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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 11 aprile 2008, Sentenza n. 295
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs.
n. 42/2004 - Applicabilità - Decorrenza - Periodo anteriore - Autorizzazione in
via transitoria ex art. 143. L’art. 146 d.lgs. 42/2004, che disciplina
l’autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008)
ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani
paesaggistici, di cui al precedente art. 143. Per il periodo precedente si
applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in via
transitoria. Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni
culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) -
C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295
ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili - L. n. 387/2003 - Diretta applicazione nei confronti della Regione
siciliana - Procedimento autorizzativo unico - Conferenza di servizi. Le
disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti
della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari”. Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del
predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei
servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate devono
essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare
l’unicità del procedimento mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici
rilevanti per l’autorizzazione unica finale. Di conseguenza, anche la
Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di
servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni
culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) -
C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295
V.I.A. - Impianti industriali per la produzione di energia eolica -
Assoggettamento a V.I.A. - Principio di obbligatorietà delle conferenza di
servizi - Soprintendenza - Determinazioni - Espressione in sede di conferenza di
servizi. I progetti d’impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12
aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999
(nell’ambito della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 3 maggio 2001, n. 6).
In tale contesto normativo In, il principio di obbligatorietà della conferenza
di servizi, di cui al richiamato art. 14, c. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dall'articolo 8 della L. 15/2005, comporta che ad essa
partecipino tutte le amministrazioni interessate. Sicchè tutte le
amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le
proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la
costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio
avviso in sede di conferenza dei servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone -
Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c.
A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008,
n. 295
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 295/08 Reg.Dec.
N. 1257 Reg.Ric.
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1257/2007,
proposto da
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AM-BIENTALI E PER LA P.I., in
persona dell’assessore pro tempore e SOPRINTENDENTE pro tempore AI BB.CC.AA.
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domiciliano per legge in via A.
De Gasperi n. 81;
c o n t r o
ANEMOS ENERGIE NATURALI s.r.l., in persona del legale rappre-sentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Li Greci, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà, n. 56;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I,
n. 2074 del 3 ottobre 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Li Greci per la Anemos
Energie Naturali s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Falcone, e uditi, altresì, alla camera di
consiglio del 28 novembre 2007, l’avv. dello Stato Dell’Aira per le
Amministrazioni appellanti e l’avv. D. Cantavenera, su delega dell’avv. G. Li
Greci, per la Società appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1. In primo grado, l’Anemos Energie Naturali s.r.l. ha chiesto la dichiarazione
di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di parere previsto dal
d.lgs. 42/2004, in ordine al progetto di realizzazione di un parco eolico, in
territorio dei Comuni di Calamonaci e Ribera, avanzata dalla società interessata
il 10 aprile 2006 e seguita da integrazione documentale in data 16 giugno 2006.
L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 2074 del 2007, ora im-pugnata, ha
accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha
dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto e l’obbligo della Soprintendenza
per i beni archeologici di Agrigento di adottare un provvedimento espresso
sull’istanza della ricorrente società.
2. In sede d’appello, l’Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali e
la Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento sostengono l’erroneità
della sentenza.
L’Anemos Energie Naturali s.r.l., costituitasi in giudizio, dedu-ce
l’infondatezza del ricorso.
D I R I T T O
1. La questione controversa riguarda l’illegittimità - ritenuta dal primo
giudice - del silenzio-rifiuto, formatosi sull’istanza di parere, richiesto
dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento, ai sensi del D.Lgs.
42/2004, in ordine al progetto di realizzazione di un parco eolico, avanzata
dall’Anemos Energie Naturali s.r.l.
La sentenza è appellata dall’Assessorato regionale ai beni cul-turali ed
ambientali e dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il primo giudice ha motivato l’accoglimento del ricorso, stante l’inutile
decorso dei “termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004, come
modificato dal D.Lgs n. 157/2006 …”; preci-sa, al riguardo, che “Nel caso in
esame il termine di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, all’atto della notifica del
ricorso in esame (21.5.2007), era ampiamente (ed inutilmente) spirato, posto che
l’originaria istanza della ricorrente è stata ricevuta dalla Soprintendenza il
10.4.2006, e la relativa documentazione integrativa il 16.6.2006”.
2.2. Va premesso che l’art. 146 d.lgs. 42/2004, richiamato nella sentenza
appellata disciplina l’autorizzazione paesaggistica a regime.
Ma tale disposizione non trova applicazione fino alla scadenza del termine
previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008) ovvero, se anteriore,
all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, di cui al precedente
art. 143.
Per il periodo precedente, come nella specie, si applica l’articolo 159, recante
il procedimento di autorizzazione in via transitoria.
2.3. Più in generale, il Collegio ritiene che non sussista l’obbligo di
provvedere della Soprintendenza per i beni archeologici, all’istanza della
società interessata, connessa all’approvazione di un progetto per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili.
a) Sotto un primo profilo, va ricordato che la materia è disciplinata dal D. Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE.
In particolare, l’art. 12 del citato decreto detta norme per la
ra-zionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.
Il comma 3 del predetto art. 12 dispone che “la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili …
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione …, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza dei
servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione …”.
In base al successivo comma 4, “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo
a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato …”.
Le suddette disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione
nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari”.
Infatti, il comma 8 del predetto art. 11 dispone che “gli atti normativi statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione”, e “… perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma …”.
Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs.
n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione
unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere
espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti
per l’autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede
di conferenza di servizi.
b) Sotto altro profilo, si rileva che i progetti d’impianti indu-striali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del
D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3
settembre 1999.
Nell'ambito della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 91 della L.R. 3 maggio
2001, n. 6: - la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei
principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 (comma 1); -
l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 2); - il giudizio
di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o
autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali (comma 6).
Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato
D.P.R. 12 aprile 1996, “l'autorità competente (ad esprimere il giudizio di
compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza
partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà
dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella
conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza
stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.”
Il richiamato articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica
apportata dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso
obbligatoria la conferenza di servizi.
Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta
che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in
tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di
maggioranza, richiesto in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14
ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
In base a tale disposizione, “All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.”
In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale fi-nalità di
valutare e contemperare i diversi interessi pubblici.
Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni - e quindi
anche la Soprintendenza ricorrente - tenute ad adottare le proprie
determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la
costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio
avviso in sede di conferenza dei servizi.
3. Per quanto precede, la predetta Soprintendenza per i beni archeologici non ha
l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza della società interessata, al di fuori
della conferenza di servizi.
4. La sentenza appellata va quindi riformata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede
giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28
novembre 2007, con l’intervento dei signori: Riccar-do Virgilio, Presidente,
Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia,
componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 11 aprile 2008
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