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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4 Marzo 2008 (Ud. 6/11/2007), sentenza n. 885



URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia - Impugnazione ad opera del confinante - Termini - Dies a quo - Ultimazione dei lavori. Il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione (cfr. Cons. St., Sez. V, 5.2.2007, n. 452); l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.2.2007, n. 599). Pres. Frascione, Est. Russo -G.P. (avv. Matassa) c. M.M. e altri (avv. Lorusso) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1953/2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4/03/2008 (Ud. 6/11/2007), sentenza n. 885


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.885/08 REG.DEC.
N. 9059-9110 REG.RIC.
ANNO 2002


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sui ricorsi in appello nn. 9059 e 9110 del 2002, proposti:
1) n. 9059/2002, dalla sig.ra Giustina PETRUZZELLIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Matassa ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Carrara, n. 24, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sinisi;
CONTRO
i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA, rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino, in Roma, Via della Giuliana, n. 50;
e nei confronti di
COMUNE DI GRUMO APPULA, non costituitosi;
e 2) n. 9110/2002, dal COMUNE DI GRUMO APPULA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Iacovone ed elettivamente domiciliato in Roma, Via del Conservatorio, n. 91, presso lo studio dell’Avv. Rosanna Conz;
CONTRO
i sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA, rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino, in Roma, Via della Giuliana, n. 50;
e nei confronti di
la sig.ra Giustina PETRUZZELLIS, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, n. 1953/2002 del 16.4.2002.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007, il Consigliere Nicola Russo;
Uditi gli avv.ti Matassa, per sé e per delega dell’avv. Iacovone, e Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con distinti appelli qui oggetto di formale riunione, la Sig.ra Giustina Petruzzellis (titolare della concessione edilizia n. 38/99) ed il Comune di Grumo Appula (Amministrazione comunale competente) impugnano la sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Seconda Sezione, n. 1953/2002.


Entrambi i ricorrenti, da diversi angoli prospettici, si dolgono della statuizione del TAR, il quale ha annullato la citata concessione edilizia a partire dal rilievo che essa era stata rilasciata tenendo conto della volumetria assentibile ai sensi del piano planivolumetrico originariamente riguardante l'area, vale a dire senza considerare che questa aveva già formato oggetto di edificazione, sia pure parziale.
Resistono agli appelli i ricorrenti in primo grado, i quali nella memoria prodotta in vista dell'udienza di merito richiamano anche la censura concernente la violazione delle distanze, dichiarata assorbita in primo grado.


La causa è passata in decisione all'udienza del 6 novembre 2007.


DIRITTO


Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso in primo grado prospettata dalla Sig.ra Petruzzellis. Il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre infatti dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione (cfr. Cons. St., Sez. V, 5.2.2007, n. 452); l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.2.2007, n. 599).


Nel merito, va rilevato che le parti appellate hanno prodotto copia dell'elaborato peritale redatto dal CTU nella causa tra Manzari Michele +3 e la Sig.ra Petruzzellis dinanzi all'AGO nella quale risulta affermato, con argomentazioni che il Collegio condivide, che la costruzione de qua risulta costruita a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 8 delle n.t.a. Non v'è dubbio che la corrispondente censura possa essere oggetto di esame in questa sede giacché, diversamente da quanto si riferisce nella memoria per l'udienza di merito della Sig.ra Petruzzellis, i ricorrenti in primo grado l'hanno richiamata (ancorché con formule non sacramentali) nella loro produzione in vista dell'udienza.


La fondatezza della censura, in virtù del principio dell’assorbimento dei motivi, renderebbe irrilevante la questione, accolta dal TAR, se la primitiva edificazione avesse esaurito le potenzialità edificatorie del sito nel suo complesso; ad avviso del Collegio, tuttavia, pare evidente che le vicende di tale sito, come puntualmente osservato nella sentenza di primo grado, impedivano di ritenere integra l'originaria capacità dell'area in termini di volumetria assentibile: a tacer d'altro, le aree sulle quali soggetti terzi avevano provveduto alla edificazione e le aree asservite non avrebbero potuto essere computate.


Gli appelli in esame, pertanto, previa riunione, devono essere respinti, con conseguente conferma della statuizione di rigetto di cui alla sentenza impugnata.


Vista la complessità della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li respinge.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere est.


L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE
F.to Nicola Russo                                           F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale



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