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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19 febbraio 2008 (C.c. 20/11/07), Sentenza n.561



AREE PROTETTE - L.R. Campania n. 24/1995 - Realizzazione di opere di pubblico interesse all’interno di aree protette - Preclusione - Inconfigurabilità - Condizioni. La normativa di cui alla L.R. Campania n. 24/1995 non preclude pregiudizialmente la realizzazione di opere di pubblico interesse all’interno delle aree protette (art. 22, 3° comma L.R. cit.), pur subordinandola alla duplice e concorrente condizione dell’ allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte dell’Ente Parco. Non risulta nemmeno inibita, alla stregua della normativa regionale, l’attività “di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse” (art. 5, 2° comma lett. d) L. R. n. 24/1995), sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo: condizioni limitative, queste ultime, da verificare preventivamente in concreto, all’esito di adeguata valutazione di compatibilità, in sede di attuazione degli interventi. Tali valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. Pres. Ruoppolo, Est. Caringella - Comune di Serino (avv.ti De Lisio e Balletta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 11/2007) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007), sentenza n. 561

ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale.  Nel contesto della legge n. 55/2002, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolate della programmazione energetica regionale. Pres. Ruoppolo, Est. Caringella - Comune di Serino (avv.ti De Lisio e Balletta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 11/2007) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007), sentenza n. 561
 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.561/2008
Reg.Dec.
N. 2957 Reg.Ric.
ANNO 2007
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 2957/2007 proposto dal COMUNE DI SERINO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi De Lisio e Maurizio Balletta con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso l’avv. Alessio Petretti;


contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI, REGIONE CAMPANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;


e nei confronti di
ENERGY PLUS SRL, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Cosimo Cuppone, Enzo Maria Marenghi, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma via Giovanni Paisiello n. 55, presso lo studio dell’ultimo;
SNAM SPA, COMUNE DI SALERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;
PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Carmen Pedicino, Gennaro Galietta con domicilio eletto in Roma via Gallia n. 86, presso l’Avv. Gianluigi Cassandra;
PROVINCIA DI SALERNO, COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;
ASS. IT. PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ITALIA – ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Petretti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni 268/A;


per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 11/2007 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso: a) il decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004, del 3 settembre 2004, recante l’autorizzazione unica, ai sensi della l. n. 55/02, per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica nell’ambito dell’area ex Ideal Standard di Salerno; b) la positiva valutazione di impatto ambientale espressa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, in data 23 giugno 2004, prot. n. DSA7DEC72004/0547; c) la delibera di Giunta regionale n. 1514 del 29 luglio 2004, con la quale è stata raggiunta l’intesa per la realizzazione, tra l’altro, della centrale termoelettrica di Salerno e disposta la modifica delle “linee guida del settore energia”; d) le delibere di G.R. nn. 4818/2002, 3533/2003 e 469/2004, di approvazione e modifica delle “linee guida del settore energia” e di presa d’atto dello studio dell’Organismo Tecnico e di adeguamento delle “linee guida” al progetto proposto dalla Energy Plus; e) i verbali di conferenza dei servizi del 18.11.2003, 13.02.2004 e 28.07.2004; f) ove e per quanto occorra, i pareri resi dalla Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed Avellino, dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, dalla Commissione tecnico-istruttoria per la VIA, dalla Regione Campania – Parco Regionale dei Monti Picentini; g) il decreto n. 55/09/2005 del 7 settembre 2005, recante l’approvazione del progetto esecutivo, una ai pareri resi dal Ministero dell’Ambiente con nota del 17 maggio 2005, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota del 5 luglio 2005, dalla Regione Campania con nota dell’8 agosto 2005, dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 15 aprile 2005; h) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l’avv. Manzi per delega dell’avv. De Lisio, Petretti, l’avv. Galietta e l’avv. dello Stato Bachetti;


FATTO E DIRITTO


1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto, dalla parte odiernamente ricorrente avverso gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato approvato il progetto di localizzazione di una centrale termoelettrica della potenza di 780 MWe ed annesso metanodotto di alimentazione, da insediare nell’ambito del perimetro del Consorzio ASI di Salerno, su porzione del complesso industriale ex Ideal Standard, in zona D del PRC ASI di Salerno.
Si sono costituite le parti sopra specificate, che hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 20 novembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.


2. Il ricorso è infondato.


2.1. Non coglie nel segno in primo luogo l’iniziale mezzo di gravame con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni recate dalle misure di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini, prescrizioni che non consentirebbero, in seno al territorio protetto, la costruzione di alcuna opera che possa alterare in qualsiasi modo l’equilibrio naturale ambientale.
Giova premettere che il Parco Regionale dei Monti Picentini è stato istituito con gli artt. 5 e 6 della L.R. n. 33/93 e con successiva deliberazione della G.R. Campania n. 1539 del 24 aprile 2003, in applicazione della l. n. 394/91 (recante la legge quadro sulle aree protette). La legge in parola, come modificata dalla L.R. n. 18/2000, disciplina l’articolazione zonale del Parco, prevedendo (all’art. 22) una zona A di riserva integrale (“in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco” ed è “vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali”), una zona B “di riserva generale orientata e di protezione” (in cui “ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi” ed in cui “sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco”) ed una zona C di riserva controllata¸ considerata “area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e sociale” (con riguardo alla quale “vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine” e sono poi agevolate “le attività socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari al Parco”).
La norma di cui trattasi dispone che la realizzazione delle opere pubbliche possa avvenire solo all’interno delle zone B e C, previa approvazione dell’Ente Parco.
Con successiva L.R. n. 24/95 la normativa generale per le aree protette è stata specificata, per quanto in questa sede rileva, con la previsione secondo cui, nell’ambito delle zone di che trattasi sono consentiti i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro, il risanamento conservativo e l'adeguamento igienico-sanitario che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole; opere antincendio ivi incluse le piste tagliafuoco; lavori di difesa forestale e di regimazione dei corsi d'acqua; sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e la relativa bonifica; c) attività agricole e pastorali e relative strutture che non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi, nonché impianti serricoli; d) posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; impianti di ascensori interni agli edifici; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche; cappelle funerarie; e) interventi programmati, finanziati o in corso di completamento già definiti da norme statali o regionali e da programmi di sviluppo approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e loro adeguamenti; f) interventi previsti nei piani di assestamento forestale e nei piani dei parchi e delle riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.
Ciò posto, la Sezione osserva che la realizzazione dell’impianto energetico autorizzato non si pone in quanto tale, in contrasto con le finalità di cui alla l. n. 394/1991, se si considera che, a termini della stessa normativa regionale, nelle aree protette, non è inibita “la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili” (art. 1, 4° comma L.R. n. 33/93 cit.). La realizzazione di dette iniziative, non colpita da inibitorie astratte, è piuttosto condizionata all’apprezzamento concreto di compatibilità ambientale, nella specie intervento con il giudizio del Ministero dell’Ambiente positivamente formulato con il decreto n. 547/2004, oggetto di gravame in primo grado, con riguardo sia alla centrale di Salerno che alle opere connesse, tra cui il contestato metanodotto. Va soggiunto che detto giudizio positivo è stato corredato dalla presa d’atto, con specificazioni, delle limitazioni e prescrizioni imposte dall’autorizzazione resa dall’Ente Parco (vedi i punti 2.0.8 e 3.2.5 delle norme di salvaguardia).
La stessa normativa regionale non preclude pregiudizialmente la realizzazione di opere di pubblico interesse all’interno delle aree protette (art. 22, 3° comma L.R. cit.), pur subordinandola alla duplice e concorrente condizione (nella specie rispettata) dell’ allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte dell’Ente Parco (nella specie affidata intervenuta a mezzo del provvedimento prot. n. 564 del 4 maggio 2004, a seguito di apposita “relazione specialistica”, corredata, come sopra rammentato, a seguito dell’analisi dei profili più sensibili delle elaborazioni progettuali, dall’introduzione di specifiche prescrizioni).
Si deve poi convenire che non risulta nemmeno inibita, alla stregua della normativa regionale, l’attività “di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse” (art. 5, 2° comma lett. d) L. R. n. 24/1995), sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo. Anche siffatto parametro normativo, sistematicamente traguardato, conferma la possibilità di realizzare, nelle aree interessate, i contestati interventi in quanto finalizzati alla realizzazione, mediante posa di cavi e di tubazioni interrate, di una rete di distribuzione del gas, che è servizio di pubblico interesse. L’assenza di danni per le alberature di alto fusto e di modificazioni permanenti della morfologia del suolo costituiscono infatti, nella premessa logica della non operatività di preclusioni astratte, condizioni limitative da verificare preventivamente in concreto, all’esito di adeguata valutazione di compatibilità, da verificare in sede di attuazione degli interventi. Di detti profili di rischio si fa carico in modo congruo e motivato, ancora, l’autorizzazione resa dall’ente l’autorizzazione dell’Ente Parco ed il successivo decreto ministeriale di recepimento, recando apposite prescrizioni in ordine alla “fase di costruzione, con riguardo alle caratteristiche tipiche delle zone interessate, alle misure di monitoraggio da introdurre, alle misure di mitigazione da adottare ed alle forme di minimizzazione temporale da garantire.
Si deve soggiungere che tali valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali nella specie non ravvisabili alla luce della documentazione complessivamente in atti.
Quanto, ancora, alla denunciata trasgressione delle “Norme generali di salvaguardia” del suddetto Parco, adottate con la delibera di Giunta Regionale n. 1539/2003, l’analisi sistematica delle norme generali di salvaguardia del Parco (pubblicate sul BURC del 27 maggio 2004), incastonate nell’ambito della normativa nazionale e regionale di riferimento di cui si è sopra detto, consente di concludere che: a) non risulta violato il divieto di “infrastrutture e cartellonistica”, in quanto non è acclarato risulta in punto di fatto che la realizzazione del metanodotto per cui è causa abbia in concreto previsto l’apertura di nuove strade tale non il solo il transito dei mezzi operativi, inclusi i fuori strada, nella c.d. pista di lavoro o area di passaggio); b) in ordine alla prescrizione che preclude la circolazione, al di fuori delle strade carrabili esistenti, con veicoli di ogni genere, l’accessibilità risulta assicurata alle preesistenti arterie statali e provinciali, oltre che dalla rete di viabilità secondaria, costituita da strade comunali, vicinali e forestali parimenti preesistenti; c) in merito al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture impiantistiche, la stessa prescrizione evocata reca l’ espressa salvezza dell’autorizzazione dell’Ente Parco (previo parere regionale per gli interventi di rilevante entità), da intendersi, sul piano logico oltre che squisitamente testuale, riferita agli impianti da realizzare anche non in zona C, per la quale il limite in parola non opera in via di principio; d) in merito al divieto di realizzare qualsiasi tipo di recinzione all’interno della zona A – risulta appurata la non realizzazione di detti interventi nell’ambito di tali aree; e) lo stesso sopra citato decreto ministeriale di valutazione dell’impatto ambientale conferma che si tratta di “manufatto interrato che non dà luogo a modifiche di destinazione dell’uso del suolo, né ad alterazioni di tipo visivo del paesaggio: ne deriva, da un lato, la garanzia in ordine alla tutela dei beni tutelati ex d. lgs. n. 490/1999, e, ancora, l’ossequio alle finalità perseguite dalle disposizioni di cui alla evocata normativa regionale intesa alla tutela dei boschi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve pertanto convenire con il Primo Giudice che la realizzazione dell’intervento in esame nelle zone B e C del Parco naturale non è attività vietata in base alla normativa di legge ed alla disciplina pianificatoria; e che nella specie, risulta intervenuta congrua autorizzazione impositiva di prescrizioni e vincoli in fase esecutiva volti ad escludere, in sede attuativa, la vulnerazione dei valori oggetto di tutela nel territorio del parco.


2.2. Non risulta violato neanche l’art. 6, 3° comma della l. n. 394/1991, in base al quale “sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”.
La norma evocata riguarda le misure di salvaguardia riconnesse alla individuazione, “in caso di necessità ed urgenza”, di aree protette, destinate per loro natura ad operare solo “fino all'istituzione delle singole aree protette” (art. 6, 2° comma), in quanto “dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11” (art. 6, 4° comma) mentre, dopo l’approvazione del regolamento, sarà a carico di quest’ultimo la selezione delle opere realizzabili all’interno dell’area protetta.
La circostanza che, nel caso in esame, l’Ente Parco sia stato istituito ed il relativo regolamento approvato dà contezza della non pertinenza del parametro normativo dedotto.
Non risulta neppure integrata la lamentata violazione dell’art. . 11, 3° e 4° comma della l. n. 394/1991, in combinato disposto con l’art. 22, 4° comma L.R. n. 33/93), nella parte in cui si vietano “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”.
La previsione di cui all’art. 11, 3° comma l. n. 391/1994 è , in via programmatica, rivolta all’ inibizione di “attività ed opere” in concreto idonei ad incidere in senso negativo sul paesaggio e sull’ambiente tutelati. Ne deriva che se sono vietate in via astratta le attività espressamente elencate, ogni altra attività ed ogni altra opera risulta inibita solo in caso di giudizio negativo in concreto, nella specie non intervenuto. Si deve ribadire, una volta di più, che la concreta fattibilità del metanodotto risulta confermata dall’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco e recepita dal Ministero dell’Ambiente, ove si puntualizza che il previsto tracciato “non interferisce direttamente con gli habitat e gli ecosistemi di interesse comunitario e non comporta interferenze rilevanti sulle componenti ambientali biotiche ed abiotiche”, laddove “per la mitigazione delle interferenze, legate essenzialmente alle attività di cantiere, sono previsti sia opportuni accorgimenti in fase operativa che interventi di ripristino e mitigazione”.
Ancora, non risulta violato l’art. 12, 2° comma lettera b) della l. n. 394/1991 (una all’art. 22 L.R. n. 33/93), nella parte cui, ai fini della predisposizione del “piano per il parco”, si prescrive, per le aree di “riserve generali orientate”, il divieto generalizzato di “costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio”, con la sola possibile eccezione delle “utilizzazioni produttive tradizionali, [del]la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché [degli]interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco” e delle “opere di manutenzione delle opere esistenti”. Attesa la natura programmatica della disposizione in parola, preordinata alla predisposizione dello “strumento del piano per il parco”; in assenza di detto strumento la norma si indirizza nei riguardi del potere sostitutivo del Ministro dell’Ambiente (5° comma).


2.3. In ordine agli ulteriori motivi di appello si deve replicare:
a) il parere risulta correttamente reso dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco nelle more del ripristino degli organi ordinari;
b) il contesto della legge n. 55/2002 l’autorizzazione unica a le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolati della programmazione energetica regionale.


3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 20 novembre 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.

Presidente
Giovanni Ruoppolo


Consigliere
Francesco Caringella

 

Segretario

Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...19/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione (Maria Rita Oliva)
Giovanni Ceci
 



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