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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza n.
4306
APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Antimafia - Informazioni prefettizie -
Contrasto con l’accertamento del giudice penale - P.A. - Pericolo di
condizionamento mafioso - Obbligo di motivazione. A fronte di un
accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l’accusa neppure
sostenibile in giudizio, le informazioni prefettizie interdittive alla
partecipazione ad una gara d'appalto per presunto collegamento con
organizzazioni criminali, sono da ritenersi di scarso significato. E’ ben vero
che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario,
non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a
carico dell’interessato, ma questa ha il dovere di motivare con il massimo
rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso. Pres. Varrone
- Est. Bellomo - Ministero dell’Interno (Avvocatura generale dello Stato) c.
E.x.x. srl (avv.ti Clarizia, Lentini, Senese) (conferma T.A.R. Lazio, sede di
Roma n. 10661 del 10/10/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud.
6/06/2008), Sentenza n. 4306
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4306/08
Reg.Dec.
N.10172 Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 445/2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10172/2007, proposto dal Ministero dell’Interno
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12,
Roma,
c o n t r o
- E.x.x. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Lorenzo Lentini, Saverio Senese,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma Via Principessa
Clotilde 2,
appellante incidentale
nei confronti
- l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona del Direttore Generale pro
tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma n.
10661 del 10 ottobre 2007
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E.x.x. srl e appello incidentale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 6 giugno 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi
per le parti l’avv. Clarizia, Lentini e l’avv. dello Stato Rago;
Ritenuto quanto segue:
F A T T O
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
la E.x.x. srl domandava l'annullamento:
a) delle delibere n. 851 del 29.11.2004 e n. 1292 del 15.8.2004 del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale “Napoli 2”, con le quali si è preso atto
dell’informativa interdittiva del Prefetto di Napoli del 16.11.2004, a carico
della società ricorrente e si è revocato il servizio di pulizia e sanificazione
ambientale già aggiudicato, disponendo l’indizione di una nuova gara dandosi
atto che la revoca sarà operativa dall’espletamento della nuova procedura di
gara;
b) della nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. N.
21559/Area 1 bis del 16.11.2004, con la quale si è conclusa la procedura di
aggiornamento attivata ad istanza della società ricorrente, ritenendo “che non
vi siano le condizioni per modificare il giudizio precedentemente espresso”
poiché “allo stato sussisterebbero i tentativi di infiltrazione mafiosa nei
confronti della società E.x.x.”;
c) degli atti del procedimento informativo, non conosciuti;
d) ove occorra, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del
18.12.1998, se intesa a consentire ai Prefetti di dare informazioni ex art. 4
D.Lgs. 490/94, al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative di cui all’art. 10
del DPR 252/1998;
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Con motivi aggiunti domandava l’annullamento:
f) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del 9.11.2004, con il
quale si è confermato che persiste a carico dell’E.x.x., nell’attualità, il
pericolo di condizionamento ad opera della criminalità organizzata;
g) ove occorra, del verbale del G.I.A. in pari data (9.11.2004), con il quale si
sarebbe resa un’informativa interdittiva analoga a carico della cooperativa
Aetos, di cui l’E. sarebbe risultato imprenditore occulto;
h) ove occorra, delle note del Comando Provinciale di Napoli Regione Campania
del 19.1.2004 e del 5.4.2004;
i) ove occorra, della nota della Polizia Anticrimine presso la Questura di
Napoli del 16.4.2004;
l) della nota del Commissario di P.S. di Afragola del 7.10.2004 e dell’allegata
informativa dello stesso Commissariato di P.S. di Afragola del 26.3.2001,
quest’ultima inviata alla D.D.A. di Napoli nell’ambito del procedimento penale
n. 519926/44/01 R.G.;
n) ove occorra, della nota del Prefetto di Napoli del 28.5.2004, inviata
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno nell’ambito del ricorso al
TAR proposto dal C.N.S. contro il Ministero dell’Interno;
o) ove occorra, ancora, dell’informativa interdittiva, di analogo contenuto,
resa nei confronti della Cooperativa Aetos, non conosciuta;
p) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali,
richiamati nella nota del Prefetto di Napoli del 31.1.2005;
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed
eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.
Con sentenza n. 10661 del 10 ottobre 2007 il TAR accoglieva il ricorso per
quanto di ragione.
2. La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno, che contrasta le
argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituita per resistere
all’appello la E.x.x. srl, che interpone appello incidentale, volto a riproporre
i motivi del ricorso di primo grado assorbiti nella sentenza.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Società Exx, operativa dal 1985 nel settore degli appalti pubblici e
segnatamente in quello dei servizi generali di pulizia e raccolta dei rifiuti
solidi urbani, è risultata una prima volta destinataria di informazione
interdittiva antimafia del Prefetto di Napoli in data 9 agosto 2001, nella quale
è stato rilevato che nei confronti di tale società “sussistono tentativi di
infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi, pur non sussistendo nei confronti del
sig. E. , amministratore unico della società stessa, cause di divieto
ex art. 10 L. n. 575/65”.
Avverso tale provvedimento (ed altri connessi e conseguenti) la società Exx ha
proposto ricorso al TAR Campania, che è stato respinto con sentenza n. 3426 del
12.6.2002, confermata in appello (CdS, IV, n. 6187/2003).
In data 5 settembre 2003 la Società stessa ha peraltro chiesto al Prefetto di
Napoli l’attivazione di una procedura di aggiornamento delle predette
informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del DPR n. 252/98,
all’esito della quale e sulla base delle risultanze della relativa istruttoria,
il Prefetto, con determinazione del 16.11.2004, ha tuttavia ritenuto che non vi
fossero le condizioni per modificare il giudizio precedentemente espresso nei
confronti della citata Soc. E.x.x.., per cui ha riconfermato “che, allo stato,
sussistono, ai sensi del combinato disposto” del “D.Leg .vo n. 490/94 e del
D.P.R. n. 252/98, i tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della
società” stessa.
Contro tale determinazione, gli altri atti preparatori e conseguenti (tra i
quali, segnatamente, le delibere dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, con cui
si è preso atto dell’informativa interdittiva e si è revocato il servizio di
pulizia e sanificazione ambientale già aggiudicato all’istante) la società ha
proposto ricorso e motivi aggiunti, deducendo: di aver rimosso tutti gli
elementi a base della prima informativa; che l’atto è inficiato da difetto di
motivazione specifica circa l’iter logico seguito e gli specifici accertamenti
presupposti; che sono insussistenti nei confronti dei soci ed amministratori
della società ricorrente gli elementi tassativamente previsti dall’art. 2 co. 3
del DPR n. 252/98; che è illegittima la Circolare del Ministero dell’Interno n.
559 del 18.12.1998, nella parte in cui sia diretta ad ampliare le ipotesi di
infiltrazione mafiosa previste dalla legge; che sono viziati per illegittimità
derivata gli atti della ASL e comunque per mancata motivazione degli stessi; che
sono insufficienti ed erronei i nuovi e sopravvenuti elementi addotti
dall’Amministrazione per supportare la conferma della misura interdittiva a
carico di E.x.x...
Il TAR ha accolto l’impugnazione ritenendo illegittima la conferma da parte del
Prefetto dell’originaria valutazione espressa sul rischio di infiltrazione
mafiosa a carico della società.
La sentenza appellata muove dalla premessa che l’art. 10 comma 8 del DPR n.
252/1998 prevede espressamente che l’esito delle informazioni sia aggiornato,
anche “sulla documentata richiesta dell’interessato”, “al venir meno delle
circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa”. Ciò posto giudica incongrua ed acritica la rinnovata valutazione
prefettizia, meramente confermativa della precedente, nonostante l’allegazione
di fatti sopravvenuti idonei a modificarla in senso favorevole alla società
ricorrente.
Insorge il Ministero dell’Interno denunciando l’erroneità della sentenza, che da
un lato avrebbe fatto malgoverno del sindacato sull’ampia discrezionalità di cui
gode l’Amministrazione in materia, dall’altro avrebbe svalutato il quadro degli
indizi che persistono a carico della società.
2. L’appello principale è infondato.
Il quadro indiziario posto a fondamento dell’originaria informativa prefettizia
era essenzialmente costituito dai seguenti dati:
a) il consulente esterno della Exx, Tullio Trecarichi, già Amministratore della
società, è persona in rapporti di affari con personaggi specifici della
imprenditorialità di stampo mafioso operanti in Campania e sarebbe stato più
volte controllato in compagnia di pregiudicati;
b) l’accertata presenza del Sig. Barbato Vincenzo, all’epoca dipendente della
società in qualità del responsabile del deposito, il quale è stato condannato
per reati di minaccia e danneggiamento correlati alla sua posizione all’interno
della società, avendo utilizzato forme di intimidazione mediante l’uso di una
pistola per recuperare, in complicità con un pregiudicato di Casoria,
autoveicoli della società rubati presso tale deposito; c) l’accertata presenza
del dipendente Ciro E., più volte controllato dalla P.S. in compagnia di
pregiudicati;
d) l’Amministratore unico della società ( E.) è nipote di Mazza Anna,
denominata “la vedova della camorra”, capo del clan Moccia, e non disdegna
rapporti con notori elementi della malavita organizzata.
Successivamente, però, si è verificato che:
1) il 3.9.2003 è stato risolto ogni rapporto di collaborazione con il consulente
Tullio Trecarichi;
2) il 13.11.1997 e il 27 marzo 2003, rispettivamente, i dipendenti Vincenzo
Barbato e Ciro E. sono stati licenziati;
3) il 10.12.2002 il GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha disposto l’archiviazione del
procedimento penale a carico di E. per il reato di cui all’art.
416-bis CP.
Correttamente il TAR ha calcato l’accento su tale decisione giurisdizionale -
che ha interessato direttamente E. ma anche, sebbene di riflesso, la
società stessa da lui amministrata (atteso che le indagini hanno riguardato
l’esistenza di rapporti di collegamento tra tale ditta ed ambienti e sodalizi
camorristici e criminali) - inferendone la perdita di valenza dei sospetti di
infiltrazione mafiosa inizialmente espressi (nel 2001) nei confronti della Exx,
poiché viene escluso ogni contatto tra tale ditta ed ambienti criminali, non
essendo per contro adeguatamente motivato nell’atto impugnato in quale modo e
perché la Società possa dirsi attualmente esposta al pericolo di condizionamento
mafioso.
La difesa erariale ha sostenuto che detta analisi sarebbe imperfetta, ma la
censura è al riguardo del tutto generica, non essendo evidenziati dati storici o
argomenti di giudizio tali da sostenerla.
Più specifico, invece, è l’appello nella parte in cui ritiene sufficiente a
giustificare la nuova valutazione sfavorevole del Prefetto da un lato il
rapporto di parentela dell’E. con Anna Mazza (appartenente al clan
camorristico Moccia), dall’altro il suo ruolo di amministratore occulto della
Cooperativa Ateos, asseritamente collegata alla Exx .
Il Collegio osserva come non occorra neppure soffermarsi sul grado di rilevanza
del mero rapporto di parentela e sulla bontà della qualificazione dell’E.
come socio occulto per il tramite della Cooperativa Ateos. A fronte di un
accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l’accusa neppure
sostenibile in giudizio, detti elementi sono di scarso significato, perché, a
tutto concedere, indicativi del ruolo all’interno della società appellata di un
soggetto non (più) gravato da ipotesi - non meramente congetturali - di
connessione giuridicamente apprezzabile con associazioni di tipo mafioso.
E’ ben vero che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso
contrario, non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di
sospetto a carico dell’interessato, ma questa ha il dovere - essendo il giudice
penale signore del fatto - di motivare con il massimo rigore la sua valutazione
sul pericolo di condizionamento mafioso, il che non è avvenuto nel caso in
esame.
Restando immune da vizi l’asse portante della sentenza appellata (non avendo la
difesa erariale neppure contestato la rilevanza in essa attribuita alla
ristrutturazione societaria), è superfluo occuparsi di ulteriori critiche alla
stessa, insufficienti a giustificarne la rimozione.
Peraltro coglie nel segno l’osservazione dell’appellata secondo cui l’argomento
relativo all’attività elusiva posta in essere dalla Exx attraverso la sua alter
ego Multiserv costituisce elemento nuovo, con la precisazione che la sua
irritualità non deriva tanto dall’averlo l’Amministrazione inserita nel giudizio
di appello, quanto dall’essere detto elemento estraneo alla informativa
prefettizia impugnata.
3. L’appello principale deve essere respinto. Segue l’improcedibilità di quello
incidentale, che ha natura condizionata, essendo volto a riproporre motivi non
esaminati in primo grado, dal cui accoglimento, però, non deriverebbe neppure un
effetto conformativo più ampio in favore dell’appellata atteso che, come visto,
il primo giudice - pur riferendosi al vizio di motivazione dell’informativa
prefettizia - ha pienamente valorizzato i nuovi elementi nell’ottica di
escludere la fondatezza del giudizio negativo a carico della stessa.
La natura della specifica controversia suggerisce la compensazione delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 6 giugno 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
Segretario
FRANCESCO BELLOMO
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/09/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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