AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
 

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 11 aprile 2008, Sentenza n. 295

 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità - Decorrenza - Periodo anteriore - Autorizzazione in via transitoria ex art. 143. L’art. 146 d.lgs. 42/2004, che disciplina l’autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008) ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, di cui al precedente art. 143. Per il periodo precedente si applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in via transitoria. Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - L. n. 387/2003 - Diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana - Procedimento autorizzativo unico - Conferenza di servizi. Le disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici rilevanti per l’autorizzazione unica finale. Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295

V.I.A. - Impianti industriali per la produzione di energia eolica - Assoggettamento a V.I.A. - Principio di obbligatorietà delle conferenza di servizi - Soprintendenza - Determinazioni - Espressione in sede di conferenza di servizi. I progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999 (nell’ambito della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 3 maggio 2001, n. 6). In tale contesto normativo In, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi, di cui al richiamato art. 14, c. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 8 della L. 15/2005, comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate. Sicchè tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 295/08 Reg.Dec.
N. 1257 Reg.Ric.
ANNO 2007


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


 

sul ricorso in appello n. 1257/2007, proposto da
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AM-BIENTALI E PER LA P.I., in persona dell’assessore pro tempore e SOPRINTENDENTE pro tempore AI BB.CC.AA. DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domiciliano per legge in via A. De Gasperi n. 81;


c o n t r o


ANEMOS ENERGIE NATURALI s.r.l., in persona del legale rappre-sentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Li Greci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà, n. 56;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I, n. 2074 del 3 ottobre 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Li Greci per la Anemos Energie Naturali s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Falcone, e uditi, altresì, alla camera di consiglio del 28 novembre 2007, l’avv. dello Stato Dell’Aira per le Amministrazioni appellanti e l’avv. D. Cantavenera, su delega dell’avv. G. Li Greci, per la Società appellata;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


F A T T O


1. In primo grado, l’Anemos Energie Naturali s.r.l. ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di parere previsto dal d.lgs. 42/2004, in ordine al progetto di realizzazione di un parco eolico, in territorio dei Comuni di Calamonaci e Ribera, avanzata dalla società interessata il 10 aprile 2006 e seguita da integrazione documentale in data 16 giugno 2006.
L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 2074 del 2007, ora im-pugnata, ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto e l’obbligo della Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento di adottare un provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente società.


2. In sede d’appello, l’Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento sostengono l’erroneità della sentenza.
L’Anemos Energie Naturali s.r.l., costituitasi in giudizio, dedu-ce l’infondatezza del ricorso.


D I R I T T O


1. La questione controversa riguarda l’illegittimità - ritenuta dal primo giudice - del silenzio-rifiuto, formatosi sull’istanza di parere, richiesto dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in ordine al progetto di realizzazione di un parco eolico, avanzata dall’Anemos Energie Naturali s.r.l.
La sentenza è appellata dall’Assessorato regionale ai beni cul-turali ed ambientali e dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Agrigento.


2. Il ricorso è fondato.


2.1. Il primo giudice ha motivato l’accoglimento del ricorso, stante l’inutile decorso dei “termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs n. 157/2006 …”; preci-sa, al riguardo, che “Nel caso in esame il termine di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, all’atto della notifica del ricorso in esame (21.5.2007), era ampiamente (ed inutilmente) spirato, posto che l’originaria istanza della ricorrente è stata ricevuta dalla Soprintendenza il 10.4.2006, e la relativa documentazione integrativa il 16.6.2006”.


2.2. Va premesso che l’art. 146 d.lgs. 42/2004, richiamato nella sentenza appellata disciplina l’autorizzazione paesaggistica a regime.
Ma tale disposizione non trova applicazione fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008) ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, di cui al precedente art. 143.
Per il periodo precedente, come nella specie, si applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in via transitoria.


2.3. Più in generale, il Collegio ritiene che non sussista l’obbligo di provvedere della Soprintendenza per i beni archeologici, all’istanza della società interessata, connessa all’approvazione di un progetto per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
a) Sotto un primo profilo, va ricordato che la materia è disciplinata dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE.
In particolare, l’art. 12 del citato decreto detta norme per la ra-zionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.
Il comma 3 del predetto art. 12 dispone che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili … sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione …, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione …”.
In base al successivo comma 4, “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato …”.
Le suddette disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Infatti, il comma 8 del predetto art. 11 dispone che “gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione”, e “… perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma …”.
Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
b) Sotto altro profilo, si rileva che i progetti d’impianti indu-striali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999.
Nell'ambito della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 91 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6: - la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 (comma 1); - l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 2); - il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali (comma 6).
Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato D.P.R. 12 aprile 1996, “l'autorità competente (ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.”
Il richiamato articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica apportata dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso obbligatoria la conferenza di servizi.
Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di maggioranza, richiesto in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
In base a tale disposizione, “All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.”
In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale fi-nalità di valutare e contemperare i diversi interessi pubblici.
Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza ricorrente - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.


3. Per quanto precede, la predetta Soprintendenza per i beni archeologici non ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza della società interessata, al di fuori della conferenza di servizi.


4. La sentenza appellata va quindi riformata.


Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, con l’intervento dei signori: Riccar-do Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.


F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore


F.to: Loredana Lopez, Segretario


Depositata in segreteria
il 11 aprile 2008
 



 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it