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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione convenzionata - Inadempimento degli
obblighi pattizi di demolire - Presentazione di istanze di condono - Effetti -
Obbligo dell’amministrazione di valutare la ricorrenza dei presupposti di legge
per sanare le opere abusive. In materia di lottizzazione convenzionata
l’inadempimento degli obblighi pattizi di demolire alcuni fabbricati può essere
legittimamente causa di ritiro del certificato di abitabilità. Tuttavia, nel
caso di presentazione di istanze di condono, l’amministrazione ha l’obbligo di
esaminare le relative istanze avanzate per la doverosa valutazione della
ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge per sanare le opere abusive.
Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e
Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del
Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di
Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36
(NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG.
3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Convenzione di lottizzazione -
Cognizione della controversia - Giurisdizione esclusiva del g.a.. La
cognizione della controversia avente ad oggetto l’adempimento (o addirittura la
risoluzione) di una convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra
l’altro previsto dall’articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241
spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 20
aprile 2007, n. 9360; 17 gennaio 2005, n. 732). Pres. - Est. Saltelli -
Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di
Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo
regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16
gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG.
3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG.
3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, del 16/01/2008
(C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
PROCEDURE E VARIE - Riunione degli appelli - Presupposti - Connessione
soggettiva ed oggettiva. Nei casi in cui sussistono evidenti ragioni di
connessione soggettiva (identiche le parti processuali) ed oggettiva (unica
sostanzialmente la questione controversa che ha dato luogo ai vari provvedimenti
impugnati) è corretto disporre la riunione di tutti gli appelli. Pres. - Est.
Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c.
Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno,
tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG.
3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG.
3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
PROCEDURE E VARIE - Processo amministrativo - Qualità di controinteressato -
c.d. elemento sostanziale - C.d. elemento formale - Interesse qualificato alla
conservazione dell’atto. La qualità di controinteressato nel processo
amministrativo deve essere riconosciuta a colui che è portatore di un interesse
analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente (c.d.
elemento sostanziale) e che sia, inoltre, nominativamente indicato nel
provvedimento impugnato o sia agevolmente individuabile (c.d. elemento formale).
Pertanto, è controinteressato colui che, nominato espressamente nel
provvedimento impugnato (ovvero facilmente individuabile dagli elementi in esso
contenuto), vanta un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Pres. -
Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c.
Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno,
tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG.
3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG.
3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
PROCEDURE E VARIE - Trattazione congiunta di più cause connesse -
Discrezionalità del giudice - Potere di riunione - Insindacabilità. La
valutazione circa l’opportunità della trattazione congiunta di più cause
connesse è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice innanzi al
quale le cause pendono, così che l’esercizio o il mancato esercizio del potere
di riunione non è sindacabile in sede di gravame (Cass. civ., sez. II, 16 maggio
2002, n. 7183), salvo che tra le cause sussiste un rapporto di pregiudizialità
tale da non poterne consentire la decisione separata (C.d.S., sez. VI, 8 maggio
2002, n. 7183). Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l.
(avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma
sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno,
sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG.
3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG.
3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO
DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
PROCEDURE E VARIE - Vizio di ultrapetizione - Principio della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato - Violazione - Effetti - Configurazione. Il
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - la cui violazione
determina il vizio di ultrapetizione - implica unicamente il divieto, per il
giudice di attribuire un bene non richiesto o, comunque di emettere una
statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il
giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di
causa autonoma a quella prospettata dalle parti, così che il vizio di
ultrapetizione si configura solo laddove il giudice abbia alterato alcuno degli
elementi obiettivi e soggettivi di identificazione dell’azione, petitum e
causa petendi (Cass. civ. , sez. I, 11 settembre 2007, n. 19090; sez. II, 28 maggio
2007, n. 12402; sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945; 11 ottobre 2006, n. 21745)
ovvero, con riferimento al giudizio amministrativo, abbia accolto un motivo
diverso da quello proposto o addirittura non proposto. Pres. - Est. Saltelli -
Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di
Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo
regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16
gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG.
3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG.
3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C.
19/10/2007), Sentenza n. 74
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.74/2008
Reg. Dec.
N. 3192, 3193, 3194,
3195, 3196, 3197,
3198, 3199 e 3200
Anno 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello iscritti ai NRG. 3192, 3193, 3194, 3195, 3196,
3197, 3198, 3199 e 3200 dell’anno 2007, tutti proposti dall’IMMOBILIARE
FRANCESCO SANTESE S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lodovico Visone, con i
quali è selettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 180, presso lo
studio del primo;
c o n t r o
COMUNE DI BATTIPAGLIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi Vuolo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via F.
Scalpellini, n. 14/A (presso lo studio dell’avvocato Antonio Argentino);
e nei confronti di
S.I.I.S. - SOCIETA’ INDUSTRIALE IMMOBILIARE S.p.A., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Cocozza,
con il quale è selettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. Luigi
Napoletano;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di
Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35
(NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG.
3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07);
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in tutti i giudizi del Comune di Battipaglia e
della società S.I.I.S. - Società Industriale Immobiliare S.p.A.;
Viste tutte le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi
difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007 il Consigliere Carlo
Saltelli;
Uditi per le parti gli avvocati Sanino, Visone, Vuolo e Cocozza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I. Il sig. Francesco Santese, che aveva stipulato in data 12 dicembre 1987 con
il Comune di Battipaglia una convenzione per la lottizzazione di un’area, in
località Spineta, che comprendeva tra l’altro la realizzazione di un complesso
residenziale per una volumetria di mc. 72.758 (di cui, giusta concessione
edilizia n. 9839 del 27 luglio 1985, erano già stati realizzati mc. 67.228,27),
con istanza prot. 7486 del 12 maggio 1989 chiedeva il rilascio della concessione
edilizia per la realizzazione di un ulteriore fabbricato a completamento della
lottizzazione per mini appartamenti e negozi per complessivi mc. 5.526,08.
Come emerge dalla nota sindacale prot. 3173 del 6 dicembre 1989, la Commissione
edilizia comunale nella seduta del 28 novembre 1989 esprimeva parere favorevole
alla richiesta “…a condizione che prima del rilascio della concessione sia
stipulato atto aggiuntivo registrato e trascritto ai RR.II. alla convenzione
prevedente che il lotto di mq. 9630 sia destinato ad area edificabile priva dei
capannoni e degli altri volumi esistenti e a condizione che sia demolito altresì
il fabbricato colonico e sia acquisito il preventivo N.O. dei VV. F. ..”, nonché
“a condizione che il fabbricato sia privo di barriere architettoniche ai sensi
della legge 13/89”.
Proprio con riferimento a tale parere il signor Francesco Santese, con istanza
protocollata al n. 17878 del 7 dicembre 1989, precisato che “…1) sul lotto E
previsto dalla convenzione insistono allo stato tettoie fatiscenti dell’ex
opificio industriale con strutture metalliche coperte con lastre di eternit
scadenti. Sotto le dette tettoie, attualmente vi è depositato materiale edile
per le esigenze del cantiere, eccetto una sotto la quale vi è realizzato un
campo da tennis i cui spogliatoi e servizi sono ubicati in uno stabile in
muratura ad un solo piano (altezza mt. 3,00)” e che “attesa la fatiscenza delle
dette strutture edilizie prive di valore architettonico e di valore intrinseco…”
non aveva problemi a garantire la rimozione, aggiungendo altresì che “poiché
attuali esigenze di incantieramento giustificano però la necessità di preservare
temporaneamente tali opere, almeno fino alla completa ultimazione del programma
costruttivo della lottizzazione”, chiedeva il rilascio della concessione “…con
la condizione (eventualmente sancita con un atto d’obbligo che lo scrivente è
disponibile a sottoscrivere) che devono essere rimosse tali opere prima del
rilascio del permesso di abitabilità. Per quanto attiene al fabbricato colonico
esistente al di fuori del lotto E il sottoscritto si dichiara disponibile sia
alla demolizione preventiva sia all’uso dello stesso da parte
dell’Amministrazione che allo scopo ne potrà fare richiesta di utilizzo”.
Con atto d’obbligo sottoscritto il 13 dicembre 1989, successivamente registrato,
il citato sig. Francesco Santese assumeva nei confronti del Comune di
Battipaglia “…formale impegno obbligandosi sin d’ora a demolire le tettoie e lo
stabile in muratura ad un solo piano ricadenti sul lotto E previsto nella
lottizzazione convenzionata” e si dichiarava, altresì “…disponibile sia a
demolire l’ulteriore fabbricato colonico esistente nell’ambito della
lottizzazione sia a destinare lo stesso all’uso che l’Amministrazione comunale
riterrà opportuno farne”, dichiarando “…di essere perfettamente edotto e a
conoscenza che il rilascio della licenza di abitabilità del fabbricato di cui
alla richiesta di concessione prot. 7486 del 12 maggio 1989 è subordinato al
preventivo rispetto di tutti gli impegni assunti con l’atto stesso da valere nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Battipaglia quale condizione pattizia
ancorché redatto in forma unilaterale”.
Con atto 375 prot. n. 7486 del 27 dicembre 1989 il Sindaco del Comune di
Battipaglia rilasciava la concessione “alla Oleifici Petrone e alla Costruzioni
Santese e C. s.n.c. …per la realizzazione di un fabbricato per mini appartamenti
e negozi in via Spineta, nell’ambito del piano di lottizzazione “CLARIZIA
PETRONE”, a condizione che venga rispettato il progetto approvato che si allega,
e a condizione che sia rispettata in sede esecutiva la normativa vigente in
materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/89
fermo restando che eventuali variazioni essenziali al progetto necessarie per il
rispetto di detta normativa dovranno essere preventivamente autorizzate; e a
condizione che venga rispettato l’impegno di cui all’atto d’obbligo
sopraccitato…”.
Successivamente, accogliendo un’ulteriore richiesta in data 22 agosto 1991 del
predetto sig. Francesco Santese di variazione della destinazione della struttura
di cui alla concessione n. 7486 del 27 dicembre 1989 da fabbricato per mini
appartamenti a Residence Europa 2000, veniva rilasciata una concessione di
variante valida fino al 27 dicembre 1992 “alla Oleifici Petrone e alla
Costruzioni Santese…per apportare delle varianti e per il cambio di destinazione
d’uso del piano interrato e del piano terra da destinare a Residence EUROPA
2000, a condizione che venga rispettato il progetto che si alliga e a quanto
dichiarato nel succitato d’obbligo unilaterale”.
II. Con tre separate istanze tutte in data 2 marzo 1995, protocollate ai nn.
4457, 4458 e 4459, il sig. Francesco Santese chiedeva al Sindaco del Comune di
Battipaglia il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi del
decreto legge 25 novembre 1994, n. 649, rispettivamente per un “annesso alla
attività turistica Santese Residence” (prot. 4457), per uno “studio televisivo
eseguito nell’ambito del complesso per attività sportive e culturali” (prot.
4458) e per un “complesso per attività sportive e culturali” (prot. 4459).
II.1. Con provvedimento prot. 1888, ord. 29, del 30 gennaio 1996, veniva
respinta la istanza protocollata al n. 4457 del 2 marzo 1995, in considerazione
che: “1) ex art. 39, I comma, L. 23 - 12 - 1994 n. 724, prevede che le
disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 - 2 - 1985 n. 47, si applicano alle
opere abusive ultimate entro il 31 - 12 - 1993, mentre, nella specie, dalla
relazione tecnica prot. n. 8526/U.T. del 30 - 11 - 1995 si evince che il
manufatto oggetto di sanatoria, è lo stesso riportato nei grafici di P.R.G.,
tav. 6, e nei grafici allegati alla convenzione del Piano di lottizzazione
“Clarizia - Petrone”, sicché l’istanza ha ad oggetto la trasformazione di
un’opera non abusiva in quanto preesistente al P.R.G. trattandosi di un vecchio
fabbricato colonico; 2) le concessioni edilizie, prot. n. 7486 del 27 - 12 - 89
e prot. n. 15077/18298 dell’11-12-91, rilasciate all’istante per la costruzione
di un fabbricato per mini appartamenti e negozi nell’ambito del Piano di
lottizzazione, recano la condizione che sia rispettato l’atto d’obbligo
unilaterale, registrato ad Eboli il 13 - 12 - 1989 sub. n. 1614, che prevede per
il fabbricato colonico di cui sopra sub 1) la demolizione ovvero la destinazione
del medesimo all’uso che riterrà opportuno farne l’Amministrazione; 3) ex art.
39, II comma, L. n. 724/94, la normativa de qua non trova applicazione per opere
che creano limitazione di tipo urbanistico alle proprietà finitime, rilevato che
il manufatto pur rientrante nel piano di lottizzazione “Clarizia - Petrone”
ricade comunque in unico comparto di lottizzazione, sicchè se ne altera
l’equilibrio planovolumetrico, per la cui completa attuazione è stato approvato
un nuovo piano di lottizzazione per la zona rimasta inedificata; 4) analoghe
limitazioni vi sarebbero per gli immobili assentiti dall’Amministrazione con le
concessioni di cui sopra sub 2)”.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 38 del 16 gennaio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto diniego, predicandone la assoluta
legittimità, in quanto fondato anche sul fatto che le opere, asseritamente da
condonare, erano state realizzate all’interno di un fabbricato colonico alla cui
demolizione lo stesso ricorrente si era precedentemente impegnato con apposito
atto d’obbligo (recepito dall’amministrazione tra i presupposti per il rilascio
delle precedenti concessioni edilizie n. 7486/1989 e n. 13077/1991) , così che
non poteva trovare favorevole considerazione l’interesse oppositivo alla
conservazione di un bene che invece doveva essere eliminato; né poteva
sostenersi che le opere da condonare erano oggettivamente diverse dal manufatto
oggetto dell’obbligo di demolizione, atteso che quest’ultimo rappresentava
“l’inscindibile involucro esterno delle opere realizzate all’interno, delle
quali, infatti, viene chiesto il condono a titolo di ristrutturazione di un
fabbricato esistente e non di un intervento costruttivo ex novo”.
D’altra parte, sempre secondo il tribunale, il fabbricato colonico di cui non
era stata eseguita la demolizione costituiva un impegno volumetrico e la sua
conservazione costituiva una palese violazione dell’obbligo assunto dalla parte,
in violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3196/07).
Con la prima serie, imperniata su sette ordini di censure, l’appellante ha
lamentato l’erroneità della sentenza per violazione del principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per difetto di motivazione, violazione
degli articoli 24 , 97, 111 e 113 della Costituzione, per mancata riunione dei
procedimenti, eccesso di potere giurisdizionale e contrasto di giudicato,
sostenendo che i primi giudici non avevano correttamente apprezzato e valutato
la situazione di fatto sottesa alla controversia in esame (come si evinceva
dalla mancata riunione dei vari procedimenti pendenti tra le parti, tutti aventi
origine da un unico fatto) ed avevano, quindi, erroneamente interpretato e
comunque stravolto il contenuto dell’atto di obbligo (peraltro violando anche il
principio del riparto di giurisdizione), giungendo ad una sentenza ingiusta e
contraddittoria, oltre che lesiva delle sue legittime aspettative.
Con la seconda serie di censure l’appellante ha quindi riproposto le censure
spiegate in primo grado avverso il diniego di condono, non esaminate dai primi
giudici.
Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Battipaglia che ha dedotto
l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per la conferma
della impugnata sentenza.
Anche la S.I.I.S. Società Industriale Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad
opponendum nel giudizio di primo grado, si è costituita nel giudizio di appello,
sostenendo non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi nuovi
rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso l’infondatezza, ma
anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non notificato ad
essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3075 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.2. Con provvedimento prot. 1889, ord. 29, del 30 gennaio 1996, veniva
respinta la istanza protocollata al n. 4458 del 2 marzo 1995 in considerazione
che: “1) ex art. 39, I comma, L. 23 - 12 - 1994 n. 724, prevede che le
disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 - 2 - 1985 n. 47, si applicano alle
opere abusive ultimate entro il 31 - 12 - 1993, mentre, nella specie, dai
verbali della Polizia Municipale si evince inequivocabilmente che il manufatto
non è stato ultimato al rustico entro il termine stabilito ex lege essendo
appena allo stadio iniziale dei lavori all’epoca del primo sopralluogo del
3-3-1995; 2) ex art. 39, II comma, L. n. 724/94, la normativa de qua non trova
applicazione per opere che creano limitazione di tipo urbanistico alle proprietà
finitime, rilevato che il manufatto pur rientrante nel piano di lottizzazione
“Clarizia - Petrone” ricade comunque in unico comparto di lottizzazione, sicchè
se ne altera l’equilibrio planovolumetrico, per la cui completa attuazione è
stato approvato un nuovo piano di lottizzazione per la zona rimasta inedificata;
3) le concessioni edilizie, prot. n. 7486 del 27-12-89 e prot. 15077/18298
dell’11-12-91, rilasciate all’istante per la costruzione di un fabbricato per
mini appartamenti e negozi nell’ambito del Piano di lottizzazione, recano la
condizione che sia rispettato l’atto d’obbligo unilaterale, registrato a Eboli
il 13-12-89, sub. n. 1614, che prevede la demolizione dei volumi esistenti
sull’area oggetto dell’istanza di condono, sicchè si creano altresì limitazioni
alle opere assentite con le dette concessioni; 4) le sagome dell’opera, di cui
all’istanza di sanatoria, sono riportati nei grafici allegati al Piano di
lottizzazione “Clarizia - Petrone” e riportate nei grafici di P.R.G., tav. 6, ed
afferiscono uno dei capannoni dell’opificio industriale “Oleifici Petrone
s.p.a.” assentito dall’Amministrazione in data 9-10-1965, sicché l’istanza
risulta afferente ad un’opera assentita nel 1965 e per la quale l’istante ha
assunto l’impegno a demolire con il rilascio delle concessioni n. 7486 del
27-12-1989 e n. 13077 - 18928 dell’11-12-1991”.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 36 del 16 gennaio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto diniego, predicandone la assoluta
legittimità atteso che esso era fondato anche sul fatto che l’opera da condonare
(uno studio televisivo eseguito nell’ambito del complesso per attività sportive
e culturali), era stata realizzata all’interno di un fabbricato colonico alla
cui demolizione lo stesso ricorrente si era precedentemente impegnato con
apposito atto d’obbligo (recepito dall’amministrazione tra i presupposti per il
rilascio delle precedenti concessioni edilizie n. 7486/1989 e n. 13077/1991) ,
così che non poteva trovare favorevole considerazione l’interesse oppositivo
alla conservazione di un bene che invece doveva essere eliminato; né poteva
sostenersi che le opere da condonare erano oggettivamente diverse dal manufatto
oggetto dell’obbligo di demolizione, atteso che quest’ultimo rappresentava
“l’inscindibile involucro esterno delle opere realizzate all’interno, delle
quali, infatti, viene chiesto il condono a titolo di ristrutturazione di un
fabbricato esistente e non di un intervento costruttivo ex novo”.
D’altra parte, sempre secondo il tribunale, il fabbricato colonico di cui non
era stata eseguita la demolizione costituiva un impegno volumetrico e la sua
conservazione costituiva una palese violazione dell’obbligo assunto dalla parte,
in violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3194/07).
Con la prima serie, imperniata su sette ordini di censure, l’appellante ha
lamentato l’erroneità della sentenza per violazione del principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per difetto di motivazione, violazione
degli articoli 24 , 97, 111 e 113 della Costituzione, per mancata riunione dei
procedimenti, eccesso di potere giurisdizionale e contrasto di giudicato,
sostenendo che i primi giudici non avevano correttamente apprezzato e valutato
la situazione di fatto sottesa alla controversia in esame (come si evinceva
dalla mancata riunione dei vari procedimenti pendenti tra le parti, tutti aventi
origine da un unico fatto) ed avevano, quindi, erroneamente interpretato e
comunque stravolto il contenuto dell’atto di obbligo (peraltro violando anche il
principio del riparto di giurisdizione), giungendo ad una sentenza ingiusta e
contraddittoria, oltre che lesiva delle sue legittime aspettative.
Con la seconda serie di censure l’appellante ha quindi riproposto le censure
spiegate in primo grado avverso il diniego di condono, non esaminate dai primi
giudici.
Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Battipaglia che ha dedotto
l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per la conferma
della impugnata sentenza.
Anche la S.I.I.S. Società Industriale Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad
opponendum nel giudizio di primo grado, si è costituita nel giudizio di appello,
sostenendo non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi nuovi
rispetto a quelli spiegati in primo grado e comunque la sua infondatezza, ma
anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non notificato ad
essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3073 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.3. Con provvedimento prot. 1890, ord. 29, del 30 gennaio 1996, veniva
respinta la istanza protocollata al n. 4459 del 2 marzo 1995, in considerazione
che: “1) ex art. 39, I comma, L. 23 - 12 - 1994 n. 724, prevede che le
disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 - 2 - 1985 n. 47, si applicano alle
opere abusive ultimate entro il 31 - 12 - 1993, mentre, nella specie, dalla
relazione tecnica prot. n. 8526/U.T. del 30 - 11 - 1995 si evince che il
manufatto oggetto di sanatoria, è lo stesso riportato nei grafici di P.R.G.,
tav. 6, ed afferisce uno dei capannoni dell’ex opificio industriale “Oleificio
Petrone s.p.a.” assentito in data 9-10-1965, sicché l’istanza ha ad oggetto la
trasformazione di un’opera assentita nel 1965; 2) le concessioni edilizie, prot.
n. 7486 del 27 - 12 - 89 e prot. n. 15077/18298 dell’11-12-91, rilasciate
all’istante per la costruzione di un fabbricato per mini appartamenti e negozi
nell’ambito del Piano di lottizzazione, recano la condizione che sia rispettato
l’atto d’obbligo unilaterale, registrato ad Eboli il 13 - 12 - 1989 sub. n.
1614, che prevede per il fabbricato colonico di cui sopra sub 1) la demolizione;
3) ex art. 39, II comma, L. n. 724/94, la normativa de qua non trova
applicazione per opere che creano limitazione di tipo urbanistico alle proprietà
finitime, e l’opera, oggetto di condono, pur rientrante nel piano di
lottizzazione “Clarizia - Petrone” ricade in unico comparto di lottizzazione,
sicchè se ne altera l’equilibrio planovolumetrico, per la cui completa
attuazione è stato approvato un nuovo piano di lottizzazione per la zona rimasta
inedificata; 4) analoghe limitazioni vi sarebbero per gli immobili assentiti
dall’Amministrazione con le concessioni di cui sopra sub 2)”.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 37 del 16 gennaio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto diniego, predicandone la assoluta
legittimità atteso che esso era fondato anche sul fatto che le opere da
condonare (complesso per attività sportive e culturali annesso al residence
Santese), erano state realizzate all’interno di un fabbricato colonico alla cui
demolizione o stesso ricorrente si era precedentemente impegnato con apposito
atto d’obbligo (recepito dall’amministrazione tra i presupposti per il rilascio
delle precedenti concessioni edilizie n. 7486/1989 e n. 13077/1991) , così che
non poteva trovare favorevole considerazione l’interesse oppositivo alla
conservazione di un bene che invece doveva essere eliminato; né poteva
sostenersi che le opere da condonare erano oggettivamente diverse dal manufatto
oggetto dell’obbligo di demolizione, atteso che quest’ultimo rappresentava
“l’inscindibile involucro esterno delle opere realizzate all’interno, delle
quali, infatti, viene chiesto il condono a titolo di ristrutturazione di un
fabbricato esistente e non di un intervento costruttivo ex novo”.
D’altra parte, sempre secondo il tribunale, il fabbricato colonico di cui non
era stata eseguita la demolizione costituiva un impegno volumetrico e la sua
conservazione costituiva una palese violazione dell’obbligo assunto dalla parte,
in violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3195/07).
Con la prima serie, imperniata su sette ordini di censure, l’appellante ha
lamentato l’erroneità della sentenza per violazione del principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per difetto di motivazione, violazione
degli articoli 24 , 97, 111 e 113 della Costituzione, per mancata riunione dei
procedimenti, eccesso di potere giurisdizionale e contrasto di giudicato,
sostenendo che i primi giudici non avevano correttamente apprezzato e valutato
la situazione di fatto sottesa alla controversia in esame (come si evinceva
dalla mancata riunione dei vari procedimenti pendenti tra le parti, tutti aventi
origine da un unico fatto) ed avevano, quindi, erroneamente interpretato e
comunque stravolto il contenuto dell’atto di obbligo (peraltro violando anche il
principio del riparto di giurisdizione), giungendo ad una sentenza ingiusta e
contraddittoria, oltre che lesiva delle sue legittime aspettative.
Con la seconda serie di censure l’appellante ha quindi riproposto le censure
spiegate in primo grado avverso il diniego di condono, non esaminate dai primi
giudici.
Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Battipaglia che ha dedotto
l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per la conferma
della impugnata sentenza.
Anche la S.I.I.S. Società Industriale Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad
opponendum nel giudizio di primo grado, si è costituita nel giudizio di appello,
sostenendo non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi nuovi
rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua infondatezza,
ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non notificato
ad essa controinteressata.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3074 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.4. Con provvedimento n. 189, prot. 11945 (Reg. Ed. n . 8) del 10 giugno 1996,
il Sindaco del Comune di Battipaglia, visti, in particolare, per un verso, il
proprio precedente atto n. 31 del 30 gennaio 1996 (di rigetto dell’istanza prot.
4559 del 2 marzo 1995 di concessione in sanatoria ai sensi del decreto legge 25
novembre 1994, n . 649, proposta dal sig. Francesco Santese per un complesso per
attività sportive e culturali), non sospeso dal’adito tribunale amministrativo
regionale della Campania, sez. Salerno (giusta ordinanza n. 562 del 20 marzo
1996) e, per altro verso, le concessioni n. 7486 del 27 dicembre 1989 e n. 13077
- 18928 dell’11 dicembre 1991 (rilasciate per la costruzione di un fabbricato
nell’ambito del Piano di lottizzazione “Clarizia - Petrone”, condizionate al
rispetto dell’atto d’obbligo unilaterale registrato ad Eboli il 13 dicembre 1989
sub. n. 1614), ordinava al predetto signor Francesco Santese la demolizione
delle opere di cui all’istanza prot. n. 4559 del 2 marzo 1995 di concessione in
sanatoria per un complesso per attività sportive e culturali, in una al
manufatto in cui erano ubicate.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 40 del 16 gennaio 2007, respingeva il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto atto di demolizione, sostanzialmente alla
stregua delle stesse considerazioni già svolte nella precedente sentenza n. 37
del 16 gennaio 2007.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3198/07),
analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell’appello avverso la sentenza
n. 37 del 16 gennaio 2007.
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo
grado, che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su
motivi nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado e la sua infondatezza, ma
anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non notificato ad
essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3077 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.5. Con successivo provvedimento n. 211, prot. 14662 (Reg. Ed. n . 10) del 3
luglio 1996, il Sindaco del Comune di Battipaglia respingeva la istanza di
sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85 proposta in data 24 luglio 1995 (prot.
16405) relativamente alle opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione n. 143
del 15 maggio 1995 (e realizzate all’intermo dell’ex opificio industriale
Oleificio Petroni s.p.a.), adducendo che il fabbricato in cui esse erano state
realizzate doveva essere demolito in virtù dell’atto d’obbligo del 13 dicembre
1989 e che, in ogni caso, le opere erano in contrasto con le prescrizioni del
piano regolatore generale e del piano di lottizzazione vigenti, in quanto
eccedenti la superficie e la volumetria realizzate rispetto a quelle
realizzabili.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 39 del 16 gennaio 2007, respingeva il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto atto di demolizione, sostanzialmente alla
stregua delle stesse considerazioni già svolte nelle precedenti sentenze n. 36,
37, 38 e 40 del 16 gennaio 2007.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3197/07),
analogamente a quanto già avvenuto in occasione degli appelli avverso la
sentenza n. 36, 37, 38 e 40 del 16 gennaio 2007 (sub II.1, II.2., II. 3 e II.4).
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo grado,
che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi
nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua
infondatezza, ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
non notificato ad essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3076 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.6. Con provvedimento n. 302, prot. 21351 (Reg. Ed. n . 15) del 16 ottobre
1996, il Sindaco del Comune di Battipaglia, visti, in particolare, per un verso,
il proprio precedente atto n. 30 del 30 gennaio 1996 (di rigetto dell’istanza
prot. 4558 del 2 marzo 1995 di concessione in sanatoria ai sensi del decreto
legge 25 novembre 1994, n . 649, proposta dal sig. Francesco Santese per uno
studio televisivo eseguito nell’ambito del complesso per attività sportive e
culturali), non sospeso dall’adito tribunale amministrativo regionale della
Campania, sez. Salerno (giusta ordinanza n. 561 del 20 marzo 1996), nonché il
rigetto dell’istanza di sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985, e,
per altro verso, le concessioni n. 7486 del 27 dicembre 1989 e n. 13077 - 18928
dell’11 dicembre 1991 (rilasciate per la costruzione di un fabbricato
nell’ambito del Piano di lottizzazione “Clarizia - Petrone”, condizionate al
rispetto dell’atto d’obbligo unilaterale registrato ad Eboli il 13 dicembre 1989
sub. n. 1614), ordinava al predetto signor Francesco Santese la demolizione
entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento delle opere di cui
all’istanza prot. n. 4458 del 2 marzo 1995 di concessione in sanatoria per uno
studio televisivo eseguito nell’ambito del complesso per attività sportive e
culturali, in una al manufatto in cui erano ubicate.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 41 del 16 gennaio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso il predetto atto di demolizione, sostanzialmente alla
stregua delle stesse considerazioni già svolte nelle precedenti sentenze n. 36,
37, 38, 39 e 40 del 16 gennaio 2007.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3199/07),
analogamente a quanto già avvenuto in occasione degli appelli avverso la
sentenza n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 16 gennaio 2007 (sub II.1, II.2, II.3 e II.4).
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo grado,
che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi
nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua
infondatezza, ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
non notificato ad essa controinteressata.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3078 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
II.7. Infine, con nota 21740 del 22 ottobre 1996 il Sindaco del Comune di
Battipaglia, ricordato che con procedente provvedimento n. 189 del 10 giugno
1996 era stata ordinata la demolizione delle opere di cui all’istanza prot. n.
4459 del 2 marzo 1995 di concessione in sanatoria per un complesso per attività
sportiva e culturale, in una al manufatto sotto cui erano ubicate e che tale
ordinanza era rimasta inottemperata, comunicava al signor Santese che il giorno
25 ottobre 1996 agenti della polizia munitale con un tecnico
dell’amministrazione comunale avrebbero effettuato un sopralluogo per redigere
formale verbale di inottemperanza, titolo per l’immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari: ed effettivamente a tanto si procedeva in
data 25 ottobre 1996.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 43 del 16 gennaio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor
Francesco Santese avverso i predetti atti, rilevandone la natura di atti
conseguenti agli ordini di demolizione di opere abusive per le quali era stata
respinta la richiesta di rilascio di concessione in sanatoria e rifacendosi
quindi alle stesse considerazioni già svolte nelle precedenti sentenze n. 36,
37, 38, 39, 40 e 41 del 16 gennaio 2007.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3200/07),
analogamente a quanto già avvenuto in occasione degli appelli avverso la
sentenza n. 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 16 gennaio 2007 (sub II.1, II.2., II. 3,
II.4, II.5 e II.6).
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo
grado, che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su
motivi nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua
infondatezza, ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
non notificato ad essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3079 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
III. Con atto prot. n. 16470 del 25 luglio 1995 il Sindaco del Comune di
Battipaglia, richiamato il contenuto della convenzione rep. n. 13841, racc. n.
4406, registrata a Salerno in data 22 dicembre 1987 al n. 1340 e trascritta in
data 27 gennaio 1998 al n. 2578/8084, ed in particolare gli articoli 4, 5, 15,
6, 8 e 9, considerato che le opere di urbanizzazione primaria risultavano
incomplete rispetto alle previsioni della convenzione stessa, invitava il sig.
Francesco Santese “…ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti di cui agli
artt. 4 e 5 della convenzione stipulata in data 12.12.1997…entro venti giorni
dalla notifica del presente invito, con avvertenza che in difetto si procederà
in danno ai sensi di legge”, invitandolo e mettendolo altresì in mora “…a
completare, nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto, le
opere di urbanizzazione primaria così come previste in convenzione e a
realizzare, nel termine di mesi tre dalla notifica del presente atto, le opere
di urbanizzazione secondaria, sopra descritte e comunque risultanti dalla
richiamata convenzione, con avvertenza che in mancanza saranno realizzate a cura
del Comune ed a spese del lottizzante, come previsto in convenzione, nonché
adempiere ad ogni altro obbligo contrattuale assunto”.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, con la
sentenza n. 35 del 16 gennaio 2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal signor Francesco Santese avverso tale atto in considerazione della
sua natura di mera diffida e messa in mora, non costituente espressione di
poteri autoritativi conferiti all’amministrazione comunale.
L’interessato ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione,
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi (NRG. 3193/07), con
la prima dei quali ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale, violazione di
legge (art. 112 e 277 c.p.c.), erronea motivazione, violazione di legge (artt.
24, 103 e 113 Cost.), erronea applicazione di legge (art. 274 c.p.c.; art. 19 L.
1034/1971 in relazione all’art. 52 R.D. 607/42), difetto di motivazione e
contrasto di giudicati, mentre con la seconda ha riproposto i motivi di censura
svolti in primo grado.
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo grado,
che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su motivi
nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua
infondatezza, ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
non notificato ad essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3072 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
IV. Con la sentenza n. 29 del 16 gennaio 2007, infine, il Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede staccata di Salerno, sez. II, ha
parzialmente accolto il ricorso proposto dal signor Francesco Santese, quale
legale rappresentante della società Costruzioni Santese di Francesco Santese &
C. s.r.l. avverso la delibera del Consiglio comunale di Battipaglia n. 102 del 5
giugno 1999 di rigetto della sua istanza di monetizzazione dell’obbligo di
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie e di quello di cessione
delle relative aree, di cui alla convenzione di lottizzazione n. 13841 del 12
dicembre 1987.
Secondo il predetto tribunale, invero, l’amministrazione comunale non aveva
adeguatamente valutato le deduzioni formulate dal ricorrente circa le
intervenute modifiche urbanistiche che rendevano impossibile l’adempimento degli
obblighi della convezione di lottizzazione, limitandosi sostanzialmente a
reiterare il precedente diniego di cui alla originaria determinazione
commissariale del 14 dicembre 1997, secondo cui l’istanza di monetizzazione
avrebbe inciso negativamente sulla dotazione degli standards previsti dal P.R.G.
e dallo stesso piano di lottizzazione; il predetto tribunale, peraltro,
respingeva il ricorso avverso il punto della delibera impugnata che sollecitava
la demolizione del fabbricato insistente sul punto E della lottizzazione,
oggetto dell’impegno di cui all’atto d’obbligo registrato il 13 dicembre 1989.
Anche avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato (NRG. 3192/07),
chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi, la prima incentrata
su sei mezzi di gravame (rubricati rispettivamente “error in iudicando - eccesso
di potere giurisdizionale - violazione di legge (artt. 112 e 277 c.p.c.)”;
“error in procedendo - erronea applicazione di legge (artt. 274 c.p.c.; art. 19
L. 1034/71 in relazione all’art. 52 R.D. 607/42) - difetto di motivazione”;
“error in iudicando - erronea motivazione - violazione di legge (artt. 274
c.p.c.; art. 19 L. 1034/71 in relazione all’art. 52 R.D. 607/42)”; “error in
procedendo - violazione di legge (art. 1323; 1324; 1362; 1364 Cod. Civ.) -
erronea motivazione”; “error in iudicando - distorta applicazione di
legge (art. 26, L. n. 1034/1971, anche in relazione all’art. 100 c.p.c.; art.
33, L. n. 1034/1971; art. 27, R.D. 1054/1924) - elusione di giudicato -
violazione degli artt. 97 - 111 - 113 Cost.); la seconda imperniata sulla
riproposizione di tutti i motivi di censura di primo grado, a suo avviso
superficialmente esaminati ed erroneamente respinti.
In sintesi, secondo l’appellante, i primi giudici sarebbero innanzitutto incorsi
in un evidentissimo straripamento del proprio potere giurisdizionale, giungendo
alla sostanziale dichiarazione di un preteso inadempimento di un obbligo
nascente da un atto di autonomia privata, quale l’atto d’obbligo unilaterale, la
cui cognizione spetta però esclusivamente al giudice ordinario; ammettendo,
invece, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella
controversia de qua, i primi giudici avevano, da un lato, inopinatamente omesso
di riunire i separati giudizi proposti avverso gli svariati provvedimenti emessi
dal Comune di Battipaglia, precludendosi così una visione complessiva ed
esaustiva della intera vicenda contenziosa, e, dall’altra parte, avevano
contraddittoriamente respinto il ricorso relativamente alla pretesa attuazione
degli obblighi nascenti dall’atto unilaterale d’obbligo, laddove le stesse
ragioni che avevano giustificato l’accoglimento dello stesso ricorso avverso il
diniego di monetizzazione degli oneri di urbanizzazione evidenziavano
l’illegittimità e la pretestuosità della tesi dell’amministrazione comunale
circa il presunto inadempimento degli obblighi di cui al più volte citato atto
unilaterale d’obbligo (questione peraltro sulla quale era intervenuta anche una
decisione definitiva - e quindi con valore di giudicato - della Suprema Corte di
Cassazione che, nell’ambito di un processo penale a carico del sindaco per il
rilascio del certificato di inagibilità dei fabbricati realizzati dal signor
Santese nonostante il presunto mancato adempimento della condizione di cui
all’atto d’obbligo in argomento, aveva ritenuto nulla tale obbligazione mandando
assolto il sindaco stessa perché il fatto non sussiste).
Anche in questo nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Battipaglia,
che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, insistendo per
la conferma della impugnata sentenza, sia la S.I.I.S. Società Industriale
Immobiliare S.p.A., già intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo
grado, che ha sostenuto non solo l’inammissibilità del gravame perché fondato su
motivi nuovi rispetto a quelli spiegati in primo grado ed in ogni caso la sua
infondatezza, ma anche l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto
non notificato ad essa controinteressati.
Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive difese con apposite
memorie.
Con ordinanza n. 3120 del 19 giugno 2007 è stata sospesa l’esecutività della
sentenza impugnata, confermandosi il contenuto del decreto cautelare n. 2913 del
7 giugno 2007 e fissandosi, altresì, l’udienza del 17 luglio 2007 per la
discussione del merito, poi rinviata al 19 ottobre 2007.
DIRITTO
I. La Sezione ritiene di dover innanzitutto disporre la riunione di tutti gli
appelli segnati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva
(identiche essendo le parti processuali) ed oggettiva (unica essendo
sostanzialmente la questione controversa che ha dato luogo ai vari provvedimenti
impugnati, incentrata sulla corretta interpretazione degli obblighi nascenti
dall’atto d’obbligo unilaterale del 13 dicembre 1989, dalla verifica del
relativo adempimento e dai suoi rapporti con l’esercizio dei poteri repressivi
in materia urbanistico - edilizio da parte dell’ente locale appellato).
II. La sostanziale identità dei motivi di appelli e delle eccezioni formulate
dalle parti appellati consente, poi, alla Sezione di procede ad una loro
trattazione unitaria, a partire dalle questioni preliminari.
II.1. Procedendo gradatamente deve essere per prima esaminata l’eccezione
proposta dalla S.I.I.S. - Società Industriale Immobiliare S.p.A., secondo cui
tutti i ricorsi di primo grado sarebbero inammissibili, stante la loro mancata
notifica ad essa controinteressata.
L’eccezione non è meritevole di favorevole considerazione.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la qualità di
controinteressato nel processo amministrativo deve essere riconosciuta a colui
che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la
posizione del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e che sia, inoltre,
nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o sia agevolmente
individuabile (c.d. elemento formale); pertanto, è controinteressato colui che,
nominato espressamente nel provvedimento impugnato (ovvero facilmente
individuabile dagli elementi in esso contenuto), vanta un interesse qualificato
alla conservazione dell’atto di cui invece il ricorrente chiede l’annullamento.
Nel caso in esame, è agevole rilevare che in nessuno dei vari provvedimenti
impugnati in primo grado la S.I.I.S. - Società Industriale Immobiliare S.p.A.
risulta espressamente nominata, né vi è alcun elemento che ne consente, sia pur
indirettamente, la sua individuazione: ciò esclude, per un verso, la sua qualità
di soggetto controinteressato e, per altro verso, l’obbligo della notifica dei
singoli ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado a pena di
inammissibilità.
Del resto, non può non evidenziarsi che la predetta società (nella asserita
qualità di titolare di una convenzione di lottizzazione relativa ad altra area
dello stesso comparto in cui era inserita l’area oggetto della convenzione di
lottizzazione intervenuta con la parte appellante) non poteva vantare alcun
interesse qualificato, diretto ed immediato, alla conservazione degli atti
impugnati (di diniego di condono edilizio, di demolizione degli abusi, del
diniego di accertamento di conformità, di richiesta degli adempimenti di
obblighi che il ricorrente aveva assunto in virtù di un atto unilaterale
d’obbligo accessivo ad una convenzione di lottizzazione), trattandosi di atti,
per un verso, inerenti all’esercizio del potere repressivo del Comune in materia
urbanistica ovvero, per altro verso, relativi a rapporti convenzionali, cui essa
società era assolutamente estranea; inoltre è appena il caso di rilevare che
nessun argomento a conforto della tesi sostenuta dalla predetta società
appellata può derivare dal suo (non contestato) intervento in causa, atteso che
quest’ultimo, com’è noto, può fondarsi anche su di un mero interesse di fatto.
II.2. Egualmente infondata è, ad avviso della Sezione, l’eccezione, sollevata
sia dal Comune di Battipaglia che dalla citata S.I.I.S. - Società Industriale
Immobiliare S.p.A., circa l’inammissibilità degli appelli in esame per asserita
violazione del divieto di proposizione in appello di motivi nuovi (ulteriori e
diversi da quelli proposti in primo grado).
Come emerge dall’esposizione in fatto, tutti gli atti di appello proposti dalla
società Immobiliare Santese s.r.l. avverso le sentenze del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede staccata di Salerno indicate in
epigrafe, sono in realtà imperniati su due autonome serie di motivi: con la
prima serie sono individuati i pretesi vizi che inficerebbero le impugnate
sentenze, esplicitati attraverso una serie di puntuali e articolate
argomentazioni; con la seconda serie, poi, sono stati in realtà riproposti i
motivi di doglianza sollevati in primo grado avverso i provvedimenti impugnati,
in quanto asseritamente non correttamente interpretati ovvero superficialmente
esaminati e, quindi, inopinatamente respinti.
Non sussiste, quindi, ad avviso della Sezione, la dedotta inammissibilità dei
gravami in questione per la proposizione di nuovi motivi (diversi da quelli
sollevati in prime cure), non potendo ragionevolmente ricondursi a tale divieto
le censure appuntate direttamente avverso i provvedimenti giurisdizionali
impugnati e le argomentazioni difensive con le quali dette censure sono state
illustrate.
II.3. Infondato è anche il motivo di appello, comune a tutti i gravami, con i
quali si sostiene la erroneità delle sentenze impugnate per la omessa riunione
dei ricorsi proposti in primo grado, sul presupposto che tale omessa riunione
avrebbe inciso negativamente sulla corretta, adeguata e complessiva conoscenza
della intera vicenda di fatto, inducendo quindi gli stessi giudici in errore.
La Sezione, al riguardo, deve ricordare che la valutazione circa l’opportunità
della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa esclusivamente alla
discrezionalità del giudice innanzi al quale le cause pendono, così che
l’esercizio o il mancato esercizio del potere di riunione non è sindacabile in
sede di gravame (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2002, n. 7183), salvo che tra le
cause sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da non poterne consentire la
decisione separata (C.d.S., sez. VI, 8 maggio 2002, n. 7183).
Sennonché nel caso di specie tale rapporto di pregiudizialità è pacificamente
insussistente, tant’è che la stessa parte appellante, lungi dal prospettare la
necessità della riunione, si è invero limitata a sostenere che la mancata
riunione dei giudizi avrebbe impedito l’esatta completa conoscenza o
ricostruzione dei fatti; è agevole osservare che la dedotta incompleta o
inesatta rappresentazione dei fatti che attiene tuttavia al concreto esercizio
del potere giurisdizionale ed alla eventuale ingiustizia sostanziale delle
sentenze impugnate, riguardando, quindi, le questioni di merito degli appelli.
Il motivo in esame deve essere pertanto respinto.
II.4. Non possono essere accolti neppure quei motivi di appello (non sempre
opportunamente sistematizzati) attraverso cui la società appellante ha lamentato
che i primi giudici avrebbero violato il canone fondamentale dell’esercizio del
potere giurisdizionale, cioè la corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
invadendo altresì l’ambito di giurisdizione propria del giudice ordinario,
avendo in effetti esercitato la cognizione in ordine all’esatto adempimento
degli obblighi pattizi di una convenzione, ascrivibili evidentemente alla
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni attinenti a
diritti soggettivi e non ad interessi legittimi.
Quanto, in particolare, alla dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c. la
Sezione deve ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,
il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - la cui violazione
determina il vizio di ultrapetizione - implica unicamente il divieto, per il
giudice di attribuire un bene non richiesto o, comunque di emettere una
statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il
giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di
causa autonoma a quella prospettata dalle parti, così che il vizio di
ultrapetizione si configura solo laddove il giudice abbia alterato alcuno degli
elementi obiettivi e soggettivi di identificazione dell’azione, petitum e
causa petendi (Cass. civ. , sez. I, 11 settembre 2007, n. 19090; sez. II,
28 maggio 2007, n. 12402; sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945; 11 ottobre 2006, n.
21745) ovvero, con riferimento al giudizio amministrativo, abbia accolto un
motivo diverso da quello proposto o addirittura non proposto.
Nel caso di specie, la circostanza che il giudice abbia sostanzialmente ritenuto
infondate le pretese avanzate dall’odierna società appellante (volte ad ottenere
la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti dell’amministrazione comunale
che ha negato le sanatorie edilizie, con i successivi provvedimenti sanzionatori
conseguenti) argomentando dall’esistenza di un obbligo convenzionale non
adempiuto non integra gli estremi del vizio di ultrepetizione, avendo i primi
giudici sul punto i primi giudici accolto la eccezione difensiva
dall’amministrazione intimata, senza alterare il petitum e la causa
petendi.
Quanto poi al presunto difetto di giurisdizione di cui sarebbero inficiate le
impugnate statuizioni per avere il giudice amministrativo conosciuto
dell’inadempimento di una convenzione (di lottizzazione), questione
asseritamente afferente a diritti soggettivi e quindi appartenente alla
giurisdizione del giudice ordinario, è sufficiente rilevare che l’inadempimento
di cui è questione concerne una convenzione di lottizzazione ed un atto
aggiuntivo ad essa (ancorché unilaterale): orbene, com’è noto, spetta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della
controversia avente ad oggetto l’adempimento (o addirittura la risoluzione) di
una convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra l’altro previsto
dall’articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. SS.UU. 20
aprile 2007, n. 9360; 17 gennaio 2005, n. 732).
III. Così risolte le questioni pregiudiziali, la Sezione ritiene di dover
affrontare, l’esame del motivo di gravame (comune a tutti gli atti di appello in
esame) con il quale la società appellante ha lamentato che i primi giudici
avrebbero erroneamente ritenuto decisivo ai fini della legittimità dei
provvedimenti emanati dal Comune di Battipaglia (di diniego del condono
edilizio, nonché di demolizione delle opere abusivamente realizzate)
l’inadempimento degli obblighi di cui all’atto unilaterale d’obbligo del 13
dicembre 1989.
III.1. Al riguardo, come emerge dalla documentazione versati in atti, risulta
che effettivamente il sig. Francesco Santese (il quale aveva stipulato in data
12 dicembre 1987 con il Comune di Battipaglia una convenzione per la
lottizzazione di un’area, in località Spineta, che comprendeva tra l’altro la
realizzazione di un complesso residenziale per una volumetria di mc. 72.758,di
cui, giusta concessione edilizia n. 9839 del 27 luglio 1985, erano già stati
realizzati mc. 67.228,27), con istanza prot. 7486 del 12 maggio 1989 chiedeva il
rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un ulteriore
fabbricato a completamento della lottizzazione per mini appartamenti e negozi
per complessivi mc. 5.526,08.
La Commissione edilizia comunale nella seduta del 28 novembre 1989 esprimeva
parere favorevole alla richiesta “…a condizione che prima del rilascio della
concessione sia stipulato atto aggiuntivo registrato e trascritto ai RR.II. alla
convenzione prevedente che il lotto di mq. 9630 sia destinato ad area
edificabile priva dei capannoni e degli altri volumi esistenti e a condizione
che sia demolito altresì il fabbricato colonico e sia acquisito il preventivo
N.O. dei VV. F. ..”, nonché “a condizione che il fabbricato sia privo di
barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89”: proprio con riferimento a
tale parere il signor Francesco Santese, con istanza protocollata al n. 17878
del 7 dicembre 1989, precisato che “…1) sul lotto E previsto dalla convenzione
insistono allo stato tettoie fatiscenti dell’ex opificio industriale con
strutture metalliche coperte con lastre di eternit scadenti. Sotto le dette
tettoie, attualmente vi è depositato materiale edile per le esigenze del
cantiere, eccetto una sotto la quale vi è realizzato un campo da tennis i cui
spogliatoi e servizi sono ubicati in uno stabile in muratura ad un solo piano
(altezza mt. 3,00)” e che “attesa la fatiscenza delle dette strutture edilizie
prive di valore architettonico e di valore intrinseco…” non aveva problemi a
garantire la rimozione, aggiungendo altresì che “poiché attuali esigenze di
incantieramento giustificano però la necessità di preservare temporaneamente
tali opere, almeno fino alla completa ultimazione del programma costruttivo
della lottizzazione”, chiedeva il rilascio della concessione “…con la condizione
(eventualmente sancita con un atto d’obbligo che lo scrivente è disponibile a
sottoscrivere) che devono essere rimosse tali opere prima del rilascio del
permesso di abitabilità. Per quanto attiene al fabbricato colonico esistente al
di fuori del lotto E il sottoscritto si dichiara disponibile sia alla
demolizione preventiva sia all’uso dello stesso da parte dell’Amministrazione
che allo scopo ne potrà fare richiesta di utilizzo”.
Con atto d’obbligo sottoscritto il 13 dicembre 1989, successivamente registrato,
il citato sig. Francesco Santese assumeva nei confronti del Comune di
Battipaglia “…formale impegno obbligandosi sin d’ora a demolire le tettoie e lo
stabile in muratura ad un solo piano ricadenti sul lotto E previsto nella
lottizzazione convenzionata” e si dichiarava, altresì “…disponibile sia a
demolire l’ulteriore fabbricato colonico esistente nell’ambito della
lottizzazione sia a destinare lo stesso all’uso che l’Amministrazione comunale
riterrà opportuno farne”, dichiarando “…di essere perfettamente edotto e a
conoscenza che il rilascio della licenza di abitabilità del fabbricato di cui
alla richiesta di concessione prot. 7486 del 12 maggio 1989 è subordinato al
preventivo rispetto di tutti gli impegni assunti con l’atto stesso da valere nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Battipaglia quale condizione pattizia
ancorché redatto in forma unilaterale”.
Con successivo atto 375 prot. n. 7486 del 27 dicembre 1989 il Sindaco del Comune
di Battipaglia rilasciava la concessione “alla Oleifici Petrone e alla
Costruzioni Santese e C. s.n.c. …per la realizzazione di un fabbricato per mini
appartamenti e negozi in via Spineta, nell’ambito del piano di lottizzazione
“CLARIZIA PETRONE”, a condizione che venga rispettato il progetto approvato che
si allega, e a condizione che sia rispettata in sede esecutiva la normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla
legge 13/89 fermo restando che eventuali variazioni essenziali al progetto
necessarie per il rispetto di detta normativa dovranno essere preventivamente
autorizzate; e a condizione che venga rispettato l’impegno di cui all’atto
d’obbligo sopraccitato…”.
III.2. Ciò precisato in punto di fatto, la Sezione deve innanzitutto rilevare
che non vi è in atti alcun elemento da cui possa desumersi che il signor
Francesco Santese abbia effettivamente adempiuto gli obblighi nascenti dal
ricordato atto unilaterale d’obbligo ed abbia quindi proceduto alla demolizione
delle tettoie e dello stabile in muratura ad un solo piano “ricadenti nel lotto
E previsto nella lottizzazione convenzionata”; d’altra parte la tesi,
timidamente prospettata dall’appellante secondo cui l’obbligo in parola non
riguarderebbe le opere per le quali è stato richiesto il condono edilizio (e,
successivamente, anche l’accertamento di conformità, ex articolo 13 della legge
n. 47 del 1985), non solo non ha trovato alcun riscontro probatorio documentale
(e neppure alcun indizio), essendo rimasta a livello di mera enunciazione di
principio, per quanto non risulta neppure rilevante ai fini di causa.
Deve aggiungersi, peraltro, che nel ricordato atto di obbligo in data 13
dicembre 1989 vi era un’altra importante clausola secondo cui l’interessata
aveva dichiarato “di essere perfettamente edotto e a conoscenza che il rilascio
della licenza di abilitabilità del fabbricato di cui alla richiesta di
concessione prot. 7486 è subordinato al preventivo rispetto di tutti gli impegni
presi con l’atto stesso da valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Battipaglia quale condizione patrizia, ancorché redatto in forma unilaterale”:
il fatto che l’amministrazione comunale di Battipaglia abbia ugualmente
rilasciato il certificato di abitabilità (circostanza anche questa pacifica e
non contestata) nonostante non vi fosse stato pieno ed esatto adempimento
all’obbligo spontaneamente assunto dall’interessato non può costituire causa di
estinzione dell’obbligo stesso, né poteva far venir meno l’eventuale facoltà del
Comune di ritirare in autotutela il certificato di abitabilità già rilasciato.
Per completezza sulla questione deve ancora ricordarsi che la Corte di
Cassazione, III sezione penale, con decisione n. 2987 del 14 settembre/3
novembre 1999 ha effettivamente annullato, senza rinvio, la sentenza del 22
marzo 1999 della Corte di Appello di Salerno che aveva affermato la penale
responsabilità di Francesco Santese e di Antonino Concilio, quest’ultimo quale
sindaco del Comune di Battipaglia, per il reato di cui agli artt. 110 e 323
C.P., proprio in relazione al rilascio del certificato di abitabilità della
costruzione denominata “Europa 2000”, nonostante la sua non rispondenza al
progetto assentito per il mancato abbattimento di alcuni manufatti preesistenti,
da effettuarsi prima del rilascio del certificato stesso: dalla lettura della
motivazione di tale decisione emerge che la formula assolutoria “perché il fatto
non sussiste” è riferita esclusivamente alla circostanza della effettiva
conformità della costruzione al progetto approvato “attenendo, com’è pacifico in
atti, la riscontrata difformità al solo dato, esterno al progetto inerente alla
struttura in sé dell’edificio, del mancato adempimento della clausola di
demolizione di altri preesistenti manufatti”, mancando pertanto “…il presupposto
oggettivo dell’abuso, costituito dalla pretesa illegittimità del rilascio del
certificato di abitabilità”.
Risulta così trovare ulteriore decisiva conferma la sostanziale circostanza
dell’inadempimento da parte del signor Francesco Santese dell’obbligo di cui al
più volte ricordato atto d’obbligo del 13 dicembre 1989 (con conseguente
infondatezza del motivo di appello in ordine alla presunta violazione del
giudicato della Cassazione, atteso che - come si è avuto modo di riportare - in
quella sede l’accertamento del fatto non ha assolutamente riguardato
l’adempimento degli obblighi pattizi, anzi espressamente escluso).
Ulteriore completezza sull’argomento impone alla Sezione di chiarire che la
questione, anche questa timidamente prospettata dall’appellante, circa la
pretesa illegittimità della clausola contenuta nell’atto di obbligo in data 13
dicembre 1989 di demolizione di fabbricati preesistenti (stante la conformità
della concessione assentita alla originaria convenzione di lottizzazione e per
non essere stata neppure prevista dalla competente commissione edilizia
comunale), è del tutto estranea al thema decidendum (concernente la legittimità
di provvedimenti amministrativi del Comune di Battipaglia attinenti
all’esercizio del proprio potere di controllo edilizio - urbanistico del
territorio); ciò senza contare che l’interessato non ha mai fatto valere in
questi anni, come pure avrebbe potuto e dovuto, nelle opportune sedi giudiziarie
tale eventuale vizio dell’atto aggiunto.
III.3. Sulla scorta di tali elementi di fatto, non può ragionevolmente negarsi
che, in astratto, la tesi dei primi giudici che, sulla scorta delle
prospettazione difensive svolte dal Comune di Battipaglia, hanno verificato il
mancato adempimento da parte del signor Francesco Santese degli obblighi di cui
all’atto unilaterale del 13 dicembre 1989, è sicuramente corretta; né può
altrettanto ragionevolmente negarsi che tale inadempimento, per un verso, abbia
esso stesso costituito (direttamente) un abuso urbanistico - edilizio ovvero,
quanto meno, abbia costituito indirettamente il fondamento degli abusi edilizi
perpetrati dall’interessato.
Tuttavia, la Sezione non può non rilevare che le questioni dedotte in primo
grado con i vari ricorsi introduttivi dei giudizi sfociati nelle sentenze
impugnate, non attenevano all’accertamento dell’adempimento degli obblighi
pattizi (di cui alla convenzione di lottizzazione e all’atto ad essa accessivo
in data 13 dicembre 1989), bensì esclusivamente alla legittimità dei
provvedimenti emanati dal Comune di Battipaglia nell’esercizio del proprio
potere di controllo edilizio - urbanistico del territorio: ciò è tanto più
rilevante se si tiene conto della altrettanto rilevante, decisiva e, d’altra
parte, pacifica circostanza che l’amministrazione comunale di Battipaglia non
risulta mai aver avanzato rituale richiesta di adempimento degli obblighi
derivanti dal predetto atto unilaterale del 13 dicembre 1989.
In realtà, pur non potendo negarsi che nel complesso substrato fattuale su cui
si innestava la vicenda della legittimità dell’esercizio dei poteri repressivi e
sanzionatori concretamente esercitati dal Comune di Battipaglia non poteva
essere sottaciuta la peculiarità e la rilevanza della convenzione di
lottizzazione e del successivo atto d’obbligo (e l’adempimento dei relativi
obblighi), il vero problema di cui né il Comune di Battipaglia (con i
provvedimenti impugnati in primo grado), né i giudici di primo grado (con le
sentenza impugnate) si sono fatti carico di esaminare era ed è quello di
verificare il rapporto tra l’inadempimento degli obblighi da parte
dell’appellante e gli effetti della legislazione sul condono edilizio di cui
alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, espressamente invocata dall’interessato:
infatti, ad avviso della Sezione, costituisce circostanza decisiva (e peraltro
ammessa da tutte le parti in causa e sostanzialmente ritenuta anche dai giudici
di prime cure) il fatto che attraverso le istanze di condono edilizio
l’interessato ha implicitamente ammesso di aver commesso abusi edilizi proprio
con riferimento alle previsioni contenute nella convenzione di lottizzazione e
nel successivo atto unilaterale d’obbligo (chiedendo tuttavia di poter ottenere
la relativa sanatoria).
Orbene, la Sezione deve sul punto osservare che, indipendentemente da ogni
giudizio di valore sul c.d. condono edilizio, con quest’ultimo il legislatore
preclude (ovviamente nei precisi limiti stabiliti dalle relative norme)
l’esercizio del potere repressivo in materia urbanistica ed edilizia da parte
dei comuni, in ragione della valutazione dei contrapposti interessi in gioco
(quelli dei privati che, pur violando la norma vigente, hanno comunque
edificato; quello pubblico all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo
urbanistico ed edilizio che nei fatti non sono stati effettivamente ed
efficacemente esercitati); la finalità della legge sul condono edilizio non
risponde pertanto esclusivamente ad una finalità di sanatoria dell’abuso (nella
misura in cui la sanatoria stessa è espressamente consentita), ma risponde anche
all’esigenza pubblica di restituire efficienza ed efficacia all’azione
amministrativa, costringendola a perseguire effettivamente i nuovi abusi (senza
il peso dell’”arretrato precedente”) e quelli precedenti rilevanti, non sanati e
non sanabili.
In quest’ottica devono essere ragionevolmente e logicamente apprezzati i limiti
che il legislatore fissa per la condonabilità delle opere abusive; ed è in
questa stessa ottica che, con riferimento al caso di specie, doveva essere
apprezzato se la normativa di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, avesse
effettivamente precluso all’amministrazione comunale la possibilità di reprimere
l’abuso ovvero gli abusi edilizi perpetrati dall’appellante, proprio in
relazione alle previsioni della convenzione di lottizzazione e del successivo
atto d’obbligo.
In altri termini, ad avviso della Sezione, non vi può essere dubbio che se, per
un verso, l’appellante non ha adempiuto agli obblighi puntualmente derivatigli
dall’atto d’obbligo del 13 dicembre 1989, d’altra parte, in maniera altrettanto
macroscopica (e si può aggiungere in modo assolutamente ingiustificato), il
Comune di Battipaglia non solo ha omesso di esercitare i diritti nascenti dalla
violazione delle previsioni della convenzione di lottizzazione e/o dell’atto
unilaterale aggiuntivo, per quanto ha omesso altresì di esercitare
tempestivamente il proprio potere di controllo urbanistico - edilizio in
relazione agli abusi (pacificamente ed implicitamente ammessi) realizzati; in
tale ambigua e sconcertante situazione, tenendo conto proprio della ratio e
della finalità della normativa sul condono edilizio, l’amministrazione comunale
(non essendo emerso dagli atti di causa che abbia mai effettivamente neppure
sollecitato l’adempimento dell’obbligo di demolizione dei fabbricati
preesistenti ovvero che abbia quanto meno minacciato la revoca del certificato
di abitabilità sopra ricordato), doveva (anzi deve) verificare se gli abusi
edilizi realizzati (e si ripete pacificamente ammessi per effetto della stessa
domanda di condono) rientrino nelle previsioni del condono edilizio di cui alla
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Deve pertanto convenirsi con l’appellante che le determinazioni
dell’amministrazione comunale di Battipaglia che hanno respinto le istanze di
condono edilizio avanzate dall’appellante sul fondamentale presupposto
dell’inadempimento dell’atto d’obbligo unilaterale (profilo ritenuto legittimo
ed assorbente da parte dei primi giudici) non possono essere condivise, atteso
che (pur non potendo minimamente negarsi l’effettiva sussistenza
dell’inadempimento) esse - innanzitutto - hanno completamente omesso la
valutazione, questa sì decisiva e fondamentale, della condonabilità degli abusi
(ancora una volta si ripete, pacificamente inerenti alle previsioni della
convenzione di lottizzazione e/o del successivo atto unilaterale d’obbligo e
pacificamente ammessi) in virtù delle specifiche previsioni contenute nella
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e sono altrettanto evidentemente inficiate dai
denunciati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento di
fatti, oltre che di violazione di legge.
Inoltre, sotto altro profilo, proprio in ragione della puntuale previsione del
comma 1 dell’articolo 39 della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che
consente il condono delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993), non
risulta coerente il diniego di condono fondato sul fatto che le opere di cui era
stata chiesta la sanatoria erano state già assentite nel 1965, mentre il
richiamo (operato nei ricordati provvedimenti di diniego) alle limitazioni di
tipo urbanistico delle proprietà finitime risulta essere anch’esso carente e
generico nella motivazione, non assistito dalla necessaria adeguata istruttoria
e non conforme alla ratio della stessa normativa sul condono: è
sufficiente rilevare al riguardo che se dovesse accedersi alla tesi del Comune
di Battipaglia circa la non condonabilità delle opere abusive che violano ovvero
alterano l’equilibrio planovolumetrico di una determinata zona (nel caso di
specie asseritamente interessata ad un unico comparto edilizio, attuato con due
diverse convenzioni di lottizzazione) nessun abuso poterebbe essere mai sanato
(laddove, invece, ad avviso della Sezione, il condono attiene esclusivamente al
rapporto pubblicistico tra il comune, titolare del potere di vigilanza e
controllo sul territorio, ed il cittadino, autore dell’abuso, facendo salvi i
diritti dei terzi, così che la sanatoria dell’abuso se non può giammai
pregiudicare i diritti dei terzi, d’altra parte all’evidenza obbliga il comune
ad operare necessariamente nuove scelte urbanistiche per adeguare lo strumento
urbanistico alle nuove realtà di fatto).
III.4. Alla stregua di tali considerazioni devono essere innanzitutto accolti
gli appelli proposti avverso le sentenze n. 36, 37 e 38 del 16 gennaio 2007
(recanti il rigetto dei ricorsi proposti in primo grado avverso i dinieghi di
condono edilizio, ricorsi NRG. 3194/07; 3195/07 e 3196/07) e per l’effetto
devono essere annullati i predetti dinieghi nei sensi di cui alle precedenti
motivazioni, fatti salvi evidentemente gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione comunale di Battipaglia (che, in effetti dovrà
effettivamente esaminare le istanze di condono presentate per la doverosa
valutazione della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti stabiliti dalla
legge per sanare le opere abusive).
Devono essere ugualmente accolti gli appelli proposti avverso le sentenze n. 39,
40, 41 e 43 del 16 gennaio 2007, (recanti il rigetto dei ricorsi proposti
rispettivamente avverso il rigetto: a) dell’istanza di sanatoria ex art. 13
della legge n. 47 del 1985, NRG. 3197/07; b) dell’ordine di demolizione n. 189
prot. 1195 del 10 giugno 1996 (relativo alle opere di cui all’stanza di
concessione in sanatoria prot. n. 4559 del 2 marzo 1995), NRG. 3198/07; c)
dell’ordine di demolizione n. 302 prot. 21351 del 16 ottobre 1996 (relativo alle
opere di cui alla istanza di concessione in sanatoria prot. 4558 del 2 marzo
1995) NRG. 3199/07; d) della comunicazione prot. 21740 del 22 ottobre 1996
relativa all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 189 prot. 1195 del 10
giugno 1996, NRG. 3200/07): invero, come risulta dalla esposizione in fatto, le
predette decisioni di primo grado sono tutte esclusivamente fondate
sull’inadempimento da parte del signor Francesco Santese degli obblighi
derivanti dall’atto unilaterale d’obbligo del 13 dicembre e, d’altra parte,
costituiscono atti consequenziali rispetto ai dinieghi di condono edilizio sulla
cui illegittimità, sia pur con le osservazioni svolte, si è già detto in
precedenza.
All’annullamento, quindi, dei predetti dinieghi di condono edilizio consegue in
via derivata l’illegittimità dei ricordati provvedimenti di diniego della
sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985 e degli ordini di
demolizione delle costruzioni abusive.
In relazione a tutti tali ricorsi le spese del doppio grado di giudizio, in
ragione della peculiarità della fattispecie, possono essere interamente
compensate tra le parti.
IV. Deve essere invece respinto l’appello (NRG. 3193/07) proposto avverso la
sentenza n. 35 del 16 gennaio 2007, con cui il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione II, ha respinto
dell’interessato volto ad ottenere l’annullamento della nota prot. 16470 del 25
luglio 1995 con cui il Sindaco del Comune di Battipaglia aveva richiamato il
ricorrente al rispetto degli obblighi assunti nella convenzione di lottizzazione
del 12 dicembre 1987 e nell’atto unilaterale d’obbligo del 13 dicembre 1989.
Al riguardo, come correttamente rilevato dai primi giudici, la nota in questione
non ha alcuna natura provvedimentale e si sostanzia in un mero atto di sollecito
e di invito all’adempimento di precedenti obblighi convenzionali, liberamente
assunti: pertanto, nessun vulnus può derivare da esso alla posizione giuridica
del ricorrente (e ciò anche in considerazione del fatto che, almeno per quanto
attiene, gli obblighi nascenti dall’atto unilaterale del 13 dicembre 1989, è
pacifico che gli stessi non siano stati adempiuti).
In relazione a tale ricorso può tuttavia disporsi la compensazione delle spese
del giudizio di appello.
V. Resta infine da esaminare l’appello (NRG. 3192/07) avverso la sentenza n. 29
del 16 gennaio 2007, con cui il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sede staccata di Salerno, sez. II, ha parzialmente accolto il ricorso
proposto dal signor Francesco Santese, quale legale rappresentante della società
Costruzioni Santese di Francesco Santese & C. s.r.l. avverso la delibera del
Consiglio comunale di Battipaglia n. 102 del 5 giugno 1999 di rigetto della sua
istanza di monetizzazione dell’obbligo di realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondarie e di quello di cessione delle relative aree, di cui
alla convenzione di lottizzazione n. 13841 del 12 dicembre 1987; in particolare
il predetto tribunale, pur accogliendo la tesi secondo cui l’amministrazione
comunale non aveva adeguatamente valutato le deduzioni formulate dal ricorrente
circa le intervenute modifiche urbanistiche che rendevano impossibile
l’adempimento degli obblighi della convezione di lottizzazione, limitandosi
sostanzialmente a reiterare il precedente diniego di cui alla originaria
determinazione commissariale del 14 dicembre 1997 (a tenore della quale
l’istanza di monetizzazione avrebbe inciso negativamente sulla dotazione degli
standards previsti dal P.R.G. e dallo stesso piano di lottizzazione), ha
tuttavia respinto il ricorso avverso il punto della delibera impugnata che
sollecitava la demolizione del fabbricato insistente sul punto E della
lottizzazione, oggetto dell’impegno di cui all’atto d’obbligo registrato il 13
dicembre 1989.
Al riguardo l’appello deve essere accolto per le stesse considerazioni svolte in
precedenza in ordine alla illegittimità dei dinieghi di condono edilizio, cui si
ricollega direttamente anche l’impugnato capo della sentenza in esame, attenendo
all’adempimento degli obblighi di cui all’atto unilaterale d’obbligo in data 13
dicembre 1989.
Anche in questo caso sono ovviamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazioni, direttamente conseguenti alla effettiva valutazione delle
istanze di condono edilizio in questione.
Può disporsi, conformemente a quanto stabilito per gli altri ricorsi, la
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
VI. In conclusione, previa riunione di tutti appelli, devono essere accolti
quelli di cui ai NRG. 3192/07, 3194/07, 3195/07, 3196/07, 3197/07, 3198/07,
3199/07 e 3200/07 e, per l’effetto in riforma delle rispettive sentenze n. 29,
36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43, tutte del 16 gennaio 2007 del Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede staccata di Salerno, sezione II,
devono essere accolti i relativi ricorsi proposti in primo grado e devono essere
annullati gli atti ivi impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,
fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con integrale
compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; deve essere
invece respinto respinge l’appello NRG. 3193/07 proposto avverso la sentenza n.
35 del 16 gennaio 2007 sempre del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sede di Salerno, con compensazione delle spese del presente grado di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello proposti dalla società Immobiliare Francesco
Santese s.r.l. avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sede staccata di Salerno, sez. II, n. 29 (NRG. 3192/07), n. 35 (NRG.
3193/07), n. 36 (NRG. 3194/07), n. 37 (NRG. 3195/07), n. 38 (NRG. 3196/07), n.
39 (NRG. 3197/07), n. 40 (NRG. 3198/07), n. 41 (NRG. 3199/07) e n. 43 (NRG.
3200/07), tutte del 16 gennaio 2007, così provvede:
- riunisce gli appelli;
- accoglie gli appelli NRG. 3192/07, 3194/07, 3195/07, 3196/07, 3197/07,
3198/07, 3199/07 e 3200/07 e, per l’effetto in riforma delle rispettive sentenze
n. 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 del 16 gennaio 2007, accoglie i ricorsi
proposti in primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati, nei sensi e nei
limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’amministrazione;
- respinge l’appello NRG. 3193/07 proposto avverso la sentenza n. 35 del 16
gennaio 2007;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio quanto ai ricorsi NRG. 3192/07, 3194/07, 3195/07, 3196/07, 3197/07,
3198/07, 3199/07 e 3200/07e del giudizio di appello quanto al ricorso NR.
3193/07.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2007 con
l'intervento dei signori:
CARLO SALTELLI Presidente f.f., est.
SALVATORE CACACE Consigliere
SERGIO DE FELICE Consigliere
EUGENIO MELE Consigliere
SANDRO AURELI Consigliere
IL PRESIDENTE F.F., est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria
Il 16/01/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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