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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 6 Giugno 2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 2744



BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione a costruire - Annullamento da parte della Sovraintendenza - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Termine - Art. 159, D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990. A fini del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento. Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene prima che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione giuridica già nata. Pres. Varrone - Est. Giovagnoli - società T. s.r.l. (avv.ti Rondinini e Giuffrè) c. Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio dell'Emilia Romagna (n.c.) ed altri, (conferma T.a.r. Emilia Romagna Bologna, sez. II, n. 201/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 6/06/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 2744


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.2744/2008 Reg. Dec.
N. 6217 Reg. Ric.
ANNO 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 6217/2007 proposto dalla società T. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccarda Rondinini e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo in via Collina 36;
contro
la Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio dell'Emilia Romagna, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
e nei confronti
del Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna Bologna, sez. II, n. 201/2007, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 4 marzo, il Consigliere Roberto Giovagnoli; udito, altresì, l'avv. Rondinini e l'avv. Giuffré.


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;


Ritento che sussistono i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata considerata la manifesta infondatezza dell'appello;


Considerato che, come più volte affermato da questo Consiglio di Stato, a fini del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento;


Considerato che tale conclusione deve essere confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica: come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado l'annullamento in questione, infatti, interviene prima che l‘autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione giuridica già nata;


Considerato che, nel caso di specie, risulta sussistente il vizio di difetto di motivazione riscontrato dalla Soprintendenza e posto a base del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica;


Ritenuto, in particolare i, che il parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio si limita ad affermare, in maniera apodittica, che l'intervento non modifica la consistenza e l'estensione del vincolo essendo compatibile con lo stato dei luoghi, senza, tuttavia, chiarire adeguatamente né gli elementi di fatto valorizzati per giungere a tale conclusione, né le ragioni in base alle quali si è ritenuto che le opere che necessitano scavi, riporti e nuovi profili nell'orografia della collina non si configurassero come modifica del vincolo, e senza prendere in considerazione l'entità dimensionale e volumetrica delle nuove costruzioni rispetto alla diverse vedute e panorami dell'area;

Ritenuto, pertanto, il provvedimento impugnato, avendo riscontrato tale vizio motivazionale, si sottrae alle censure proposte dalla ricorrente;


Considerato, in definitiva, che l'appello deve essere respinto:
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate;


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.


Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:
- Claudio Varrone - Presidente
- Carmine Volpe - Consigliere
- Paolo Buonvino - Consigliere
- Domenico Cafini - Consigliere
- Roberto Giovagnoli - Consigliere Est.


IL PRESIDENTE                                L'ESTENSORE
   Claudio Varrone                                 Roberto Giovagnoli


IL SEGRETARIO
Glauco Simonini


Depositata in Segreteria il 6 giugno 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
Maria Rita Oliva



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