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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 26/10/2007), Sentenza n. 887



RIFIUTI - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Istanza per il rinnovo della iscrizione nel registro provinciale delle imprese - Legittimi titolari del potere di rappresentanza - Soggetti privi del potere - Atti di esclusione dei concorrenti - Sentenza di riabilitazione civile - Ininfluenza. Non possono ritenersi validamente costituiti in giudizio ed essere considerati legittimi titolari del potere di rappresentanza di una società, l’amministratore unico di una società dichiarata fallita e il procuratore generale nominato con procura generale conferita da un soggetto privo del relativo potere. Per cui, è irrilevante la sentenza di riabilitazione civile, atteso che tale pronuncia non può sanare la nullità delle precedenti deliberazioni relative alla sua nomina ad amministratore unico della società. Pres. Santoro - Est. Marchitiello - Tersan Puglia & Sud Italia S.p.A. (Avv. Paccione) c. Provincia di Bari (avv. Lorusso) (dichiara inammissibile l’appello - T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, sezione III, il 28 gennaio 2004, n. 238). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 26/10/2007), Sentenza n. 887


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.877/08 REG.DEC.
N.8876 REG.RIC.
ANNO 1999


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso n. 8876/1999 proposto dal Sig. Luigi Gioia, rappresentato e difeso dall’Avv. Arcangelo D’Avino, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Calcutta, n. 45, presso lo studio dell’Avv. Alberto D’Auria,
CONTRO
la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Baroni dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone, n. 61,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 13,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione III, del 27.7.1998, n. 2526;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’11.12.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Buandanno per delega di Baroni e l’avv. Dello Stato Fedeli, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Il Sig. Luigi Gioia, dipendente regionale con la VI qualifica funzionale, ha proposto appello, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma, avverso la sentenza del 27.7.1998, n. 2526, con la quale la III Sezione del T.A.R. della Campania ha respinto il suo ricorso per l’annullamento: a) della deliberazione della Giunta regionale del 25.7.1991, n. 5331; b) della decisione della C.C.A.R.C. del 25.9.1991, n. 9623, di ammissione al visto della predetta deliberazione nella parte in cui pone alcune condizioni; c) la circolare n. 8 del 1991 dell’Assessore regionale agli AA.GG. e del personale avente ad oggetto: “Richiesta di adempimenti per l’applicazione della legge regionale n. 14 del 1991 di attribuzione dello stato giuridico ed economico per il periodo 1.9.1986-31.12.1991”.


La Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’interno si sono costituiti in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.


All’udienza pubblica del 26.10.2007, l’appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO


1. - Il Sig. Luigi Gioia, proveniente dai centri di formazione professionale, ha partecipato con esito favorevole al concorso indetto ai sensi della legge regionale 9.7.1984, n. 32 – “Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale” ed ha prestato servizio per la Regione Campania con retribuzione dall’1.9.1986, data dell’assunzione effettiva del servizio, attribuita con la deliberazione della Giunta regionale del 25.3.1986, n. 4674, senza essere stato inquadrato non essendo stati adottati i provvedimenti di inquadramento previsti da detta legge n. 32.
La situazione è rimasta inalterata fino alla entrata in vigore della legge regionale 18.7.1991, n. 14 – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9.7.1984, n. 32”, che: a) ha soppresso il ruolo regionale speciale ad esaurimento; b) ha inserito il predetto personale nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale anche se in soprannumero; c) ha disposto l’inquadramento del personale secondo i criteri di corrispondenza e le dotazioni organiche contenuti in una tabella allegata (n. 1); d) ha stabilito al 1.1.1992 la decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento; e) ha sanato la situazione provvisoria per il periodo 1.9.1986-31.12.1991 con l’applicazione del trattamento economico e giuridico previsto dalla legge regionale 16.11.1989, n. 23, tenendo presenti le corrispondenze tra le qualifiche funzionali e i relativi livelli funzionali.


Con la deliberazione della Giunta regionale n. 5331 del 1991, la Regione ha provveduto all’inquadramento del personale e la C.C.A.R.C., con la decisione del 25.9.1991, n. 9623, ha vistato tale deliberazione “nell’intesa che si tratti di attribuzione di posizione giuridica ed economica del personale in questione per il periodo 1.9.1986 31.12.1991 e non d’inquadramento nei ruoli regionali, inquadramento che decorrerà dal 1.1.1992, secondo le prescrizioni della legge regionale n. 14 del 1991; che, infine, il livello a ciascuno attribuito rifletta esattamente la corrispondenza tra qualifiche funzionali e relativi livelli funzionali stabilita nella tabella A allegata alla legge regionale n. 32 del 1984 giusta previsione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 14 del 1991”.


Con la sentenza del 27.7.1998, n. 2526, la III Sezione del T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso proposto dal Sig. Gioia per l’annullamento della deliberazione n. 5331 e della decisione della C.C.A.R.C. n. 9623.


2.- L’appello proposto dal Sig. Gioia avverso tale sentenza deve essere respinto.


E’ infondato il primo motivo di appello, con il quale il Sig. Gioia contesta l’approvazione condizionata dell’organo di controllo giacché, come è stato affermato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. St. Sez. IV, 8.5.2000, n. 2637 e giurisprudenza ivi citata), l’approvazione condizionata comporta che l’amministrazione, libera di modificare l’atto seguendo i suggerimenti dell’organo di controllo, possa tempestivamente modificare il provvedimento sottoposto al controllo rendendolo legittimo.


E’ infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale il Sig. Gioia, esponendo il suo interesse ad ottenere l’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 32 del 1984 quale vincitore del concorso previsto da tale legge, ha dedotto che la legge n. 14 del 1991 non ha soppresso il ruolo ad esaurimento retroattivamente, ma solo a decorrere dal 1.1.1992, come dimostra il fatto che il nuovo inquadramento nel ruolo ordinario debba decorrere da tale data.


Come questo Consiglio di Stato ha già affermato in fattispecie del tutto identica (Cons. St. Sez. IV, 8.5.2000, n. 2637), nel vigore della legge regionale n. 32 del 1984 gli inquadramenti previsti da tale legge non sono stati attuati. Con la sopravvenuta legge n. 14 del 1991 la possibilità di ottenere tale inquadramento è venuta meno in quanto il ruolo speciale è stato soppresso, di tal che è venuta meno la possibilità di portare a compimento gli inquadramenti nel ruolo speciale ex lege n. 32 del 1984.


Si rivela inconsistente anche il terzo ed ultimo motivo di appello con il quale l’appellante ha rilevato che la retroattività della soppressione del ruolo comporta che il rapporto del personale interessato dovrebbe essere qualificato come rapporto di fatto con tutte le conseguenze che tale qualificazione comporta, anche in termini di spettanza delle differenze retributive.


La legge regionale n. 14 del 1991, infatti, disciplina retroattivamente e in modo vincolante il rapporto di lavoro del personale di cui alla legge regionale n. 32 del 1984 per quanto concerne il periodo di servizio antecedente al 1.1.1992, data di decorrenza dell’inquadramento del predetto personale nel ruolo regionale.


Le spese del secondo grado, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.


Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’11.12.2007, con l'intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere


L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marchitiello                              F.to Sergio Santoro


IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale



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