto nominato e, cioè, che l'istanza sia idonea ad attivare la sequenza
procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l'adozione di
quest'ultimo. Nella specie, l'istanza diretta ad ottenere la retrocessione di un
terreno espropriato, ma non utilizzato, presenta i caratteri che costituiscono,
in capo all'amministrazione, l'obbligo di provvedere, in quanto contemplata da
una disposizione legislativa (art. 60 legge n.2359 del 1865) come idonea ad
investire l'amministrazione del dovere di verificare la ricorrenza delle
condizioni che impongono il trasferimento al privato dell'immobile che non è
servito alla realizzazione dell'opera e di determinarsi conformemente con un
provvedimento espresso. Pres. Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv.
Contardi) ed altri c. Ufficio Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri
(riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO
DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2462/2008
Reg. Dec.
N. 10209 Reg. Ric.
Anno 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10209/2007 proposto da Iezzi Pellicciotta
Elena, Iezzi Natalina, Sterpi Ornella, Sterpi Maurizio e Sterpi Nicola,
rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi ed elettivamente domiciliati
presso lo stesso in Roma, Via Caroncini n. 6;
CONTRO
- Ufficio Territoriale di Governo di Roma, non costituito;
- Regione Lazio, non costituita,
- Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Riccardo Marzolo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez.
II, n. 10621/06 in data 19 ottobre 2006;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2008, relatore il consigliere Carlo
Deodato, ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata veniva respinto il ricorso proposto dai sigg.ri Iezzi
Pellicciotta Elena, Iezzi Natalina, Sterpi Ornella, Sterpi Maurizio e Sterpi
Nicola contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in ordine alla
loro istanza, in data 3 gennaio 2006, intesa ad ottenere la retrocessione di un
loro terreno, sito in Roma, Via Borghetto Farneto, in quanto espropriato, ma non
utilizzato.
Avverso tale decisione proponeva appello i suddetti ricorrenti, insistendo nel
sostenere la sussistenza della denunciata violazione dell'obbligo
provvedimentale e concludendo per la declaratoria del dovere delle
amministrazioni appellate di pronunciarsi sull'istanza rimasta inevasa, in
riforma della statuizione gravata.
Resisteva il Comune di Roma, invocando la reiezione del ricorso.
Non si costituivano, invece, l'U.T.G. di Roma e la Regione Lazio.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono in merito alla sussistenza dell'inadempimento, da
parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Regione Lazio e del
Comune di Roma, all'obbligo di provvedere su un'istanza con la quale i
ricorrenti sopra indicati avevano domandato la retrocessione di un loro
immobile, in quanto espropriato ma non utilizzato.
I primi giudici hanno, in particolare, negato la sussistenza dei presupposti per
accordare la tutela invocata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 21-bis legge n.
1034 del 1971, sulla base del decisivo rilievo della inconfigurabilità delle
condizioni che impongono la retrocessione richiesta con l'istanza rimasta
inevasa (in quanto: l'opera era stata realizzata; mancava la dichiarazione di
inservibilità; l'omesso, parziale utilizzo del terreno dei ricorrenti era
ascrivibile alla loro colpevole resistenza nel rilascio del fondo).
Tale pronuncia viene gravata dagli odierni ricorrenti, che ne invocano la
riforma, con conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere sulla loro
istanza.
2.- La natura della controversia postula la preliminare ricognizione dei limiti
e del contenuto della cognizione riservata al Giudice Amministrativo nell'ambito
del procedimento attivato contro il c.d. silenzio-rifiuto, nonché delle
condizioni per la formazione di quest'ultimo e, quindi, del presupposto che
autorizza l'esperimento del relativo strumento di tutela.
2.1- Com'è noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, specificamente
investita della questione, ha chiarito (con la decisione n. 1 del 9 gennaio
2002) che il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio
dell'Amministrazione, secondo le modalità del rito speciale di cui all'art.
21-bis l. n.1034/71, deve intendersi circoscritto al solo accertamento
dell'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione e non anche esteso alla
disamina della fondatezza della pretesa sostanziale del privato (restando,
quest'ultima, una mera facoltà del Giudice, secondo il chiaro disposto dell'art.
2, comma 5, della legge n. 241 del 1990).
Con la medesima decisione è stato, inoltre, precisato che la verifica
dell'illegittimità del silenzio postula il preliminare accertamento della
violazione dell'obbligo di provvedere, ravvisabile nelle ipotesi nelle quali
l'Amministrazione sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua
obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, secondo
il precetto contenuto nell'art. 2 della legge n.241 del 1990.
Secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, in sostanza, l'ambito cognitivo
nei giudizi del tipo di quello presente è limitato alla verifica di due
elementi: a) la sussistenza in capo all'Amministrazione di un obbligo di
provvedere sull'istanza del privato; b) il successivo accertamento della sua
inosservanza.
2.2- In merito al primo (in quanto logicamente antecedente) accertamento, deve,
inoltre, osservarsi che la sussistenza dell'obbligo provvedimentale esige,
perché quest'ultimo sia integrato nei suoi elementi costitutivi, che il
provvedimento amministrativo richiesto dall'interessato sia previsto dalla legge
come atto nominato e, cioè, che l'istanza sia idonea ad attivare la sequenza
procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l'adozione di
quest'ultimo.
Orbene, non può dubitarsi che l'istanza diretta ad ottenere la retrocessione di
un terreno espropriato, ma non utilizzato, presenta i caratteri che
costituiscono, in capo all'amministrazione, l'obbligo di provvedere, in quanto
contemplata da una disposizione legislativa (art. 60 legge n.2359 del 1865) come
idonea ad investire l'amministrazione del dovere di verificare la ricorrenza
delle condizioni che impongono il trasferimento al privato dell'immobile che non
è servito alla realizzazione dell'opera e di determinarsi conformemente con un
provvedimento espresso.
2.3- Quanto al secondo presupposto, risulta agevole osservare che l'omessa
risposta all'istanza di retrocessione formalizzata dai ricorrenti non risulta
contestata e deve, perciò, reputarsi accertata.
E non vale obiettare, come erroneamente rilavato dai primi giudici, che il
provvedimento non era dovuto, per la riscontrata carenza dei presupposti per
accordare la retrocessione, atteso che la predetta verifica compete
all'amministrazione, che deve, poi, consacrarla in un atto formale di riscontro
all'istanza dei privati, e non al giudice, in sede di cognizione proprio della
violazione dell'obbligo provvedimentale.
3.- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, l'accoglimento
dell'appello e, in riforma della decisione appellata, l'ordine alle
amministrazione intimate di provvedere, secondo le rispettive competenze,
sull'istanza di retrocessione presentata dai ricorrenti in data 3 gennaio 2006,
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione.
4.- Ragioni di equità giustificano la compensazione tra le parti delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il
ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, ordina
alle amministrazione intimate di provvedere, secondo le rispettive competenze,
sull'istanza di retrocessione presentata dai ricorrenti in data 3 gennaio 2006,
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2008, con
l'intervento dei signori:
GAETANO TROTTA - Presidente
COSTANTINO SALVATORE - Consigliere
ANTONINO ANASTASI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Deodato
Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria
Il 22/05/2008
( Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
per il Dirigente
Sig.ra Maria Grazia Nusca
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