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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 9 Dicembre 2008, Sentenza n. 1006
ENERGIA - Impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - D.lgs.n. 387/2003 -
Regione siciliana -Diretta applicazione - Autorizzazione unica - Procedimento
unico. Le disposizioni del d. lgs. n. 387/2003, e segnatamente l’art. 12,
trovano diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana, ai sensi
degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili richiede “un’autorizzazione unica”, a seguito di
“un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni
delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di
conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante
il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione
unica finale. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA.
e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri
e Di Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) - CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006
ENERGIA - V.I.A. - Impianti di produzione di energia mediante sfruttamento
del vento - Assoggettamento a V.I.A. - Allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996,
punto 2, lett. e). I progetti d’impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12
aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999.
Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica
Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di
Salvo)- (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006
ENERGIA - V.I.A. - Costruzione ed esercizio degli impianti eolici -
Conferenza di servizi - D.P.R. 12 aprile 1996 - L.R. Sicilia n. 6/2001 -
Principio di obbligatorietà della conferenza di servizi - Soprintendenza per i
beni archeologici - Parere sulla compatibilità paesaggistica - Esercizio del
potere al di fuori della conferenza di servizi - Illegittimità. Nel contesto
normativo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, a cui principi fa richiamo la L.R.
Sicilia 3 maggio 2001, n. 6, e alla luce del principio di obbligatorietà della
conferenza di servizi (articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, come modificato
dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) tutte le amministrazioni
tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione
d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici,
devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi. Ciò
comporta che la Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di
pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione al di fuori della conferenza di
servizi: infatti, per quanto, astrattamente, il potere di rilasciare pareri
sulla compatibilità paesaggistica spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve
necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è
accennato. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai
BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti
Tafuri, Tafuri e Di Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre
2008, n. 1006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 1006/08 Reg.Dec.
N. 1254 Reg.Ric.
ANNO 2007
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1254/07 proposto da
ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC.AA. E PUBBLICA ISTRUZIONE e SOPRINTENDENZA
BB.CC.AA. DI ENNA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ope
legis;
c o n t r o
ENERGIA PULITA s.r.l., corrente in Leonforte (EN), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvo-cati Luigi Tafuri,
Gaetano Tafuri e Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via
Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’ultimo;
e nei confronti
della PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez.
I) n. 1227/07 del 12 aprile – 12 luglio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avvocati L. Tafuri, G. Tafuri e
L. Di Salvo per la Energia Pulita s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 2008 l’avvocato dello Stato Mango per
le amministrazioni appellanti e l’avvocato L. Di Sal-vo per la società
appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La società odierna appellata ha presentato un progetto per la costruzione di una
centrale eolica. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente ha espresso un parere
negativo.
Anche la provincia emetteva parere negativo.
Avverso i detti pareri la società ha adito il TAR lamentando:
1. Violazione dell’articolo 12 commi 3 e 4 del decreto legislativo 387 del 2003
che prevede l’autorizzazione unica, mentre sono state richieste autorizzazioni
separate alla soprintendenza ed alla provincia.
2. Il pronunciamento della provincia doveva esprimersi all’interno della
conferenza di servizi.
3. Gli articoli 146 e 152 del codice dei beni culturali non si applicano agli
impianti eolici.
4. L’articolo 91 comma 6 della LR n. 6 del 2001 prevede la com-petenza unica
dell’assessorato per gli impianti eolici.
5. Il parere è immotivato e generico.
6. Il parco eolico non insiste in nessuna area protetta o zona co-munitaria ed è
distante 350 metri da questa ultima, per cui in area sensibile ma non dentro
l’area protetta.
7. Ai sensi del decreto assessorile 123 del 2005 la compatibilità in zone
sensibili deve essere accertata caso per caso.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate resi-stendo.
Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:
1. La competenza al diniego è dell’Assessorato ambiente come risulta dal
combinato disposto:
a. Dell’articolo 1 del decreto assessorile 28 aprile 2005 (secondo cui si
applicano le direttive ed i criteri degli allegati);
b. Dell’allegato A (necessità di sottoporre i progetti alla compati-bilità
ambientale ex articolo 5 del dpr 12 aprile 1996 sulla VIA);
2. Necessità di sottoporre alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo
5 del d.p.r. n. 357 del 1998 (in caso di incidenza su siti di importanza
comunitaria o a meno di due chilometri da essi). L’articolo 5 del d.p.r. 357 del
1998, dispone la trasmissione della domanda a comuni e province ed enti di
gestione, se insiste in parco, che devono rendere il parere entro sessanta
giorni; senza parere l’autorità decide nei successivi novanta;
3. L’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 indivi-dua quale
autorità competente l’Assessorato.
Avverso la sentenza propone appello l'Assessorato lamentando:
1. L’articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 non si applica in Sicilia
perché non è stato recepito e la materia è di competenza esclusiva della Regione
in quanto disciplina di procedimenti nelle materie riservate (ambiente o
paesaggio).
2. Le competenze ambientali sono diverse da quelle culturali di tutela.
3. L’articolo 91 della legge regionale n. 6 del 2001 ha recepito il d.p.r. 12
aprile 1996 sui procedimenti di VIA e quindi non influisce sui procedimenti per
il paesaggio.
4. Il decreto assessorile 28 aprile 2005 è un regolamento di attua-zione delle
procedure di VIA e quindi l'attribuzione all’ARTA della competenza è in tale
materia e non nella materia paesaggistica.
5. Essendo atto regolamentare non può avere inciso nel regime delle competenze
tra gli assessori (D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70) e sulle competenze di legge.
6. Forse la competenza potrebbe essere dell'’assessorato all’indu-stria, se si
tratta di far prevalere la disciplina VIA.
7. La conseguenza aberrante della sentenza sarebbe che la Soprintendenza non
avrebbe titolo ad intervenire se non nella conferenza di servizi che però non è
applicabile non essendo stato recepito il detto articolo 12.
8. La competenza deriva invece dall’articolo 146 e dal 152 del codice BB.CC..
9. Nel merito la ricorrente ha travalicato il giudizio sulla discre-zionalità
tecnica fondata sulla rilevanza archeologica delle zone limitrofe, ex art. 152
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Si costituisce in giudizio la società riproponendo i motivi di primo grado ed in
particolare eccependo l’illegittimità di un diniego fondato su una motivazione
non caso per caso.
D I R I T T O
I provvedimenti impugnati in primo grado sono illegittimi, sia pure sotto
profili diversi da quelli evidenziati dal TAR.
Sotto un primo profilo, va ricordato che la materia è disciplinata dal D. Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE.
In particolare, l’art. 12 del citato decreto detta norme per la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.
Il comma 3 del predetto art. 12 dispone che “la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili …
sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione …, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza dei
servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione …”.
In base al successivo comma 4, “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo
a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato …”.
Le suddette disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione
nei confronti della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Nor-me generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Infatti, il comma 8 del predetto art. 11 dispone che “gli atti normativi statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione”, e “… perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma …”.
Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs.
n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “un’autorizzazione
unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere
espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti
per l’autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede
di conferenza di servizi.
Sotto altro profilo, si rileva che i progetti d’impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del
D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), ag-giunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3
settembre 1999.
Nell'ambito della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 91 della L.R. 3 maggio
2001, n. 6: - la valutazione di impatto ambientale è svolta nel rispetto dei
principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 (comma 1); -
l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 2); - il giudizio
di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o
autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali (comma 6).
Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato
D.P.R. 12 aprile 1996, “l'autorità competente (ad espri-mere il giudizio di
compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza
partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà
dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella
conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza
stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza”.
Il richiamato articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica
apportata dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso
obbligatoria la conferenza di servizi.
Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta
che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in
tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di
maggioranza, richiesto in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14
ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
In base a tale disposizione, “All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.”
In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale finalità di
valutare e contemperare i diversi interessi pubblici.
Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni - e quindi
anche la Soprintendenza ricorrente - tenute ad adottare le proprie
determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la
costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio
avviso in sede di conferenza dei servizi.
Per quanto precede, la predetta Soprintendenza per i beni ar-cheologici non ha
il potere di pronunciarsi sull’istanza della società interessata, al di fuori
della conferenza di servizi e dunque il provve-dimento impugnato è illegittimo
per incompetenza assoluta. Infatti, per quanto, astrattamente, il potere in
questione (parere sulla compatibilità paesaggistica) spetti alla Soprintendenza,
lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di
cui si è accennato. Fuori della medesima procedura il potere non compete
assolutamente alla Soprintendenza, la quale non ha os ad loquendum se non
nell’ambito della procedura. Fuori di essa, quindi, la Soprintendenza si
comporta alla stregua di un’Autorità amministrativa priva di alcun potere in
materia.
La sentenza appellata va quindi confermata, sia pure modifi-candone in parte la
motivazione.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese,
competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo
accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due
gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3
aprile 2008, con l’intervento dei signori:
Riccardo Virgilio, Presidente,
Claudio Zucchelli, estensore,
Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Claudio Zucchelli, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 9 dicembre 2008
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