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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 840



APPALTI - Annullamento atti di gara e richiesta di rinnovazione - Interesse strumentale - Utile partecipazione delle ditte - Criterio della graduazione dei motivi del ricorso. In materia di appalti, la lamentata perplessità degli atti di gara, diretta a censurare l’intera procedura al fine di dar luogo alla sua rinnovazione, non può ritenersi di rilevanza tale da impedire l’utile partecipazione delle ditte. Pres. Iannotta - Est. Metro - Geotec Ambiente Srl In P. E Q. Cppo Ati Ati Ecocampania Srl (Avv. Sticchi Damiani) c. Autorita’ per la Gestione Rifiuti Urbani Bacino Le/3 (Avv. Flascassovitti) (conferma sentenza del TAR PUGLIA - LECCE Sezione II n. 5493/2006, resa tra le parti, concernente Affidamento Servizi di Igiene Urbana). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 840


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.840/08 REG. DEC.
N. 79 REG. RIC.
ANNO: 2007
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sul ricorso in appello n. 79/2007 del 04/01/2007, proposto dalla GEOTEC AMBIENTE SRL IN P. E Q. CPPO ATI ATI ECOCAMPANIA SRL rappresentata e difesa dall’avv.to ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma, VIA BOCCA DI LEONE, 78 presso l’avv.to UGO DE LUCA STUDIO BDL;
contro
l’AUTORITA’PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/3 rappresentata e difesa dall’avv.to FRANCESCO FLASCASSOVITTI con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN;
l’UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA” non costituitasi;
l’ECOTECNICA SRL Q.LE MADATARIA ATI rappresentata e difesa dall’avv.to ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma,VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l’avv.ssa C. LENOCI;
l’ATI - ARMANDO MUCCIO SRL E IN PR non costituitasi;
il sig. LIA GIUSEPPE Q. RESPONSABILE SERVIZI TECNICI AUTORITA’ non costituitosi;
l’ATI - GIAL PLAST SRL E IN PR. non costituitasi;
l’ATI - BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL E IN PR. rappresentata e difesa dall’avv.to ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l’avv.ssa C. LENOCI;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 5493/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITA’PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/3, ECOTECNICA SRL Q.LE MADATARIA ATI e ATI - BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL E IN PR.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani, Flascassovitti e Vantaggiato, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Geotec ambiente, in proprio ed in qualità di capogruppo dell’ATI Ecocampania srl, ha impugnato la sentenza del Tar Puglia Sez. di Lecce, n. 5493/06 nella parte in cui, in accoglimento del gravame incidentale della controinteressata Enotecnica srl, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda principale e di quella subordinata.


In particolare, si sostiene l’infondatezza del motivo secondo cui i due “ecocentri” previsti nel progetto tecnico della società ricorrente, non risponderebbero alle prescrizioni del capitolato ed alla normativa provinciale di riferimento.


Si afferma, inoltre, in via subordinata, l’illegittimità degli atti di indizione della gara, per illogicità e contraddittorietà manifesta, vizi che inciderebbero sulla possibilità di elaborare offerte immuni da interpretazioni contraddittorie.


Le controparti, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’improcedibilità dell’appello per avere la Prefettura di Lecce comunicato al Consorzio appaltante “informazione antimafia interdittiva” nei confronti della società ricorrente.


Inoltre, hanno sostenuto l’inammissibilità del gravame, in quanto proposto da uno soltanto dei soggetti associati in ATI e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.


DIRITTO


L’appello è infondato nel merito e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità.


Va respinto il primo motivo di appello, relativo alla carenza progettuale dell’Ati ricorrente con riferimento alle prescrizioni del capitolato sui c.d. “ecocentri”, che sono considerati, dall’appellante, come stazioni di trasferimento dei rifiuti. Tale utilizzo è espressamente vietato dal Regolamento provinciale numero 43/05 e dalla normativa di gara, che li configura non già come stoccaggio provvisorio di rifiuti, ma come strutture di riferimento per la raccolta differenziata e per promuovere e valorizzare la funzione di riciclo dei rifiuti.


Pertanto, non può aderirsi a quanto affermato da parte appellante, secondo cui la normativa di riferimento non precluderebbe l’autorizzazione di aree strutturate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti.


Va anche respinto il secondo motivo, volto a censurare l’intera procedura di gara al fine di dar luogo alla sua rinnovazione.


Come evidenziato dai giudici di prime cure, la lamentata perplessità degli atti di gara non può ritenersi di rilevanza tale da impedire l’utile partecipazione delle ditte, tanto che la stessa appellante era stata dichiarata, in un primo momento, come aggiudicataria.


Inoltre, va rilevato che l’interesse strumentale, sostenuto dall’appellante, all’annullamento della gara, va contemperato con il criterio della graduazione dei motivi del ricorso e che l’accoglimento del motivo incidentale proposto dalla controparte deve ritenersi preclusivo all’ulteriore esame dei motivi preordinati all’annullamento dell’intera gara.


In relazione a quanto esposto, l’appello va respinto, perché infondato.


Ritiene, peraltro, il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.


PQM


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 79/07, meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti costituite, le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2007, alla presenza dei seguenti magistrati:

Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aldo Fera
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Adolfo Metro Est.


L'ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro                                f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale



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