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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114



ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza - Procedura di espropriazione per pubblica utilità - Annullamento - Realizzazione dell’opera pubblica - Area irreversibilmente trasformata - Diritto del proprietario - Acquisizione c.d. “sanante” ex art. 43 t.u. d.P.R. n.327/2001. Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere - mediante il giudizio di ottemperanza - la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera pubblica. L’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dell’area è la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione c.d. “sanante” ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre la intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione (C. Stato, a.plen., 29/04/2005, n.2). Pres. Cossu - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Provincia di Mantova (avv.ti Sperati e Colombo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114

ESPROPRIAZIONE - Giudizio di ottemperanza - Domanda di restituzione del bene - Acquisizione sanante ex art. 43 DPR n. 327/2001. Anche in sede di giudizio di ottemperanza trova applicazione la disposizione dell’art. 43 del DPR 327 del 2001 che, in caso di apprensione e modifica di “res sine titulo” o con titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene proprio e solo con l’adozione di un atto formale preordinato alla acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio) ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata nel giudizio in questione ai sensi dello stesso articolo 43 (Consiglio Stato, a.plen., 29 aprile 2005, n.2). In questi casi, quando interviene l’atto formale in via amministrativa di acquisizione sanante, la domanda di restituzione formulata con il ricorso in sede di ottemperanza va dichiarata improcedibile. Pres. Cossu - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Provincia di Mantova (avv.ti Sperati e Colombo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4114


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 4114/2008
Reg. Dec.
N. 3150 Reg. Ric.
Anno 2008


 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso r.g.n. 3150/2008 proposto in appello dai signori Enzo Agazzani, Pietro Rossi, Luigi Testoni, Leda Poltronieri, e dal Comitato “Comuna Belis e santuario”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni n. 268/A,
contro
la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Sperati e Paolo Colombo, con domicilio eletto in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avv. Alessandro Sperati,
e nei confronti
del Comune di Ostiglia, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
della Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Licia Paparella e Carla Bernecoli, con i quali domicilia in Roma, via Val di Non n. 18, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Massafra;
del Ministero dei Beni Culturali, in persona del Ministro in carica, e Anas spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l’ottemperenza
della decisione n. 5760 del 2006 depositata in data 2.10.2006 con la quale il Consiglio di Stato, sezione quarta, in accoglimento dell’appello annullava gli atti relativi alla espropriazione dei beni dei ricorrenti per la realizzazione del prolungamento in territorio mantovano della S.P. n.47 di Rovigo da Correggioli ad Ostiglia in connessione con la S.S. n.12 “Abetone- Brennero” e la S.P. n.80 di Mantova “Roncoferraro- Ostiglia”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova, Ministero Beni Culturali, Anas spa, Provincia di Rovigo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore, alla udienza pubblica del 15 luglio 2008, il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi l’avv. Petretti, l’avv. Colombo e l’avv. Massafra, su delega degli avvocati Bernecoli e Paparella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;


FATTO


Gli attuali ricorrenti fanno presente quanto segue.


Essi, dinanzi al Tar Lombardia, agivano avverso gli atti di approvazione definitiva (delibera del Consiglio comunale di Ostiglia) di 12 varianti al PRG, limitatamente alla variante n.9 recante inserimento del tracciato della nuova strada provinciale di collegamento dell’attuale S.P.80 con la S.P. n.47 impugnando anche la delibera di adozione C.C. n.44 del 27.9.2000.


Venivano nel frattempo anche impugnati gli atti della Giunta provinciale di approvazione del progetto definitivo del prolungamento della S.P. n.47.


Con la decisione innanzi citata questa sezione accoglieva il ricorso in appello e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva l’annullamento degli atti impugnati, riguardanti la procedura di esproprio.


Con diffida del 17.10.2006 i ricorrenti chiedevano alla Provincia di Mantova e al Comune di Ostiglia la immediata rimessione in pristino dei luoghi e la restituzione dei beni illegittimamente occupati e espropriati ai fini della realizzazione della nuova infrastruttura stradale e il risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti.


La Provincia di Mantova con nota del 14.11.2006 (n. 76078) respingeva la richiesta comunicando di avere dato corso alla notifica dell’avvio del procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all’art. 43 del dPR 327/2001.


Con nota del 28.11.2006 (n.3026/2006) la Provincia di Mantova comunicava l’avviso di avvio del procedimento ex art. 43 del DPR 327/2001.


Previa diffida e messa in mora, gli odierni ricorrenti agiscono per la esecuzione della decisione del Consiglio di Stato sopra indicata, chiedendo il ripristino e la restituzione.


Si sono costituite, chiedendo il rigetto del ricorso, le sopra indicate amministrazioni pubbliche.


Alla camera di consiglio del 15 luglio 2008, è emerso che è stato emesso, a conclusione del procedimento, l’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 43 DPR 327/2001, da parte della pubblica amministrazione provinciale, impugnato in via autonoma in sede di legittimità dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente; indi la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è improcedibile.


Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere - mediante il giudizio di ottemperanza - la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.


L’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dell’area è la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione c.d. “sanante” ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre la intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione (in tal senso, C. Stato, a.plen., 29 aprile 2005, n.2).


Nella specie, la decisione di questa sezione n.5760/2006 ha accolto in maniera pressoché integrale i motivi di censura di illegittimità della variante contenente la approvazione definitiva, la dichiarazione di pubblica utilità e quindi la procedura espropriativa e gli atti consequenziali.


Nel frattempo, tuttavia, a seguito della apertura del procedimento, è intervenuto il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 sopra menzionato, sicchè la richiesta restituzione quale ripristino in forma reale non può più avere luogo.


Inoltre, se parte ricorrente lamenta, nel contenuto, la illegittimità della acquisizione sanante, la eventuale illegittimità dell’intervenuto atto di acquisizione può e deve essere valutata nella sede propria del giudizio di legittimità, autonomamente instaurato.


Allo stesso modo, le voci riguardanti i danni medio tempore verificatisi costituiscono parte integrante del completo risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 43.


Né sussistono problemi in ordine ad una eventuale ipotesi di violazione o elusione del giudicato, comportante l’obbligo di restituzione del bene illegittimamente espropriato e/o occupato, sussistendo certamente la potestà acquisitiva sanante anche successivamente al giudicato di illegittimità degli atti della procedura espropriativa.


Si ritiene infatti pacificamente che anche in sede di giudizio di ottemperanza trovi applicazione la disposizione dell’art. 43 del DPR 327 del 2001 che, in caso di apprensione e modifica di “res sine titulo” o con titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene proprio e solo con l’adozione di un atto formale preordinato alla acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio) ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata nel giudizio in questione ai sensi dello stesso articolo 43 (Consiglio Stato, a.plen., 29 aprile 2005, n.2).


Considerato che è oramai intervenuto l’atto formale in via amministrativa di acquisizione sanante, la domanda di restituzione formulata con il ricorso in sede di ottemperanza va dichiarata improcedibile.
Le spese vanno poste a carico della Provincia di Mantova, nella misura di euro 2.500,00.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
dichiara la improcedibilità del ricorso. Spese a carico come indicato in motivazione.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
Vito Carella, Consigliere


L’ESTENSORE                          IL PRESIDENTE
Sergio De Felice                      Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dottt. Giuseppe Testa


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