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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Persone giuridiche - Partecipazione alle gare di appalto -
Individuazione dei soggetti obbligati - Decadenza - Poteri di rappresentanza
esercitati in funzione vicaria. Nelle gare di appalto, l’individuazione dei
soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche (e dunque alle
società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è costituito dalla
riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire
direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare. Non
assume rilievo, il fatto che i poteri di rappresentanza possano essere
esercitati soltanto in funzione vicaria, contando in concreto, la titolarità del
potere e non anche il suo esercizio. Inoltre, quando, né il bando né il
disciplinare di gara includono una enumerazione di soggetti obbligati a rendere
la dichiarazione e l’uno è l’altro la esigono genericamente da parte di chi è
titolare della rappresentanza legale; l’obbligo è imposto a pena di decadenza.
Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria
A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione
Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008
(C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Partecipazione alle gare di appalto - Preposizione institoria -
Poteri e limiti. La preposizione institoria, è caratterizzata dalla ampiezza
dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell’institore un alter ego
dell’imprenditore con anologhi poteri, sia pure limitatamente al ramo di
attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., Sez. II. n.
2020/1993). L’ampiezza è tale che “la rappresentanza si reputa generale”,
allorché particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge.
Pertanto, l’institore è titolare di una posizione corrispondente a quella di un
vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve
anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione. Pres.
Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I.
ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n.
4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C.
20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Omessa produzione del documento - Violazione della par condicio -
Esclusione dalla gara. In tema di appalti, non può applicarsi una
disposizione che non é utilizzabile per supplire alla omessa produzione del
documento richiesto a pena di esclusione dalla gara, se non in violazione della
par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 2191 del 22/04/2002 e n.
1068 del 6/03/2006). Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni
s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR
Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Qualifica di servizio pubblico locale - Subordinazione al pagamento
di un corrispettivo o meno - Ininfluenza. Non incide sulla qualifica di
servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, o meno, subordinato al
pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004 n. 8090).
Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria
A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione
Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008
(C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Partecipazione alla gara di imprese che hanno effettuato forniture
e servizi oggetto di gara - Preclusione - Limiti. Una
legge nazionale che precluda la partecipazione a una gara di imprese in
qualunque modo riconducibili ad un soggetto che abbia svolto prestazioni di
progettazione relativamente alle specifiche opere, attività, forniture e servizi
oggetto di gara “senza prima concedere la possibilità di dimostrare che tale
circostanza non falsa la concorrenza” è illegittima. (Corte di Giustizia delle
Comunità europee 3 /03/2005 nelle c. riun.C-21/03 e C34/03). Pertanto, non è
riscontrabile alcuna incompatibilità allorché manchino indizi seri, precisi e
concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato
abbia rivestito tanta parte nell’indirizzo della scelte dell’amministrazione o
ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la
concorrenza. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a.
mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio,
Sezione Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del
15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.DEC. 36/08
N. 3946-3957 REG. RIC.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn.3946/2007 e 3957/2007, proposti da:
I – (ric. n. 3946/2007)
ROMEO GESTIONI s.p.a., in persona dell’Amministratore delegato in carica, Dr.
Enrico Trombetta, in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. con
CONSORZIO STRADE SICURE e VIANINI LAVORI s.p.a., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Raffaele Ferola, Riccardo Barberis e Stefano Vinti, con domicilio eletto
in Roma, Via Po n. 22, presso lo studio del primo;
II - (ric. n. 3957/2007)
COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Antonio Graziosi ed Enrico Lorusso, dell’Avvocatura comunale, con
domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura, in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21;
entrambi i suddetti ricorsi in appello
contro
MANITAL s.c.p.a. (già Manital s.c.r.l.), in persona del legale
rappresentante in carica, Dr. Antonio Pratichizzo, in proprio e quale
mandataria, nonché unitamente alle mandanti della ATI con CONSORZIO TRA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO cons. coop, STRADAIOLI s.r.l., Consorzio
MAXIMUS, TUBOSIDER s.p.a., COFATHEC SERVIZI s.p.a., EDIL. MAS s.r.l., E.T.
Costruzioni s.r.l. e impresa Giuliano ARGENTIERI, ciascuna in persona del legale
rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni e
Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma in
Roma, Corso del Rinascimento n. 11, -appellata-
e nei confronti di
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a. in qualità di capogruppo mandataria
della costituenda Società consortile con le imprese CARCHELLA s.p.a.;
COOPERATIVA MURATORI e CEMENTISTI c.m.c. di Ravenna; IAB s.p.a.; SCARL - INGEP
s.p.a.; SCARL MAMBRINI COSTRUZIONI s.r.l.;Ingg. PROVERA E CARRASSI s.p.a., TOR
DI VALLE COSTRUZIONI s.p.a., S.I.C.R.A. Società impresa costruzioni
ristrutturazioni appalti s.r.l., PRESA di Roberto Paolucci & C. ARCHPLAN s.r.l.,
ARCOS 2000 s.r.l., COSTRUZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., EDILERICA SOCIETA’ APPALTI
E COSTRUZIONI s.r.l., EUROPEA COSTRUZIONI s.r.l., F.LLI GIANNI S.R.L., MAROTTA
s.r.l., NUOVA TRE ESSE s.r.l., ditta PENNACCHI FERRUCCIO, ditta PETRUCCI
DOMENICO, ditta PETRUCCI EMANUELE, NEWTECH di PALZENBERGER JOHANN & C. s.n.c.,
ciascuna in persona dei rispettivi rappresentanti in carica tutte rappresentate
e difese dagli Avv.ti Prof. Franco Mastragostino e Pierluigi Piselli, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Percalli, 13;
- appellata ed appellante con appello incidentale autonomo -;
nonché, rispettivamente, ciascuno dei ricorrenti principali,
nei confronti
del Comune di Roma e di Romeo Gestioni s.p.a. in proprio e nella qualità,
come sopra rappresentati difesi e domiciliati
con l’intervento ad opponendum (sul ric. reg. gen. n. 3946/2007):
del CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO – CONSCOOP – in persona del
Presidente in carica Dr. Mauro Pasolini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Prof. Filippo Satta, Benedetto Giovanni Carbone, Renato Docimo e Filippo
Lattanzi, con domicilio eletto in Roma
Via Pierluigi Da Palestrina 47 presso lo studio legale Satta & Associati;
e con l’intervento ad opponendum (sul ric. reg. gen. n. 3946/2007):
di VIANINI LAVORI s.p.a.,in proprio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario
Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo,in Roma, Viale
Parioli n.180;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
Seconda, n. 4315 dell’11 maggio 2007, con la quale è stato accolto il ricorso di
Manital s.c.p.a. e associati, avverso l’aggiudicazione alla A.T.I. Romeo
Gestioni, della gara relativa all’affidamento della concessione di pubblico
servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale
comunale relativo alla Grande Viabilità;
Visti i ricorsi principali con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI ROMA (sul ricorso n. 3946/2007); ROMEO GESTIONI in proprio e nella
qualità (sul ricorso n. 3957/2007); MANITAL S.C.P.A. in proprio e nella qualità;
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.in proprio e nella qualità; CONSORZIO DI
COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO - CONSCOOP (sul icorso 3946/2007); VIANINI
LAVORI (sul ricorso 3946/2007)
Visti gli appelli incidentali di MANITAL in proprio e nella qualità e di
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT in proprio e nella qualità – come meglio sopra
specificato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati Piselli, Sanino, Ferola,
Lattanzi, Satta, Graziosi, Pellegrino, Vinti, Barberis, Lorusso, Carbone, Docimo,
Mastragostino;
Pubblicato il dispositivo n. 521/2007 del 21 novembre 2007;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1.1. Con bando pubblicato all’Albo pretorio dal 31 dicembre 2005 al 12 aprile
2006, il Comune di Roma ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento in
concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del
patrimonio stradale comunale (Grande viabilità), da aggiudicarsi con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta per
tutto il periodo della concessione (2006/ 2014) pari a € 576.666.672,00, più
IVA.
Hanno partecipato alla gara, tra l’altro, le imprese MANITAL s.c.p.a., corrente
in Ivrea (TO), MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a. e ROMEO GESTIONI s-p.a.,
tutte e tre in proprio e nella qualità di mandatarie, capogruppo delle ATI
costituite o da costituire, come meglio specificato in epigrafe.
Conclusa la fase di valutazione delle offerte, il 19 ottobre 2006 il seggio di
gara ha formato la graduatoria provvisoria, nel cui ambito si sono collocate, al
primo ed al secondo posto, rispettivamente, la ATI di cui è capogruppo
mandataria la ROMEO GESTIONI s.p.a. (punti 95,738) e la ATI di cui è capogruppo
la MANUTENCOOP s.p.a. (punti 81,472), mentre al terzo posto si è collocata la
ATI MANITAL (punti 75,79507).
Nella stessa data, il seggio di gara ha inviato le offerte delle ATI graduatesi
ai primi due posti, per la valutazione dell’eventuale anomalia, all'apposita
commissione, la quale ha esaminato solo quella dell’ATI Romeo Gestioni s.p.a.,
giudicandola congrua.
Con determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, il Comune di Roma
ha, infine, aggiudicato alla ATI Romeo Gestioni s.p.a. la concessione del
pubblico servizio de quo.
La terza graduata – che si è, in un primo tempo rivolta all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici la quale, con determinazione n. 24 del 6
febbraio 2007, ha espresso parere non vincolante negativo sull’aggiudicazione a
favore dell’ATI Romeo Gestioni s.p.a., ritenendone illegittima l’ammissione a
gara, per violazione dell’art. 17, comma 9, della l. 11 febbraio 1994, n. 109
(mentre è stata invece archiviata analoga questione sollevata davanti alla
Commissione europea) - ha proposto impugnazione davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, per l’annullamento:
a) della determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, con cui il
Comune di Roma ha aggiudicato alla controinteressata ATI Romeo Gestioni s.p.a.
la concessione del pubblico servizio in questione;
b) di tutti gli atti presupposti e, in particolare, l’ammissione a detta gara
delle due prime classificate, la valutazione delle loro offerte e la graduatoria
provvisoria, di cui al verbale del seggio di gara in data 19 ottobre 2006, nella
parte in cui colloca l’ATI Romeo Gestioni s.p.a. al primo posto e l’ATI
Manutencoop al secondo;
c) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in
particolare, degli eventuali provvedimenti d’affidamento dell’appalto e della
stipulazione del relativo contratto.
La ATI MANITAL , nel ricorso introduttivo, e, successivamente, con motivi
aggiunti (a seguito di ulteriore accesso agli atti di gara), deduceva un
articolato gruppo di censure avverso l’ammissione alla procedura di ciascuna
delle due ATI collocatesi rispettivamente ai primi due posti, fra l’altro
lamentando vizi ed omissioni nella valutazione dell’anomalia.
Il Comune di Roma e le controinteressate si sono costituite in giudizio,
resistendo all’impugnazione, quanto alle parti private proponendo anche ricorso
incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente principale e
mettendo, dunque, in discussione, l’interesse della medesima all’impugnazione.
1.2. Con sentenza n. 4315/2007 dell’11 maggio 2007 (la cui pubblicazione è stata
preceduta dal dispositivo n. 135/2007 del 23 aprile 2007) la Sezione II del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso principale ed
ha, conseguentemente, annullato gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori
atti dell’Amministrazione, compensando fra le parti costituite le spese del
giudizio.
Il giudice di primo grado, muovendo da una minuziosa ricostruzione del percorso
attraverso cui il Comune di Roma è pervenuto alla indizione della gara, è giunto
a conclusioni che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
1° - malgrado la qualificazione data all’oggetto della gara dalla stazione
appaltante (concessione di pubblico servizio ex art. 113 del Dlg 267/2000), si
verte in un ambito in cui, per la prevalenza dei lavori, troverebbero
applicazione le norme sulle procedure di appalto di lavori pubblici;
2° - non sarebbe fondata alcuna delle censure dedotte – con ricorsi incidentali
- dalla aggiudicataria e dalla seconda classificata avverso l’ammissione alla
gara della ricorrente principale;
3° - sarebbero al contrario fondate la gran parte delle censure volte a
contestare l’ammissione alla gara delle due condorrenti collocatesi ai primi due
posti in graduatoria.
2. Avverso l’anzidetta sentenza (con immediata impugnazione del dispositivo e
successivamente alla pubblicazione della sentenza, con rituale proposizione di
motivi aggiunti) hanno proposto appelli principali (separatamente rubricati) il
Comune di Roma e la Romeo Gestioni, in proprio e nella qualità; ha proposto
appello incidentale autonomo (inserito nel fascicolo relativo al ricorso n.
3948/2007) la Manutencoop s.p.a.
Sono intervenuti (con atti depositati sul ricorso in appello n. 3946/2007):
a) ad adiuvandum, la VIANINI LAVORI s.p.a., mandante della ATI costituita con la
Romeo Gestioni;
b) ad opponendum, il CONSCOOP – Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro,
a sua volta mandante del raggruppamento Lanital.
Si è costituita, resistendo agli appelli (principali ed incidentale) la MANITAL,
in proprio e nella qualità, unitamente alle mandanti.
3. La Sezione, con ordinanza 3215/07 del 26 giugno 2007, ha accolto le istanze
cautelari proposte dagli appellanti.
Successivamente, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con cui
hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare, la Manutencoop con il
richiedere che la sentenza appellata sia confermata nella parte in cui annulla
l’ammissione alla gara della ATI aggiudicataria e l’aggiudicazione alla stessa
della concessione.
Gli appelli sono stati, infine, chiamati alla pubblica udienza del 20 novembre
2007 e trattenuti in decisione.
D I R I T T O
1. Gli appelli devono essere riuniti, per essere decisi contestualmente,
riguardando la medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio.
Possono essere ammessi i contrapposti interventi (ad adiuvandum ed ad opponendum),
in quanto proposti da soggetti destinati, nelle rispettive posizioni, a
risentire degli effetti della decisione.
2.1. La questione all’esame della Sezione investe la procedura aperta per
l’affidamento della concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione
e sorveglianza del patrimonio stradale del Comune di Roma, relativo alla c.d.
Grande Viabilità.
Trattasi di procedura indetta dal Comune di Roma, a norma dell’art. 113, comma
5, del vigente testo unico degli enti locali, in attuazione del disegno politico
– da molti anni allo studio - di dare corso ad una serie di interventi
concernenti circolazione e traffico nelle strade di grande viabilità della rete
viaria del Comune di Roma (estesa per circa 5.500 Km, di cui 800 circa di G.V.),
non soltanto di carattere manutentivo, ma, coordinati ed organizzati,
comprendenti l’attività di gestione complessiva del patrimonio stradale e
innovativi, negli strumenti e nelle finalità, anche mediante trasferimento di
potestà pubbliche.
Superate l’ipotesi dell’appalto attraverso cui si è provveduto tradizionalmente
alle problematiche meramente lavoristiche relative al patrimonio stradale e
quella del global service (di più recente utilizzazione e comprendente una
pluralità di attività qualificabili come servizio e lavori) in quanto ritenute
inidonee a garantire il soddisfacimento, in modo continuativo, delle esigenze
della collettività locale, con particolare riferimento ai servizi di
sorveglianza e pronto intervento sulle strade, il Comune ha ritenuto che - al
fine di assicurare la promozione dello sviluppo economico e civile della
comunità locale, con specifico riferimento alle esigenze relative alla grande
viabilità, ed al relativo traffico sulla corrispondente rete stradale - lo
strumento maggiormente idoneo fosse rappresentato dalla diretta e totale
responsabilizzazione dell’operatore privato “terzo” chiamato a rendere, nei
confronti dell’utenza, i servizi afferenti il bene “strada” conseguibile
mediante la concessione del pubblico servizio locale.
Si è quindi proceduto alla qualificazione, come pubblico servizio locale, del
complesso delle attività che soddisfano le esigenze di circolazione nel
territorio, al fine di garantirne l’assolvimento in maniera coordinata e
continuativa (deliberazione della Giunta n. 1022/2004; deliberazione consiliare
n. 187/2005; deliberazione di Giunta n. 683/2005), e, infine, alla approvazione
del disciplinare e del bando, con la successiva indizione della gara.
2.2. La controversia pone in discussione, in questo grado del giudizio, con
l’ammissione alla gara di tutte e tre i raggruppamenti contendenti, quello della
riconducibilità (o meno) della fattispecie alla figura della concessione di
pubblico servizio (come testualmente definita dalla stazione appaltante), per
avere, il giudice di primo grado ascritto l’oggetto al novero dei contratti
disciplinati dalla legge n. 109/1994 (avendo ritenuto di riconoscere le
connotazioni di un appalto-concessione misto, con prevalenza dei lavori,
contestata dagli appellanti principali).
Su tale aspetto si incentra il primo motivo dell’appello del raggruppamento
aggiudicatario, che denuncia, con l’errore della qualificazione, anche il vizio
di ultrapetizione.
Il Comune di Roma affronta anch’esso il problema, nell’ambito del primo dei
motivi aggiunti, volto a censurare la sentenza impugnata soprattutto nella parte
in cui afferma l’incompatibilità della prima classificata, desunta, dalla
ritenuta violazione dell’art. 17 comma 9, della legge n. 109 del 1994 che il
giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al caso, ratione materia).
L’appellante incidentale, difesa la propria posizione, condivide, al contrario,
per tale parte, la sentenza di primo grado e ne chiede la conferma.
3.1. La Sezione - pur non disconoscendo l’esigenza della individuazione del
quadro normativo di riferimento, cui appare preordinata, nella sentenza
impugnata, la qualificazione dell’oggetto dell’affidamento – ritiene di non
potersi sottrarre alle regole che, nel processo amministrativo, prefigurano un
ordine di priorità, volto, innanzitutto ad accertare se sussista o meno
l’interesse del concorrente pretermesso ad impugnare gli atti relativi ad una
pubblica gara dalla quale doveva essere escluso.
In argomento, vengono in primo piano due ragioni di esclusione della ATI che ha
proposto il ricorso principale in primo grado, che sono state sollevate da
entrambe le parti private in quel grado del giudizio, e che vengono riproposte
in questa seda dalla aggiudicataria, con appello principale e dalla seconda
classificata, con appello incidentale autonomo.
Si tratta della mancata allegazione, alla domanda di partecipazione alla gara
della terza classificata, delle dichiarazioni relative alla inesistenza di
procedimenti penali in corso e sentenze di condanna - richieste a pena di
esclusione dal paragrafo III.2.1.1), n. 3, lett. b) del bando e dal paragrafo 3,
lett. b) del disciplinare di gara - per il Vice Presidente del Consorzio Maximus
(mandante) e per l’institore della COS.BA s.r.l. (aderente al suddetto
Consorzio).
3.2. La sentenza impugnata ha respinto le censure, aderendo alla tesi difensiva
secondo cui, ancorché munito di ampi poteri rappresentativi in base allo statuto
consortile, la funzione meramente vicaria spettante al Vice Presidente (ovvero,
la possibilità di agire soltanto in caso di assenza o di impedimento del
Presidente), rendendo meramente ipotetici e non attuali i poteri di
rappresentanza, esonererebbe dall’obbligo di rendere la dichiarazione;
analogamente nessuna dichiarazione andrebbe resa dall’institore che è mero
procuratore della società.
3.3. La tesi non può essere condivisa.
Deve darsi atto che né il bando né il disciplinare di gara contengono una
enumerazione di soggetti obbligati a rendere la dichiarazione: l’uno è l’altro
la esigono genericamente da parte di chi è titolare della rappresentanza legale;
l’obbligo è imposto a pena di decadenza.
La fonte statale di riferimento - allo stato, l’art. 38 comma 1, lett. b) del
decreto legislativo n. 163 del 2006 che sostituisce, in tema di requisiti di
ordine generale, l’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 e l’art. 17 del D.P.R. n.
34 del 2000, conglobando, nella disciplina unitaria, le cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi - testualmente adopera anch’essa una
formula di amplissima portata.
La Sezione ritiene che le due formule, piuttosto che limitare l’ambito di
applicazione delle relative norme, intendano assumere come destinatari tutti i
soggetti-persone fisiche che, essendo titolari del potere di rappresentanza
della persona giuridica, sono comunque in grado di trasmettere, con il proprio
comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro
personale condotta, al soggetto rappresentato (salvo che quest’ultimo non abbia
a sua volta manifestato una decisiva e chiara dissociazione dal comportamento
del proprio rappresentante).
3.4. Deve ritenersi, quindi, che il primo criterio da seguire per
l’individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche
(e dunque alle società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è
costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica
di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio
operare.
La Sezione, pronunciandosi su differente fattispecie, ha espresso l’orientamento
(per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2005 n. 4856), secondo cui il
criterio interpretativo da seguire (al fine di individuare la persona fisica,
rispetto alla quale, nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la
causa di esclusione, e, dunque, il soggetto tenuto alla dichiarazione
sostitutiva, richiesta, a pena di decadenza, dal bando di gara) consiste nel
ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati
di poteri di rappresentanza.
Secondo tale orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, non assume,
invece, rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati
soltanto in funzione vicaria; conta, infatti, in concreto, la titolarità del
potere e non anche il suo esercizio, per di più nel caso in cui, come nella
specie, lo stesso statuto abiliti il soggetto a sostituire in qualsiasi momento
e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza, senza
intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore, e, sostanzialmente
senza controllo sulla effettività dell’impedimento e della assenza.
Ciò è quanto previsto nello statuto del Consorzio Maximus, che, non soltanto
stabilisce che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzione
sono esercitate dal Vice Presidente, ma attribuisce a quest’ultimo amplissimi
poteri sostitutivi, disponendo che la firma del Vice Presidente “fa fede nei
confronti di chiunque dell’assenza o dell’impedimento del Presidente”.
Non può dubitarsi che, nel caso in esame, è assai labile il confine fra
titolarità ed esercizio effettivo del potere di rappresentanza.
Cosicché non si può sfuggire all’obbligo imposto dalla norma di rendere, con
riguardo al Vice Presidente, la dichiarazione, in forza della vicarietà della
funzione, in quanto ciò implicherebbe il superamento della volontà normativa
(della fonte statale) e negoziale (della legge speciale che regola la
procedura), espresse nella formula letterale che punta alla titolarità e non
anche al suo esercizio.
L’esattezza dell’interpretazione trova conferma nella riflessione che, stante
l’immediatezza della titolarità del potere conferito al Vice Presidente con la
funzione, il suo esercizio (condizionato alla mera assenza o impedimento) può
aversi in qualsiasi momento della vita sociale, solo che si verifichi il
presupposto, di cui, peraltro, fa fede piena “nei confronti di chiunque” la
firma del Vice Presidente e può esservi stato, pertanto, in momenti che
l’ordinamento considera particolarmente significativi (il triennio anteriore
alla pubblicazione del bando) ai fini del possesso dei requisiti generali di
partecipazione della rappresentata.
Cosicché è contrario ad una corretta e ragionevole esegesi il ritenere che la
dichiarazione non dovesse essere resa per il soggetto in questione.
3.5. Nello stesso senso sono le conclusioni riguardanti l’institore.
Si tratta di una figura la cui definizione si rinviene immediatamente nel codice
civile, sistematicamente inserita nella sezione dedicata alle disposizioni
particolari per le imprese commerciali (Libro quinto – capo III – Sez. III), nel
primo articolo del paragrafo 1 (art. 2203) dedicato appunto alla
“rappresentanza”; per indicazione normativa, institore è “colui che è preposto
dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale”, in posizione differente
dal mero procuratore (art. 2209) cui l’imprenditore conferisce il potere di
compiere, per lui, gli atti inerenti all’esercizio di un’impresa pur non essendo
preposta ad esso.
La preposizione institoria, peraltro, è, in ogni caso caratterizzata dalla
ampiezza dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell’institore un
alter ego dell’imprenditore con anologhi poteri, sia pure limitatamente al ramo
di attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., Sez. II. N. 2020
del 1993).
L’ampiezza è tale che “la rappresentanza si reputa generale”, allorché
particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge.
La figura professionale compare nelle certificazioni della camera di commercio
relative all’impresa: nel caso in esame, la conoscenza della preposizione
institoria si ha appunto tramite il certificato che l’amministratore unico e
legale rappresentante della COS.BA. ha allegato alla sua dichiarazione.
Ritiene la Sezione, sulla base dei rilievi che precedono, che l’institore è
titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio
amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere
annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.
3.6. Ne consegue, in definitiva, che la costituenda ATI, capeggiata da MANITAL,
nel non depositare le dichiarazioni relative ai soggetti di cui si è trattato, è
incorsa in una omissione, la cui sanzione é l’esclusione dalla gara.
A ciò non è dato sopperire sulla base dell’art. 16 del D.Lgv. n. 157 del 1995.
Non si verte, infatti, in ipotesi di contravvenzione ad una clausola ambigua e
di dubbio significato; al contrario, la regola concorsuale, che non enumera i
soggetti tenuti a rendere la dichiarazione, ma li individua sulla base della
titolarità del potere di rappresentanza (senza alcuna limitazione ed eccezione)
mette in giuoco la conoscenza delle definizioni giuridiche, fissate con
carattere generale dallo stesso legislatore, che non ammette ignoranza.
Ciò rende evidente che non può farsi applicazione di una disposizione che, per
pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale non é utilizzabile per
supplire alla omessa produzione del documento richiesto a pena di esclusione
dalla gara, se non in violazione della par condicio fra i concorrenti (per
tutte, Cons. Stato, Sez. V, n. 2191 del 22 aprile 2002 e n. 1068 del 6 marzo
2006).
3.4. In conclusione i ricorsi incidentali dovevano essere accolti, per i profili
fin qui esaminati, con consequenziale declaratoria di inammissibilità della
impugnazione proposta dalla concorrente collocatasi al terzo posto, per mancanza
di interesse all’impugnazione.
In questo senso deve essere riformata la sentenza appellata, in accoglimento
degli appelli, i cui restanti motivi (concernenti lo specifico problema della
ammissione alla gara della terza classificata) devono essere assorbiti, per
economia processuale.
4.1. La posizione assunta dalla seconda classificata nel presente grado del
giudizio (con la richiesta di conferma della sentenza nella parte in cui annulla
aggiudicazione ed ammissione alla gara della aggiudicataria) non consente invece
di ritenere esaurito l’interesse alla decisione degli appelli principali, in
capo ai rispettivi proponenti.
4.2. In primo piano è il problema della qualificazione dell’oggetto di gara.
4.3. Di percezione immediata è il vizio di ultrapetizione nel quale è incorso il
giudice di primo grado, con il procedere alla revisione della definizione
dell’oggetto della procedura posta in essere dal Comune di Roma.
Sotto l’apparente ricerca del quadro normativo applicabile alla procedura, il
giudice di primo grado ha esercitato un penetrante sindacato sulle scelte
dell’amministrazione comunale, che investe, prima ancora che la qualificazione
ex se, il modello gestionale prescelto, e l’obiettivo perseguito, senza che le
decisioni presupposte ed i provvedimenti attuativi fossero stati fatti oggetto
di impugnazione.
L’accenno fatto in sentenza al procedimento avviato, su denuncia, dalla
Commissione EU, senza alcun approfondimento della relazione a firma del Sindaco,
che ne ha determinato l’archiviazione, evidenzia la totale disattenzione al
contenuto vincolante degli atti che, attraverso articolati passaggi, hanno
segnato il processo formativo della decisione di qualificare il servizio
pubblico locale di cui si tratta, con la decisone di affidarne la concessione al
terzo mediante pubblica gara.
Invero, tutta la parte della sentenza che rinviene nella disciplina statale
degli appalti di lavori pubblici il modello regolamentare della procedura, è
viziata – all’origine – dall’errore nel quale è incorso il giudice di primo
grado nel ritenere di poter prescindere dalle deliberazioni con le quali il
Comune ha provveduto alla qualificazione del servizio, a norma dell’artt. 112
del testo unico n. 267 del 2000 ed ha deciso di conferirlo mediante gara a norma
dell’art. 113, comma 5 del suddetto testo unico, optando per il modello
gestionale della concessione.
Ritiene, al contrario, la Sezione, che la natura e la qualificazione
dell’oggetto dell’affidamento e la disciplina della procedura, in assenza di
impugnazione dei suddetti atti, non potessero che essere desunte direttamente
dal bando e dal disciplinare, costituenti la legge speciale, anch’essa non
impugnata e vincolante.
In tale contesto assumono rilievo (come sottolineato dalla difesa del Comune
appellante):
1°) la descrizione/oggetto della concessione, testualmente (punto II.I.6), nel
senso che “la concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico
relativo al patrimonio stradale rientrante nella cosiddetta Grande Viabilità”
ovvero, “segnatamente”, le attività concernenti:
a) Centrale di Governo, comprensiva dell’attività di gestione dei dati del
censimento, monitoraggio e controllo di tutti i settori;
b) pronto intervento, sorveglianza stradale e manutenzione ordinaria;
c) recupero e valorizzzazione del patrimonio stradale oggetto di gara,
manutenzione straordinaria;
2°) l’indicazione dei codici di nomenclatura (C.P.V.. 70330000 e CPC 82201-82202
(punti II.1.8.1 e II 1.8.2) relativi ai “servizi di amministrazione e gestione
per conto terzi”
3°) la clausola di cui al punto III.1.3., che, in caso di raggruppamento,
richiede che il ruolo di capogruppo mandataria sia ricoperto “dal soggetto che
svolgerà l’attività di cui al punto II.1..6, lettera a) ovvero centrale di
governo comprensiva delle attività di gestione dei dati del censimento,
monitoraggio e controllo di tutti i dati”, alla quale si correla (quanto alla
capacità tecnica richiesta) la clausola di cui al punto III.2.1.3, che richiede
al concorrente singolo o alla mandataria (nel caso di associazione temporanea)
il possesso del fatturato specifico – nel triennio 2002-2003-2004 - “per i
servizi di gestione integrata di patrimoni immobiliari per conto terzi non
inferiore ad EURO 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) con l’elenco dei
servizi, degli importi e dei committenti”;
3°) il rinvio espresso al D.Lgs. 157/1995, per ciò che concerne i criteri di
aggiudicazione.
E’ in tale contesto che deve essere accertato se vi sia spazio per
l’applicazione di disposizioni direttamente rinvenute nella disciplina statale
degli appalti di lavori pubblici.
4.4. Orbene, è indubitabile che nell’ambito dell’affidamento siano comprese
prestazioni riconducibili alla categoria dei lavori: vi rientra certamente la
manutenzione straordinaria ed è discutibile se vi rientri o meno quella
ordinaria.
Tuttavia, il criterio quantitativo, cui si rifà la sentenza impugnata – sulla
base dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994 – è
erroneamente assunto senza tenere conto del terzo periodo dello stesso comma
(modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 18 aprile 2005 n. 62 - legge
comunitaria del 2004) in forza del quale, il precetto di cui al secondo periodo
“non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale dedotto in contratto”.
La norma indica dunque quale debba essere il percorso interpretativo e lo
individua nella volontà negoziale dell’Amministrazione, quale enunciata negli
appositi atti.
Sono gli strumenti di gara e gli atti presupposti la sede nella quale ricercare
l’«oggetto principale», al fine di stabilire se sussista o meno una relazione di
accessorietà dei lavori rispetto ai servizi, nelle procedure miste in cui
l’affidamento comprenda gli uni e gli altri.
4.5. Nel caso in esame l’accessorietà dei lavori rispetto al servizio pubblico è
reso evidente, nel bando come nel disciplinare, nella clausola che richiede al
concorrente singolo ed alla impresa mandataria (in caso di raggruppamento) il
requisito prioritario del fatturato specifico – nel triennio 2002-2003-2004 -
“per i servizi di gestione integrata di patrimoni immobiliari per conto terzi
non inferiore ad EURO 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) con l’elenco dei
servizi, degli importi e dei committenti” e nell’altra che esige, in caso di
raggruppamento, che il ruolo di capogruppo mandataria sia ricoperto “dal
soggetto che svolgerà l’attività di cui al punto II.1..6, lettera a) ovvero
centrale di governo comprensiva delle attività di gestione dei dati del
censimento, monitoraggio e controllo di tutti i dati”.
La coerenza di tali indicazioni con gli obiettivi fissati negli atti presupposti
non possono ingenerare alcun dubbio sulla prevalenza annessa ai servizi e sul
carattere di accessorietà della manutenzione (ordinaria e straordinaria)
rispetto ad essi.
4.5. A parte ciò, non sfuggono gli errori in cui incorre la sentenza impugnata
nel ritenere la non riconducibilità di attività inerenti all’amministrazione e
gestione di pubbliche strade (comprendenti manutenzione ordinaria e
straordinaria delle stesse) nell’ambito dei servizi pubblici locali (in
argomento, la Sezione si è già espressa in termini favorevoli con la decisione
n. 7369 del 13 dicembre 2006).
Invero la finalità della realizzazione dei “fini sociali” e della promozione
dello “sviluppo economico e civili delle comunità locali” cui si ispira la
facoltà conferita all’Ente locale dall’art. 112 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, non incontra limiti nella preesistenza
della “rete”, strumentale alla prestazione del servizio.
L’art. 112 del testo unico coglie, infatti, l’essenza stessa dell’autonomia
organizzativa, amministrativa e finanziaria dell’ente locale ed in particolare
del Comune, che - come la stessa sentenza impugnata riconosce – è Ente a fini
generali, cui spetta di determinare da sé i propri scopi ed in particolare di
decidere su quali beni della vita della collettività debba convergere la scelta
politico-amministrava di soddisfarne gli interessi in modo continuativo e
coordinato.
La strumentalità del bene strada, rispetto all’interesse che il Comune intende
realizzare mediante il servizio pubblico di amministrazione e gestione del
patrimonio viario, ed il suo affidamento in concessione, è resa evidente dalla
complessità ed organicità degli interventi la cui consistenza maggiore è appunto
rappresentata dalle attività e dalle prestazioni strettamente riconducibili alla
amministrazione e gestione, rispetto alle quali è cedevole l’aspetto statico
della “strada” inteso come bene già esistente e fruibile dalla collettività.
Quanto, poi, al modello gestionale prescelto, la Sezione non può che condividere
gli argomenti che il Comune, nella sua relazione, ha contrapposto alla
Commissione europea, che, ponendo a base delle sue obiezioni la sentenza dalla
Corte di Giustizia 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98, aveva osservato come le
attività oggetto di affidamento fossero remunerate esclusivamente mediante il
pagamento di un prezzo, non essendo prevista alcuna forma di remunerazione
legata alla gestione del servizio.
La giurisprudenza formatasi sulla materia ha già avuto modo di chiarire che non
incide sulla qualifica di servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia,
o meno, subordinato al pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16
dicembre 2004 n. 8090).
Nel citato precedente si è anche avuto modo di precisare che il fatto che il
Titolo V del testo unico n. 267 del 2000 disciplini anche i criteri per la
determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall’ambito dei
servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, allorché le
prestazioni siano strumentali all’assolvimento delle finalità sociali dell’Ente;
mentre, sotto differente profilo, è stato anche precisato che l’elemento
distintivo della concessione (ovvero l’assunzione del rischio di gestione) non
resta escluso dalla circostanza che il costo del servizio non sia fatto gravare
sugli utenti, in quanto questo elemento assume rilievo soltanto quando il
servizio pubblico, per le sue caratteristiche oggettive è divisibile fra quanti,
in concreto ne beneficiano direttamente (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002 n.
2294, citata nella Relazione del Comune alla Commissione europea).
4.5. Con ciò deve ritenersi risolto ogni dubbio interpretativo, anche in ordine
alla non immediata applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 17,
comma 9 della L n. 109 del 1994 alla pretesa situazione di incompatibilità che
si sarebbe venuta a creare nei riguardi della impresa aggiudicataria per il
fatto che il dott. Bardelli, amministratore unico della SOLES s.p.a. (a sua
volta consorziata del mandante Consorzio Strade Sicure), è stato, per un certo
periodo, anteriore alla formazione degli atti di gara, Presidente del Consorzio
e, contemporaneamente, componente del consiglio di amministrazione della Società
Risorse per Roma (società partecipata dal Comune per il 75% ed affidataria di
attività di supporto/consulenza per l’elaborazione degli atti di gara e, fra
l’altro, chiamata, poi, a coadiuvare il Comune nella valutazione delle offerte,
compresa, ai fini della anomalia, quella della prima classificata).
La sentenza di primo grado sembra annettere significato pregnate al parere non
vincolante espresso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con delibera n. 24 del 6 febbraio 2007, in ordine alla non
conformità all’art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994 “dell’aggiudicazione
dell’appalto in questione” alla A.T.I. Romeo Gestioni s.p.a./Pianini Lavori
s.p.a./Consorzio Strade Sicure.
Di tale parere occorre mettere subito in chiaro le inesattezze che l’hanno
condizionato: a parte, infatti, l’immotivata qualificazione del modello di
affidamento (“appalto”, in luogo di “concessione” in contrasto con le stesse
premesse descrittive contenute nel “considerato in fatto”), è erronea
l’affermazione, in diritto, che il bando di gara conterrebbe un espresso rinvio
alle norme sugli appalti di lavori pubblici di carattere generale, tale da
potervi agganciare, per volontà della stessa amministrazione, l’applicazione
analogica, al caso in esame, dell’art. 17, comma 9 della legge n. 109/1994.
Invero, il rinvio alla legge in questione, eccezionalmente richiamata con
riferimento alla facoltà di cui all’art. 10 comma 1 ter (introdotto dalla legge
14 maggio 2005 n. 80) è del tutto eccezionale e, come si evince, sia dal
contenuto della norma, sia sistematicamente, dal suo inserimento al punto II.2.2)
del bando, con esclusivo riguardo alla opzione ivi contemplata senza assurgere
affatto a regola generale del procedimento di scelta del contraente.
Chiarito tale aspetto, la Sezione, sulla base dei convincimenti in precedenza
espressi, deve innanzitutto negare che il caso ricada nell’ambito di diretta
applicabilità della norma di cui è denunciata la violazione, e, d’altra parte,
rilevare che non è neppure aderente alla fattispecie astrattamente considerata,
come del resto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata.
Ne deriva una pluralità di conseguenze ostative alla utilizzazione della
presunzione assoluta di incompatibilità, cui, al contrario, ha fatto ricorso il
giudice di primo grado.
Come è stato correttamente ricordato dalla difesa della Romeo Gestioni si verte
in un ambito nel quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha espresso
un deciso monito, nel senso della illegittimità di una legge nazionale che
precluda la partecipazione a una gara di imprese in qualunque modo riconducibili
ad un soggetto che abbia svolto prestazioni di progettazione relativamente alle
specifiche opere, attività, forniture e servizi oggetto di gara “senza prima
concedere la possibilità di dimostrare che tale circostanza non falsa la
concorrenza” (in questo senso, la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee 3 marzo 2005 nelle cause riunite C-21/03 e C34/03).
L’indicazione vincolante che ne deriva, impone anche un rigoroso criterio
applicativo del principio generale desumile dalla disposizione contenuta
nell’art. 17, comma 9, più volte citato, nel senso che non può ritenersi
sussistente alcuna incompatibilità allorché manchino indizi seri, precisi e
concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato
abbia rivestito tanta parte nell’indirizzo della scelte dell’amministrazione o
ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la
concorrenza.
Nel caso in esame, elementi tutti convergenti devono indurre a negare la
sussistenza di siffatti elementi, seri, precisi e concordanti.
In primo luogo deve convenirsi che non è rinvenibile un’attività analogicamente
assimilabile alla progettazione in senso tecnico, nella consulenza resa dalla
Società Risorse per Roma in favore del Comune, attraverso i propri uffici ed i
professionisti che hanno sottoscritto i pareri, le relazioni di ricerca e
quant’altro il Comune ha poi utilizzato come base istruttoria per la redazione
del bando e degli ulteriori documenti di gara.
Non costituisce, infatti, progettazione in senso tecnico, l’individuazione del
quadro dei fabbisogni, nel cui ambito è stata svolta la consulenza della società
Risorse per Roma.
Peraltro il Dr. Bardelli, in qualità di mero componente del Consiglio di
amministrazione della società anzidetta (designato dalla Provincia) è stato
titolare di una posizione che non attribuiva competenze di sorta in ordine
all’attività di consulenza degli uffici, di cui i singoli professionisti hanno
assunto paternità e responsabilità. L’accesso, in concreto, ad informazioni
riservate e non pubblicizzate dal Comune o la possibilità di indirizzarne le
scelte (in modo da favorire la società cui poi è stato conferito il mandato
della costituenda ATI) non è stato in alcun modo provato ed è anzi smentito
dagli atti, per avere il Comune variamente pubblicizzato, in varie fasi, il
proprio disegno operativo e per non avere avuto, il Dr.Bardelli, nella società
di consulenza, in ragione della carica, una posizione che gli desse voce in
capitolo sulla attività degli uffici e dei professionisti facenti capo alla
Risorse per Roma.
Di contro, la cessazione da ogni incarico nel Consorzio Strade Sicure nel luglio
del 2005 (e cioè ben prima che la società Risorse per Roma mettesse a punto
l’attività di consulenza e che il Comune di Roma assumesse poi le proprie
decisione) e la partecipazione per una quota minima al Consorzio medesimo
(inferiore al 7% del capitale sociale) sono fattori che escludono in radice una
posizione dominante e di controllo.
Analogamente non è ipotizzabile, sulla base di mera presunzione, l’interferenza
della formulazione dell’offerta da parte della mandataria, ad essa sola
riservata, per espressa volontà delle mandanti.
Nel citato contesto, dunque, e in assenza di prove offerte, anche in questo
grado del giudizio, in ordine alla asserita incompatibilità, le censure
contenute al riguardo nel ricorso di primo grado devo essere ritenute infondate.
6. In conclusione, sulla base del complesso degli elementi che precedono, gli
appelli principali devono essere accolti per quanto di ragione, deve essere
accolto in parte l’appello incidentale della seconda classificata, e,
conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, devono essere accolti,
per quanto di ragione, il ricorso incidentale proposto in primo grado da Romeo
gestioni S.p.a., in proprio e nella qualità, ed, in parte quello della II
classificata e respinto in parte ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso
principale di Manital S.C.P.A. in proprio e nella qualità.
La formula delle dispositivo pubblicato deve essere corretta, nel senso del
depennamento delle parole “respinge gli altri appelli incidentali”, trattandosi
di mero errore redazionale.
Considerata la complessità della questione devono esser compensate interamente
le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli
appelli; ammette gli spiegati interventi; accoglie per quanto di ragione, gli
appelli principali e in parte quello incidentale autonomo della ATI capeggiata
da MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.; per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, accoglie, per quanto di ragione il ricorso incidentale
proposto in primo grado da Romeo gestioni S.p.a., in proprio e nella qualità,
ed, in parte quello della II classificata, e respinge in parte ed in parte
dichiara inammissibile il ricorso principale di Manital S.C.P.A. in proprio e
nella qualità.
Compensa interamente fra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est. CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE
Aniello CERRETO CONSIGLIERE
ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 15/01/2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
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