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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n.
4114
ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza -
Procedura di espropriazione per pubblica utilità - Annullamento - Realizzazione
dell’opera pubblica - Area irreversibilmente trasformata - Diritto del
proprietario - Acquisizione c.d. “sanante” ex art. 43 t.u. d.P.R. n.327/2001.
Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di
espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e
occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere - mediante il giudizio di
ottemperanza - la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno
per equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente trasformata
a seguito della realizzazione dell’opera pubblica. L’unico rimedio riconosciuto
dall’ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione
dell’area è la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione c.d.
“sanante” ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato
con d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in assenza del quale l’amministrazione non può
addurre la intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di
impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione (C. Stato,
a.plen., 29/04/2005, n.2). Pres. Cossu - Est. De Felice - Agazzani ed altri
(avv.ti Ceruti e Petretti) c. Provincia di Mantova (avv.ti Sperati e Colombo).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114
ESPROPRIAZIONE - Giudizio di ottemperanza - Domanda di restituzione del bene
- Acquisizione sanante ex art. 43 DPR n. 327/2001. Anche in sede di giudizio
di ottemperanza trova applicazione la disposizione dell’art. 43 del DPR 327 del
2001 che, in caso di apprensione e modifica di “res sine titulo” o con
titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di
restituzione del bene proprio e solo con l’adozione di un atto formale
preordinato alla acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto
spettante a titolo risarcitorio) ovvero con la speciale domanda giudiziale
formulata nel giudizio in questione ai sensi dello stesso articolo 43 (Consiglio
Stato, a.plen., 29 aprile 2005, n.2). In questi casi, quando interviene l’atto
formale in via amministrativa di acquisizione sanante, la domanda di
restituzione formulata con il ricorso in sede di ottemperanza va dichiarata
improcedibile. Pres. Cossu - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e
Petretti) c. Provincia di Mantova (avv.ti Sperati e Colombo). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4114/2008
Reg. Dec.
N. 3150 Reg. Ric.
Anno 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso r.g.n. 3150/2008 proposto in appello dai signori Enzo
Agazzani, Pietro Rossi, Luigi Testoni, Leda Poltronieri, e dal Comitato “Comuna
Belis e santuario”, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni n.
268/A,
contro
la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Sperati e Paolo Colombo, con
domicilio eletto in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avv.
Alessandro Sperati,
e nei confronti
del Comune di Ostiglia, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituito in giudizio;
della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in giudizio;
della Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Licia Paparella e Carla Bernecoli, con i
quali domicilia in Roma, via Val di Non n. 18, presso lo studio dell’avv.
Gianfranco Massafra;
del Ministero dei Beni Culturali, in persona del Ministro in carica, e Anas spa,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l’ottemperenza
della decisione n. 5760 del 2006 depositata in data 2.10.2006 con la quale il
Consiglio di Stato, sezione quarta, in accoglimento dell’appello annullava gli
atti relativi alla espropriazione dei beni dei ricorrenti per la realizzazione
del prolungamento in territorio mantovano della S.P. n.47 di Rovigo da
Correggioli ad Ostiglia in connessione con la S.S. n.12 “Abetone- Brennero” e la
S.P. n.80 di Mantova “Roncoferraro- Ostiglia”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova, Ministero Beni
Culturali, Anas spa, Provincia di Rovigo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore, alla udienza pubblica del 15 luglio 2008, il Consigliere Sergio De
Felice;
Uditi l’avv. Petretti, l’avv. Colombo e l’avv. Massafra, su delega degli
avvocati Bernecoli e Paparella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Gli attuali ricorrenti fanno presente quanto segue.
Essi, dinanzi al Tar Lombardia, agivano avverso gli atti di approvazione
definitiva (delibera del Consiglio comunale di Ostiglia) di 12 varianti al PRG,
limitatamente alla variante n.9 recante inserimento del tracciato della nuova
strada provinciale di collegamento dell’attuale S.P.80 con la S.P. n.47
impugnando anche la delibera di adozione C.C. n.44 del 27.9.2000.
Venivano nel frattempo anche impugnati gli atti della Giunta provinciale di
approvazione del progetto definitivo del prolungamento della S.P. n.47.
Con la decisione innanzi citata questa sezione accoglieva il ricorso in appello
e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva
l’annullamento degli atti impugnati, riguardanti la procedura di esproprio.
Con diffida del 17.10.2006 i ricorrenti chiedevano alla Provincia di Mantova e
al Comune di Ostiglia la immediata rimessione in pristino dei luoghi e la
restituzione dei beni illegittimamente occupati e espropriati ai fini della
realizzazione della nuova infrastruttura stradale e il risarcimento di tutti i
danni cagionati ai ricorrenti.
La Provincia di Mantova con nota del 14.11.2006 (n. 76078) respingeva la
richiesta comunicando di avere dato corso alla notifica dell’avvio del
procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all’art. 43 del dPR
327/2001.
Con nota del 28.11.2006 (n.3026/2006) la Provincia di Mantova comunicava
l’avviso di avvio del procedimento ex art. 43 del DPR 327/2001.
Previa diffida e messa in mora, gli odierni ricorrenti agiscono per la
esecuzione della decisione del Consiglio di Stato sopra indicata, chiedendo il
ripristino e la restituzione.
Si sono costituite, chiedendo il rigetto del ricorso, le sopra indicate
amministrazioni pubbliche.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2008, è emerso che è stato emesso, a
conclusione del procedimento, l’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 DPR
327/2001, da parte della pubblica amministrazione provinciale, impugnato in via
autonoma in sede di legittimità dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
competente; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile.
Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di
espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e
occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere - mediante il giudizio di
ottemperanza - la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno
per equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente trasformata
a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.
L’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento alla pubblica amministrazione per
evitare la restituzione dell’area è la emanazione di un (legittimo)
provvedimento di acquisizione c.d. “sanante” ex art. 43 t.u. sulle
espropriazioni per pubblica utilità approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in
assenza del quale l’amministrazione non può addurre la intervenuta realizzazione
dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come
impedimento alla restituzione (in tal senso, C. Stato, a.plen., 29 aprile 2005,
n.2).
Nella specie, la decisione di questa sezione n.5760/2006 ha accolto in maniera
pressoché integrale i motivi di censura di illegittimità della variante
contenente la approvazione definitiva, la dichiarazione di pubblica utilità e
quindi la procedura espropriativa e gli atti consequenziali.
Nel frattempo, tuttavia, a seguito della apertura del procedimento, è
intervenuto il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 sopra
menzionato, sicchè la richiesta restituzione quale ripristino in forma reale non
può più avere luogo.
Inoltre, se parte ricorrente lamenta, nel contenuto, la illegittimità della
acquisizione sanante, la eventuale illegittimità dell’intervenuto atto di
acquisizione può e deve essere valutata nella sede propria del giudizio di
legittimità, autonomamente instaurato.
Allo stesso modo, le voci riguardanti i danni medio tempore verificatisi
costituiscono parte integrante del completo risarcimento per equivalente ai
sensi dell’art. 43.
Né sussistono problemi in ordine ad una eventuale ipotesi di violazione o
elusione del giudicato, comportante l’obbligo di restituzione del bene
illegittimamente espropriato e/o occupato, sussistendo certamente la potestà
acquisitiva sanante anche successivamente al giudicato di illegittimità degli
atti della procedura espropriativa.
Si ritiene infatti pacificamente che anche in sede di giudizio di ottemperanza
trovi applicazione la disposizione dell’art. 43 del DPR 327 del 2001 che, in
caso di apprensione e modifica di “res sine titulo” o con titolo annullato,
consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene
proprio e solo con l’adozione di un atto formale preordinato alla acquisizione
del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio)
ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata nel giudizio in questione ai
sensi dello stesso articolo 43 (Consiglio Stato, a.plen., 29 aprile 2005, n.2).
Considerato che è oramai intervenuto l’atto formale in via amministrativa di
acquisizione sanante, la domanda di restituzione formulata con il ricorso in
sede di ottemperanza va dichiarata improcedibile.
Le spese vanno poste a carico della Provincia di Mantova, nella misura di euro
2.500,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
dichiara la improcedibilità del ricorso. Spese a carico come indicato in
motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2008, con
l’intervento dei magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
Vito Carella, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Sergio De Felice
Luigi Cossu
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dottt. Giuseppe Testa
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