AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 04 Luglio 2008, Sentenza n. 591
APPALTI - PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Azione amministrativa illegittima - Interpretazione di norme
giuridiche - Responsabilità per danni - Criterio soggettivo di imputazione -
Colpa lieve - Calcolo del risarcimento - Obbligo dell’impresa di documentare -
Fattispecie: erronea individuazione dell’aggiudicatario nella gara - Art. 345,
l. n. 2248/1865, all. F e dell'art. 37 septies c. 1 lett. c), l. n.
109/1994, aggiunto dall'art. 11, l. n. 415/1998. Il criterio soggettivo di
imputazione necessario per configurare a carico della pubblica amministrazione
la responsabilità per danni da azione amministrativa illegittima è costituito
dalla colpa lieve. L’esclusione di responsabilità in presenza di mera culpa
levis, concernendo soltanto le prestazioni che possano implicare la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non può comunque riferirsi
all’attività di mera interpretazione di norme giuridiche. Fattispecie: erronea
individuazione dell’aggiudicatario nella gara. Quanto alla misura del
risarcimento del danno, l'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione
dell'appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità
dell'azione amministrativa, può essere risarcito riconoscendo la spettanza
dell'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo offerto, ai sensi
dell'art. 345, l. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 37 septies
comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18
novembre 1998, n. 415. A tal fine, l'impresa deve documentare di non aver potuto
utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l'espletamento di
altri servizi; mentre ove tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere
che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo
svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo
in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tal caso, il risarcimento può
essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa
(Cons. Stato, sez. IV, 31/10/2006, n. 6456). Pres. Virgilio, Est. Falcone,
P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed
altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del
19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591
APPALTI - Bando di gara - Offerte uguali - Aggiudicazione attraverso
sorteggio - Metodo meramente residuale - Art. 77 R.D. n. 827/1924. Ai sensi
dell’art. 77 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in caso di offerte uguali, il sorteggio
deve ritenersi metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile
soltanto qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo. (C.G.A.
19/03/2002, n. 144; ord. 29/07/2004, n. 685 e 15/02/2005, n. 61). Pres.
Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi
(avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di
Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità patrimoniale della p.a. - Azione di
risarcimento del danno - Presupposti - Art. 2043 c.c.. Ai fini
dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, deve valutarsi la
sussistenza dell'elemento psicologico, quanto meno della colpa, in quanto la
responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente all'annullamento di
provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dall'art.
2043 c.c., in base al quale l'imputazione non può avvenire sulla base del mero
dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la
predetta adozione (e l'esecuzione dell'atto impugnato) sia avvenuta in
violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona
amministrazione alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente
ispirarsi (Cons. Stato, sez. V, 6/03/2007, n. 1049). Pres. Virgilio, Est.
Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e
Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III)
del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Interpretazione di norme giuridiche - Errore
esegetico - Responsabilità della p.a. - Sussistenza - Normale prudenza e
diligenza - Necessità. L’Amministrazione interpreta a proprio rischio le
norme giuridiche, al pari di come del resto avviene per ogni altro soggetto
dell’ordinamento; cioè senza alcuna certezza dell’esattezza di tale propria
esegesi, e - soprattutto - senza poter vantare alcuna speciale irresponsabilità
per le conseguenze economicamente pregiudizievoli dell’esegesi eventualmente
erronea della nuova norma (in altri termini, essa non può trasferire sui terzi
il danno ingiusto cagionato da un proprio eventuale errore esegetico). A fronte
delle perplessità scaturenti dall’interpretazione di una norma, su cui non si
sia ancora consolidato un sicuro orientamento giurisprudenziale,
l’Amministrazione che agisca con la normale prudenza e diligenza al fine di
evitare di produrre danni di cui sarebbe, altrimenti, responsabile, deve
piuttosto adottare specifiche cautele, adeguate al contesto dello specifico caso
(C.G.A. 12/04/2007, n. 361 e 18/04/2006, n. 153). Pres. Virgilio, Est. Falcone,
P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed
altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del
19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591
PROCEDURE E VARIE - Speciale disciplina di cui all'art. 23 bis l. 205/2000 -
Impugnazione - Termine - 120 gg. a pena di decadenza. In un giudizio
soggetto alla speciale disciplina di cui all'art. 23 bis l. 205/2000, il ricorso
deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine lungo di centoventi
giorni dalla pubblicazione della sentenza (Cons. Stato, sez. VI, 17/04/2007, n.
1736). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di
Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia -
sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 591/08 Reg.Dec.
N. 649 Reg.Ric.
ANNO 2007
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 649/2007, proposto da
P.P.P. s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Salvatore Cittadino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Regina
Margherita n. 42, presso lo studio dell'avv. Carmelo La Fauci Belponer;
c o n t r o
il COMUNE DI FICARAZZI, anche ricorrente incidentale, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Pirri e
Cirino Gallo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 7,
presso lo studio di quest’ultimo;
e nei confronti
della Ditta SAN GIORGIO COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di
Palermo (sez. III) - n. 165 del 19 gennaio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale degli avv.ti C. Pirri e C. Gallo per il Comune di
Ficarazzi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2007 il consigliere Pietro
Falcone, e uditi altresì l’avv. S. Cittadino per la società appellante e l’avv.
A. Ruffino, su delega dell’avv. C. Pirri, per il comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1. In primo grado, la P.P.P. s.r.l. ha chiesto l’annullamento dei verbali di
gara del 29.11.2005, del 6.12.2005 e del 19.1.2006 per l'aggiudicazione dei
lavori relativi all'intervento di riqualificazione urbana del centro storico,
attraverso la sistemazione delle Piazze S. Francesco, Aldo Moro e delle
adiacenze, nella parte in cui non è stata ammessa l’offerta migliorativa
presentata dalla ricorrente.
L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 165 del 2007, ora impugnata, ha accolto
il ricorso, ma ha rigettato la domanda risarcitoria, per mancanza di colpa
dell’amministrazione.
2. In sede d’appello, la P.P.P. s.r.l. sostiene l’erroneità della sentenza,
nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria.
Il Comune di Ficarazzi si è costituito in giudizio, per resistere al gravame ed
ha proposto un ricorso incidentale.
La Ditta San Giorgio Costruzioni non si è costituita in giudizio.
D I R I T T O
1. Oggetto della presente controversia è il rigetto della domanda risarcitoria,
proposta dalla P.P.P. s.r.l., a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione
della gara alla Ditta San Giorgio Costruzioni, per l’affidamento dei lavori
relativi all'intervento di riqualificazione urbana del centro storico del Comune
di Ficarazzi.
L’adito T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso, con sentenza ora appellata,
ritenendo che il seggio di gara avrebbe dovuto accogliere l’offerta migliorativa
presentata dalla medesima P.P.P. s.r.l., ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
827/1924, ed aggiudicarle l’appalto.
La stessa sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria, per difetto
dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione.
Sul punto, il primo giudice richiama le oscillazioni giurisprudenziali sulla
prevalenza o meno: - della clausola di bando, che, in caso di offerte economiche
uguali, imponeva il sorteggio, - o dell’interpretazione e integrazione di tale
clausola alla stregua dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale
ammette il ricorso al sorteggio solo ove nessuno di coloro che hanno fatto
offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta.
Con l’atto d’appello principale, la P.P.P. s.r.l. impugna la sentenza, n. 165
del 2007, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria.
2. Il Comune di Ficarazzi, costituitosi in giudizio, ha proposto un ricorso
incidentale, chiedendo la riforma della sentenza, nella parte in cui ha
annullato i verbali di gara e l’aggiudicazione dei lavori; sostenendo
l’infondatezza dell’appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria
ed appellando la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese
della prima fase di giudizio.
3. Il ricorso incidentale è irricevibile, laddove il comune fa valere un proprio
autonomo interesse a proporre gravame avverso la sentenza, non dipendente
dall'impugnazione principale e che avrebbe legittimato la proposizione di un
autonomo appello principale.
Nella specie, il ricorso principale è circoscritto alla parte della sentenza, in
cui ha rigettato la domanda risarcitoria; mentre, con il ricorso incidentale si
chiede la riforma della sentenza, nella parte in cui ha annullato i verbali di
gara e l’aggiudicazione dei lavori. Pertanto, il ricorso del comune deve essere
qualificato come appello incidentale improprio, in quanto rivolto avverso un
capo della sentenza autonomo da quello impugnato con l’appello principale.
Ne consegue che, vertendosi in un giudizio soggetto alla speciale disciplina di
cui all'art. 23 bis l. 205/2000, doveva essere proposto, a pena di decadenza,
nel termine lungo di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza (Cons.
Stato, sez. VI, 17 aprile 2007, n. 1736). Nella fattispecie, per tale parte, il
ricorso incidentale è tardivo, in quanto notificato il 12 – 13 luglio 2007, ben
oltre il termine lungo di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza,
avvenuta il 19 gennaio 2007.
4. Il ricorso principale va accolto.
4.1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, deve
valutarsi la sussistenza dell'elemento psicologico, quanto meno della colpa, in
quanto la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente all'annullamento di
provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dall'art.
2043 c.c., in base al quale l'imputazione non può avvenire sulla base del mero
dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la
predetta adozione (e l'esecuzione dell'atto impugnato) sia avvenuta in
violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona
amministrazione alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente
ispirarsi (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1049).
Il criterio soggettivo di imputazione necessario per configurare a carico della
pubblica amministrazione la responsabilità per danni da azione amministrativa
illegittima è costituito dalla colpa lieve.
L’esclusione di responsabilità in presenza di mera culpa levis, concernendo
soltanto le prestazioni che possano implicare la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, non può comunque riferirsi all’attività di mera
interpretazione di norme giuridiche, quale è stata quella che, nella specie, ha
dato luogo all’erronea individuazione dell’aggiudicatario nella gara de qua.
Infatti l’Amministrazione interpreta a proprio rischio le norme giuridiche, al
pari di come del resto avviene per ogni altro soggetto dell’ordinamento; cioè
senza alcuna certezza dell’esattezza di tale propria esegesi, e - soprattutto -
senza poter vantare alcuna speciale irresponsabilità per le conseguenze
economicamente pregiudizievoli dell’esegesi eventualmente erronea della nuova
norma (in altri termini, essa non può trasferire sui terzi il danno ingiusto
cagionato da un proprio eventuale errore esegetico).
A fronte delle perplessità scaturenti dall’interpretazione di una norma, su cui
non si sia ancora consolidato un sicuro orientamento giurisprudenziale,
l’Amministrazione che agisca con la normale prudenza e diligenza al fine di
evitare di produrre danni di cui sarebbe, altrimenti, responsabile, deve
piuttosto adottare specifiche cautele, adeguate al contesto dello specifico caso
(C.G.A. 12 aprile 2007, n. 361 e 18 aprile 2006, n. 153).
Nella fattispecie in esame:
- questo Consiglio si era già espresso - in precedenza rispetto alla data del
bando di gara - (C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144; ord. 29 luglio 2004, n. 685 e 15
febbraio 2005, n. 61) nel senso che, ai sensi dell’art. 77 R.D. 23 maggio 1924
n. 827, in caso di offerte uguali, il sorteggio deve ritenersi metodo di
aggiudicazione meramente residuale, applicabile soltanto qualora non sia
possibile l'esperimento migliorativo;
- peraltro, il comune non ha adottato la dovuta cautela, atteso che ha fatto
proseguire i lavori, senza tener conto dell’ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1063
del 21 settembre 2006, con la quale era stata accolta l'istanza di sospensione
del provvedimento impugnato e fissata l’udienza di merito, ai sensi dell’art.
23-bis, comma 3, della L. n. 1034/1971.
5. Quanto alla misura del risarcimento del danno, l'utile economico che sarebbe
derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per
illegittimità dell'azione amministrativa, può essere risarcito riconoscendo la
spettanza dell'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo offerto, ai
sensi dell'art. 345, l. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 37 septies
comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18
novembre 1998, n. 415.
A tal fine, l'impresa deve documentare di non aver potuto utilizzare le
maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi;
mentre ove tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa
possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di
altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta
la propria perdita di utilità; in tal caso, il risarcimento può essere ridotto
in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa (Cons. Stato,
sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456).
6. Dall’accoglimento del ricorso principale e dalla conseguente riforma della
sentenza appellata, deriva l’irricevibilità del secondo motivo del ricorso
principale e del ricorso incidentale, con i quali le parti lamentano che la
sentenza di primo grado abbia compensato le spese di giudizio.
7. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte
soccombente e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe e dichiara irricevibile il
ricorso incidentale.
Condanna il comune soccombente alle spese del doppio grado di giudizio nella
misura complessiva di € 3.000 (tremila), a favore della ricorrente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nelle camere di consiglio del 29 novembre
2007 e del 2 aprile 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro,
Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 4 luglio 2008
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it