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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 19 febbraio 2008 (C.c. 20/11/07), Sentenza n.561
AREE PROTETTE - L.R. Campania n. 24/1995 - Realizzazione di opere di pubblico
interesse all’interno di aree protette - Preclusione - Inconfigurabilità -
Condizioni. La normativa di cui alla L.R. Campania n. 24/1995 non preclude
pregiudizialmente la realizzazione di opere di pubblico interesse all’interno
delle aree protette (art. 22, 3° comma L.R. cit.), pur subordinandola alla
duplice e concorrente condizione dell’ allocazione nelle sole zone B e C (con
salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte
dell’Ente Parco. Non risulta nemmeno inibita, alla stregua della normativa
regionale, l’attività “di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di
distribuzione dei servizi di pubblico interesse” (art. 5, 2° comma lett. d) L.
R. n. 24/1995), sempre che detta attività non comporti danni per le alberature
di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo: condizioni
limitative, queste ultime, da verificare preventivamente in concreto, all’esito
di adeguata valutazione di compatibilità, in sede di attuazione degli
interventi. Tali valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono
esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di
sindacato giurisdizionale in assenza di incongruenze istruttorie e
motivazionali. Pres. Ruoppolo, Est. Caringella - Comune di Serino (avv.ti De
Lisio e Balletta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n.
11/2007) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007),
sentenza n. 561
ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto
ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale. Nel
contesto della legge n. 55/2002, l’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e le
connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolate della programmazione
energetica regionale. Pres. Ruoppolo, Est. Caringella - Comune di Serino (avv.ti
De Lisio e Balletta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n.
11/2007) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007),
sentenza n. 561
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.561/2008
Reg.Dec.
N. 2957 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2957/2007 proposto dal COMUNE DI SERINO, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi De
Lisio e Maurizio Balletta con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n.
268/A, presso l’avv. Alessio Petretti;
contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona
dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI, REGIONE CAMPANIA, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;
e nei confronti di
ENERGY PLUS SRL, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e
difesa dagli Avv. Antonio Cosimo Cuppone, Enzo Maria Marenghi, Franco Gaetano
Scoca, con domicilio eletto in Roma via Giovanni Paisiello n. 55, presso lo
studio dell’ultimo;
SNAM SPA, COMUNE DI SALERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., non costituitisi;
PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dagli Avv. Carmen Pedicino, Gennaro Galietta con domicilio eletto in Roma via
Gallia n. 86, presso l’Avv. Gianluigi Cassandra;
PROVINCIA DI SALERNO, COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;
ASS. IT. PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ITALIA – ONLUS, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Petretti
con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni 268/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 11/2007 con la quale è stato respinto il
ricorso proposto dall’odierno appellante avverso: a) il decreto del Ministero
delle Attività produttive n. 55/10/2004, del 3 settembre 2004, recante
l’autorizzazione unica, ai sensi della l. n. 55/02, per la costruzione e
l’esercizio di una centrale termoelettrica nell’ambito dell’area ex Ideal
Standard di Salerno; b) la positiva valutazione di impatto ambientale espressa
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il
Ministro per i Beni e le Attività culturali, in data 23 giugno 2004, prot. n.
DSA7DEC72004/0547; c) la delibera di Giunta regionale n. 1514 del 29 luglio
2004, con la quale è stata raggiunta l’intesa per la realizzazione, tra l’altro,
della centrale termoelettrica di Salerno e disposta la modifica delle “linee
guida del settore energia”; d) le delibere di G.R. nn. 4818/2002, 3533/2003 e
469/2004, di approvazione e modifica delle “linee guida del settore energia” e
di presa d’atto dello studio dell’Organismo Tecnico e di adeguamento delle
“linee guida” al progetto proposto dalla Energy Plus; e) i verbali di conferenza
dei servizi del 18.11.2003, 13.02.2004 e 28.07.2004; f) ove e per quanto
occorra, i pareri resi dalla Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed
Avellino, dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, dalla
Commissione tecnico-istruttoria per la VIA, dalla Regione Campania – Parco
Regionale dei Monti Picentini; g) il decreto n. 55/09/2005 del 7 settembre 2005,
recante l’approvazione del progetto esecutivo, una ai pareri resi dal Ministero
dell’Ambiente con nota del 17 maggio 2005, dal Ministero per i Beni e le
Attività culturali con nota del 5 luglio 2005, dalla Regione Campania con nota
dell’8 agosto 2005, dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 15
aprile 2005; h) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 relatore il Consigliere Francesco
Caringella. Uditi l’avv. Manzi per delega dell’avv. De Lisio, Petretti, l’avv.
Galietta e l’avv. dello Stato Bachetti;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso,
integrato da motivi aggiunti, proposto, dalla parte odiernamente ricorrente
avverso gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato approvato il
progetto di localizzazione di una centrale termoelettrica della potenza di 780
MWe ed annesso metanodotto di alimentazione, da insediare nell’ambito del
perimetro del Consorzio ASI di Salerno, su porzione del complesso industriale ex
Ideal Standard, in zona D del PRC ASI di Salerno.
Si sono costituite le parti sopra specificate, che hanno affidato al deposito di
apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 20 novembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Non coglie nel segno in primo luogo l’iniziale mezzo di gravame con cui
parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni recate dalle misure di
salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini, prescrizioni che non
consentirebbero, in seno al territorio protetto, la costruzione di alcuna opera
che possa alterare in qualsiasi modo l’equilibrio naturale ambientale.
Giova premettere che il Parco Regionale dei Monti Picentini è stato istituito
con gli artt. 5 e 6 della L.R. n. 33/93 e con successiva deliberazione della
G.R. Campania n. 1539 del 24 aprile 2003, in applicazione della l. n. 394/91
(recante la legge quadro sulle aree protette). La legge in parola, come
modificata dalla L.R. n. 18/2000, disciplina l’articolazione zonale del Parco,
prevedendo (all’art. 22) una zona A di riserva integrale (“in cui l'ambiente è
conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione
sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione
dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare
sotto il controllo dell'Ente Parco” ed è “vietata qualsiasi attività che possa
compromettere risorse naturali”), una zona B “di riserva generale orientata e di
protezione” (in cui “ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della
integrità ambientale dei luoghi” ed in cui “sono consentite ed incentivate le
attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del
patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del
Parco”) ed una zona C di riserva controllata¸ considerata “area di
riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e
sociale” (con riguardo alla quale “vanno incentivate le attività agricole,
zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità
terriera nelle aziende contadine” e sono poi agevolate “le attività
socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con
i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture
turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari al
Parco”).
La norma di cui trattasi dispone che la realizzazione delle opere pubbliche
possa avvenire solo all’interno delle zone B e C, previa approvazione dell’Ente
Parco.
Con successiva L.R. n. 24/95 la normativa generale per le aree protette è stata
specificata, per quanto in questa sede rileva, con la previsione secondo cui,
nell’ambito delle zone di che trattasi sono consentiti i seguenti interventi: a)
la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il
restauro, il risanamento conservativo e l'adeguamento igienico-sanitario che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b)
rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura
necessarie per le attività agricole; opere antincendio ivi incluse le piste
tagliafuoco; lavori di difesa forestale e di regimazione dei corsi d'acqua;
sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di
drenaggio delle acque sotterranee e la relativa bonifica; c) attività agricole e
pastorali e relative strutture che non comportino alterazioni permanenti allo
stato dei luoghi, nonché impianti serricoli; d) posa di cavi e di tubazioni
interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi
comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature
di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di
trasformazione elettrica; impianti di ascensori interni agli edifici; piccoli
serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di
sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche; cappelle
funerarie; e) interventi programmati, finanziati o in corso di completamento già
definiti da norme statali o regionali e da programmi di sviluppo approvati alla
data di entrata in vigore della presente legge e loro adeguamenti; f) interventi
previsti nei piani di assestamento forestale e nei piani dei parchi e delle
riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della
flora e della fauna.
Ciò posto, la Sezione osserva che la realizzazione dell’impianto energetico
autorizzato non si pone in quanto tale, in contrasto con le finalità di cui alla
l. n. 394/1991, se si considera che, a termini della stessa normativa regionale,
nelle aree protette, non è inibita “la valorizzazione e la sperimentazione di
attività produttive compatibili” (art. 1, 4° comma L.R. n. 33/93 cit.). La
realizzazione di dette iniziative, non colpita da inibitorie astratte, è
piuttosto condizionata all’apprezzamento concreto di compatibilità ambientale,
nella specie intervento con il giudizio del Ministero dell’Ambiente
positivamente formulato con il decreto n. 547/2004, oggetto di gravame in primo
grado, con riguardo sia alla centrale di Salerno che alle opere connesse, tra
cui il contestato metanodotto. Va soggiunto che detto giudizio positivo è stato
corredato dalla presa d’atto, con specificazioni, delle limitazioni e
prescrizioni imposte dall’autorizzazione resa dall’Ente Parco (vedi i punti
2.0.8 e 3.2.5 delle norme di salvaguardia).
La stessa normativa regionale non preclude pregiudizialmente la realizzazione di
opere di pubblico interesse all’interno delle aree protette (art. 22, 3° comma
L.R. cit.), pur subordinandola alla duplice e concorrente condizione (nella
specie rispettata) dell’ allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia
delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte dell’Ente Parco
(nella specie affidata intervenuta a mezzo del provvedimento prot. n. 564 del 4
maggio 2004, a seguito di apposita “relazione specialistica”, corredata, come
sopra rammentato, a seguito dell’analisi dei profili più sensibili delle
elaborazioni progettuali, dall’introduzione di specifiche prescrizioni).
Si deve poi convenire che non risulta nemmeno inibita, alla stregua della
normativa regionale, l’attività “di posa di cavi e di tubazioni interrati per
reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse” (art. 5, 2° comma lett.
d) L. R. n. 24/1995), sempre che detta attività non comporti danni per le
alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo.
Anche siffatto parametro normativo, sistematicamente traguardato, conferma la
possibilità di realizzare, nelle aree interessate, i contestati interventi in
quanto finalizzati alla realizzazione, mediante posa di cavi e di tubazioni
interrate, di una rete di distribuzione del gas, che è servizio di pubblico
interesse. L’assenza di danni per le alberature di alto fusto e di modificazioni
permanenti della morfologia del suolo costituiscono infatti, nella premessa
logica della non operatività di preclusioni astratte, condizioni limitative da
verificare preventivamente in concreto, all’esito di adeguata valutazione di
compatibilità, da verificare in sede di attuazione degli interventi. Di detti
profili di rischio si fa carico in modo congruo e motivato, ancora,
l’autorizzazione resa dall’ente l’autorizzazione dell’Ente Parco ed il
successivo decreto ministeriale di recepimento, recando apposite prescrizioni in
ordine alla “fase di costruzione, con riguardo alle caratteristiche tipiche
delle zone interessate, alle misure di monitoraggio da introdurre, alle misure
di mitigazione da adottare ed alle forme di minimizzazione temporale da
garantire.
Si deve soggiungere che tali valutazioni di compatibilità ambientale
costituiscono esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non
suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze
istruttorie e motivazionali nella specie non ravvisabili alla luce della
documentazione complessivamente in atti.
Quanto, ancora, alla denunciata trasgressione delle “Norme generali di
salvaguardia” del suddetto Parco, adottate con la delibera di Giunta Regionale
n. 1539/2003, l’analisi sistematica delle norme generali di salvaguardia del
Parco (pubblicate sul BURC del 27 maggio 2004), incastonate nell’ambito della
normativa nazionale e regionale di riferimento di cui si è sopra detto, consente
di concludere che: a) non risulta violato il divieto di “infrastrutture e
cartellonistica”, in quanto non è acclarato risulta in punto di fatto che la
realizzazione del metanodotto per cui è causa abbia in concreto previsto
l’apertura di nuove strade tale non il solo il transito dei mezzi operativi,
inclusi i fuori strada, nella c.d. pista di lavoro o area di passaggio); b) in
ordine alla prescrizione che preclude la circolazione, al di fuori delle strade
carrabili esistenti, con veicoli di ogni genere, l’accessibilità risulta
assicurata alle preesistenti arterie statali e provinciali, oltre che dalla rete
di viabilità secondaria, costituita da strade comunali, vicinali e forestali
parimenti preesistenti; c) in merito al divieto di realizzazione di nuove
infrastrutture impiantistiche, la stessa prescrizione evocata reca l’ espressa
salvezza dell’autorizzazione dell’Ente Parco (previo parere regionale per gli
interventi di rilevante entità), da intendersi, sul piano logico oltre che
squisitamente testuale, riferita agli impianti da realizzare anche non in zona
C, per la quale il limite in parola non opera in via di principio; d) in merito
al divieto di realizzare qualsiasi tipo di recinzione all’interno della zona A –
risulta appurata la non realizzazione di detti interventi nell’ambito di tali
aree; e) lo stesso sopra citato decreto ministeriale di valutazione dell’impatto
ambientale conferma che si tratta di “manufatto interrato che non dà luogo a
modifiche di destinazione dell’uso del suolo, né ad alterazioni di tipo visivo
del paesaggio: ne deriva, da un lato, la garanzia in ordine alla tutela dei beni
tutelati ex d. lgs. n. 490/1999, e, ancora, l’ossequio alle finalità perseguite
dalle disposizioni di cui alla evocata normativa regionale intesa alla tutela
dei boschi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve pertanto convenire con
il Primo Giudice che la realizzazione dell’intervento in esame nelle zone B e C
del Parco naturale non è attività vietata in base alla normativa di legge ed
alla disciplina pianificatoria; e che nella specie, risulta intervenuta congrua
autorizzazione impositiva di prescrizioni e vincoli in fase esecutiva volti ad
escludere, in sede attuativa, la vulnerazione dei valori oggetto di tutela nel
territorio del parco.
2.2. Non risulta violato neanche l’art. 6, 3° comma della l. n. 394/1991, in
base al quale “sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia
ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione
di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi
mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella
agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli
equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive
dell'area protetta”.
La norma evocata riguarda le misure di salvaguardia riconnesse alla
individuazione, “in caso di necessità ed urgenza”, di aree protette, destinate
per loro natura ad operare solo “fino all'istituzione delle singole aree
protette” (art. 6, 2° comma), in quanto “dall'istituzione della singola area
protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le
procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11” (art. 6, 4° comma)
mentre, dopo l’approvazione del regolamento, sarà a carico di quest’ultimo la
selezione delle opere realizzabili all’interno dell’area protetta.
La circostanza che, nel caso in esame, l’Ente Parco sia stato istituito ed il
relativo regolamento approvato dà contezza della non pertinenza del parametro
normativo dedotto.
Non risulta neppure integrata la lamentata violazione dell’art. . 11, 3° e 4°
comma della l. n. 394/1991, in combinato disposto con l’art. 22, 4° comma L.R.
n. 33/93), nella parte in cui si vietano “le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati
con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat”.
La previsione di cui all’art. 11, 3° comma l. n. 391/1994 è , in via
programmatica, rivolta all’ inibizione di “attività ed opere” in concreto idonei
ad incidere in senso negativo sul paesaggio e sull’ambiente tutelati. Ne deriva
che se sono vietate in via astratta le attività espressamente elencate, ogni
altra attività ed ogni altra opera risulta inibita solo in caso di giudizio
negativo in concreto, nella specie non intervenuto. Si deve ribadire, una volta
di più, che la concreta fattibilità del metanodotto risulta confermata
dall’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco e recepita dal Ministero
dell’Ambiente, ove si puntualizza che il previsto tracciato “non interferisce
direttamente con gli habitat e gli ecosistemi di interesse comunitario e non
comporta interferenze rilevanti sulle componenti ambientali biotiche ed
abiotiche”, laddove “per la mitigazione delle interferenze, legate
essenzialmente alle attività di cantiere, sono previsti sia opportuni
accorgimenti in fase operativa che interventi di ripristino e mitigazione”.
Ancora, non risulta violato l’art. 12, 2° comma lettera b) della l. n. 394/1991
(una all’art. 22 L.R. n. 33/93), nella parte cui, ai fini della predisposizione
del “piano per il parco”, si prescrive, per le aree di “riserve generali
orientate”, il divieto generalizzato di “costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del
territorio”, con la sola possibile eccezione delle “utilizzazioni produttive
tradizionali, [del]la realizzazione delle infrastrutture strettamente
necessarie, nonché [degli]interventi di gestione delle risorse naturali a cura
dell'Ente parco” e delle “opere di manutenzione delle opere esistenti”. Attesa
la natura programmatica della disposizione in parola, preordinata alla
predisposizione dello “strumento del piano per il parco”; in assenza di detto
strumento la norma si indirizza nei riguardi del potere sostitutivo del Ministro
dell’Ambiente (5° comma).
2.3. In ordine agli ulteriori motivi di appello si deve replicare:
a) il parere risulta correttamente reso dal Commissario Straordinario dell’Ente
Parco nelle more del ripristino degli organi ordinari;
b) il contesto della legge n. 55/2002 l’autorizzazione unica a le connesse
valutazioni di impatto ambientale sono svincolati della programmazione
energetica regionale.
3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei
due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il
ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 20 novembre
2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei
signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere
Francesco Caringella
Segretario
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...19/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione (Maria Rita Oliva)
Giovanni Ceci
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