AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI - Gare di appalto - Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi
separatamente - Legittimità - Principio dell’immodificabilità soggettiva dei
concorrenti - Effetti - Presentazione dell’offerta - Lex specialis.
E' legittima la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente,
non vigendo alcun espresso divieto in tal senso (conforme, Cons. Stato, V, n.
6619/02; n. 5309/03; contra, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una
fattispecie avente ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della
sottoscrizione della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto,
inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara. Il principio dell’immodificabilità
soggettiva dei concorrenti alle gare di appalto riguarda solo il momento della
presentazione dell’offerta. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane
Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con
Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle
Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati
Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato)
ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il
10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza
n. 588
APPALTI - Gare di appalto - Aggiudicazione provvisoria - Concorrente non
aggiudicatario - Impugnazione - Facoltà - Aggiudicazione definitiva -
Conseguenze. Il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non
l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la
diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva;
l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento,
bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza,
non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons.
Stato, IV, n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04). Pres. Ruoppolo - Est.
Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino)
c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud.
11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI - Principio di prova - Onere del ricorrente - Sussiste - Supplenza
con una consulenza tecnica - Esclusione. Onere del ricorrente è quello di
introdurre quanto meno un principio di prova a supporto delle proprie
contestazioni e non essendo tale onere stato assolto, non si può certo supplire
attraverso una consulenza tecnica, che, pur potendo essere disposta di ufficio,
non può essere utilizzata al fini di supplire ad un onere probatorio non assolto
dalla parte (Cons. Stato, VI, n. 1261/04). Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa -
Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria
dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c.
Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud.
11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI - ACQUE - RIFIUTI - Appalto integrato per la progettazione
esecutiva - Variabili non predeterminabili prima dell’aggiudicazione - Effetti -
Scavo marino
- Art. 109 D. Lgs. n. 152/2006 - Esame dei materiali - Necessità -
Autorizzazione allo smaltimento successiva all’aggiudicazione della gara. L’autorizzazione
alla movimentazione dei materiali di scavo marino, nell’ambito dei lavori per la
realizzazione di un terminal portuale, può rendersi necessaria solo all’esito
dell’esame dei materiali, ove questi risultino non idonei al previsto
riempimento di una cala e debbano pertanto essere trattati come rifiuti. La
movimentazione e la destinazione finale dei materiali in questione, infatti,
sono attività complesse, influenzate da una serie di variabili non
predeterminabili al momento dell’espletamento della gara, sicché l’eventuale
autorizzazione non può essere pretesa anteriormente all’aggiudicazione.
Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in
proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa
e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale
di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia,
Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio,
Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez.
VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588
ACQUE - RIFIUTI - Materiali di scavo di fondali marini - Smaltimento
alternativo in conformità a predeterminate modalità - Attività soggetta ad
autorizzazione - Progetti sottoposti a VIA in sede statale - Art. 35, D. Lgs. n.
152/1999 (oggi art. 109, D. L.vo n. 152/2006). L’art. 35 del D. Lgs. n.
152/1999 (oggi trasfuso nell’art. 109 del D. L.vo n. 152/2006) consente
l’immersione deliberata in mare di materiali di scavo di fondali marini, quando
è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica
del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento
alternativo in conformità a predeterminate modalità. Pertanto, non sussiste un
assoluto divieto di scarico in mare di materiale dragato, in quanto tale
attività è soggetta ad autorizzazione. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa'
Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria
dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c.
Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud.
11/12/2007), Sentenza n. 588
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.588/2008
Reg.Dec.
N. 4250 Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 577/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da SOCIETA' ITALIANE CONDOTTE D'ACQUA
SPA, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con IMPREGILO SPA,
SIEMENS SPA e SIRTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma Viale Parioli n. 180;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, SIIT - SERVIZI
INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LOMBARDIA, LIGURIA, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n.
12;
e nei confronti
TECNIS S.P.A., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con BOSKALIS
ITALIA s.r.l. e SIGENCO s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Anselmi, Giovanni Di
Gioia, Harald Bonura e Lorenzo Acquarone con domicilio eletto in Roma Piazza
Mazzini n. 27, presso lo studio del secondo;
GLF GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria
dell’ATI costituenda, IMPRESA PIETRO CIDONIO SPA, COOPSETTE SOC. COOP.A R.L.,
SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA, CONSORZIO STABILE PAMOTER SCARL, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino con domicilio eletto presso il
primo in Roma Corso del Rinascimento n. 11;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter,
n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi gli avvocati Sanino, Acquarone, Anselmi, Gianluigi Pellegrino e l’Avv.
dello Stato Arena;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con bando pubblicato nella G.U.C.E. n. 178/2005, veniva avviata la procedura
relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione
del Terminal Contenitori del Porto di Genova, comprensiva di tre lotti, per un
importo a base d’asta di 137.847.795,17 Euro.
Con la sentenza n. 2059/2006, preceduta da una ordinanza cautelare di ammissione
con riserva alla procedura, il TAR Lombardia, sez. III ter, accoglieva il
ricorso proposto dall’ATI con capogruppo la società Tecnis avverso l’esclusione
disposta nel corso della procedura ai suoi danni in ragione della supposta
mancata produzione di taluni documenti nella forma richiesta dalla lex
specialis.
Con la successiva sentenza n. 12512/06 del 2-11-2006 il TAR Lazio, sez. III ter,
dichiarava l’inammissibilità del ricorso principale proposto da GLF, Grandi
Lavori Fincosit s.p.a., in proprio e quale capogruppo della relativa A.T.I.,
avverso l’aggiudicazione provvisoria intervenuta in favore dell’ATI Tecnis,
riammessa alla procedura grazie alla misura cautelare concessa nel corso del
primo giudizio; la declaratoria di inammissibilità era conseguente
all’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI aggiudicataria.
L’ATI GLF Grandi Lavori Fincosit s.p.a. proponeva avverso tali decisioni due
distinti ricorsi in appello, che venivano riuniti e decisi con la sentenza di
questa Sezione n. 2310/07 dell’11 maggio 2007.
Con tale decisione la Sezione respingeva il ricorso n. 9837/06 proposto avverso
la sentenza del Tar del Lazio e dichiarava improcedibile il ricorso n. 9061/06
proposto avverso la sentenza del Tar Lombardia. Il ricorso per revocazione
proposto avverso la sentenza n. 2310/07 di questa Sezione è stato in parte
dichiarato inammissibile e in parte respinto (disp. n. 558/07 del 7-12-2007).
Dopo la pubblicazione della sentenza del Tar del Lazio n. 12512/06 (poi
confermata da questa Sezione), la Societa' Italiane Condotte d'Acqua s.p.a., in
proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo s.p.a., Siemens
s.p.a. e Sirti s.p.a. (di seguito, ATI Condotte), ha impugnato, con ricorso
notificato il 15 gennaio 2007, l’aggiudicazione provvisoria della gara
intervenuta in data 8 maggio 2006 in favore dell’ATI Tecnis.
La ricorrente Condotte chiariva che per effetto della sentenza del Tar Lazio n.
12512 del 2006, l’A.T.I. Grandi Lavori era stata esclusa dalla gara e la
ricorrente, prima collocata al terzo posto della graduatoria, era slittata al
secondo, vedendo in tal modo attualizzarsi e concretizzarsi il proprio interesse
ad impugnare l’aggiudicazione della licitazione privata nei confronti dell’ATI
Tecnis.
L’ATI Condotte proponeva poi tre atti di motivi aggiunti, impugnando anche il
provvedimento di aggiudicazione definitiva del 22 marzo 2007.
Con sentenza n. 4242/07 del 10 maggio 2007 il Tar del Lazio accoglieva il
ricorso incidentale proposto da Tecnis e dichiarava inammissibile il ricorso
proposto dall’ATI Condotte, oltre che il ricorso incidentale proposto dall’ATI
Grandi Lavori Fincosit.
Il giudice di primo grado fondava l’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis
sulla accertata violazione da parte dell’ATI Condotte del principio di
immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese durante le fasi di
gara, ritenendo – sulla base di un precedente di questa Sezione (Cons. Stato, VI,
n. 1267/06) – che imprese qualificatesi separatamente non potessero poi riunirsi
ai fini della presentazione dell’offerta.
La Società Impregilo, infatti, aveva chiesto di partecipare quale mandataria in
costituendo RTI con la mandante Società Sirti e la Società Italiana Condotte
d’Acqua S.p.A., a sua volta, aveva fatto richiesta di partecipare alla gara
quale mandataria di un costituendo RTI con la Società Siemens S.p.A.. Dopo che
l’Amministrazione le aveva invitate separatamente, nella successiva fase di
offerta i due raggruppamenti temporanei hanno proceduto ad una unificazione,
presentando un’offerta unica ed indicando, come capogruppo, la Società Condotte.
L’ATI Condotte ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione contestando
l’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis e riproponendo le censure avverso
i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara,
dichiarate inammissibili dal Tar.
Le amministrazioni appellate e l’ATI Tecnis si costituivano in giudizio,
chiedendo la reiezione del ricorso, mentre l’ATI Grandi Lavori Fincosit chiedeva
la reiezione del motivo relativo all’esclusione di Condotte e l’accoglimento dei
motivi proposti avverso l’aggiudicazione, facendo valere il proprio interesse
strumentale alla rinnovazione della gara.
Con ordinanza n. 2754/07 del 29 maggio 2007 questa Sezione accoglieva la domanda
di Condotte di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza, al fine di
non pregiudicare, nelle more del giudizio di merito, le posizioni delle parti,
tenuto anche conto della complessità delle questioni controverse.
All’esito dell’udienza di merito del 10 luglio 2007, con ordinanza istruttoria
n. 4065/07, questa Sezione riteneva necessario, ai fini del decidere, acquisire
dall’Autorità portuale di Genova: a) una relazione della Commissione di gara,
avente ad oggetto l’esame sotto il profilo tecnico delle contestazioni mosse
dalla società appellante nel presente giudizio; b) una relazione della
Commissione di gara e separata relazione dell’Autorità in cui siano indicati ed
allegati i documenti prodotti in sede di gara dall’aggiudicataria e contestati
in giudizio, con particolare riferimento ai documenti AA i), AA o) VIII, IX e X
(precisando le date di produzione di tali documenti, anche in seguito
all’esecuzione delle misure cautelari disposte dal Tar ed allegando prova della
data di ricezione dei documenti).
Con la stessa ordinanza, rilevato che al fascicolo del giudizio di appello non
risultava allegato il fascicolo di primo grado, veniva ordinato alla segreteria
di reperire tale fascicolo e veniva altresì ordinato alla società Tecnis di
produrre gli originali dei documenti richiesti all’Autorità portuale, che nel
corso di gara sono stati prodotti in copia semplice o in copia la cui
autenticazione è oggetto di contestazione e di produrre una relazione attestante
il riepilogo di quanto prodotto in sede di gara con le relative date.
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa veniva trattenuta in
decisione.
2. L’oggetto della presente controversia è costituito da una procedura di gara,
relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione
del Terminal Contenitori del Porto di Genova, che è già stata esaminata da
questa Sezione con riferimento ai ricorsi proposti dall’ATI Grandi Lavori
Fincosit (seconda classificata) avverso l’aggiudicazione provvisoria all’ATI
Tecnis (dapprima esclusa dalla gara e poi vincitrice a seguito della sua
riammissione avvenuta in esecuzione di decisioni giurisdizionali).
Il presente contenzioso ha ad oggetto in parte gli stessi atti, impugnati da
Grandi Lavori (aggiudicazione provvisoria) ed in parte i nuovi provvedimenti
(aggiudicazione definitiva), impugnati dall’ATI Condotte (terza classificata),
che, a seguito dell’esclusione dell’ATI Grandi Lavori (seconda classificata) per
effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis nel precedente
giudizio, si è collocata al secondo posto della graduatoria.
E’ parte del presente giudizio anche l’ATI Grandi Lavori, che non ha però
proposto appello avverso la sentenza n. 4242/07 del Tar in relazione alla
dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso incidentale, fondata sul fatto
che l’ATI Grandi Lavori è stata ormai definitivamente esclusa dalla gara.
Va subito premesso come non sia perseguibile l’obiettivo, cui dichiaratamente
tende l’ATI Grandi Lavori: reiezione del ricorso Condotte avverso la sua
esclusione dalla gara, accoglimento dei motivi proposti da Condotte avverso
l’aggiudicazione e necessità di rinnovare l’intera procedura di gara, che non
avrebbe così vincitori.
Infatti, non essendo l’ATI Grandi lavori parte appellante, l’oggetto del
presente giudizio è delimitato dalle domande proposte dall’ATI Condotte, che ha
chiaramente contestato in prima battuta la statuizione del Tar di accoglimento
del ricorso incidentale Tecnis e, in caso di fondatezza di tale censura, ha
riproposto i motivi aventi ad oggetto l’aggiudicazione della gara a Tecnis.
In alcun modo, l’ATI Condotte ha proposto un motivo tendente a chiedere l’esame
dei motivi inerenti l’aggiudicazione, anche in caso di reiezione del suo primo
motivo di appello.
Nella sostanza, l’ATI Condotte non ha sostenuto che il Tar avrebbe dovuto
comunque esaminare i motivi proposti avverso l’aggiudicazione, dopo aver accolto
il ricorso incidentale Tecnis, potendo residuare un interesse alla rinnovazione
della gara; ha anzi definito “consolidato” l’indirizzo giurisprudenziale in base
al quale l’accoglimento del ricorso incidentale con cui si contesta l’ammissione
alla gara della ricorrente fa venire meno una condizione dell’azione principale,
che diventa così inammissibile (v. pag. 9 del ricorso in appello).
Deve, quindi, ritenersi che l’eventuale conferma dell’accoglimento del ricorso
incidentale Tecnis impedirebbe l’esame delle censure proposte avverso
l’aggiudicazione, senza alcuna possibilità di realizzazione del menzionato
obiettivo processuale dichiarato dall’ATI Grandi Lavori.
3. Ciò premesso, deve essere esaminato il primo motivo del ricorso in appello,
avente appunto ad oggetto il ricorso incidentale Tecnis.
Come già detto, tale ricorso è stato accolto dal Tar sulla base della tesi,
secondo cui in caso di licitazione privata le imprese qualificatesi
separatamente non possono poi riunirsi ai fini della presentazione dell’offerta.
Non è in contestazione che ciò sia avvenuto, in quanto l’ATI Condotte è composta
da Impregilo e Sirti, che avevano fatto richiesta di partecipare alla gara in
ATI e da Condotte e Siemens, che anche si erano qualificate ed erano state
invitate separatamente, per poi riunirsi (le quattro società) nella successiva
fase di offerta.
L’ATI Condotte invoca la prassi finora seguita in favore dell’ammissibilità di
un tale comportamento e la diversità della fattispecie esaminata da Consiglio di
Stato con il precedente richiamato dal Tar (VI, n. 1267/06); sostiene, inoltre,
che il principio dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti alle gare di
appalto riguarda solo il momento della presentazione dell’offerta.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, va rilevato come la questione dell’ammissibilità di un
raggruppamento in sede di offerta di imprese qualificatesi separatamente in gare
di appalto di lavori pubblici viene per la prima volta all’esame della Sezione.
Nel citato precedente, pur essendo stato richiamato anche il d.P.R. n. 554/99,
il principio dell’inammissibilità di un tale comportamento è stato affermato con
riferimento ad una gara di servizi nei c.d. settori (ex) esclusi.
Ciò comporta che la Sezione sia ora chiamata ad esaminare in modo specifico la
disciplina degli appalti pubblici di lavori per risolvere la questione della
possibilità, per due o più concorrenti individualmente prequalificatesi, di
concorrere in ATI alla successiva gara mediante la presentazione di un'offerta
congiunta.
Nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata (oggi “procedure
ristrette”), gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini
fissati nella lettera invito.
Pur in presenza di una sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza
pubblica che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con
l'aggiudicazione definitiva, in tali procedure la fase di prequalificazione
assolve all'esclusiva funzione di accertare il possesso dei requisiti di
partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) ed è
distinta dalla gara vera e propria, in cui a seguito delle lettere di invito
vengono presentate le offerte.
La disciplina vigente si limita a richiedere che alla presentazione dell'offerta
siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non
impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara,
posto che l'a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e
che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da
quelli invitati.
L’art. 13 della legge n. 109/94, vigente al momento dello svolgimento della
procedura, consente la presentazione di offerte da parte di associazioni
temporanee di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti (comma 5) e vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta (comma 5-bis, oggi riprodotto nell’art. 37, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006).
L’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/99 stabilisce che in caso di licitazione
privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale
capogruppo di imprese riunite.
Da tali disposizioni emerge come il legislatore abbia inteso favorire il
fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare la presentazione
dell’offerta come momento della procedura, da cui scatta il divieto di
modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.
Tutte le citate disposizioni fanno riferimento all’offerta, che è cosa diversa
dalla richiesta di invito, senza ricollegare in alcun modo il principio di
immodificabilità soggettiva alla fase della prequalificazione in caso di
procedura ristretta.
In presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della
composizione dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di analogo divieto per
la fase della prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via
pretoria ad un divieto, non sancito dal legislatore.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per sostenere la tesi
dell’ammissibilità della riunione di imprese prequalificatesi separatamente.
Ogni ulteriore argomento può al limite costituire spunto di riflessione per una
modifica normativa, ma non può condurre - come appena detto – all’introduzione
di un divieto, che le norme non prevedono.
E’, quindi, irrilevante il richiamo al parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003, n. AS251, ove si sottolinea il
rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di
collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, in quanto
detto parere è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, “pur nel
silenzio della legge”, di “limitare la possibilità di associarsi in RTI da parte
di due o più imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i
requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara”.
Peraltro, non può non rilevarsi come nel diritto comunitario il raggruppamento
temporaneo di imprese sia considerato uno strumento pro-competitivo, il cui
utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di
qualificazione.
L’ammissibilità del raggruppamento di imprese qualificatesi separatamente non
può, inoltre, derivare da un eventuale uso distorto di tale strumento: a fronte
di fattispecie, in cui si può ipotizzare che il raggruppamento delle imprese
maggiori riduca l’effettiva concorrenza e incida negativamente sull’interesse
della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte, si
può presentare il diverso caso dell’introduzione con la lettera di invito di
elevati requisiti, richiesti anche solo ai fini della valutazione dell’offerta,
che fanno sorgere la necessità di riunione di soggetti già qualificati in modo
separato e tale riunione può avere effetti pro-competitivi per impedire che i
requisiti elevati finiscano per restringere l’effettivo ambito della
competizione.
Si tratta in entrambi i casi di situazioni specifiche, da cui non si possono
trarre elementi per introdurre, o meno, un divieto in via giurisprudenziale, ma
che possono essere valutate dal legislatore per decidere se sia opportuno
introdurre tale divieto, che – si ribadisce – non è stato finora introdotto.
Deve, quindi, condividersi la tesi dell’ammissibilità della riunione in a.t.i.
di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in
tal senso (in senso conforme, Cons. Stato, V, n. 6619/02; n. 5309/03; contra la
già citata, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una fattispecie avente
ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della sottoscrizione della
domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, inoltre, non era previsto
dalla lex specialis della gara.
In accoglimento del primo motivo di appello proposto dall’ATI Condotte, deve
essere, dunque, respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado da
Tecnis.
4. Passando all’esame dei motivi proposti dall’ATI Condotte avverso
l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Tecnis, assumono rilievo
preliminare le eccezioni proposte da quest’ultima.
E’ innanzitutto infondata la tesi dell’impossibilità di esaminare tali censure
in assenza dell’impugnazione da parte di Condotte della dichiarazione da parte
del Tar di inammissibilità del suo ricorso principale.
Tale inammissibilità ha costituito la conseguenza dell’accoglimento del ricorso
incidentale Tecnis e la riforma in questa sede di tale statuizione determina la
necessità di esaminare i motivi del ricorso principale di primo grado,
riproposti con l’atto di appello.
Un espressa impugnazione della declaratoria di inammissibilità sarebbe stata
necessaria, come già detto, per procedere all’esame di tali motivi anche in caso
di reiezione del primo motivo dell’appello, che è stato, invece, accolto e il
problema, quindi, non si pone.
5. L’ATI Tecnis eccepisce anche la tardività del ricorso di primo grado e dei
successivi motivi aggiunti.
Al riguardo, si deve distinguere tra l’impugnazione dell’aggiudicazione
provvisoria e quella dell’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria dell’8 maggio 2006 è stata impugnata dall’ATI
Condotte con il ricorso notificato il 15 gennaio 2007, ben oltre il termine di
decadenza di 60 giorni; peraltro, nel frattempo l’ATI Condotte era intervenuta
ad adiuvandum nel giudizio intrapreso dall’ATI Grandi Lavori proprio avverso
l’aggiudicazione provvisoria della gara.
Non costituisce elemento idoneo a giustificare la tardiva impugnazione il fatto
che solo per effetto della sentenza del Tar Lazio n. 12512 del 2006, l’A.T.I.
Grandi Lavori era stata esclusa dalla gara e la ricorrente, prima collocata al
terzo posto in graduatoria, era slittata al secondo, vedendo in tal modo
attualizzarsi e concretizzarsi il proprio interesse ad impugnare
l’aggiudicazione della licitazione privata nei confronti dell’ATI Tecnis.
Infatti, fin dalla conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria e del contenuto
dei relativi atti (comunque avvenuto nel corso del precedente giudizio), l’ATI
Condotte avrebbe potuto impugnare l’aggiudicazione provvisoria, deducendo motivi
contro la prima e la seconda classificata e facendo così valere il proprio
interesse all’aggiudicazione della gara.
L’ATI Condotte ha, invece, scelto di intervenire nel giudizio intrapreso
dall’ATI Grandi Lavori ed ha così lasciato decorrere il termine per contestare
l’aggiudicazione provvisoria.
Ritenere che le imprese non collocate ai primi due posti di una graduatoria di
una gara di appalto possano attendere l’esito dei giudizi tra le prime
classificate e poi decidere se proporre a loro volta ricorso, significherebbe
allungare la catena dei ricorsi in modo indeterminato con evidente sacrificio
del principio di certezza delle situazioni giuridiche, al cui presidio è posto
proprio il termine di decadenza.
E’, quindi, evidente che il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso
l’aggiudicazione provvisoria devono essere dichiarati irricevibili perché
tardivi.
Tuttavia, il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità, consistente
nell’ampio lasso di tempo decorso tra l’aggiudicazione provvisoria (8-5-06) e
l’aggiudicazione definitiva (22-3-07), dovuto al fatto che la stazione
appaltante ha deciso di attendere l’esito del contenzioso prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva.
Una tale scelta non ha tenuto però conto della pacifica giurisprudenza, secondo
cui il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di
impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa
soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione
provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto
preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un
onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, IV,
n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04).
E’ quindi errata la tesi dell’appellata, secondo cui l’impugnazione
dell’aggiudicazione provvisoria costituirebbe un onere, e non una mera facoltà,
per i concorrenti di una procedura di gara.
Né può ritenersi che nel caso di specie a seguito dell’intervento dell’ATI
Condotte nel precedente giudizio proposto dall’ATI Grandi Lavori si sia formato
un giudicato non compatibile con le successive contestazioni mosse dall’odierna
appellante avverso l’aggiudicazione definitiva; infatti, nel precedente
giudizio, l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI Tecnis
avverso l’ATI Grandi Lavori ha impedito l’esame delle censure proposte avverso
l’aggiudicazione in favore di Tecnis, in relazione alla quale non si è formato
alcun giudicato.
Pertanto, i motivi aggiunti proposti in primo grado contro l’aggiudicazione
definitiva del 22 marzo 2007 sono tempestivi ed ammissibili e l’irricevibilità
del ricorso introduttivo avverso l’aggiudicazione provvisoria non comporta alcun
effetto sui successivi motivi aggiunti, che comunque conservano la forma e la
sostanza di una contestazione autonoma dell’aggiudicazione definitiva.
Tuttavia, l’ATI Condotte nell’impugnare con motivi aggiunti l’aggiudicazione
definitiva non ha riprodotto tutte le censure proposte avverso l’aggiudicazione
provvisoria, ma solo alcune di queste.
Ne deriva che l’irricevibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione
provvisoria non consente l’esame dei motivi dedotti tardivamente e non
riproposti avverso l’aggiudicazione definitiva.
I motivi non riprodotti sono quelli contenuti al punto II del ricorso di primo
grado (pagg. 11 – 17) ed attengono alle questioni dei mezzi marittimi; della
dichiarazione relativa agli obblighi sul lavoro dei disabili; della
sottoscrizione da parte del direttore tecnico e non del proprietario della cava
della dichiarazione di cui al punto viii della lettera di invito; delle varianti
sostanziali e non consentite che sarebbero state proposte dall’ATI Tecnis.
Con i motivi aggiunti del 4 aprile 2007 è stata impugnata l’aggiudicazione
definitiva, ma i motivi attinenti alle summenzionate questioni non sono stati
riprodotti, come si ricava dalla lettura di tale atto, in cui dopo il punto 1
relativo ai materiali di scavo si passa al punto 2, inerente la verifica di
congruità dell’offerta e corrispondente al punto III del ricorso introduttivo.
6. Si deve, quindi, passare ad esaminare i soli motivi del ricorso in appello,
proposti originariamente avverso l’aggiudicazione definitiva.
L’esame di tali motivi ha richiesto un approfondimento istruttorio, disposto con
la citata ordinanza n. 4065/07, la cui esecuzione ha consentito solo ora di
avere a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del decidere.
Con il primo motivo l’ATI Condotte sostiene che l’ATI Tecnis avrebbe previsto
nella propria offerta il temporaneo scarico in mare del materiale di scavo, in
difformità dal progetto definitivo, posto a base di gara, che invece prevedeva
la realizzazione di due vasche di colmata al fine di evitare il rilascio in mare
dei materiali di scavo.
Tale rilascio sarebbe vietato o comunque soggetto ad autorizzazione, con la
conseguenza che l’offerta Tecnis sarebbe quanto meno condizionata all’effettiva
possibilità di ottenere l’autorizzazione per il rilascio in mare di tali
materiali.
Il motivo è privo di fondamento.
Innanzitutto, si deve rilevare come non sia vero che sussiste un assoluto
divieto di scarico in mare di materiale dragato, come sostenuto dall’appellante,
in quanto anche l’istruttoria svolta ha confermato che tale attività è soggetta
ad autorizzazione, ma non è in assoluto vietata.
L’art. 35 del D. Lgs. n. 152/1999 consente l’immersione deliberata in mare di
materiali di scavo di fondali marini, quando è dimostrata, nell'ambito
dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini
di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità a
predeterminate modalità.
La disposizione, oggi contenuta nell’art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006, riguarda
in primo luogo lo scarico definitivo di materiale in mare e non disciplina in
modo specifico il caso in esame, in cui, nell’ambito dei lavori nel porto di
Genova, l’ATI aggiudicataria ha previsto una movimentazione in mare dei
materiali poi destinati al riutilizzo nell’ambito dei lavori portuali.
Peraltro, dalla relazione tecnica della Commissione di gara, acquisita a seguito
dell’istruttoria, emerge che il preliminare e temporaneo dragaggio delle
cabalette di fondazione dei cassoni dovrà essere necessariamente svolto in via
preliminare per ciascuno dei progetti presentati.
A conferma di ciò, l’ATI Tecnis ha prodotto una perizia tecnica dell’ing.
Corsini, dirigente del servizio difesa delle coste dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente, da cui si ricava che l’aggiudicataria della gara,
chiunque essa sia e a prescindere dal progetto presentato, dovrà comunque
richiedere l’autorizzazione alla movimentazione dei materiali di scavo, in
quanto la Regione Liguria ha approvato nel 2004 solo la procedura di verifica
“screening”, riservando evidentemente alla successiva autorizzazione le
eventuali ulteriori prescrizioni, che, se dettate, avrebbero l’effetto di
modificare qualunque progetto presentato.
Inoltre, l’effettiva destinazione del materiale di scavo potrà essere stabilita
solo all’esito dell’esame dei materiali, che potrebbero anche risultare non
idonei al riempimento della calata Bettolo, dovendo essere trattati come
rifiuti; anche in questo caso, si dovrebbe apportare modifiche al progetto, la
cui necessità prescinde dalla specifica offerta dell’aggiudicatario.
In definitiva, sia la relazione tecnica della Commissione che (soprattutto) la
perizia tecnica di parte dimostrano che la movimentazione e la destinazione
finale dei materiali di scavo marino del progetto in questione costituiscono
attività complesse, influenzate da una serie di variabili non predeterminabili,
che rendono comunque necessaria per tutti gli eventuali aggiudicatari il
conseguimento di una autorizzazione, che ovviamente non può precedere
l’aggiudicazione.
Il progetto Tecnis non contiene modalità vietate dalla disciplina vigente, né
può intendersi come progetto illegittimamente condizionato, o meglio è
condizionato, come lo sarebbe qualsiasi altro progetto compreso quello dell’ATI
Condotte, ad una serie di elementi, che potranno essere accertati solo
successivamente all’aggiudicazione.
Peraltro, l’ATI Condotte non ha adeguatamente contrastato il contenuto della
perizia tecnica prodotta da controparte e anche sotto tale profilo il motivo di
ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. E’ infondato anche l’ulteriore censura con cui l’appellante ha contestato la
verifica di coerenza e congruità dell’offerta Tecnis, sostenendo che tale
offerta presenterebbe chiari elementi di anomalia con riferimento ad alcuni
costi, tra cui quello dei cassoni e il costo unitario per fornitura e posa
dell’acciaio per cemento armato.
Innanzitutto, è bene precisare che nel verbale n. 10/06, richiamato
dall’appellante, non si è svolta la verifica dell’anomalia dell’offerta Tecnis,
ma una generale verifica di coerenza delle offerte economiche presentate da
tutte le ATI ammesse, avvenuta prima dell’attribuzione del punteggio.
Anche in questo caso, l’ATI Tecnis ha prodotto una dettagliata relazione tecnica
(doc. n. 37 prodotto in primo grado), dalla quale emergono adeguate
giustificazioni sia del costo dei cassoni, che è stato contenuto grazie alla
rielaborazione dei tipi di cassone, sia del costo unitario dell’acciaio, a
giustificazione del quale è stata prodotta l’offerta commerciale ricevuta dalla
Tecnis e indicata l’analisi in base a cui si è pervenuti al costo finale.
Si ricorda che tra le censure irricevibili perché non riproposte avverso
l’aggiudicazione definitiva rientra anche quella inerente le presunte varianti
non consentite, proposte dall’ATI Tecnis anche con riferimento alla tipologia
dei cassoni; si deve, qui, valutare non l’ammissibilità della tipologia dei
cassoni proposti dall’ATI Tecnis, ma la coerenza dell’offerta economica in
relazione a tale punto; coerenza dimostrata dagli elementi contenuti dalla
richiamata relazione tecnica.
Tale precisi elementi tecnici sono stati contestati da controparte con mere
asserzioni, inidonee a confutare i suddetti dati.
Peraltro, era onere dell’ATI ricorrente introdurre quanto meno un principio di
prova a supporto delle proprie contestazioni e non essendo tale onere stato
assolto, non si può certo supplire attraverso una consulenza tecnica, che, pur
potendo essere disposta di ufficio, non può essere utilizzata al fini di
supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte (Cons. Stato, VI, n.
1261/04).
8. Alcun profilo di illegittimità dell’aggiudicazione finale può derivare dal
tempo (3 ore e mezza), impiegato dalla Commissione per l’esame delle offerte e
ritenuto dall’appellante eccessivamente esiguo.
A parte l’ipotesi, che qui non ricorre, di evidente abnormità del tempo
impiegato dalla Commissione, si ritiene che l’elemento temporale non sia idoneo
di per sé a dimostrare la superficialità dell’esame delle offerte, che va invece
rapportata a concreti elementi da dedurre nel ricorso.
9. L’appellante contesta il punteggio attribuito all’aggiudicataria per il tempo
offerto per la conclusione dei lavori, che assumeva una particolare rilevanza
nell’ambito della gara in oggetto.
I 36 mesi previsti non sarebbero compatibili con la complessità dell’intervento
e sarebbero il frutto di una serie di criticità emergenti dal cronoprogramma
Tecnis, rilevate peraltro dalla stessa Commissione di gara in una comunicazione
inviata al Ministero delle infrastrutture.
L’ATI Condotte indica poi una serie di punti, per i quali il tempo previsto da
Tecnis sarebbe inferiore al necessario, arrivando ad indicare in 14 mesi il
maggior tempo che impiegherà l’aggiudicataria per completare il progetto.
Il tempo complessivo di 50 mesi (36 + 14) determinerebbe una variazione nel
punteggio finale con conseguente aggiudicazione della gara all’ATI Condotte.
Anche tale censura è infondata.
In primo luogo, come chiarito dalla Commissione nella già citata relazione
tecnica, la raccomandazione della stessa alla stazione appaltante non conteneva
certo un giudizio di non attendibilità del cronoprogramma dell’ATI Tecnis, ma si
limitava a segnalare la previsione di diverse lavorazioni in parallelo, da
seguire con particolare attenzione nella fase della direzione dei lavori.
Va poi rilevato che la censura relativa al cronoprogramma non riguarda una causa
di esclusione dell’offerta Tecnis, ma concerne la tempistica prevista e il
punteggio attribuito per tale tempistica.
Tenuto conto dell’ampia differenza di punteggio tra l’ATI Tecnis (p. 91,176) e
l’ATI Condotte (p. 75,648), non sono sufficienti lievi differenze temporali per
attribuire rilevanza alla censura, ma è necessario una consistente differenza ed
infatti l’appellante arriva ad ipotizzare che la durata dei lavori passi da 36
mesi a 50 mesi.
Tuttavia, anche in questo caso le contestazione sui tempi delle singole fasi
dell’intervento non sono supportate da idonee elementi probatori ed anzi
contrastano con le produzioni di controparte, che non sono state adeguatamente
contrastate.
Nella già citata perizia dell’ing. Corsini viene evidenziato che l’offerta
dell’ATI Tecnis presenta un significativo vantaggio temporale per la previsione
di eseguire in via prioritaria le opere marittime della nuova darsena Oli
Minerali senza interferenza con l’attività di bunkeraggio grazie ad un c.d.
“by-pass” temporaneo, idoneo a consentire il trasferimento delle funzioni di
carico e scarico delle navi nella calata Oli Minerali; ciò consente di
sovrapporre in contemporanea le fasi di lavoro “Darsena tecnica” ed “Spostamento
bunker”, altrimenti previste come sequenziali (altre ulteriori fasi sono poi
previste in contemporanea).
L’appellante non ha dimostrato l’impossibilità delle lavorazioni in
contemporaneo, indicate dall’ATI Tecnis, che, invece, sulla base delle
spiegazioni da questa fornite appaiono possibili.
L’eventuale minima differenza tra il cronoprogramma Tecnis e quello firmato
dagli enti concessionari non assume rilievo significativo ai fini dell’esito
della gara, come puntualizzato nella sua responsabilità dalla Commissione.
In definitiva, il maggior tempo di 14 mesi indicato dall’appellante sembra
costituire una ipotesi, che non tiene conto della possibilità di alcune
lavorazioni in contemporanea e che soprattutto non è supportata da idonei
elementi probatori.
10. L’ultimo gruppo di censure attengono alla questione della regolarità della
documentazione amministrativa.
Si ricorda che l’irregolarità di alcuni documenti prodotti dall’ATI Tecnis aveva
condotto in un primo momento all’esclusione del raggruppamento e che poi l’ATI
Tecnis era stata riammessa alla gara con ordinanza del Tar Lombardia, poi
confermata dalla sentenza dello stesso Tribunale n. 2059/2006, ora passata in
giudicato.
Appare utile descrivere gli elementi di fatto della questione.
La lettera d’invito alla lettera p) ha individuato una serie di dichiarazioni
che dovevano essere presentate dalle imprese partecipanti alla licitazione
privata, tra le quali, per quanto qui rileva: la “dichiarazione attestante la
disponibilità a fornire all’impresa offerente il materiale di cava pari a
120.000 mq” (sub viii), la “dichiarazione attestante la disponibilità a fornire,
a titolo esclusivo ed impegnativo per i lavori in oggetto, verso l’impresa
offerente, il materiale di risulta per un quantitativo pari a 1.800.000 mq” (sub
ix) e la “dichiarazione attestante la disponibilità di idoneo impianto di
frantumazione, per il riutilizzo del materiale di risulta” (sub x).
La Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale n. 6 del 7 marzo 2006,
aveva disposto l’esclusione dell’ATI Tecnis, avendo rilevato nelle dichiarazioni
presentate dalla stessa una “carenza sostanziale non formalizzabile in sede di
gara”, cioè non sanabile pena la violazione della par condicio tra i
concorrenti.
Le carenze sostanziali riscontrate sui documenti presentati dall’ATI Tecnis
consistevano, secondo la Commissione giudicatrice, nel fatto che, quanto alle
dichiarazioni di cui ai punti viii) e ix), le stesse erano state “<prodotte in
fotocopia, senza l’allegazione del documento d’identità e senza l’allegazione di
un documento che espliciti i relativi poteri di firma”, mentre la dichiarazione
sub x) “risulta[va] presentata in fotocopia senza esplicitazione nel testo della
stessa del sottoscrittore e dei relativi poteri di rappresentanza, con firma
illeggibile né timbro individuante il nominativo e le qualifiche del soggetto
firmatario non deducibili aliunde da copia di documento d’identità né da atto di
procura alla firma del sottoscrittore poiché mancanti”.
Non è qui in discussione l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in
quanto si è formato il giudicato sul fatto che:
- la lex specialis della gara non prevedeva la forma richiesta dalla Commissione
per le dichiarazioni provenienti da terzi, non potendosi quindi escludere la
presentazione dei documenti in semplice fotocopia;
- in presenza di dubbi sulla regolarità delle dichiarazioni, al massimo la
Commissione avrebbe potuto chiedere alle imprese offerente chiarimenti o la
produzione delle dichiarazioni in originale.
In esecuzione delle menzionate decisioni giurisdizionali, la stazione appaltante
in data 6 aprile 2006 ha richiesto all’ATI Tecnis, riammessa alla gara, la
produzione delle menzionate dichiarazioni in originale o copia conforme
all’originale con allegazione della documentazione che esplicitasse i poteri di
firma dei relativi sottoscrittori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, tale documentazione è stata
prodotta alla seduta pubblica del 10 aprile 2006 e l’istruttoria svolta a
seguito della citata ordinanza di questa Sezione del luglio del 2007 ha
consentito di chiarire definitivamente tale aspetto.
Infatti, in allegato alla relazione della Commissione sono state trasmesse la
richiesta del 6-4-2006 e la successiva risposta dell’ATI Tecnis, con cui viene
trasmessa in data 10 aprile 2006 la documentazione richiesta.
La nota di trasmissione della documentazione in questione riporta il timbro
dell’ufficio ricevente (Ministero infrastrutture e trasporti, S.I.I.T.) , in cui
è apposta la data del 10 aprile 2006; ciò toglie ogni dubbio sulla data di
presentazione della documentazione, la cui ricezione non doveva necessariamente
risultare dal verbale della seduta della Commissione del 10-4-2006.
La documentazione trasmessa era rispondente a quella richiesta e includeva le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per autentica di fotocopia in
relazione ai documenti viii e ix della lettera di invito, rese dall’ing. Marotta
della ditta Allara con idonea attestazione dei poteri di quest’ultimo, e
l’originale della dichiarazione di cui al punto x, resa dal Direttore Tecnico
della CESA s.r.l. con attestazione dei relativi poteri.
Si ricorda che la richiesta della stazione appaltante era relativa agli
originali o alle copie conformi dei documenti e che tale richiesta era conforme
al giudicato, che anzi aveva ritenuto regolare anche la produzione di copie
semplici, aggiungendo che al più potevano essere chiesti chiarimenti e
integrazioni all’offerente (il giudicato non imponeva, quindi, la produzione
degli originali).
L’appellante sostiene che la documentazione mancante sarebbe stata regolarizzata
solo nel corso del 2007 a distanza di quasi un anno dall’aggiudicazione
provvisoria.
Tale affermazione è erronea e si fonda sulla risposta data dall'ATI Tecnis ad un
ulteriore richiesta di documenti formulata prima di procedere all’aggiudicazione
definitiva.
Dato il tempo trascorso l’Autorità portuale ha chiesto all’ATI Tecnis di
produrre le dichiarazioni che attestassero il permanere delle disponibilità
dichiarate in sede di gara e previste dai punti da i a xii del capo AA della
lettera di invito ed ha anche chiesto la produzione degli originali dei
documenti di cui ai punti viii e ix, presentati in precedenza – come detto – in
copia conforme.
L’ATI Tecnis ha tempestivamente prodotto quanto richiesto, compreso gli
originali dei due documenti nei giorni 21 e 22 marzo 2007 e il successivo 23
marzo è stata disposta l’aggiudicazione definitiva.
E’ bene ribadire che la richiesta degli originale dei due documenti ha
costituito un adempimento ulteriore, richiesto per mera completezza dalla
stazione appaltante e che ogni onere di produzione documentale, richiesto dalla
lettera di invito e dal menzionato giudicato, era già stato assolto in data
10-4-2006 attraverso la produzione delle menzionate copie conformi dei
documenti.
La differenza indicata dall’appellante con riferimento alla dichiarazione della
CESA s.r.l. è del tutto irrilevante, in quanto nella copia semplice prodotta in
sede di gara non compare il timbro di ricezione dell’impresa Tecnis e ciò
consente di accertare che la fotocopia è stata fatta e poi prodotta prima
dell’apposizione del timbro di ricezione, ma non è contestabile che l’atto sia
lo stesso nella forma e nella sostanza.
In definitiva, una volta ritenuta illegittima l’esclusione dell’ATI Tecnis per
le menzionate irregolarità formali, la successiva produzione documentale è
avvenuta in modo tempestivo e del tutto conforme alle richieste della stazione
appaltante e al contenuto del giudicato formatosi sul punto.
Sono, quindi, infondate le contestazioni mosse dall’appellante in ordine alle
asserite irregolarità delle ulteriori produzioni documentali
dell’aggiudicataria.
11. In conclusione, l’accoglimento del primo motivo dell’appello proposto
dall’ATI Condotte con reiezione del ricorso incidentale dell’ATI Tecnis ha
determinato l’esame nel merito delle censure proposte avverso l’aggiudicazione
della gara in favore di quest’ultima a.t.i., facendo venire meno la
contestazione secondo cui un utilizzo improprio dei ricorsi incidentali avrebbe
in ben due giudizi impedito la verifica del giudice in ordine a dette censure.
Tali motivi, quanto meno quelli proposti avverso l’aggiudicazione definitiva
(tenuto conto dell’irricevibilità di quelli proposti avverso l’aggiudicazione
provvisoria), sono stati ora respinti e ciò conduce al definitivo consolidamento
dell’aggiudicazione della gara all’ATI Tecnis.
La reiezione riguarda anche i motivi aggiunti del 12 ottobre 2007, che in realtà
non contengono censure nuove, ma solo la specificazione di motivi già proposti.
Con riferimento al rallentamento del progetto, lamentato in alcuni atti del
giudizio, va rilevato che il susseguirsi di ben tre giudizi, aventi ad oggetto
la stessa procedura di gara, è stato determinato da un primo errore
nell’esclusione dell’ATI Tecnis per presunte irregolarità formali, risultate poi
inesistenti e dalla scelta della stazione appaltante di attendere l’esito del
primo giudizio prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
Tale decisione non ha tenuto conto della possibilità pacificamente ammessa di
contestare l’esito della gara solo dopo l’aggiudicazione definitiva ed ha
esposto quindi l’amministrazione ad un ulteriore contenzioso, avente ad oggetto
quest’ultimo atto, che si è comunque definito in tempi rapidi, tenuto conto che
a fronte del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 23 marzo 2007 la
sentenza di primo grado è intervenuta il 10 maggio 2007 e il giudizio di appello
è stato ora definito, dopo l’ordinanza istruttoria del luglio del 2007, grazie
alla quale è stato acquisito ogni elemento utile per l’esame nel merito delle
censure proposte dall’ATI Condotte.
In considerazione della complessità della controversia e della parziale novità
della questione oggetto del ricorso incidentale dell’ATI Tecnis, ricorrono
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte
il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, respinge il ricorso incidentale proposto da Tecnis in primo
grado.
Respinge nel resto il ricorso in appello e, per l’effetto, in parte dichiara
irricevibile e in parte respinge i motivi dell’impugnativa proposta in primo
grado dalla società Condotte d’Acqua spa, in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’A.T.I..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in data 11-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere
Segretario
Roberto Chieppa
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 20/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006