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CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 6/02/2008 (C.c. 26/10/2007) Sentenza n. 372
PROCEDURE E VARIE - Avvocati - Certificazione del difensore - Mandato alle
liti in calce o a margine di atto processuale - Efficacia e limiti - Procura -
Firma apposta illeggibile. La certificazione del difensore, nel mandato alle
liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della
sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della
persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o
giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve
considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in
essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di
colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui,
in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della
sua legittimazione e dello "ius postulandi” del difensore. In difetto di queste
indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi
priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato
l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo
dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Pres. Santoro - Est. Millemaggi
Cogliani - società Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. (avv. Paccione) c. Comune
di Modugno (Avv. La Pesa) ed altro (conferma Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia, Sezione Prima di Bari, n. 386 del 3/02/2004), (conf.: CdS
6/02/2008 nn. 371 - 370). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.
26/10/2007) Sentenza n. 372
PROCEDURE E VARIE - Avvocati - Certificazione del difensore dell'autografia -
Convalida postuma di un atto di incerta provenienza - Limite. La
certificazione dell'autografia, da parte del difensore non si riferisce anche
alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta
della persona fisica che ha firmato, dichiarandosi dotata del potere di
rappresentanza senza indicare il proprio nome. Pertanto, la convalida postuma di
un atto di incerta provenienza non può sortire l’effetto di sanare nullità già
verificatesi, oltre i termini di decadenza della tutela giurisdizionale. Pres.
Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a.
(avv. Paccione) c. Comune di Modugno (Avv. La Pesa) ed altro (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima di Bari, n. 386 del
3/02/2004), (conf.: CdS 6/02/2008 nn. 371 - 370). CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
6/02/2008 (C.c. 26/10/2007) Sentenza n. 372
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.372/08 REG.DEC.
N. 4969 REG. RIC.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.4969 del 2004, proposto da dalla società TERSAN
PUGLIA & SUD ITALIA s.p.a. (part.IVA 00475590725) con sede in Modugno, in
persona dell’Amministratore unico in carica, Sig. Silvestro delle Foglie,
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Roma,
L.re Flaminio, civ.46, pal. B, int. IV (studio dott. A.Placidi)
contro
il Comune di Modugno, in persona del sindaco in carica, Dott. Giuseppe Rana (cui
il ricorso è stato notificato anche nella qualità di Ufficiale di Governo),
rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale La Pesa del Foro di Bari, con
domicilio eletto in Roma, via di San Sebastianello, n. 9, presso l’Avv. Domenico
Siciliano (Studio Legale Bird & Bird)
e nei confronti
dell’AZIENDA USL BA/4, non costituita;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale de lla Puglia, Sezione
Prima di Bari, n. 386 del 3 febbraio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2007, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv.ti Paccione e La Pesa;;
Vista la sentenza impugnata;
Considerato in fatto:
La società TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA s.p.a. impugna la sentenza n. 386/2004,
della Sezione I di Barri del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia che
ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento della nota del Sindaco
di Modugno prot. 37930 del 16 novembre 1995, avente ad oggetto “Tersan puglia &
Sud Italia s.p.a. Certificato di agibilità – Diffida”, proposto in primo grado,
a suo nome, da soggetto del quale, nel contesto dell’atto.,non erano indicate le
generalità, senza che, d’altra parte, fosse possibile identificare, con nome e
cognome, la persona fisica che aveva sottoscritto la procura alle liti in
rappresentanza della società (stante l’illeggibilità della sottoscrizione
apposta).
Sostiene l’appellante che il giudice avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio
originariamente riscontrato per effetto delle precisazioni rese nel corso del
giudizio di primo grado (imputazione della sottoscrizione al Sig. Silvestro
Delle Foglie; titolarità dei poteri di rappresentanza al tempo della
sottoscrizione; confronto della sottoscrizione illeggibile con atti di sicura
provenienza del suddetto Silvestro Delle Foglie con identica sottoscrizione) e
degli atti compiuti in corso di causa dall’amministratore in carica (ratifica
del mandato) di cui al contrario il giudice di primo grado non ha dato alcun
conto.
Sulla base di quanto sopra, parte appellante chiede che, riformata sul punto la
sentenza appellata, sia accolto il ricorso proposto in primo grado e dichiarato
l’obbligo di provvedere sull’istanza sulla base dei motivi dedotti con il
ricorso introduttivo e reiteratamente proposti.
Il Comune appellato si è costituito in giudizio resistendo all’appello sulla
base anche di eccezioni di rito dedotte in primo grado ed assorbite, con la
declaratoria di inammissibilità. Nel merito la pretesa sarebbe destituita di
fondamento e, in ogni caso, sarebbe sopravvenuto il difetto di interesse essendo
state adottate dal Comune le misure di cui all’istanza.
Ritenuto e considerato in diritto:
- pregiudiziale è la questione sulla quale si basa la declaratoria di
inammissibilità di cui alla sentenza impugnata;
- come già precisato, il ricorso non indica la persona fisica che ha proposto
l’impugnazione nell’interesse dell’odierna appellante; il suddetto nominativo
non compare neanche nella procura speciale al difensore, sottoscritta con firma
illeggibile;
- anche recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare
che la certificazione del difensore, nel mandato alle liti in calce o a margine
di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della
persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto
si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in
giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai
fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale
al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la
procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere
possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione
e dello "ius postulandi” del difensore. In difetto di queste indicazioni, la
procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di
effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di
individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo dell'effettiva
titolarità dei poteri spesi. Da quanto precede la Suprema Corte ha tratto la
conclusione che, quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato
conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in
una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia,
e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura
medesima accede, “pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del
potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le
risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso,
indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto,
poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si
riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé
consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato
dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio
nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale
cui accede siffatta procura” (Cass. Civ., Sez. III, n. 31018 del 31 maggio 2006;
conformi, Sezioni Unite Sezioni Unite nelle sentenze n. 714 del 1993, 1167 del
1994, n. 1167 del 1994, n. 5398 del 1995 e n. 4810 del 2005).
Il caso deciso con la sentenza citata è sovrapponibile a quello in esame e la
Sezione non ha ragione di discostarsi dall’orientamento ivi espresso.
E’ irrilevante che il giudice di primo grado non abbia fatto espressa menzione,
nel contesto della sintetica motivazione, delle ragioni per le quali non sono
state prese in considerazioni le difese addotte, nel corso del giudizio, per
superare i profili di nullità.
Invero, ciò non costituisce vizio della decisione e le ragioni del diniego di
sanabilità del mandato (implicito nella declaratoria di inammissibilità del
ricorso) possono essere integrate, in questa sede, stante l’effetto devolutivo
dell’appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze emesse, in primo grado,
dai Tribunali Amministrativi Regionali.
Ciò premesso, ritiene la Sezione che correttamente la Sezione ha ritenuto nullo
il mandato ed inammissibile il ricorso, in quanto:
- il principio che consente di presumere il potere rappresentativo del soggetto
che, nel nome della società, abbia conferito il mandato, e che riversa sulla
parte che contesta questo potere l'onere di prova del fatto contestato, si lega
alla possibilità di individuazione del potere rappresentativo del soggetto in
questione dai registri della società, e presuppone, quindi, la sicura
identificabilità del soggetto che ha agito nel nome e per conto della società,
sottoscrivendo il mandato alle liti;
- la forma scritta del mandato alle liti è imposta, appunto, dalla legge
processuale per una esigenza di certezza della identità dei soggetti che si
fanno parti nel processo e si risolverebbe davvero in un vuoto formalismo se il
predetto requisito (di forma) non implicasse anche quello della trasparenza che
sarebbe frustrato da una sigla illeggibile di soggetto non indicato né nel
mandato stesso (come sarebbe conveniente) né nell'atto processuale cui il
accede;
- la certificazione dell'autografia, da parte del difensore (come precisato
dalla Corte Suprema di cassazione nella sentenza citata) non si riferisce anche
alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta
della persona fisica che ha firmato, dichiarandosi dotata del potere di
rappresentanza senza indicare il proprio nome;
- ne consegue che, per risalire al soggetto che l’attuale appellante indica come
legittimato, al tempo, a rappresentarla, traendone convincimento da
documentazione contenuta in altre cause chiamate alla medesima udienza, il
giudice di primo grado avrebbe dovuto esperire accertamenti istruttori
(includenti anche valutazioni di merito in ordine al potere rappresentativo
esplicato in quei giudizi e, probabilmente, una perizia calligrafica) che non
era dato esperire;
- di contro, la possibilità del controllo della validità della legittimazione ad
causam della controparte e della legittimazione ad processum del difensore di
questa è essenziale al diritto di difesa;
- i formalismi che vi si riconnettono non possono dirsi lesivi del principio del
giusto processo, proprio in quanto strumentali al controllo della corretta
instaurazione del rapporto processuale;
- al riguardo, pertanto, non può opporsi il principio del giusto processo, come
introdotto dal novellato art. 111 Cost., comma 1;
esso, infatti, non giustifica interpretazioni suscettibili di ledere (piuttosto
che il diritto di difesa di chi rilascia la procura) il diritto della
controporte di opporre eccezioni che investono la certezza della pronuncia
giurisdizionale richiesta nei suoi confronti, in quanto idonea a fare stato (se
favorevole) nei riguardi del soggetto in nome del quale è stata promossa
l’azione;
- peraltro, la convalida postuma di un atto di incerta provenienza non può
sortire l’effetto di sanare nullità già verificatesi, oltre i termini di
decadenza della tutela giurisdizionale;
- a maggior ragione tale effetto non può riconnettersi ad atti provenienti da
persona fisica che, al tempo in cui assunse la carica di amministratore unico ed
al tempo in cui tale carica fu rinnovata era in condizione di incapacità alla
sua assunzione, per essere stato dichiarato fallito, senza che fosse
sopravvenuta la necessaria riabilitazione.
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve
essere respinto, perché manifestamnente infondato.
Tuttavia, sulla considerazione della complessità della vicenda sostanziale che
ha visto coinvolte le parti in causa in numerosi giudizi con alterni esiti,
ritiene la Sezione che le spese del giudizio possano essere interamente
compensate fra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) - definitivamente
pronunciando – respinge l’appello;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Sergio SANTORO PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI – Est. CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO; CONSIGLIERE
Adolfo METRO CONSIGLIERE
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI CONSIGLIERE
ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 6-02-2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Francesco Cutrupi
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