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CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 18 Giugno 2008 (ud. 11/03/2008), Sentenza n. 2991
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Procedura di v.i.a. e procedimenti
amministrativi - Sottoposizione del
progetto alla v.i.a. - L. R. Puglia 12/04/ n. 11/2001 - L. n.
241/1990 - Disciplina applicabile - Fattispecie. In tema di sottoposizione
di un progetto alla procedura di v.i.a., la “universalità” della legge n.
241/1990 - che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i
procedimenti amministrativi - non implica la “caducazione” ovvero il
“superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo
particolare. Nella fattispecie, si pongono in questo rapporto la legge 7 agosto
1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti
l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale, caratterizzati da questa
loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che
appare delineata - dal legislatore regionale - come un sistema organico,
compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni”
dall’esterno). Pres. Santoro - Est. Corradino - Ipem Industria Petroli
Meridionale s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Liberti)
(annulla T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9/01/2008, n. 51). CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. V 18/06/2008 (ud. 11/03/2008), Sentenza n. 2991
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2991/08 REG.DEC.
N. 828 REG:RIC.
ANNO 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 828/2008 R.G. proposto dalla Ipem Industria Petroli
Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.), in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto
Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio BDL, Via
Bocca di Leone, n. 78;
CONTRO
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti ed elettivamente domiciliata in
Roma, presso la delegazione romana della Regione Puglia, Via Barberini, n. 36;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez.
I, 9 gennaio 2008, n. 51;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971;
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, relatore il Consigliere Michele
Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani e Liberti come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I,
9 gennaio 2008, n. 51 veniva respinto il ricorso (iscritto al n. 492/2007 R.G.)
proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l. per ottenere l’annullamento della
determinazione n. 51 del 30 gennaio 2007 della Regione Puglia, con la quale è
stato esaminato il progetto di ampliamento del deposito doganale Costiero
Adriatico 2, proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l., assoggettato a procedura
di v.i.a..
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla Ipem
Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico
s.r.l.) che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
L’appellata Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere
all’appello.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
In primo luogo il Collegio ritiene che il gravame in esame, chiamato per la
sospensiva all’odierna udienza camerale, possa essere deciso direttamente nel
merito. Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “in sede di
decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale,
accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne
ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il
giudizio nel merito a norma dell’art. 26”. Presupposti fondamentali perché si
possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi
del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono,
dunque, l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le
parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le
loro argomentazioni, e l’aver conseguentemente sentito tutte le parti intimate,
ritualmente costituite.
1. Giova preliminarmente evidenziare, ripercorrendo la decisione gravata, che
con il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007, la Regione Puglia ha esaminato,
ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di v.i.a. secondo la
legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell'impatto ambientale), il progetto presentato dalla società Costiero
Adriatico s.r.l. per l’ampliamento del deposito doganale “costiero adriatico 2”
di gas propano liquido (GPL), nel Comune di Brindisi; questo provvedimento è
stato adottato sulla scorta della nota del presidente della Provincia di
Brindisi, acquisita al protocollo n. 15378 del 21 dicembre 2006 della Regione.
In tale nota si esprime opposizione a tale ampliamento, per il suo contrasto con
la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante
esistenti nella zona industriale di Brindisi. In particolare, la provincia di
Brindisi, preso atto della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a.
dell’iniziativa della Costiero Adriatico s.r.l., rilevava che sul territorio
brindisino, già area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito inquinato di
interesse nazionale, in cui sono concentrati numerosi impianti di stoccaggio a
rischio di incidente rilevante, era insostenibile aggiungere un’iniziativa di
tal genere ed ampiezza senza neanche la verifica di impatto ambientale; ciò,
oltre che per le ricadute assolute in termini di inquinamento e traffico di
combustibili, anche per l’eccessiva concentrazione e promiscuità che già si
realizza con il traffico di gas, attesa la contiguità della banchina passeggeri;
cui si aggiungeva anche la necessità di delocalizzare i troppo concentrati
rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi.
La Costiero Adriatico s.r.l. lamentava - rispetto alla predetta determinazione -
la violazione dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile
2001, n. 11, l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in
diritto, la carenza di istruttoria; il gravame veniva, tuttavia, giudicato
infondato in quanto - secondo il decidente - l’art. 16, comma 7, della legge
regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dispone che “L'autorità competente si
pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione
integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso
tale termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si
intende escluso dalla procedura di VIA.”; secondo il decidente non era da
condividere la tesi in base alla quale la decorrenza del termine di sessanta
giorni ha il significato legale di escludere il proprio progetto dalla
assoggettabilità a v.i.a., poiché in contrasto con il disposto degli articoli 2,
comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, dai quali si desume che
fino all’acquisizione della valutazioni necessarie da parte di altre
amministrazioni, diverse da quella procedente, i termini sono comunque sospesi,
e ciò a maggior ragione allorché gli interessi in gioco attengano alla tutela
della salute e dell’ambiente, che giustificano, in via precauzionale,
l’applicazione di un criterio di maggiore completezza istruttoria e
partecipazione dei soggetti interessati.
Ciò risulterebbe confermato - sempre secondo il primo giudicante - dal comma 5
dell’articolo 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 nella parte
in cui dispone che “per pervenire alla propria decisione l'autorità competente
acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”
che conferisce centralità a tali pareri e quindi giustifica l’applicazione dei
principi generali di sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento
finale.
Infine, si evidenzia nella sentenza gravata, le argomentazioni addotte dalla
Provincia di Brindisi risultano sufficientemente circostanziate e gravi da
giustificare una completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale.
Esse difatti non sono palesemente irragionevoli o errate, e pertanto le
allegazioni dalla difesa della Costiero Adriatico s.r.l. si presentano più
idonee ad essere valutate nella sede propria del procedimento di verifica di
impatto ambientale.
2. L’iter logico-giuridico seguito dal primo decidente non merita di essere
condiviso.
Ed invero, premesso il tenore del già richiamato art. 16, comma 7, della legge
regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (chiaro nell’escludere il progetto
proposto dalla procedura di VIA nell’ipotesi di decorso del termine di sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza), il comma 2 dell’art. 16 della medesima
legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 contempla quale unica fattispecie
interruttiva del predetto termine di sessanta giorni quella dell’incompletezza
documentale dell’istanza, prevedendo che - nel termine di dieci giorni dal
ricevimento della stessa istanza - l’Autorità competente possa richiedere le
integrazioni e i chiarimenti necessari (si noterà che la tecnica normativa
adoperata ai fini interruttivi è analoga a quella che ispira, exempli gratia,
l’art. 20, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: <<Il termine di
cui al comma 3 [sessanta giorni dalla presentazione della domanda] può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa>>).
Orbene, nel caso in esame, sull’istanza di verifica all’assoggettabilità a v.i.a
predisposta dalla Costiero Adriatico s.r.l. non risulta sia intervenuta - nel
rispetto dei termini anzidetti - nei confronti della società istante alcuna
richiesta di integrazioni o di chiarimenti, richiesta idonea all’interruzione
del predetto termine secondo quanto sopra osservato.
Sul punto, il richiamo agli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n.
241 del 1990 da parte del primo decidente risulta del tutto privo di base: ed
invero, come evidenziato dal Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 1999, n. 14 (ma
anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di un orientamento
giurisprudenziale ormai dominante) la legge n. 241/1990, in quanto legge
“breve”, è legge sul procedimento amministrativo, non legge del procedimento
amministrativo; in altri termini detto, la “universalità” della legge n.
241/1990 - che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i
procedimenti amministrativi - non implica la “caducazione” ovvero il
“superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo
particolare. E’ appunto in questo rapporto che si pongono la legge 7 agosto
1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti
l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale, caratterizzati da questa
loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che
appare delineata - dal legislatore regionale - come un sistema organico,
compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni”
dall’esterno).
Da ciò discende, ulteriormente, che ove la Regione Puglia avesse ritenuto gli
effetti derivanti dal decorso del predetto termine (nel caso che ci occupa,
l’esclusione del progetto presentato dalla procedura di v.i.a.) contrastanti con
i dettami all’ordinamento giuridico non avrebbe dovuto adottare il provvedimento
n. 51 del 30 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto attivare un procedimento di secondo
grado (id est, di autotutela) per la rimozione degli effetti, appunto,
illegittimamente prodottisi per silentium, nel rispetto di tutte le
garanzie procedimentali che la normativa e la giurisprudenza prescrivono in tal
caso.
Deve evidenziarsi, inoltre, che la tesi sostenuta dal primo decidente finisce
per condurre ad esiti paradossali nella misura in cui la violazione del termine
legale (perché imposto dalla predetta fonte primaria regionale) di conclusione
del procedimento si perpetui indefinitamente nel tempo, in patente violazione
dell’obbligo di clare loqui imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e
risalente alla disposizione della Legge Fondamentale di cui all’art. 97 Cost. (ex
multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 868).
Deve ritenersi, inoltre, che il compimento del termine di sessanta giorni ai
sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11
non è stato impedito né dalla nota assessorile del 29 settembre 2006 (che non
rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti”, ai
sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11)
nè della nota della Provincia di Brindisi acquisita al protocollo della Regione
Puglia in data 21 dicembre 2006 (in quanto, anch’essa non rientra nella
categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti” ai sensi della più
volte citata legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 ed anzi, risultando
del tutto “eccentrica” rispetto alle previsioni del predetto art. 16 della legge
regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11).
3. Le superiori considerazioni, infine, consentono di superare ogni rilievo
concernente le motivazioni attinenti ai profili di completa ed approfondita
valutazione di impatto ambientale del progetto proposto.
Per le sopra ricordate ragioni il ricorso in appello merita di essere accolto.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio dell’11 marzo 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
Sergio Santoro presidente,
Claudio Marchitiello consigliere,
Marco Lipari consigliere,
Marzio Branca consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Michele Corradino
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18-06-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
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