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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041
INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli
avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere
d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis
introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n.
267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico
possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di
necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un
grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una
forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle
persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di
emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi
eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis
introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per
fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457,
sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art.
38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione
temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma
(avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NN. 4041/08 REG.DEC.
N.6284 REG.RIC.
ANNO 1999
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 6284/1999, proposto dal Sig. Domenico Lanzallotto, rappresentato
e difeso dall’Avv. Raffaele Rizzo con il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Marzio n.2;
CONTRO
Il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Marco Brigato, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede
dell’avvocatura, Via del Tempio di Giove n.21;
e nei confronti
dei condomini di Viale Somalia nn. 92, 102, 109. 110 e Via Capocci n. 24, in
persona dei rispettivi amministratori p.t., rappresentati e difesi dall’Avv.
Gianni Massignani, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via
Taramelli, n. 7,
dei condomini nn. 102 e Via Cappucci, n. 24, non costituiti in appello;
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, del
27.10.1998, n. 1710;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12.2.2008, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Izzo e Brigato, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. Domenico Lanzallotto, titolare di una gelateria sita in Roma, Viale
Somalia, n. 96, ha impugnato in primo grado l’ordinanza sindacale del 12.6.1996,
n. 217, che gli ha inibito la fruizione dell’orario di chiusura estiva fino alle
2,00, previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale del 20.12.1988 e ha
fissato per le ore 24,00 l’orario di chiusura estiva fino all’ultima domenica di
settembre 1996.
Il Comune di Roma e i Condomini di Viale Somalia nn. 92, 102, 109 e 110 si sono
opposti all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, con la sentenza del 27.10.1998, n. 1710, ha
respinto il ricorso.
Il Sig. Lanzallotto appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma.
Resistono all’appello il Comune di Roma e i Condomini di Viale Somalia n. 92,
109 e 110 che chiedono la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 12.2.2008, il ricorso in appello è stato ritenuto per
la decisione.
DIRITTO
1.- Con la sentenza del 12.6.1996, n. 217, il T.A.R. del Lazio, Sezione II ter,
ha respinto il ricorso proposto dal Sig. Domenico Lanzallotto per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 12.6.1996, n. 217.
Con tale provvedimento, è stato ordinato al Sig. Lanzallotta di chiudere alle
ore 12,00 la gelateria “Gelaxia” gestita in Viale Somalia, n. 92, per tutta la
durata dell’estate 1996, inibendogli di avvalersi della deroga estiva
dell’orario di chiusura previsto fino alle 2.00 dall’art. 15 della deliberazione
della Giunta Municipale del 20.12.1988, n. 10694.
Il provvedimento fonda su accertamenti dei vigili urbani, sollecitati da
abitanti della zona, che hanno effettuato due sopraluoghi in data 25.5.1996,
alla mezzanotte e alle ore 1,30. Nelle due ispezioni, i vigili hanno riscontrato
“la presenza di circa cinquanta autovetture in sosta su ambo i lati della
carreggiata in seconda fila, molte delle quali non parallele all’asse della
strada……numerosi ciclomotori e, inoltre, il marciapiede antistante la gelateria
risultava occupato circa 200 o 250 persone atte a consumare gelati, parlare o
scherzare… che potrebbe recare pregiudizio al riposo delle persone”.
Il Sig. Lanzallotto, nell’occasione, dichiarò ai vigili “di essere cosciente
della situazione ma di non sapergli dare una soluzione” e chiuse l’esercizio.
2.- L’appello del Sig. Lanzallotto è infondato.
Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere
un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità,
allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di
intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero
e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza,
deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali
che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto
dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare
l’inquinamento acustico.
Nella specie, l’esistenza di una situazione di emergenza è stata accertata dai
vigili urbani e, quindi, il provvedimento sindacale si rivela fondato sui
presupposti stabiliti dalla norma citata (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n.
4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione
dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile
ratione temporis).
Le contrarie deduzioni del Sig. Lanzallotta, prospettate nei motivi di appello,
che reiterano le censure già formulate in primo grado, non sono condivisibili.
Con il primo motivo, l’appellante contesta la situazione di fatto descritta dai
vigili urbani, rilevando che, nella zona in cui si trova la gelateria, vi sono
altri esercizi pubblici di ristorazione e che l’orario nel quale è stata fatta
l’ispezione, la mezzanotte del sabato, è un orario di punta, l’ora in cui
chiudono i cinema della zona, per cui sulla strada si riversano anche tutti gli
spettatori dell’ultima rappresentazione.
E’ sufficiente a confutare tale versione, a parte il fatto che l’appellante si è
riferito all’intera zona mentre i vigili urbani hanno rilevato la presenza di
una moltitudine di persone chiassose sul marciapiede antistante la gelateria,
sta di fatto che i vigili hanno effettuato non uno ma due sopraluoghi, il
secondo dei quali alle ore 1,30, ad un orario, cioè, in cui gli esercizi
pubblici di ristorazione e i cinema sono verosimilmente già chiusi.
Deve ancora rilevarsi, in ordine ad alcune osservazioni formulate
dall’appellante dirette ad escludere ogni sua responsabilità sulla situazione
che ha dato origina al provvedimento sindacale, che questo prescinde
dall’accertamento di responsabilità e non ha intenti sanzionatori ma collega la
misura da esso adottata dell’anticipazione della chiusura dell’esercizio
pubblico unicamente alla situazione quale si è manifestata in termini oggettivi.
La misura di cui trattasi, per rispondere ad altra osservazione, prescinde dalle
valutazioni effettuate dall’amministrazione all’atto del provvedimento di
assenso alla deroga all’orario di chiusura, non potendosi prevedere al momento
di concessione di tale deroga, l’eccessivo flusso di persone nella zona che ha
causato la situazione di emergenza.
E’ da respingere anche il secondo motivo di appello, giacché il parere della
commissione prevista dall’art. 40 del regolamento di polizia municipale non
riguarda i casi come quello in esame bensì l’esercizio di mestieri arti ed
industrie dall’esercizio “delle quali per l’azionamento di macchine o per l’uso
di strumenti manuali o per l’emissione di vapori nauseanti o di vibrazioni
deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano i locali
sovrastanti o sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali
l’attività viene esercitata una turbativa eccedente dalla normale
tollerabilità”.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale si deduce la mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento è infondato giacché, come
correttamente ha affermato il T.A.R., la finalità a base dell’art. 7 della legge
241 del 1990 di rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un procedimento,
risulta raggiunta dagli accertamenti compiuti dai vigili urbani il 25.5.1996.
Le dichiarazioni rese dal Sig. Lanzallotto ai vigili urbani durante il
sopraluogo mostrano chiaramente che questi era a conoscenza anche dell’oggetto
degli accertamenti e del fatto che in ordine alla situazione accertata il Comune
avrebbe adottato provvedimenti per porvi rimedio.
L’appello, in conclusione, risultando infondate tutti i motivi, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi,
possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello
in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 12.2.2008, con l'intervento dei
signori:
Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Michele Corradino Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marchitiello
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25-08-08
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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