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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/10/2008, (UD. 01/07/2008), Sentenza n. 5186


V.I.A. - CAVE E MINIERE - Regione Veneto - L.R. n. 10/1999 - Area interessata dalla cava - Nozione- Area di escavazione e area funzionale all’attività di cava. Per “area interessata dalla cava” (L.R. Veneto n. 10/1999, art. 3), ai fini della V.I.A., deve intendersi non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, l’impatto sul territorio dipende non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - Comune di Sommacampagna (avv. Sala, Scappini e Di Mattia) c. Regione Veneto (avv.ti Costa e Londei), S. s.r.l. (avv.ti Clarich e Fratta Pasini) e altro (n.c.) - (Riforma T.A.R. VENETO n. 1736/2007) -  CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n.5186

 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5186/08
Reg.Dec.
N. 8691 Reg.Ric.
ANNO 2007
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8691/2007, proposto dal Comune di Sommacampagna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giovanni Sala, Scappini Fausto e Salvatore Di Mattia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, 5;


contro


Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Costa e Luisa Londei, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;
SEI, Società Escavazioni Inerti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Marcello Clarich e Carlo Fratta Pasini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, piazza Montecitorio, n. 115;
Provincia di Verona, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;


per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, Roma, n. 1736/2007, resa inter partes;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto e della SEI;
Visto il controricorso con appello incidentale proposto dalla SEI;
Viste le memorie depositate dalle parti
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore all’udienza del 1° luglio 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi, altresì, gli avv.ti Di Mattia e Clarich;


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il Comune di Sommacampagna ha impugnato la sentenza di estremi indicati in epigrafe con la quale il T.a.r. Veneto ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Sommacampagna contro il provvedimento con il quale la Regione Veneto ha autorizzato la SEI ad aprire e coltivare la cava denominata Corte Betlemme, nel Comune di Sommacampagna.
2. Si sono costituite la Regione Veneto e la SEI chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Avverso la stessa sentenza la SEI ha proposto a sua volta appello incidentale limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ditta medesima avverso il provvedimento (n. 3879/2006) di autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, laddove detto provvedimento non consente di esercitare l’attività di cava nella fascia di rispetto di 200 metri dalla Corte Ceolara.
4. All’udienza del 1° luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione sia del merito sia dell’istanza di sospensiva.
5. Con ordinanza n. 3521/2008 emessa in pari data, questa Sezione ha disposto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza appellata.
6. L’appello principale merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.
6.1. Con il primo motivo di appello, il Comune di Sommacampagna lamenta che il progetto presentato dalla Sei avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., in quanto per “area interessata dalla cava” si deve intendere tutta l’area in disponibilità della SEI e non solo l’area dove verrà effettuata l’effettiva escavazione, con la conseguenza che, avendo detta area una superficie di mq 174.460 essa supererebbe il limite dei 15 ha, indicato dall’art. 3 L.R.V. n. 10/1999 per sottoporre un progetto a V.I.A:
6.2. Il motivo è fondato.
L’art. 3 L.R.V. n.10/1999 prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono compresi, in base agli allegati A1 e B1, le cave che interessino un’area superiore a 15 ettari.
La disposizione fa riferimento, dunque, all’area interessata dall’attività di cava”.
Come rileva l’appellante, per “area interessata dalla cava”, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava.
Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.
Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.
7. Gli altri motivi dell’appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l’intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A.
8. All’accoglimento dell’appello principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale proposto dalla SEI. In quanto il provvedimento di apertura all’autorizzazione della cava n. 3879/2006 viene travolto per l’intero.
9. Le spese del doppio grado debbono essere compensate ricorrendo giusti motivi.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est
Manfredo Atzeni Consigliere

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
ROBERTO GIOVAGNOLI

 

Segretario

STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 



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