AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 06/02/2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Formazione del silenzio-assenso
- Cause di esclusione - Incompletezza della domanda - Fattispecie: opera
realizzata in zona boschiva. In materia di sanatoria, il mancato versamento
degli oneri di concessione, la mancata planimetria e la relativa ricevuta della
presentazione al catasto, impediscono la formazione del silenzio-assenso. Nella
specie, il silenzio-assenso è escluso in quanto l’opera realizzata in zona
boschiva, non è sanabile (articoli 29, comma 12, e 27 della legge provinciale 21
gennaio 1987 n. 4). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv.
Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il
Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la
provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Provincia Autonoma di Bolzano -
L. n. 4/1987 - Ambito di applicazione - Fattispecie sanabili - L. n. 47/1985 e
s.m.. La legge provinciale n. 4/1987 è applicabile anche alle domande di
condono presentate prima della sua entrata in vigore e subito dopo l’emanazione
della legge statale n. 47/1985. Quest’ultima non poteva trovare applicazione nel
territorio provinciale di Bolzano se non attraverso l'esercizio, da parte della
Provincia, della potestà legislativa in materia (C.d.S., V, 16 marzo 1999, n.
252). Sicché, l’esercizio della potestà provinciale di regolare le fattispecie
sanabili in modo diverso da quello statale è stato riconosciuto conforme allo
Statuto di autonomia, che ha dotato la Provincia Autonoma di Bolzano di
competenza legislativa primaria nelle materie attinenti all’urbanistica e ai
piani regolatori nonché alla tutela del paesaggio. (Cons. Stato V, 4 gennaio
1993, n. 21; 8 marzo 1998, n. 207). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid
Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia
amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408,
sezione autonoma per la provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Insanabilità delle opere - Pagamento
dell’oblazione - Rilascio del condono - Esclusione. L’adempimento del
pagamento dell’oblazione, non può sopperire all’insanabilità delle opere. Pres.
Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano
(conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige,
sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano)
- (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud.
10/07/2007), Sentenza 351
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURA E AMBIENTALI - Domanda di condono -
Opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco - Legge
provinciale di Bolzano n. 4/1987 - Esclusione della formazione del
silenzio-assenso - Legittimità. E’ legittima l’esclusione della formazione
del silenzio-assenso ex art. 27, co. 2 della legge provinciale di Bolzano n.
4/1987 per le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco
perché incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'art. 42
dell'ordinamento urbanistico provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207).
Inoltre, non essendo possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda
di sanatoria, non è conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla
sua mancata formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine
procedimentale. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv.
Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il
Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la
provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.351/08 REG.DEC.
N. 45 REG:RIC.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla società in accomandita semplice
Porfid Strade, con sede in Bolzano, in persona del legale rappresentante, signor
Giuseppe Renzo Sturaro Zampollo, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino
Papa e domiciliata in Roma, via Panama 12, presso lo studio dell’avvocato Luigi
Medugno;
contro
il Comune di Bolzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Marco Cappello e Giampiero Placidi e domiciliato presso il
secondo in Roma, via Barberini n. 86;
per la riforma
della sentenza 3 settembre 2002 n. 408 con la quale il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma per la
provincia di Bolzano, ha respinto i seguenti ricorsi:
- n. 234/93, avverso il provvedimento dell'Assessore delegato all'urbanistica
del comune di Bolzano prot. n. 27662 dd. 19.05.1993 di rigetto della domanda di
concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato
contraddistinto dalla p.ed. 3813 C.C. Gries in Bolzano, via Merano n. 94;
- n. R.G. 126/98, avverso il diniego sull’istanza di condono edilizio presentata
in data 24.10.1995, intesa ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per
la costruzione sulla p.f. 895/58, in Bolzano, via Merano n. 94, di un edificio
composto da quattro magazzini, un garage, un w.c. ed un anti w.c.;
- n. 432/98 avverso l'ordinanza di rimessa in pristino prot. 34588 n. 82/98 dd.
23.09.1998 dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Bolzano, che
ingiungeva alla ricorrente di rimuovere le opere abusive descritte in premessa,
entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo che
in caso di inadempienza si provvederà a norma di legge, salve ed impregiudicate
restando le procedure di carattere penale previste dalla normativa vigente.
Visto il ricorso in appello, notificato il 12 dicembre 2002 e depositato il 3
gennaio 2003;
visto il controricorso del comune di Bolzano, depositato il 24 gennaio 2003;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il 7 novembre 2003;
vista la propria decisione 17 febbraio 2004 n. 602, che ha sospeso il giudizio,
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il 26 maggio 2006;
vista la memoria difensiva dall’appellante in data il 29 novembre 2006;
vista la propria decisione interlocutoria del 15 febbraio 2007 n. 630;
vista la documentazione depositata dall’appellante il 29 giugno 2007;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 10 luglio 2007, il consigliere Cesare Lamberti, e
uditi altresì gli avvocati Molino per delega di Papa e Garrieri per delega di
Cappello, come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Porfid Strade nel 1986 ha ottenuto dal comune di Bolzano la
concessione in sanatoria per un fabbricato usato come deposito e officina, sito
in via Merano 98 sulla particella fondiaria 3812/3, in zona agricola ed entro
una fascia di rispetto stradale.
1.1. L’11 dicembre 1992 la società chiese l’autorizzazione alla demolizione del
fabbricato e alla sua ricostruzione in zona destinata a verde boschivo, sulla
particella fondiaria 895/60 (adiacente alla 3812 e in vicinanza, come si ricava
dagli scritti della ricorrente e dagli atti, a un edificio per uffici e
abitazione autorizzato nel 1992); ricostruzione che, peraltro, era già in corso.
1.2. La domanda venne respinta con provvedimento del comune 19 maggio 1993 n.
27662, con la motivazione che, appunto, l’intervento per cui si chiedeva la
sanatoria ricadeva in zona destinata dal piano urbanistico comunale a verde
boschivo.
1.3. La società con ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa
per il Trentino-Alto Adige notificato il 22 luglio 1993 (procedimento di primo
grado 234/1993) ha impugnato il provvedimento, deducendone l’illegittimità e
chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione e contraddittorietà.
2. Con domanda del 24 ottobre 1995 la società ha poi chiesto la concessione in
sanatoria per un edificio composto da quattro magazzini, locali per servizi
igienici e un’autorimessa sulla particella fondiaria 3812, sempre in via Merano
94, e la domanda è stata respinta con provvedimento 19 gennaio 1998 n. 3070 con
la motivazione che l’opera, utilizzata dalla società per l’attività di
pavimentazioni stradali e lavori in terra e murari, era sita in zona
classificata boschiva dal piano comunale urbanistico.
2.1. Contro il provvedimento la società Porfid Strade ha proposto un secondo
ricorso, notificato il 2 aprile 1998 (procedimento di primo grado 126/1998),
deducendo due motivi, di cui il primo di difetto di motivazione, analogo al
primo motivo del precedente ricorso, e il secondo di violazione dell’articolo 2,
comma 9, della legge provinciale 22 giugno 1995 n. 15, perché, con il decorso di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, si era formato il
silenzio-assenso.
3. Infine il comune con provvedimento 23 settembre 1998 n. 34588 n. 82/98 ha
emanato l’ordine di demolizione.
3.1. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato il 18 novembre
1998 (procedimento di primo grado 432/1998), deducendo ancora, come primo
motivo, il difetto di motivazione, come secondo motivo l’avvenuta formazione del
silenzio-assenso e come terzo motivo il difetto d’istruttoria.
4. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa, con la sentenza indicata
in epigrafe, ha riunito i tre giudizi e ha respinto i ricorsi, giudicandone
infondati tutti i motivi. In particolare sul secondo motivo del ricorso
126/1998, di avvenuta formazione del silenzio-assenso, ha accolto le difese del
comune, secondo cui il silenzio-assenso non si era formato perché non erano
stati versati gli oneri di concessione e mancavano la planimetria e la ricevuta
della relativa presentazione al catasto, e ha poi osservato che in ogni caso il
silenzio-assenso non si era formato perché l’opera, in zona boschiva, non è
sanabile (articoli 29, comma 12, e 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987 n.
4).
5. Appella la società Porfid Strade per due motivi, nel primo dei quali afferma
che immotivatamente la sentenza avrebbe applicato la legge provinciale n. 4/1987
nonostante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e nel secondo deduce
contraddittorietà del comportamento del comune di rispetto a una sanatoria
rilasciata nel 1991.
5.1. Con decisione n. 602 del 2004 è stato sospeso il giudizio in ottemperanza
al disposto dell’articolo 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, modificata
dall’articolo 8 del decreto-legge 28 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge
21 giugno 1985 n. 298, fino alla scadenza del termine per presentare la domanda
di condono.
5.2. Con la decisione interlocutoria del 15 febbraio 2007 n. 631, è stato
chiesto al comune di Bolzano di fornire ragguagli sullo stato della procedura di
condono.
5.3. Le informazioni sono state fornite dal Comune con deposito 24 maggio 2007.
10. La causa è stata nuovamente chiamata all’udienza del 10 luglio 2007, nel
corso della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso della società
Porfid Strade avverso il diniego di sanatoria di un manufatto contraddistinto
dalla p.ed. 3813 C.C. Gries in Bolzano, via Merano n. 94, e di ulteriore
concessione in sanatoria per un edificio composto da quattro magazzini, locali
per servizi igienici e un’autorimessa sulla particella fondiaria 3812, sempre in
via Merano 94 nonché il ricorso avverso l’ordine di demolizione.
2. Con istanza depositata il 28 giugno 2007, il procuratore della ricorrente ha
chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione deducendo di avere inoltrato nel
2002, all'Ispettorato Forestale di Bolzano, domanda per il cambio di coltura
della p.f. 895/58 C.C. Gries per la superficie di mq 868,70. Il cambio di
coltura era stato richiesto in quanto la zona oramai era priva di bosco ma
presentava rischi idrogeologici consistenti nella caduta massi dal versante
superiore. Anche la sottostante zona pianeggiante era a rischio di caduta sassi
e sarebbe stato opportuno erigere delle protezioni contro la caduta dei massi al
fine di diminuire il rischio.
2.1. Anche per ottenere il cambiamento di destinazione urbanistica della zona,
la società appellante provvide a redigere una relazione ed a presentare un
progetto per la realizzazione di una barriera paramassi sulla p.f. 895/1
(sovrastante le p.ed. 3812, 3813 e 4394) ottenendo il parere favorevole
dell'Ufficio tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano. Sul
progetto, il comune di Bolzano rilasciò la concessione edilizia relativa alle
opere di protezione indicate dall'Amministrazione Provinciale, i cui lavori di
autorizzazione sono in corso.
2.2. Il 30 ottobre 2006 la Società Porfid Strade ha presentato istanza al Comune
di Bolzano per la variazione di destinazione urbanistica delle porzioni
edificiali 3812, 3813 e 4394.
3. L’istanza di rinvio non può essere accolta.
4. Con nota 21 maggio 2007, n. 33996/07 il Comune di Bolzano ha rappresentato
che era rimasta invariata la situazione di rigetto delle domande di condono
edilizio per il ricovero automezzi sulla p.ed. 3812 in C.C. Gries, per la
demolizione e per la ricostruzione di un fabbricato sulla p.ed. 3813 in C.C.
Gries e per la costruzione di locali destinati a magazzini e garages sulla p.ed.
3812 C.C. Gries. Non era stata presentata alcuna domanda di condono ai sensi
della legge provinciale n. 6/2004 recante disposizioni in materia di violazioni
edilizie.
4.1. Il Comune ha dato atto altresì che parte delle opere era stata demolita,
precisamente il fabbricato contraddistinto dalla p.ed. 3813 in C.C. Gries
utilizzato come officina e ripostiglio e il parapetto della struttura utilizzato
come magazzino/autorimessa/deposito. Rimangono abusive le seguenti opere: - il
manufatto in cls delle dimensioni dì circa 15,00 x 6,50 metri e dì altezza di
3,30 metri utilizzato come deposito materiali; - la tettoia a Nord
dell'edificio, delle dimensioni di circa 10,00 x 3,50 metri con struttura in
legno e muratura, utilizzata come veranda; - il manufatto in legno chiuso sui
quattro lati delle dimensioni di circa 2,00 x 1,50 metri, utilizzato come
legnaia; - la struttura utilizzata come magazzino/autorimessa/deposito; il
manufatto in legno rivestito con tegole utilizzato come deposito attrezzi.
4.2. Consegue il difetto dei presupposti per il rinvio, non avendovi aderito il
Comune, il quale ha affermato che le sopraccitate opere abusive sono tutte
realizzate in area a rischio molto elevato da frana e che le relative particelle
sulle quali insistono le opere abusive in contestazione, in base agli strumenti
urbanistici in vigore, sono attualmente situate in zona boschiva.
5. L’appello deve essere conclusivamente esaminato nel merito e va respinto
perchè infondato per ambedue i motivi dedotti.
5.1. La giurisprudenza di questo Consiglio ha già affermata l’onere del Comune
di applicare alla richiesta sanatoria la legge provinciale n. 4/1987, ancorché
non ancora emanata all’epoca della presentazione della domanda di condono. Da
tali apporti non vi è motivo per discostarsi.
5.2. Con orientamento oramai costante, è stato affermato l’applicabilità della
legge provinciale n. 4/1987 anche alle domande di condono presentate prima della
sua entrata in vigore e subito dopo l’emanazione della legge statale n. 47/1985.
Quest’ultima non poteva trovare applicazione nel territorio provinciale di
Bolzano se non attraverso l'esercizio, da parte della Provincia, della potestà
legislativa in materia (ex plurimis Cons. Stato, V, 16 marzo 1999, n. 252).
5.3. L’esercizio della potestà provinciale di regolare le fattispecie sanabili
in modo diverso da quello statale è stato riconosciuto conforme allo Statuto di
autonomia, che ha dotato la Provincia Autonoma di Bolzano di competenza
legislativa primaria nelle materie attinenti all’urbanistica e ai piani
regolatori nonché alla tutela del paesaggio. È poi stata dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
27 comma 2 e 44 della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987, in riferimento
agli art. 3, 5, 25 e 97 cost. e agli artt. 4 e 8 D.P.R. n. 670/1972 (Cons. Stato
V, 4 gennaio 1993, n. 21; 8 marzo 1998, n. 207).
5.4. Correttamente la sentenza impugnata ha respinto il primo motivo del ricorso
avverso la mancata formazione del silenzio assenso escluso dall’art. 27, co. 2
della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 per le opere realizzate nel verde
agricolo, nel verde alpino e nel bosco perché incompatibili con la relativa
tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento urbanistico
provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207).
5.5. Non essendo possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda di
sanatoria, non è conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla
sua mancata formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine
procedimentale.
6. Altrettanto correttamente sono stati rigettati gli ulteriori aspetti di
censura di difetto di motivazione circa l’efficacia del pagamento
dell’oblazione, non potendo tale adempimento sopperire all’insanabilità delle
opere e l’ulteriore motivo di contraddittorietà rispetto al rilascio del condono
di cui al provvedimento 2082/86 del 22 maggio 1991, trattandosi di fabbricato
diverso e conseguentemente soggetto a differenti valutazioni.
7 . In conclusione, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, confermata
la sentenza impugnata.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello.
Condanna la società in accomandita semplice Porfid Strade alle spese del grado
che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Bolzano.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2007 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Roland Ernst Bernabè Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Cesare Lamberti
f.to Raffaele Iannotta
Il Segretario
f.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 6-02-2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Francesco Cutrupi
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006