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CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V - 4 Marzo 2008 (Ud. 6/11/2007), sentenza n. 885
URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia - Impugnazione ad opera del
confinante - Termini - Dies a quo - Ultimazione dei lavori. Il
termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante
non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli
interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità
delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione
(cfr. Cons. St., Sez. V, 5.2.2007, n. 452); l’effettiva conoscenza dell’atto,
infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed
univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità
della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. St., Sez. IV,
12.2.2007, n. 599). Pres. Frascione, Est. Russo -G.P. (avv. Matassa) c. M.M. e
altri (avv. Lorusso) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1953/2002).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4/03/2008 (Ud. 6/11/2007), sentenza n. 885
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.885/08 REG.DEC.
N. 9059-9110 REG.RIC.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 9059 e 9110 del 2002, proposti:
1) n. 9059/2002, dalla sig.ra Giustina PETRUZZELLIS, rappresentata e difesa
dall'Avv. Nino Matassa ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco
Carrara, n. 24, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sinisi;
CONTRO
i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA,
rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino, in Roma, Via della Giuliana,
n. 50;
e nei confronti di
COMUNE DI GRUMO APPULA, non costituitosi;
e 2) n. 9110/2002, dal COMUNE DI GRUMO APPULA, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Iacovone ed elettivamente domiciliato
in Roma, Via del Conservatorio, n. 91, presso lo studio dell’Avv. Rosanna Conz;
CONTRO
i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA,
rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino, in Roma, Via della Giuliana,
n. 50;
e nei confronti di
la sig.ra Giustina PETRUZZELLIS, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
Bari, sez. II, n. 1953/2002 del 16.4.2002.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007, il Consigliere Nicola Russo;
Uditi gli avv.ti Matassa, per sé e per delega dell’avv. Iacovone, e Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con distinti appelli qui oggetto di formale riunione, la Sig.ra Giustina
Petruzzellis (titolare della concessione edilizia n. 38/99) ed il Comune di
Grumo Appula (Amministrazione comunale competente) impugnano la sentenza del TAR
Puglia, Sede di Bari, Seconda Sezione, n. 1953/2002.
Entrambi i ricorrenti, da diversi angoli prospettici, si dolgono della
statuizione del TAR, il quale ha annullato la citata concessione edilizia a
partire dal rilievo che essa era stata rilasciata tenendo conto della volumetria
assentibile ai sensi del piano planivolumetrico originariamente riguardante
l'area, vale a dire senza considerare che questa aveva già formato oggetto di
edificazione, sia pure parziale.
Resistono agli appelli i ricorrenti in primo grado, i quali nella memoria
prodotta in vista dell'udienza di merito richiamano anche la censura concernente
la violazione delle distanze, dichiarata assorbita in primo grado.
La causa è passata in decisione all'udienza del 6 novembre 2007.
DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso in primo grado
prospettata dalla Sig.ra Petruzzellis. Il termine per l'impugnazione di una
concessione edilizia ad opera del confinante non decorre infatti dall'avvio dei
lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado
di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni
urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione (cfr. Cons. St.,
Sez. V, 5.2.2007, n. 452); l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si
verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le
essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa
al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di
altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio
dei lavori, ma con il loro completamento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.2.2007, n.
599).
Nel merito, va rilevato che le parti appellate hanno prodotto copia
dell'elaborato peritale redatto dal CTU nella causa tra Manzari Michele +3 e la
Sig.ra Petruzzellis dinanzi all'AGO nella quale risulta affermato, con
argomentazioni che il Collegio condivide, che la costruzione de qua risulta
costruita a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 8 delle
n.t.a. Non v'è dubbio che la corrispondente censura possa essere oggetto di
esame in questa sede giacché, diversamente da quanto si riferisce nella memoria
per l'udienza di merito della Sig.ra Petruzzellis, i ricorrenti in primo grado
l'hanno richiamata (ancorché con formule non sacramentali) nella loro produzione
in vista dell'udienza.
La fondatezza della censura, in virtù del principio dell’assorbimento dei
motivi, renderebbe irrilevante la questione, accolta dal TAR, se la primitiva
edificazione avesse esaurito le potenzialità edificatorie del sito nel suo
complesso; ad avviso del Collegio, tuttavia, pare evidente che le vicende di
tale sito, come puntualmente osservato nella sentenza di primo grado, impedivano
di ritenere integra l'originaria capacità dell'area in termini di volumetria
assentibile: a tacer d'altro, le aree sulle quali soggetti terzi avevano
provveduto alla edificazione e le aree asservite non avrebbero potuto essere
computate.
Gli appelli in esame, pertanto, previa riunione, devono essere respinti, con
conseguente conferma della statuizione di rigetto di cui alla sentenza
impugnata.
Vista la complessità della vicenda le spese del presente grado di giudizio
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,
riunisce gli appelli e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con
l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Nicola Russo
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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