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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 6 Marzo 2008, Sentenza n. 144
URBANISTICA E EDILIZIA -
Concessione demaniale marittima - Violazione di norme urbanistiche - Comitato -
Tutela dell’interesse comune - Legittimazione ad agire - Fondamento. La
legittimazione ad agire, per violazione di norme urbanistiche, in capo al
Comitato è la stessa che avrebbe avuto anche uno solo dei suoi componenti quale
soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito su cui incide
il provvedimento asseritamente illegittimo, non potendosi concepire che diritti
esercitabili da soggetti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal
comitato dagli stessi formato, a tutela dell’interesse comune. Pres. Barbagallo
- Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c.
Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma
T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Sicilia 6 Marzo 2008
Sentenza n. 144
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione demaniale marittima - Proposizione di
azioni giurisdizionali - Legittimazione ad impugnare - Comitato - Requisiti.
La legittimazione ad impugnare provvedimenti, in capo al Comitato, deve essere
ricercata non tanto sulla base delle disposizioni che consentono la proposizione
di azioni giurisdizionali alle associazioni ambientaliste, ma in considerazione
della posizione di proprietari di immobili limitrofi a quella oggetto della
concessione. In sintesi, non rileva il numero dei soggetti che siano insorti
contro la concessione ma rileva, da un lato, che la legittimazione del comitato
coincide con quella di almeno uno dei suoi componenti e, dall’altro, che il
vaglio di legittimità si svolge in modo identico che se l’impugnativa fosse
stata proposta da una sola persona. Pres. Barbagallo - Est. De Francisco -
Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c. Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura
(avv. Pitruzzella) ed altri (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo
(sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006). Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia 6/03/2008 Sentenza n. 144
PROCEDURE E VARIE - Data di conoscenza dell’atto impugnato - Dimostrazione -
Onere. La piena prova della data di conoscenza dell’atto impugnato in capo
al ricorrente deve essere fornita da chi eccepisca l’irricevibilità. Pres.
Barbagallo - Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino)
c. Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma
T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Sicilia 6 Marzo 2008,
Sentenza n. 144
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 144/08 Reg.Dec.
N. 1514 Reg.Ric.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1514/2006, proposto da
ITALNAUTICA s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Ennio Gullo e Luciano Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Palermo,
viale Regione Siciliana N.O. n. 7450, presso lo studio del secondo;
c o n t r o
PIETRO BORGESE, in proprio e nella qualità di coordinatore e legale
rappresentante pro tempore del COMITATO SPONTANEO SALVARE L’ADDAURA,
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pitruzzella ed elettivamente
domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio delo stesso;
e nei confronti
dell’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE e della CAPITANERIA DI PORTO -
UFFICIO DEMANIO DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge
domiciliati;
del COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666
del 18 luglio 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Pitruzzella per Pietro
Borgese in proprio e n.q. e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato
regionale territorio e ambiente e per la Capitaneria di Porto - Ufficio Demanio
di Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze di questo C.G.A. n. 376 del 19 maggio 2006 e n. 995 del 15
dicembre 2006;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 29 maggio 2007, il Consigliere Ermanno de
Francisco;
Uditi altresì l’avv. L. Pellegrino per la società appellante, l’avv. G.
Pitruzzella per Pietro Borgese in proprio e n.q. e l’avv. dello Stato Bucalo per
l’Assessorato regionale territorio e ambiente e per la Capitaneria di Porto -
Ufficio Demanio di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha
accolto il ricorso del Comitato appellato (e del suo presidente anche in
proprio) per l’annullamento della nota prot. n. 19626 del 24 marzo 2005, con cui
l’Assessorato Territorio e Ambiente ha disposto “il rilascio della concessione
demaniale marittima, licenza quadriennale, in favore della ditta Italnautica
s.r.l., alle condizioni e con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti”
relativamente all’area demaniale marittima di mq. 30.000 circa, censita su
porzione della particella 129 del foglio di mappa 12/a del N.C.T. del Comune di
Palermo, località Addaura.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Vanno in primo luogo disattesi i motivi di appello con cui si reiterano le
eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso introduttivo, per
tardività e difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Quanto al primo punto, è sufficiente osservare che la piena prova della data di
conoscenza dell’atto impugnato in capo al ricorrente deve essere fornita da chi
eccepisca l’irricevibilità, ciò che nella specie non consta essere avvenuto.
Se, dunque, è esatta l’affermazione della non rilevanza della data di
costituzione del comitato - che, ovviamente, non rimette in termini i soggetti
associati nei cui confronti sia scaduto il termine per ricorrere - è tuttavia
dirimente il rilievo che i proprietari di fondi vicini a quello interessato
dalle asserite violazioni urbanistiche non hanno avviso del provvedimento
rilasciato al controinteressato, sicché sarebbe stato onere di quest’ultimo, qui
appellante, comprovare per ciascuno di essi la data di conoscenza dell’esistenza
e della lesività di detto atto.
Quanto invece al secondo punto, esattamente la sentenza gravata ha chiarito che
la legittimazione in capo al Comitato è la stessa che avrebbe avuto anche uno
solo dei suoi componenti (e dunque, quantomeno, il suo presidente, che ha
infatti proposto anche in proprio la domanda) quale soggetto proprietario di
immobili ubicati in prossimità del sito su cui incide il provvedimento
impugnato, asseritamente illegittimo anche per violazione di norme urbanistiche.
Correttamente, infatti, il primo giudice ha affermato che “la legittimazione ad
impugnare i provvedimenti in esame, da parte degli odierni ricorrenti, deve
essere ricercata non tanto sulla base delle disposizioni che consentono la
proposizione di azioni giurisdizionali alle associazioni ambientaliste, ma in
considerazione della posizione di proprietari di immobili limitrofi a quella
oggetto della concessione in esame. Sul punto va chiarito che tale posizione,
oltre che in capo a Pietro Borghese, è riscontrabile anche in capo al Comitato
"Salvare l’Addaura", non potendosi concepire che diritti esercitabili da
soggetti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal comitato dagli
stessi formato, a tutela dell’interesse comune”.
Né v’è dubbio sull’applicabilità al caso di specie, ai fini della legittimazione
all’azione, dello stesso criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e
la zona interessata dall'intervento assentito” che la giurisprudenza ha forgiato
in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche
in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto
assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un
loro centro di interessi.
Infine, sul piano giuridico - a differenza di quello politico - non rileva il
numero dei soggetti che, nella specie, siano insorti contro la qui impugnata
concessione: con il duplice corollario che, da un lato, la legittimazione del
comitato coincide con quella di almeno uno dei suoi componenti e, dall’altro,
che il vaglio di legittimità si svolge in modo identico che se l’impugnativa
fosse stata proposta da una sola persona.
2. - Nel merito, viceversa, l’appello è fondato.
Si premette che non rileva la dedotta “mancata impugnazione di tutti gli atti
presupposti e prodromici all’atto di concessione demaniale tra cui: bando di
gara …; delibera del consiglio comunale di Palermo n. 228/99; variante al
P.R.G.”, dato che si tratta, appunto, di verificare la conformità dell’impugnata
concessione demaniale marittima con gli atti generali che ne disciplinano il
rilascio.
La sentenza gravata ha accolto il primo motivo di ricorso, proprio sull’assunto
che “la concessione demaniale in esame è in contrasto con le prescrizioni
urbanistiche dettate per la zona in questione”.
Tale contrasto deriverebbe dal fatto che il contenuto dell’atto impugnato non
sarebbe conforme “alle previsioni ed ai vincoli del vigente strumento
urbanistico, [per il quale] sono ammissibili progetti che prevedano
esclusivamente interventi volti alla diretta fruizione del mare e della costa”,
da cui esulerebbe quello dell’odierna appellante.
Il Collegio, dopo un più approfondito esame degli atti di causa, è giunto alla
determinazione di dover ribadire la diversa conclusione già espressa
nell’ordinanza cautelare 19 maggio 2006, n. 376: e cioè che, diversamente da
quanto sostenuto dai ricorrenti originari e condiviso dalla sentenza gravata,
gli interventi che la Italnautica potrà porre in essere in base all’impugnata
concessione non travalicano i limiti posti dall’art. 22 delle N.T.A. del vigente
P.R.G. (cfr., in particolare, il relativo ultimo comma), non potendosi ritenere
autorizzato lo svolgimento di attività industriale di tipo
cantieristico-costruttivo, bensì solo quella di rimessaggio, alaggio e varo di
imbarcazioni da diporto, con le connesse attività di assistenza e riparazione di
esse.
Così individuato l’esatto contenuto dell’atto impugnato, esso non risulta
illegittimo rispetto alla vigente disciplina urbanistica - siffatta esegesi del
provvedimento impugnato, ovviamente, è vincolante per le parti in causa -
proprio perché il comma 3 del cit. art. 22 delle N.T.A. consente comunque, “fino
all’approvazione dei piani di cui al comma 2”, “gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria” che, nell’area in discorso, appaiono compatibili e
sufficienti a consentire il supporto all’attività diportistica, nei sensi e
limiti testé indicati (risulta anche dalle foto in atti la presenza in loco di
capannoni utilizzabili per il ricovero delle barche e di scivoli per il relativo
alaggio).
Il Collegio - vista anche la memoria depositata il 15 maggio 2007
dall’Assessorato intimato - reputa dunque che l’attività predetta rientri tra
quelle “connesse alla fruizione della costa”, ai sensi del cit. art. 22 N.T.A.;
sicché - nei limiti testé indicati, derivanti dal relativo comma 3 - l’impugnata
concessione, che ne autorizza lo svolgimento da parte dell’appellante, non reca
i profili d’illegittimità dedotti dagli appellati.
3. - Infondato risulta, infine, il terzo motivo del ricorso originario,
dichiarato assorbito in prime cure, che deduce una pretesa “violazione e falsa
applicazione degli artt. 9, comma 2, e 32 della Costituzione”.
È una mera aspirazione dei ricorrenti, giuridicamente irrilevante, quella di
invocare un certo tipo di paesaggio (su un’area, peraltro, che già presenta le
tracce di pregressi insediamenti atti allo svolgimento dell’attività in
questione), nonché l’assunto che un centro per il rimessaggio nautico e connesse
attività marine sia, d’un lato, elemento di turbativa paesaggistica e,
dall’altro, fonte di pericolo per la salute e l’ambiente: tanto più essendosi
escluso che, in loco, possano svolgersi attività di costruzione di nuove
imbarcazioni.
4. - In conclusione, l’appello è fondato e va perciò accolto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la
compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza
gravata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2007 dal Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier
Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo
Salvia, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 6 marzo 2008
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