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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 32
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto radioelettrico -
Dissenso espresso dalla Giunta - Incompetenza - Dirigente - Competenza - Art.
107 d. lgs. n.267/2000. La Giunta è incompetente a esprimere il dissenso del
Comune sull’installazione di un impianto radioelettrico su strada, trattandosi
di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, spetta ai dirigenti. Pres. Varrone - ESt. Volpe - COMUNE DI COSTIGLIOLE
D’ASTI (avv. Venturino e Bonotto) c. SIEMENS NETWORKS S.P.A. (avv. Protto e
Borghi) (conferma Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione
prima, 25 ottobre 2006, n. 3830). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008
(C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 32
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un impianto radioelettrico -
Preavviso di rigetto - Applicabilità - Art. 10-bis L. n. 241/1990. L’art.
10-bis della l. n. 241/1990 - preavviso di rigetto - costituisce norma di
carattere generale che, in quanto tale, si applica anche al procedimento per
l’installazione di un impianto radioelettrico (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI,
29 novembre 2006, n. 6993). Pres. Varrone - ESt. Volpe - Comune di Costigliole
d’Asti (avv. Venturino e Bonotto) c. Siemens Networks S.p.A. (avv. Protto e
Borghi) (conferma Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione
prima, 25 ottobre 2006, n. 3830). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 07/01/2008
(C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 32
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.DEC. 32/2008
Reg.Dec.
N. 1161 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1161/07, proposto da:
COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e
difeso dagli avv. Marco Venturino e Marcello Bonotto, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Sistina, n. 121;
contro
SIEMENS NETWORKS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv. Mariano Protto e Paolo Borghi, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, via Paisiello,
n. 39;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione
prima, 25 ottobre 2006, n. 3830;
visto il ricorso in appello principale, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Siemens Network s.p.a.;
visto il ricorso in appello incidentale della Siemens Network s.p.a.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe e
uditi l’avv. M. Bonotto per l’appellante principale;
premesso che:
- il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Siemens s.p.a. avverso:
a) la nota del responsabile del servizio presso il Comune di Costigliole d’Asti
7 luglio 2006, n. 8238, avente a oggetto “Provvedimento di diniego - Istanza di
autorizzazione per installazione di impianto radiolelettrico in strada San
Michele, Fg. 10, mappale 102 in Costigliole d’Asti del 10/04/2006 prot. n.
4672”, con cui è stato comunicato che, a seguito della conferenza di servizi ai
sensi dell’art. 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, l’istanza in oggetto non è
stata accolta e che, pertanto, si intende concluso il procedimento con esito
negativo;
b) il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi in data 4 luglio
2006, trasmesso con nota 1° agosto 2006, prot. n. 9033r, nel quale si “dichiara
la non ammissione dell’istanza Siemens”;
c) gli altri atti della conferenza di servizi convocata ai sensi del d.lgs. n.
259/2003 per l’esame della detta istanza di autorizzazione;
d) la deliberazione della Giunta del detto Comune 19 maggio 2006, n. 67,
allegata al verbale della conferenza di servizi in data 4 luglio 2006, con cui
si esprime il dissenso per l’installazione di un impianto radioelettrico di cui
alla detta istanza di autorizzazione;
e) la nota del responsabile del servizio presso il detto Comune, spedita il 21
aprile 2006 e ricevuta il 26 aprile successivo, avente a oggetto “Comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;
f) se e in quanto occorra, la nota del responsabile del settore tecnico presso
il detto Comune n. 6436 in data 24 maggio 2006, con cui è stata comunicata la
convocazione della conferenza di servizi per l’esame dell’istanza di cui
trattasi;
- il primo giudice ha affermato:
a) l’infondatezza del primo motivo di ricorso per non essersi formato il
silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87, comma
9, del d.lgs. n. 259/2003, in quanto i previsti novanta giorni scadevano il 9
luglio 2006 che era domenica, ma la Siemens s.p.a. ha ricevuto il provvedimento
di diniego il giorno dopo il quale, essendo il primo giorno seguente non
festivo, rappresentava l’ultimo giorno utile per impedire il silenzio assenso;
b) la fondatezza del terzo motivo di gravame, data l’incompetenza della Giunta
comunale a esprimere il dissenso;
c) il conseguente travolgimento delle successive deliberazioni della conferenza
di servizi e degli atti emessi conseguentemente;
ritenuto che:
- la Giunta è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione
dell’impianto di cui trattasi, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi
dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai dirigenti;
- il responsabile del procedimento, con la nota 7 luglio 2006, n. 8238, si è
limitato solo a comunicare alla Siemens s.p.a. l’esito della conferenza di
servizi;
- con riguardo all’atto di dissenso, non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2,
della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non è “palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- non si è formato il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs.
n. 259/2003, in quanto l’amministrazione aveva comunicato (con nota in data 20
aprile 2006) il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis
della l. n. 241/1990, interrompendo i termini per concludere il procedimento;
termini che sono iniziati nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni (in data 4 maggio 2006);
- l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce norma di carattere generale
che, in quanto tale, si applica anche al procedimento di cui trattasi (in tal
senso questa sezione 29 novembre 2006, n. 6993);
- l’annullamento giurisdizionale del dissenso, espresso dalla Giunta comunale
con la deliberazione 19 maggio 2006, n. 67, comporta l’annullamento di tutti gli
altri atti impugnati in primo grado che sono conseguiti al dissenso stesso,
poiché la conferenza di servizi è stata convocata proprio a seguito e per
effetto della detta deliberazione, con la quale si è dato “mandato al
Responsabile del Procedimento di convocare la Conferenza dei Servizi di cui
all’art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259”;
- non vi è luogo a pronunciare sui motivi di ricorso assorbiti dal primo giudice
e vanno assorbite tutte le altre censure dedotte;
- in conclusione, il ricorso in appello principale deve essere respinto e il
ricorso in appello incidentale va in parte respinto e in parte dichiarato
assorbito;
- le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate;
per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il
ricorso in appello principale e in parte respinge e in parte dichiara assorbito
il ricorso in appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Claudio Varrone presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Paolo Buonvino consigliere
Aldo Scola consigliere
Roberto Chieppa consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
CARMINE VOLPE
STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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