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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/09/2008, Sentenza n. 4602
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi inquinanti - Art. 28 d.lgs. n. 152/99 e
art. 101 d.lgs. n. 152/2006 - Scomputo dalle concentrazioni riscontrate allo
scarico di quelle riscontrate al punto di prelievo - Applicabilità alla laguna
di Venezia. Il principio desumibile dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999, poi
recepito dall'art. 101, D.Lgs. n. 152/2006, in forza del quale la verifica sugli
scarichi inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al
momento dello scarico quella esistente al punto di prelievo, si applica anche
agli scarichi inquinanti nella laguna di Venezia, la quale, pur essendo
sottoposta ad un regime speciale, non si sottrae, tuttavia, alla regola appena
descritta. Ed infatti, l'art. 6 co. 2, D.M. 30 luglio 1999 (che è il
provvedimento ministeriale con cui sono stabiliti i limiti agli scarichi nella
laguna di Venezia) prescrive espressamente che, per il controllo degli scarichi
civili e industriali, si debbano applicare le modalità di controllo previste dal
D.Lgs. n. 152/1999, tra le quali rientra anche quella di cui all'art. 28, che
appunto prevede lo scomputo dalle concentrazioni riscontrate allo scarico di
quelle riscontrate al punto di prelievo. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - C.
s.p.a. (avv. Bucello) c. Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare e altri (Avv. Stato) - (Riforma T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1753/2007)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 settembre 2008, n. 4602
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4602/08
Reg.Dec.
N. 9280 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da 3V C.P.M. CHIMICA PORTO MAGHERA S.P.A., in
persona del legale rappresentante, e da ITALSIGMA S.R.L., in persona del legale
rappresentante, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Mario Bucello, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via delle Quattro Fontane,
n. 15;
contro
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il
Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dei Trasporti, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore,
il Magistrato alle acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia, Marano
e Grado per l’attuazione della legge sulla salvaguardia di Venezia, in persona
del legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1753/2007, resa inter partes;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il controricorso dell’Avvocatura
dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere Roberto Giovagnoli e
uditi l’Avvocato Molè per delega dell’Avv. Bucello e l’Avv. dello Stato Ranucci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti Società rappresentano di svolgere la propria attività di
produzione di materiali chimici intermedi e additivi per cementi e calcestruzzi
in aree contigue al Polo Chimico di Porto Marghera.
Per quanto qui rileva, espongono che C.M.P. acquista da terzi (che le attingono
dal Canale Lusore-Bretelle) le acque di raffreddamento dei propri impianti, che
utilizza e sversa - senza che abbiano subito alcuna variazione qualitativa, ad
eccezione di un modesto aumento della temperatura - attraverso lo scarico SM1
nel canale di raccordo denominato Darsena della Rana. Italsigma, invece, non
genera scarichi industriali di alcun tipo.
Nessuna delle due imprese utilizza il ferro nei propri procedimenti di
lavorazione.
2. In data 31.5.05, il Magistrato delle Acque eseguì un controllo sugli scarichi
prelevando alcuni campioni che risultarono contenere un eccesso di ferro
rispetto ai limiti previsti dalla legge.
Venne così emesso il provvedimento qui contestato con il quale si ordinava alle
Ditte ricorrenti di interrompere lo sversamento di sostanze inquinanti in
laguna; di far pervenire al MAV una dettagliata relazione descrittiva delle
iniziative intraprese e le si diffidava dallo scarico in laguna di qualsiasi
refluo, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
3. Di fatto, l’unico valore che viene superato dalle acque di raffreddamento è
quello relativo al ferro. La stessa Amministrazione ammette tuttavia che “tale
parametro è risultato particolarmente elevato anche nelle acque di attingimento”,
altrimenti detto: la concentrazione di ferro riscontrata non dipende dalle
ricorrenti, ma è già presente nelle acque che esse acquistano da terzi.
Ciò che viene in questa sede contestato è il divieto di scaricare in laguna tali
acque, il cui contenuto non subisce alcun incremento del parametro “ferro” a
causa delle lavorazioni effettuate negli stabilimenti delle ricorrenti.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
Secondo il primo Giudice, la laguna di Venezia - a causa delle sua particolarità
- è disciplinata, da lungo tempo, da norme speciali ad hoc, in parte derogatorie
di quelle generali (sulle quali, ovviamente, prevalgono).
Viene, in particolare, in considerazione il D.M. 30.7.99, il quale, dopo aver
richiamato nelle premesse i contenuti della previgente normazione sulla laguna
di Venezia, ha recepito le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica
nominata a tenore dell’art. 4 del D.I. 16.12.98 con l’incarico di formulare una
proposta di definizione dei limiti di accettazione degli scarichi e delle
modalità per il controllo degli obiettivi di qualità e dei carichi massimi
ammissibili di inquinanti in laguna.
Il D.M. in questione fissa i limiti agli scarichi industriali e civili che
sversano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante,
nella tabella A, divisa in quattro sezioni, la prima delle quali riguarda i
parametri “in relazione ai quali sono stati fissati i limiti di qualità” - tra
cui è, per l’appunto, ricompreso il parametro “ferro” che non deve superare la
soglia limite di 500 nanogrammi per litro. A ciò consegue - afferma il T.a.r.. -
che, proprio al fine di raggiungere l’obiettivo di qualità, tale parametro va
considerato in assoluto, e, ulteriormente, che nessuno scarico può sversare in
laguna acque che lo superano, dipenda o meno questo dall’attività compiuta dai
soggetti che tali acque utilizzano.
In altre parole, secondo il Giudice di primo grado, la disposizione - nel caso
di specie, in cui non è controverso che le acque pervengano alle ricorrenti già
“inquinate” da eccesso di ferro - impone non di bonificarle ma, più
semplicemente, di non utilizzarle, proprio in quanto già inquinate e, come tali,
non sversabili da alcuno nel bacino lagunare, a prescindere da chi sia il
soggetto “inquinatore”.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti.
6. L’appello merita accoglimento.
7. Risulta decisiva la circostanza che nel caso di specie, la acque di cui si
discute, anche se non venissero prelevate finirebbero comunque nella laguna di
Venezia con le stesse concentrazioni già presenti nel punto di prelievo.
Il provvedimento impugnato ha quindi l’effetto di impedire alle società
appellanti di utilizzare (se non previa depurazione) queste acque in impieghi
completamente neutri rispetto all’interesse ambientale.
8. Tale conclusione è tuttavia contraria al principio, desumibile dall’art. 28
del d.lgs. n. 152/1999, poi recepito dall’art. 1010 d.lgs. n. 152/2006, in forza
del quale la verifica sugli scarichi inquinanti deve essere effettuata
scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al
punto di prelievo.
Questo principio, ad avviso del Collegio, si applica anche agli scarichi
inquinanti nella laguna di Venezia, la quale, pur essendo sottoposta ad un
regime speciale, non si sottrae, tuttavia, alla regola appena descritta.
8.1. In primo luogo, infatti, l’art. 6, comma 2, d.m. 30 luglio 1999 (che è il
provvedimento ministeriale con cui sono stabiliti i limiti agli scarichi nella
laguna di Venezia) prescrive espressamente che, per il controllo degli scarichi
civili e industriali, si debbano applicare le modalità di controllo previste dal
d.lgs. n. 152/1999. Tra queste modalità rientra anche quella di cui all’art. 28
che appunto prevede lo scomputo dalle concentrazioni riscontrate allo scarico di
quelle riscontrate al punto di prelievo.
8.2. In secondo luogo, appare significativo rilevare che la medesima regola
dello scomputo è accolta dal d.m. 30 luglio 1999 per i c.d. microinquinanti (le
sostanze maggiormente pericolose per la salubrità della laguna).
Sarebbe allora contraddittorio ritenere che, per il ferro il provvedimento
ministeriale abbia imposto di valutare le concentrazioni negli scarichi in
valore assoluti, indipendentemente dallo stato qualitativo delle acque al
momento del prelievo, sancendo così un trattamento irragionevolmente deteriore
rispetto a quello introdotto per altre sostanze molto più inquinanti (i c.d.
microinquinanti).
9. Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello deve, pertanto, essere
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere
accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del
provvedimento del Magistrato delle Acque n. 2080 del 2005.
10. Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate, sussistendo
giusti motivi, anche in considerazione della complessità tecnica delle questioni
esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello
e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di
primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Rel. ed Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
ROBERTO GIOVAGNOLI
Segretario
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23.09.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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