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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4240


URBANISTICA E EDILIZIA - Piani urbanistici - Programma P.R.U.S.S.T. - Accordo quadro - Silenzio inadempimento dell’Amministrazione - Decorrenza - Fattispecie. Nei casi in cui un Accordo quadro che approvi il programma P.R.U.S.S.T. contempla, quale termine ultimo per la conclusione del procedimento, non può ammettersi declaratoria della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione prima ancora dello spirare del detto termine che, solo, potrebbe dar luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere. In specie, anche ove la previsione dell’Accordo quadro potesse essere intesa come riferita alla ultimazione degli interventi, certo è che alla data del 15 ottobre 2007 (notifica del ricorso di 1° grado) non poteva fondatamente essere allegata la mancata ultimazione degli stessi nell’anno 2008. Pres. Cossu - Est. Saltelli - Comune di Foggia (avv. Di Mattia) c. S.R.L. Vittozzi Costruzioni (n.c.) (riforma TAR Puglia, Sez. I, n. 306 del 20/02/2008). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4240


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.4240/2008
Reg. Dec.
N. 3522 Reg. Ric.
Anno 2008
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3522 dell’anno 2008, proposto dal COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma. Via L. Mantegazza n. 24 presso il Cav. Luigi Gardin;
contro
S.R.L. VITTOZZI COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, n. 306 del 20 febbraio 2008;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2008 il Consigliere Carlo Saltelli;
Udito per l’appellante l’avvocato Di Mattia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO e DIRITTO


1.- Il Comune di Foggia ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in epigrafe, la quale:
a) ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Comune;
b) ha accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Vittozzi Costruzioni avverso il silenzio del Comune, asseritamente formatosi sull’atto di richiesta e di significazione in data 26 marzo 2006 e sulla successiva diffida in data 4 luglio 2006 a procedere alla approvazione del “P.R.U.S.S.T. San Michele – Daunia 2000” ed alla convocazione di un apposito incontro – tavolo operativo;
c) ha dichiarato l’obbligo del Comune medesimo di provvedere, nel termine di novanta giorni, all’adozione delle proprie motivate definitive determinazioni in ordine al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio “San Michele – Daunia 2000”, nominando contestualmente apposito di commissario ad acta.
A sostegno del gravame è stato dedotto:
A) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di jus postulandi (art. 83 c.p.c.); Eccesso di potere per travisamento dei fatti e degli atti, per illogicità, per contraddittorietà.
B) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di rappresentanza di un Ente locale.
C) Violazione della normativa in materia di silenzio rifiuto.
D) Violazione della normativa inerente ai P.R.U.S.S.T., alle disposizioni regolamentari e agli accordi di programma. Eccesso di potere per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, per difetto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà.


La società Vittozzi Costruzioni s.r.l., cui il gravame risulta ritualmente e tempestivamente notificato l’11 aprile 2008, non si è costituita in giudizio.


2.- La questione oggetto della presente controversia è stata già esaminata dalla Sezione con le decisioni n. 2572 e n. 2575 del 29 maggio 2008, dalle cui conclusioni non vi è motivo per discostarsi.


2.1. – Può innanzitutto prescindersi dall’esame dei motivi di gravame con cui è stata censurata la sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Foggia, stante la fondatezza del merito dell’appello.


2.2. - In realtà, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla divergenza tra i contenuti delle diffide notificate e il petitum di cui al ricorso introduttivo, la Sezione osserva che la Vittozzi Costruzioni s.r.l. aveva in sostanza chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Foggia (asseritamente inerte) di concludere positivamente il procedimento mediante l’approvazione degli interventi contenuti nel P.R.U.S.S.T. (ivi compreso, ovviamente, il progetto da essa presentato e con attivazione, anche, delle procedure per le necessarie varianti urbanistiche).


L’accertamento del comportamento omissivo dell’Amministrazione richiede peraltro la previa verifica della configurabilità o meno di un obbligo di provvedere in capo al Comune nel senso preteso dalla ricorrente in prime cure.


Al riguardo la Sezione rileva che l’Accordo quadro di programma di cui al D.M. 1169/98 in data 30 maggio 2003 definisce gli adempimenti a carico di ciascuno dei soggetti sottoscrittori (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia) al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.


In tale iter procedimentale si innesta l’attività della Regione in termini di promozione della Conferenza di servizi per la definizione delle procedure e dei tempi per l’acquisizione delle varianti urbanistiche; e, per effetto della riunione del P.R.U.S.S.T Daunia 2000 del Comune e del P.R.U.S.S.T. San Michele della Provincia, si è determinata la necessità del concerto in relazione alle aree di rispettiva appartenenza.


In un procedimento siffatto, per sua natura complesso in ragione della necessaria partecipazione di più Enti, il Comune di Foggia, a seguito della stipulazione dell’Accordo quadro in data 30.5.2003, già in data 30.6.2003 richiedeva ai proponenti privati, tra i quali anche l’odierna appellata, una integrazione documentale e polizza fideiussoria.


In data 29.10.2005, inoltre, il Consiglio comunale dava mandato al Dirigente coordinatore ASA di costituire un gruppo intersettoriale al fine di verificare la persistenza della disponibilità dei soggetti proponenti alla realizzazione di quanto a suo tempo proposto nonchè la coerenza con le previsioni di pianificazione e di programmazione territoriali e le modalità di presentazione e di selezione dei programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio.


Nel giugno 2006 la società ricorrente in primo grado veniva invitata a far pervenire formale comunicazione attestante il permanere della volontà di attuare il programma proposto.


Nel frattempo, solo nel febbraio 2004 veniva insediato il Collegio Attività Controllo, competente ad esprimere parere preventivo nel procedimento di approvazione del P.R.U.S.S.T. (il dato non avrebbe diverso rilievo ove si ritenesse di aderire alla affermazione della ricorrente in primo grado in ordine alle più limitate attribuzioni – di vigilanza e controllo sull’attuazione del programma – del detto Collegio).


Avuto riguardo a quanto già emerso nel primo grado del giudizio, la Sezione è dell’avviso che non possa fondatamente sostenersi che il Comune di Foggia non abbia posto in essere una attività deliberativa e propulsiva intesa alla definizione del procedimento in questione; in ogni caso risulta decisivo che lo stesso ricordato Accordo quadro contempla, quale termine ultimo per la conclusione del procedimento, l’anno 2008, così che non può ammettersi declaratoria della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione prima ancora dello spirare del detto termine che, solo, potrebbe dar luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere.


Peraltro, anche ove la previsione dell’Accordo quadro potesse essere intesa come riferita alla ultimazione degli interventi, come affermato dalla appellata, certo è che alla data del 15 ottobre 2007 (notifica del ricorso di 1° grado) non poteva fondatamente essere allegata la mancata ultimazione degli stessi nell’anno 2008.


2.3. Per le esposte considerazioni, il ricorso in appello proposto dal Comune di Foggia deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.


Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società soccombente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00).


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Foggia avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 306 del 20 febbraio 2008, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla società Vittozzi Costruzioni s.r.l.


Condanna la società soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 15 luglio 2008, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato riunito in Camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
LUIGI COSSU - Presidente
GOFFREDI ZACCARDI - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere est.
SERGIO DE FELICE - Consigliere
VITO CARELLA - Consigliere


L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli                                          Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria
Il 5/9/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Allega Marisa



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