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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/10/2008, (UD. 01/07/2008), Sentenza n. 5174



INQUINAMENTO ACUSTICO - Aeroporti - D.p.r. n. 496/1997 - Piani di contenimento ed abbattimento dei rumori - Fasi di decollo e atterraggio - Attività a terra - Distinzione tra fonti di immissione - Impossibilità - Segmenti di attività unitaria. Il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei gestori dell’aeroporto di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori (artt. artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496), ha imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione, nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’ attività unitaria. In particolare, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

INQUINAMENTO ACUSTICO - D.p.r. n. 496/1997 - Rumore aeroportuale - Rilevamento dei dati e misurazione del rumore - Attribuzione in capo ai gestori dell’aeroporto - Sottrazione di competenze proprie delle province e dei comuni - Inconfigurabilità. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che l’art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori degli aeroporti. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.5174/08
Reg. Dec.
N. 6687 Reg. Ric.
ANNO 2003
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul seguente ricorso in appello n. 6687/2003 proposto da Aeroporti di Roma s.p.a. in persona del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Organizzazione, in forza di procura rilasciata dal Consigliere Delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Rinaldi Baccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 187;


contro


- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t.,
- del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro p.t.,
- del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


e nei confronti
di Alitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;


per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, 26 giugno 2002, n. 5891;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni;


Udito l’avv.to Montanari in dichiarata sostituzione dell’avv.to Baccelli e l’avv.to dello Stato Greco;


FATTO


Con ricorso al tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Aeroporti di Roma s.p.a. in persona dei legali rappresentanti impugnava il D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, con cui è stato emanato il regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, nella parte (artt. 1 e 3) in cui fissa le modalità per il contenimento e l’abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili rifacendosi alla definizione di attività aeroportuali di cui all’art. 3, primo comma, lett. m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nella parte in cui (art. 2) dispone che la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio sia assicurata dall’ente o società esercente l’aeroporto e nella parte in cui (art. 3) prevede che in ogni caso le società o gli enti gestori degli aeroporti predispongano e presentino il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali.
Lamentava:
1) violazione dell’art. 3, primo comma lett. m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2) violazione degli artt. 5, 6 e 14 della medesima legge;
3) violazione dell’art. 10, quinto comma, della medesima legge.
Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge Aeroporti di Roma s.p.a. in persona del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Organizzazione, in forza di procura rilasciata dal Consigliere Delegato, contestando gli argomenti del decisum e chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.
All’udienza del 18 giugno 2004 le cause sono state trattenute per la decisione.


DIRITTO


Le questioni sollevate dall’odierna appellante sono state già affrontate dalla Sezione con la decisione 3 febbraio 2005, n. 281.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con il quale la società appellante assume l’illegittimità della previsione di cui agli artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui, qualificando l’attività aeroportuale mediante rinvio alla definizione contenuta nell’art. 3, primo comma, lett. m), punto 3), l. 26 ottobre 1995, n. 447, che in quella nozione sussume “sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili”, avrebbe omesso di distinguere tra emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli, con conseguente accollo dei relativi oneri indifferenziatamente in capo agli enti gestori, in tal modo violando il richiamato art. 3, la Sezione ha osservato che le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte.
La stessa fonte primaria, del resto, all’art. 10 quinto comma, condiziona l’esistenza dell’obbligo dei gestori di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori al superamento dei valori limite di emissione e di immissione di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 2, a tenore delle quali per valore di emissione deve intendersi “il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, e per valore di immissione, invece, “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori”.
Risulta quindi che il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei gestori di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori, ha imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione, nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’unitaria attività.
D’altra parte, proprio in considerazione della inscindibile connessione che si registra tra le diverse ed interagenti sorgenti di produzione del rumore derivante dalla complessiva attività aeroportuale, l’ente gestore è il solo in grado di assicurare il rispetto dei limiti tollerati adottando o proponendo misure intese ad inibire l’atterraggio o il decollo dell’aeromobile responsabile del superamento dei limiti stessi.
Quanto all’argomentazione relativa relativo all’asserita illegittimità della previsione regolamentare (art. 2, secondo comma) con la quale è affidata agli enti gestori, anziché agli enti locali, la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio, è stato osservato che dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori.
Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza.
L’argomentazione relativa alla pretesa illegittimità dell’art. 3, primo comma, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale “ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali” per contrasto con l’art. 10, co. 5, l. n. 447/1995, che espressamente subordina l’insorgere dell’obbligo di predisposizione e di presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore al “superamento dei valori di cui al comma 2”: condizione di operatività dell’obbligo che non sarebbe contemplata invece dalla disposizione di fonte secondaria è stata dichiarata infondata, affermando la sua compatibilità con l’art. 10, quinto comma, l. n. 447/1995.
E’ stato infatti chiarito che l’art. 3 del regolamento esclude ogni perplessità di tipo interpretativo, sicché deve inequivocabilmente ritenersi che l’obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non già certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione.
Il collegio non vede motivo per discostarsi dall’orientamento già espresso dalla Sezione, nei confronti del quale non vengono addotti elementi di novità.
Soggiunge, inoltre, che i problemi dell’inquinamento acustico propri dell’attività aeroportuale palesemente attengono, in primo luogo, alle operazioni di volo e solo in minima parte a quelle che si svolgono all’interno delle strutture.
L’intero corpus normativo in esame, quindi, sarebbe illogicamente sproporzionato rispetto all’interesse da perseguire, qualora dovesse essere inteso come riferito esclusivamente a queste ultime operazioni.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
In ragione della scarsità di precedenti sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere, est


Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
MANFREDO ATZENI

 

Segretario

STEFANIA MARTINES


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 



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