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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.C. 27/11/2007), Sentenza n. 82



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso agli atti - Oggetto della domanda - Atti meramente ricognitivi - Esclusione. L’azione per l’accesso agli atti ha per oggetto la visione ed estrazione di copia di documenti in possesso dell’amministrazione, mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi. Pres. Varrone - Est. Atzeni - Salvatore (avv. Torrelli) c. Provveditorato agli Studi, ora Ufficio Scolastico Provinciale, di Teramo (n.c.), (conferma Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo sentenza n. 139/2002 del 27/03/2002, resa inter partes). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.c. 27/11/2007), Sentenza n. 82

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istanza di accesso agli atti - Silenzio rifiuto - Formazione - Termine decadenziale - Art. 25 c. 5° L. n. 241/1990. E' inammissibile il ricorso per l'accesso agli atti amministrativi, proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 25, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrente dalla formazione del silenzio rifiuto sulla relativa istanza. Pres. Varrone - Est. Atzeni - Salvatore (avv. Torrelli) c. Provveditorato agli Studi, ora Ufficio Scolastico Provinciale, di Teramo (n.c.), (conferma Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo sentenza n. 139/2002 del 27/03/2002, resa inter partes). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.c. 27/11/2007), Sentenza n. 82
 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.82/2008
Reg. Dec.
N. 4034 Reg. Ric.
ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


 
sul ricorso in appello n. 4034/2002, proposto dalla sig.ra Maria Gabriella Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Torrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Anna Rita Zedda in Roma, via F. Delpino n. 7;

contro

 

il Provveditorato agli Studi, ora Ufficio Scolastico Provinciale, di Teramo in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;


per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo n. 139/2002 in data 27 marzo 2002, resa inter partes;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 27 novembre 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni. Nessuno è comparso per le parti;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo la prof.ssa Maria Gabriella Salvatore, collocata in posizione utile nella graduatoria permanente per soli titoli ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per la classe di concorso AO29, chiedeva l’annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione scolastica in ordine alla domanda prodotta in data 22.02.2001 e quindi la declaratoria dell’obbligo di provvedere in ordine alla domanda predetta, seguita dall’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato all’amministrazione resistente in data 19.3.2001, volta a conoscere dati, risultanti da documenti in possesso dell’Amministrazione scolastica, concernenti il numero delle nomine in ruolo e/o assunzioni a tempo indeterminato conferite nel decennio dall’a.s. 1990/91 all’a.s. 2000/2001 e, segnatamente, il numero delle nomina del concorso ordinario e quello del concorso per soli titoli, nonché il numero dei trasferimenti da fuori provincia e dei passaggi in ruolo disposti dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2000/2001.


2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo dichiarava inammissibile il ricorso, il cui oggetto è stato qualificato come accesso agli atti, per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 25, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrente dalla formazione del silenzio rifiuto sulla relativa istanza.


3. Avverso detta sentenza propone appello la prof.ssa Maria Gabriella Salvatore, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento.


4. All’udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


5. L’appello è infondato.
La domanda dell’odierna appellante, volta ad ottenere gli elementi conoscitivi elencati al punto 1 che precede, correttamente è stata qualificata, dai giudici di prime cure, come istanza di accesso agli atti, in quanto non è stato chiesto all’amministrazione di svolgere un’attività procedimentale, volta all’esercizio di un potere autoritativo; è stato, invece, chiesto di raccogliere materiale informativo, necessario all’appellante per la eventuale tutela di un proprio interesse.
Trova quindi applicazione il principio, pacifico, secondo il quale l’azione per l’accesso agli atti ha per oggetto la visione ed estrazione di copia di documenti in possesso dell’amministrazione, mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi.
La correttezza dell’impostazione dei giudici di prime cure è ulteriormente avvalorata dal fatto che l’appellante non deduce in giudizio un interesse diverso da quello alla mera conoscenza degli elementi richiesti, mentre rimane ipotetica la lesione di un suo interesse legittimo.


6. L’appello deve, di conseguenza, esser respinto.


In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Nulla per le spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere Est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
MANFREDO ATZENI
Segretario
VITTORIO ZOFFOLI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


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