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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/10/2008, (UD. 01/07/2008), Sentenza n. 5174
INQUINAMENTO ACUSTICO - Aeroporti - D.p.r. n. 496/1997 - Piani di
contenimento ed abbattimento dei rumori - Fasi di decollo e atterraggio -
Attività a terra - Distinzione tra fonti di immissione - Impossibilità -
Segmenti di attività unitaria. Il legislatore, nel condizionare l’insorgere
dell’obbligo dei gestori dell’aeroporto di predisporre piani di contenimento ed
abbattimento dei rumori (artt. artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496), ha
imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione,
nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che
tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’ attività
unitaria. In particolare, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono
strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività
dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo
senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello
che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres.
Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR
Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1
luglio 2008), sentenza n. 5174
INQUINAMENTO ACUSTICO - D.p.r. n. 496/1997 - Rumore aeroportuale -
Rilevamento dei dati e misurazione del rumore - Attribuzione in capo ai gestori
dell’aeroporto - Sottrazione di competenze proprie delle province e dei comuni -
Inconfigurabilità. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti
locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di
misurazione quindi del rumore, che l’art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11
dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori degli aeroporti. Non
si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e
dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in
capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la
disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria
competenza. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi
Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) -
(Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre
2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5174/08
Reg. Dec.
N. 6687 Reg. Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul seguente ricorso in appello n. 6687/2003 proposto da Aeroporti di Roma
s.p.a. in persona del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Organizzazione,
in forza di procura rilasciata dal Consigliere Delegato, rappresentata e difesa
dall’avv. Guido Rinaldi Baccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 187;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t.,
- del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
persona del Ministro p.t.,
- del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti
di Alitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita
in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
II bis, 26 giugno 2002, n. 5891;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni;
Udito l’avv.to Montanari in dichiarata sostituzione dell’avv.to Baccelli e
l’avv.to dello Stato Greco;
FATTO
Con ricorso al tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Aeroporti di
Roma s.p.a. in persona dei legali rappresentanti impugnava il D.p.r. 11 dicembre
1997, n. 496, con cui è stato emanato il regolamento recante norme per la
riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, nella
parte (artt. 1 e 3) in cui fissa le modalità per il contenimento e
l’abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili rifacendosi alla
definizione di attività aeroportuali di cui all’art. 3, primo comma, lett. m),
punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nella parte in cui (art. 2)
dispone che la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio sia
assicurata dall’ente o società esercente l’aeroporto e nella parte in cui (art.
3) prevede che in ogni caso le società o gli enti gestori degli aeroporti
predispongano e presentino il piano di abbattimento e contenimento del rumore
prodotto dalle attività aeroportuali.
Lamentava:
1) violazione dell’art. 3, primo comma lett. m), della legge 26 ottobre 1995, n.
447;
2) violazione degli artt. 5, 6 e 14 della medesima legge;
3) violazione dell’art. 10, quinto comma, della medesima legge.
Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di
Roma, Sezione II bis, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge Aeroporti di Roma s.p.a. in persona del
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Organizzazione, in forza di procura
rilasciata dal Consigliere Delegato, contestando gli argomenti del decisum e
chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.
All’udienza del 18 giugno 2004 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
Le questioni sollevate dall’odierna appellante sono state già affrontate dalla
Sezione con la decisione 3 febbraio 2005, n. 281.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con il quale la società appellante
assume l’illegittimità della previsione di cui agli artt. 1 e 3, D.p.r. 11
dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui, qualificando l’attività aeroportuale
mediante rinvio alla definizione contenuta nell’art. 3, primo comma, lett. m),
punto 3), l. 26 ottobre 1995, n. 447, che in quella nozione sussume “sia le fasi
di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove
motori degli aeromobili”, avrebbe omesso di distinguere tra emissioni rumorose
prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al
funzionamento dei velivoli, con conseguente accollo dei relativi oneri
indifferenziatamente in capo agli enti gestori, in tal modo violando il
richiamato art. 3, la Sezione ha osservato che le fasi del decollo e
dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale,
con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello
complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a
terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra
fonte.
La stessa fonte primaria, del resto, all’art. 10 quinto comma, condiziona
l’esistenza dell’obbligo dei gestori di predisporre piani di contenimento ed
abbattimento dei rumori al superamento dei valori limite di emissione e di
immissione di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 2, a tenore delle quali per
valore di emissione deve intendersi “il valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, e
per valore di immissione, invece, “il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
esterno, misurato in prossimità dei recettori”.
Risulta quindi che il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei
gestori di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori, ha
imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione,
nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che
tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’unitaria
attività.
D’altra parte, proprio in considerazione della inscindibile connessione che si
registra tra le diverse ed interagenti sorgenti di produzione del rumore
derivante dalla complessiva attività aeroportuale, l’ente gestore è il solo in
grado di assicurare il rispetto dei limiti tollerati adottando o proponendo
misure intese ad inibire l’atterraggio o il decollo dell’aeromobile responsabile
del superamento dei limiti stessi.
Quanto all’argomentazione relativa relativo all’asserita illegittimità della
previsione regolamentare (art. 2, secondo comma) con la quale è affidata agli
enti gestori, anziché agli enti locali, la gestione e la manutenzione del
sistema di monitoraggio, è stato osservato che dalle funzioni legislativamente
assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento
dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, secondo
comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori.
Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle
province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione
tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli
aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono
dotati della necessaria competenza.
L’argomentazione relativa alla pretesa illegittimità dell’art. 3, primo comma,
D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale “ai sensi dell’articolo 10, comma 5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli
aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di
abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali” per
contrasto con l’art. 10, co. 5, l. n. 447/1995, che espressamente subordina
l’insorgere dell’obbligo di predisposizione e di presentazione dei piani di
contenimento ed abbattimento del rumore al “superamento dei valori di cui al
comma 2”: condizione di operatività dell’obbligo che non sarebbe contemplata
invece dalla disposizione di fonte secondaria è stata dichiarata infondata,
affermando la sua compatibilità con l’art. 10, quinto comma, l. n. 447/1995.
E’ stato infatti chiarito che l’art. 3 del regolamento esclude ogni perplessità
di tipo interpretativo, sicché deve inequivocabilmente ritenersi che l’obbligo
di presentazione del piano grava sugli enti gestori non già certo in modo
incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei
limiti di emissione e di immissione.
Il collegio non vede motivo per discostarsi dall’orientamento già espresso dalla
Sezione, nei confronti del quale non vengono addotti elementi di novità.
Soggiunge, inoltre, che i problemi dell’inquinamento acustico propri
dell’attività aeroportuale palesemente attengono, in primo luogo, alle
operazioni di volo e solo in minima parte a quelle che si svolgono all’interno
delle strutture.
L’intero corpus normativo in esame, quindi, sarebbe illogicamente sproporzionato
rispetto all’interesse da perseguire, qualora dovesse essere inteso come
riferito esclusivamente a queste ultime operazioni.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
In ragione della scarsità di precedenti sussistono giustificate ragioni per
disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
l’appello.
Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere, est
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
MANFREDO ATZENI
Segretario
STEFANIA MARTINES
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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