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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 04 Luglio 2008, Sentenza n. 590
ESPROPRIAZIONE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona archeologica - Dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio - Termine per la proposizione dell’appello - Art. 23-bis, c. 1, lett. b), l. n. 1971/1074. In materia espropriativa, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 23-bis, comma 1, lett. b), l. n. 1074 del 1971, ai fini della ricevibilità dell’appello, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 23-bis “il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza” (dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento). Pres. Virgilio, Est. Falcone, Bongiorno (avv. cremona) c. Ass. Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I. (Avv. Distr. dello Stato) (Dich. irric. T.A.R. per la Sicilia - Sezione I - n. 1050 - 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 2008 - 4 luglio 2008, Sentenza n.590
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N.590/08 Reg.Dec.
NN. 513 - 882 Reg.Ric.
ANNO 2007
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello nn. 513/2007 e 882/2007 proposti da
A) - ricorso n. 513/2007 - ROSALIA BONGIORNO in CONTINO, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonino Maria Cremona, con domicilio eletto in Palermo, via M.
Stabile, n. 118/b, presso lo studio dall’avv. Maria Cultrera;
c o n t r o
l’ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P. I., in persona
dell’assessore pro tempore, e la SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI AGRIGENTO, in persona del soprintendente pro tempore, entrambi rappresentati
e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici
di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;
B) - ricorso n. 882/2007 – TERESA FAILLA, nella qualità di erede di GIUSEPPE
FAILLA, rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo Rubi-no ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via Oberdan 5, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
l’ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P. I., in persona
dell’assessore pro tempore, e la SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI AGRIGENTO, in persona del soprintendente pro tempore, come sopra
rappresentati e difesi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione I - n. 1050 del 10 maggio
2006;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le
amministrazioni appellate;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2007 il consi-gliere Pietro
Falcone, e uditi, altresì, l’avv. S. Leone Giunta, su delega dell’avv. A.M.
Cremona per Rosalia Bongiorno, l’avv. G. Rubino per Teresa Failla n.q. e l’avv.
dello Stato Caserta per le amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1. Con ricorso in primo grado, R.G. n. 3306/95 Giuseppe Failla ha chiesto
l’annullamento:
1) del decreto dell'Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana del 3 marzo 1994 n. 5324;
2) del contestuale avviso della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali,
Sezione archeologica, di Agrigento con il quale si invitavano i ricorrenti a
presentarsi presso la zona archeologica “posto di ristoro” per recarsi in
sopralluogo, unitamente ai tecnici, al fine di redigere il verbale di
consistenza degli immobili da espropriare;
3) del decreto dell'Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana n. 4314 del 28 dicembre 1985;
4) del decreto dell'Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana n. 6946 del 7 ottobre 1993, con il quale
viene dichiarata la pubblica utilità dell'intervento espropriativo.
Con altro ricorso, R.G. 3475/04, i signori Giuseppe Failla e Rosalia Bongiorno
hanno impugnato: il decreto dell'Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali e
Pubblica Istruzione della Regione Siciliana del 3 marzo 1994 n. 5324, con il
quale ha dichiarato la pubblica utilità dell’intervento espropriativo degli
immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;
nonchè il decreto assessoriale n. 6034 del 23 maggio 2003, che ha pronunziato
l’espropriazione definitiva ed autorizzato l’occupazione definitiva e permanente
in favore della Regione Siciliana, ramo archeologico artistico e storico, degli
immobili di loro proprietà ubicati nella zona “A” della Valle dei Templi di
Agrigento.
La sentenza impugnata ha previamente riuniti i ricorsi nn. 3306/1995 e 3475/2004
(unitamente al ricorso 3849/1995) e li ha accolti in parte, secondo quanto
indicato in motivazione, annullando, per quanto di ragione, i provvedimenti
impugnati secondo i profili di gravame accolti.
In sede d’appello, i signori Teresa Failla, nella qualità di erede di Giuseppe
Failla e Rosalia Buongiorno, con due ricorsi nn. 513/2007 e 882/2007, hanno
impugnato la stessa sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione I - n. 1050 del
2006, lamentandone l’erroneità, sotto diversi profili.
L’Assessorato regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I., e la
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, costituitisi in
giudizio, hanno sostenuto l’inammissibilità ed, in subordine, l’infondatezza del
ricorso.
D I R I T T O
1. In via preliminare, i ricorsi in epigrafe, nn. 513/2007 e 882/2007, vanno
riuniti in quanto appellano la stessa sentenza del T.A.R. per la Sicilia -
Sezione I - n. 1050 del 2006.
2. I ricorsi sono irricevibili, perché tardivi.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 10 maggio 2006, mentre i
ricorsi in appello n. 513/2007 e n. 882/2007 sono stati notificati,
rispettivamente, in data 10 aprile 2007 e 26 giugno 2007.
Premesso che si verte in materia espropriativa, sussumibile nella fattispecie di
cui all’art. 23-bis, comma 1, lett. b), l. n. 1074 del 1971, ai fini della
ricevibilità dell’appello, il comma 7 dello stesso art. 23-bis dispone che “il
termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R.
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione
e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza”.
Nel caso di specie, il termine per la proposizione del ricorso è spirato dopo
centoventi giorni dal 10 maggio 2006, data di pubblica-zione della sentenza.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede
giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe e li dichiara irricevibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29
novembre 2007, con l’intervento dei signori: Riccar-do Virgilio, Presidente,
Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia,
componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 4 luglio 2008
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