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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n.
4240
URBANISTICA E EDILIZIA - Piani urbanistici - Programma P.R.U.S.S.T. - Accordo
quadro - Silenzio inadempimento dell’Amministrazione - Decorrenza - Fattispecie.
Nei casi in cui un Accordo quadro che approvi il programma P.R.U.S.S.T.
contempla, quale termine ultimo per la conclusione del procedimento, non può
ammettersi declaratoria della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione
prima ancora dello spirare del detto termine che, solo, potrebbe dar luogo alla
violazione dell’obbligo di provvedere. In specie, anche ove la previsione
dell’Accordo quadro potesse essere intesa come riferita alla ultimazione degli
interventi, certo è che alla data del 15 ottobre 2007 (notifica del ricorso di
1° grado) non poteva fondatamente essere allegata la mancata ultimazione degli
stessi nell’anno 2008. Pres. Cossu - Est. Saltelli - Comune di Foggia (avv. Di
Mattia) c. S.R.L. Vittozzi Costruzioni (n.c.) (riforma TAR Puglia, Sez. I, n.
306 del 20/02/2008). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 15/07/2008),
Sentenza n. 4240
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4240/2008
Reg. Dec.
N. 3522 Reg. Ric.
Anno 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3522 dell’anno 2008, proposto dal
COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma. Via L. Mantegazza n. 24 presso il Cav. Luigi
Gardin;
contro
S.R.L. VITTOZZI COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, n.
306 del 20 febbraio 2008;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2008 il Consigliere
Carlo Saltelli;
Udito per l’appellante l’avvocato Di Mattia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Foggia ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, in epigrafe, la quale:
a) ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Comune;
b) ha accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Vittozzi Costruzioni avverso il
silenzio del Comune, asseritamente formatosi sull’atto di richiesta e di
significazione in data 26 marzo 2006 e sulla successiva diffida in data 4 luglio
2006 a procedere alla approvazione del “P.R.U.S.S.T. San Michele – Daunia 2000”
ed alla convocazione di un apposito incontro – tavolo operativo;
c) ha dichiarato l’obbligo del Comune medesimo di provvedere, nel termine di
novanta giorni, all’adozione delle proprie motivate definitive determinazioni in
ordine al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio “San
Michele – Daunia 2000”, nominando contestualmente apposito di commissario ad
acta.
A sostegno del gravame è stato dedotto:
A) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di jus
postulandi (art. 83 c.p.c.); Eccesso di potere per travisamento dei fatti e
degli atti, per illogicità, per contraddittorietà.
B) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di
rappresentanza di un Ente locale.
C) Violazione della normativa in materia di silenzio rifiuto.
D) Violazione della normativa inerente ai P.R.U.S.S.T., alle disposizioni
regolamentari e agli accordi di programma. Eccesso di potere per omesso
apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, per erroneo apprezzamento
dei presupposti considerati, per difetto di motivazione, per illogicità e
contraddittorietà.
La società Vittozzi Costruzioni s.r.l., cui il gravame risulta ritualmente e
tempestivamente notificato l’11 aprile 2008, non si è costituita in giudizio.
2.- La questione oggetto della presente controversia è stata già esaminata dalla
Sezione con le decisioni n. 2572 e n. 2575 del 29 maggio 2008, dalle cui
conclusioni non vi è motivo per discostarsi.
2.1. – Può innanzitutto prescindersi dall’esame dei motivi di gravame con cui è
stata censurata la sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di
inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Foggia, stante la
fondatezza del merito dell’appello.
2.2. - In realtà, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla divergenza tra i
contenuti delle diffide notificate e il petitum di cui al ricorso
introduttivo, la Sezione osserva che la Vittozzi Costruzioni s.r.l. aveva in
sostanza chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Foggia (asseritamente
inerte) di concludere positivamente il procedimento mediante l’approvazione
degli interventi contenuti nel P.R.U.S.S.T. (ivi compreso, ovviamente, il
progetto da essa presentato e con attivazione, anche, delle procedure per le
necessarie varianti urbanistiche).
L’accertamento del comportamento omissivo dell’Amministrazione richiede peraltro
la previa verifica della configurabilità o meno di un obbligo di provvedere in
capo al Comune nel senso preteso dalla ricorrente in prime cure.
Al riguardo la Sezione rileva che l’Accordo quadro di programma di cui al D.M.
1169/98 in data 30 maggio 2003 definisce gli adempimenti a carico di ciascuno
dei soggetti sottoscrittori (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione
Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia) al fine di consentire la
coordinata realizzazione degli interventi.
In tale iter procedimentale si innesta l’attività della Regione in termini di
promozione della Conferenza di servizi per la definizione delle procedure e dei
tempi per l’acquisizione delle varianti urbanistiche; e, per effetto della
riunione del P.R.U.S.S.T Daunia 2000 del Comune e del P.R.U.S.S.T. San Michele
della Provincia, si è determinata la necessità del concerto in relazione alle
aree di rispettiva appartenenza.
In un procedimento siffatto, per sua natura complesso in ragione della
necessaria partecipazione di più Enti, il Comune di Foggia, a seguito della
stipulazione dell’Accordo quadro in data 30.5.2003, già in data 30.6.2003
richiedeva ai proponenti privati, tra i quali anche l’odierna appellata, una
integrazione documentale e polizza fideiussoria.
In data 29.10.2005, inoltre, il Consiglio comunale dava mandato al Dirigente
coordinatore ASA di costituire un gruppo intersettoriale al fine di verificare
la persistenza della disponibilità dei soggetti proponenti alla realizzazione di
quanto a suo tempo proposto nonchè la coerenza con le previsioni di
pianificazione e di programmazione territoriali e le modalità di presentazione e
di selezione dei programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del
territorio.
Nel giugno 2006 la società ricorrente in primo grado veniva invitata a far
pervenire formale comunicazione attestante il permanere della volontà di attuare
il programma proposto.
Nel frattempo, solo nel febbraio 2004 veniva insediato il Collegio Attività
Controllo, competente ad esprimere parere preventivo nel procedimento di
approvazione del P.R.U.S.S.T. (il dato non avrebbe diverso rilievo ove si
ritenesse di aderire alla affermazione della ricorrente in primo grado in ordine
alle più limitate attribuzioni – di vigilanza e controllo sull’attuazione del
programma – del detto Collegio).
Avuto riguardo a quanto già emerso nel primo grado del giudizio, la Sezione è
dell’avviso che non possa fondatamente sostenersi che il Comune di Foggia non
abbia posto in essere una attività deliberativa e propulsiva intesa alla
definizione del procedimento in questione; in ogni caso risulta decisivo che lo
stesso ricordato Accordo quadro contempla, quale termine ultimo per la
conclusione del procedimento, l’anno 2008, così che non può ammettersi
declaratoria della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione prima ancora
dello spirare del detto termine che, solo, potrebbe dar luogo alla violazione
dell’obbligo di provvedere.
Peraltro, anche ove la previsione dell’Accordo quadro potesse essere intesa come
riferita alla ultimazione degli interventi, come affermato dalla appellata,
certo è che alla data del 15 ottobre 2007 (notifica del ricorso di 1° grado) non
poteva fondatamente essere allegata la mancata ultimazione degli stessi
nell’anno 2008.
2.3. Per le esposte considerazioni, il ricorso in appello proposto dal Comune di
Foggia deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a
carico della società soccombente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Foggia avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 306 del 20 febbraio
2008, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso proposto in primo grado dalla società Vittozzi Costruzioni
s.r.l.
Condanna la società soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del
giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 15 luglio 2008, dalla IV Sezione del Consiglio di
Stato riunito in Camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
LUIGI COSSU - Presidente
GOFFREDI ZACCARDI - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere est.
SERGIO DE FELICE - Consigliere
VITO CARELLA - Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli
Luigi Cossu
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria
Il 5/9/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Allega Marisa
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