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CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 6 Giugno 2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 2744
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione a
costruire - Annullamento da parte della Sovraintendenza - Comunicazione
all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Termine - Art. 159,
D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990. A fini del rispetto del
termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione
all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da
parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento.
Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l.
n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono
negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di
annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene prima che
l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti
favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione
giuridica già nata. Pres. Varrone - Est. Giovagnoli - società T. s.r.l. (avv.ti
Rondinini e Giuffrè) c. Soprintendenza per i beni archeologici e per il
paesaggio dell'Emilia Romagna (n.c.) ed altri, (conferma T.a.r. Emilia Romagna
Bologna, sez. II, n. 201/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 6/06/2008 (Ud.
4/03/2008), Sentenza n. 2744
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2744/2008 Reg. Dec.
N. 6217 Reg. Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6217/2007 proposto dalla società T. s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Riccarda Rondinini e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto in Roma presso lo
studio del secondo in via Collina 36;
contro
la Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio dell'Emilia
Romagna, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
e nei confronti
del Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna Bologna, sez. II, n. 201/2007, resa
inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 4 marzo, il Consigliere Roberto Giovagnoli;
udito, altresì, l'avv. Rondinini e l'avv. Giuffré.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Ritento che sussistono i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata
considerata la manifesta infondatezza dell'appello;
Considerato che, come più volte affermato da questo Consiglio di Stato, a fini
del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria
la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione
paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del
provvedimento;
Considerato che tale conclusione deve essere confermata anche dopo l'entrata in
vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento
agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è
applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica: come ha
correttamente rilevato il giudice di primo grado l'annullamento in questione,
infatti, interviene prima che l‘autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non
elimina alcuna situazione giuridica già nata;
Considerato che, nel caso di specie, risulta sussistente il vizio di difetto di
motivazione riscontrato dalla Soprintendenza e posto a base del decreto di
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica;
Ritenuto, in particolare i, che il parere della Commissione per la qualità
architettonica e per il paesaggio si limita ad affermare, in maniera apodittica,
che l'intervento non modifica la consistenza e l'estensione del vincolo essendo
compatibile con lo stato dei luoghi, senza, tuttavia, chiarire adeguatamente né
gli elementi di fatto valorizzati per giungere a tale conclusione, né le ragioni
in base alle quali si è ritenuto che le opere che necessitano scavi, riporti e
nuovi profili nell'orografia della collina non si configurassero come modifica
del vincolo, e senza prendere in considerazione l'entità dimensionale e
volumetrica delle nuove costruzioni rispetto alla diverse vedute e panorami
dell'area;
Ritenuto, pertanto, il provvedimento impugnato, avendo riscontrato tale vizio
motivazionale, si sottrae alle censure proposte dalla ricorrente;
Considerato, in definitiva, che l'appello deve essere respinto:
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione
delle parti appellate;
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2008 con l'intervento
dei Sigg.ri:
- Claudio Varrone - Presidente
- Carmine Volpe - Consigliere
- Paolo Buonvino - Consigliere
- Domenico Cafini - Consigliere
- Roberto Giovagnoli - Consigliere Est.
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
Claudio Varrone
Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Glauco Simonini
Depositata in Segreteria il 6 giugno 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
Maria Rita Oliva
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