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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/09/2008 (Ud. 11/03/2008), Sentenza n. 4263


ACQUA - APPALTI - Servizio idrico integrato - Affidamento - Contrasto con i principi comunitari - Pubblica amministrazione - Disapplicazione - Illegittimità - Ricorso agli ordinari poteri di autotutela - Necessità - Partecipazione al procedimento. Un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento della gestione del servizio idrico integrato - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non può essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter, ma deve essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone. L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento. Pres. Santoro, Est. Marchitiello - A. s.p.a. (avv. Cotza) c. Comune di Sinnai (n.c.) - (Riforma TAR Sardegna n. 549/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2008 (ud. 11 marzo 2008), sentenza n. 4263


 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 4263/08 REG.DEC.

N.5095 REG.RIC.
ANNO 2007
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente



DECISIONE



 su ricorso n. 5095/2007, proposto dalla Acquavitana, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eulo Cotza, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, n.104, presso lo studio De Angelis,


CONTRO


il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco p.t., non costituito,

Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune di Sinnai, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;


per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 1^ Sezione, del 27.3.2007, n. 549;


visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, alla camera di consiglio dell’11.3.2008, il consigliere Claudio Marchitiello, e udito l’avv. Cotza;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


La A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A., società con partecipazione minoritaria del Comune di Sinnai, affidataria del servizio idrico integrato comunale con convenzione stipulata in data 6.6.2000, avente scadenza il 31.12.2010, ha impugnato in primo grado il bando di gara in data 26.9.2006 con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. del predetto comune ha indetto una gara per l’esecuzione di lavori compresi fra quelli oggetto della menzionata convenzione (“ampliamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile alle aziende agricole e zootecniche e di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione esistente”).
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 1^ Sezione, con la sentenza del 27.3.2007, n. 549, ha respinto il ricorso.
L’appello proposto dalla Società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A è fondato.
E’ incontestato in atti che i lavori oggetto del bando di gara impugnato rientrano nell’ambito dei servizi affidati alla società appellante, che è titolare, “in via esclusiva”, dell’intera gestione del sistema idrico integrato del Comune di Sinnai, compresa l’esecuzione delle opere e delle infrastrutture che si rendessero necessarie nell’ambito di detta gestione (“comprende anche l’attività di progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei lavori e infrastrutture da utilizzarsi nella gestione del servizio e per le manutenzioni ordinarie e per l’adeguamento delle strutture esistenti”).
Ciò premesso, il Collegio rileva che le linee argomentative e le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale non sono condivisibili.
La pronuncia appellata, in sintesi, afferma la tesi secondo cui l’amministrazione legittimamente avrebbe disapplicato la predetta convenzione stante il contrasto con la normativa comunitaria dell’affidamento diretto di servizi pubblici a società miste nelle quali l’ente pubblico non rivesta la qualità di socio di maggioranza ovvero non eserciti su tali società un controllo analogo a quello svolto sui propri apparati burocratici.
Il Collegio ritiene invece che un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento alla Società appellante della gestione del servizio attuato poi con la convenzione del 6.6.2000 - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non possa essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter, ma debba essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone.
L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento.
L’atto con il quale il Comune di Sinnai ha indetto la gara oggetto di contestazione è dunque illegittimo in quanto assunto in contrasto con i provvedimenti e la convenzione attuativa concernenti la gestione del servizio di cui trattasi, disapplicandoli (sia pure soltanto in parte giacché riguarda solo l’esecuzione di determinati lavori).
Il rilievo, dedotto dalla Società appellante negli stessi termini che precedono con il primo motivo di appello, ha carattere assorbente e consente, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento del provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune di Sinnai del 26.9.2006.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario e annulla il provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune di Sinnai del 26.9.2006.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.3.2008, con la partecipazione dei signori:

Sergio Santoro Presidente
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Vito Poli Consigliere


L’ESTENSORE
F.to Claudio Marchitiello

 

IL PRESIDENTE

F.to Sergio Santoro


IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
8-09-08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. Il Direttore della Sezione
f.to Livia Patroni Griffi
 



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