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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4 marzo 2008 (Ud. 26/10/2007), sentenza n. 807
RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario dell’area
interessata - Passiva tolleranza dell’altrui abbandono - Responsabilità -
Esclusione. L’art. 192 del D.L.gs. n. 152/06, in caso di abbandono e
deposito di rifiuti, attribuisce l’obbligo del recupero smaltimento e ripristino
dello stato dei luoghi all’autore dell’abuso, in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area ai quali tale
violazione sia imputabile al titolo di dolo o di colpa. La norma non permette
un’interpretazione estensiva volta a rinvenire il dolo o la colpa nella mera
conoscenza di un fatto cui altri siano responsabili, sicchè non può farsi
derivare alcun nesso eziologico dal fatto che i proprietari dell’area
interessata abbiano conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi
dell’abbandono dei rifiuti. Pres. Santoro, Est. Metro - R.V. e altro (avv.ti
Longo e Scoca) c. Comune di Porcia (avv. Giampietro) e altri (n.c.) - (Annulla
TAR Friuli Venezia Giulia n. 261/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4 marzo
2008 (Ud. 26/10/2007), sentenza n. 807
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 807/08 REG. DEC.
N. 4787 REG. RIC.
Anno 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
Sul ricorso in appello n. 4787/2007 del 07/06/2007, proposto dalle sig.re RAGAGNIN VILMA E RAGAGNIN MARIA rappresentate e difese dagli avv.ti FRANCESCO LONGO e FRANCO GAETANO SCOCA con domicilio eletto in Roma, VIA G. PAISIELLO, 55 presso l’avv. FRANCO GAETANO SCOCA
contro
il COMUNE DI PORCIA rappresentato e difeso dall’avv. FRANCO GIAMPIETRO con
domicilio eletto in Roma, VIA FRANCO SACCHETTI, 114 presso l’avv. FRANCO
GIAMPIETRO
i sigg.ri CORAZZA FABIO E TURCHETTO ROMINA non costituitisi;
per la riforma
della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n. 261/2007, resa tra
le parti, concernente ORDINE DI RIMOZIONE E AVVIO DEL RECUPERO O SMALTIMENTO
RIFIUTI ABBANDONATI;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI PORCIA;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Udito, altresì, l’avvocato Longo, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il comune di Porcia riceveva, da parte dei proprietari di alcuni terreni, una
segnalazione sul rinvenimento, nel sottosuolo, di rifiuti per circa 80 mc.
A seguito di accertamenti risultava che del loro abbandono doveva ritenersi
responsabile, in un periodo risalente agli anni ‘60/’70, il sig. Ragagnin Bruno,
deceduto, i cui diretti aventi causa, Ragagnin Maria e Vilma, qui appellanti,
avevano ceduto, nel 2005, i terreni agli attuali proprietari.
Con provvedimento n. 3/06 il comune, poichè le ricorrenti si erano dichiarate a
conoscenza, sin da bambine, di tali fatti, ha ritenuto l’art. 192 del D.Lgs. n.
152/06 applicabile in via estensiva anche nei confronti di coloro che con
comportamento omissivo, di controllo o di denuncia all’autorità, avessero
concorso al permanere della presenza di rifiuti ed ha ingiunto loro la
rimozione, il recupero e lo smaltimento degli stessi.
Il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso tale provvedimento avendo
ritenuto che, le ricorrenti, avendo omesso di effettuare i dovuti controlli e
non avendo comunicato all’autorità la situazione di danno ambientale di cui
erano a conoscenza, si sarebbero rese responsabili a titolo si colpa.
Con l’appello in esame si sostiene il vizio di travisamento dei fatti in quanto
non sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, la presenza dell’elemento
soggettivo del dolo o della colpa, mancando il nesso di causalità tra la
condotta delle appellanti e l’evento dannoso, dato che tale nesso eziologico non
potrebbe collegarsi alla mera conoscenza di una situazione di fatto.
Il comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di
appello.
DIRITTO
L’appello deve ritenersi fondato.
L’art. 192 del D.L.gs. n. 152/06, in caso di abbandono e deposito di rifiuti,
attribuisce l’obbligo del recupero smaltimento e ripristino dello stato dei
luoghi all’autore dell’abuso, in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento dell’area ai quali tale violazione sia
imputabile al titolo di dolo o di colpa.
La norma risulta quindi puntuale nel prescrivere il dolo o la colpa del
responsabile dell’abuso, elemento che non può rinvenirsi nella mera conoscenza
di un fatto in cui altri siano i responsabili.
La norma non permette, quindi, l’interpretazione estensiva proposta dal comune
secondo cui tali obblighi sarebbero addebitabili al vecchio proprietario
dell’area non autore dell’abuso.
La stessa determinazione, successivamente emanata dalla Pro-vincia in data
2/7/07, individua il soggetto responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art.
244 e segg. del D.L.gs. n. 152/06.
Del resto, nessun nesso eziologico, e quindi di responsabilità a titolo di dolo
di colpa può porsi a carico delle appellanti ai fini di cui all’articolo 192
cit., non potendo tale collegamento farsi coincidere con il fatto che le
appellanti abbiano conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi
della situazione lamentata, potendo tale fatto, semmai, costituire il
presupposto per il risarcimento dei danni in altra sede.
In relazione a quanto esposto, l’appello va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente
pronunciando sull’appello n. 4787/07, meglio specificato in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e gli atti ivi
impugnati; pone le spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00),
a carico della controparte costituita.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2007, alla
presenza nei seguenti magistrati:
Pres. Sergio Santoro
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Adolfo Metro Est.
Cons. Giancarlo Giambartolomei
L'ESTENSORE
f.to Adolfo Metro
IL PRESIDENTE
f.to Sergio Santoro
IL
SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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