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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud.
15/02/2008), Sentenza n. 11259
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio - Assenza dell’autorizzazione - Artt. 30,
1° c. e 44 lett. b) e c), DPR n. 380/2001. Ai fini della configurabilità del
reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che
comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi
indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia
richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che
la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione. Pres.
Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III,
13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Aree urbanizzate -
Configurabilità - Fondamento. Il reato di lottizzazione abusiva si integra
non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche, nelle aree già
urbanizzate in cui la costruzione di nuovi edifici destinati ad uso residenziale
o ad esso equiparabile è destinata ad incidere sul carico che devono sopportare
le infrastrutture già esistenti o comportare la necessità del loro adeguamento,
(attraverso l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di
potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, Cass. sez.III,
2004/20373, Iervolino). Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo.
CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n.
11259
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione - Fattispecie.
Nella nozione di lottizzazione abusiva rientra anche quella che comporti una
trasformazione urbanistica ad edilizia del territorio, realizzata in concreto
con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato
con la convenzione all'uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali
modifiche apportate." (Cass. Sez. III 1996/02408, Antonioli ed altro; conf sez.
Ill, 1991/09633, Le Pira ed altro). Nella specie, vi è stata la realizzazione di
un maggior numero di unità abitative, rilevante peraltro rispetto a quello
assentito, non solo mediante frazionamento di quelle previste dalla concessione
convenzionata, ma altresì con un, sia pur modesto, aumento di superficie dei
singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio di destinazione d'uso dei
sottotetti. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI
CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259
URBANISTICA E EDILIZIA - Stravolgimento del permesso di costruire e relativa
autorizzazione lottizzatoria- Lottizzazione abusiva - Configurabilità. E’
configurabile la fattispecie della lottizzazione abusiva, quale conseguenza
dello stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione
lottizzatoria a nulla rilevando, che l'intervento sia stato eseguito in zona già
urbanizzata. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI
CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259
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UDIENZA del 15.02.2008
SENTENZA N. 214
REG. GENERALE N. 41086+41173/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli ill.mi Signori:
Presidente Dott. Claudio Vitalone
Consigliere " Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Margherita Marmo
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv. Andrea Vernazza, difensore di fiducia di
Giallombardo Roberto, n. a Borgio Verezzi il 22.12.1956, avverso le ordinanze in
data 26.10.2007 e 6.11.2007 del Tribunale di Savona, con le quali sono stati
confermati il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. in
data 3.10.2007 ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del
medesimo Tribunale in data 15.10.2007 nei confronti del predetto Giallombardo,
indagato dei reati di cui all'art. 44 b) e c) del DPR n. 380/2001.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, Avv. Andrea Vernazza, che ha concluso per l'accoglimento dei
ricorsi;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con le impugnate ordinanze il Tribunale di Savona, quale giudice del riesame, ha
confermato decreti di convalida del sequestro probatorio e di sequestro
preventivo di tre fabbricati in corso di costruzione, rispettivamente emessi dal
P.M. in data 3.10.2007 e dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.10.2007
nei confronti di Giallombardo Roberto, socio accomandatario della "Giallombardo
Roberto e C. s.a.s.", indagato dei reati di cui all'art. 44 lett. b) e c) del
DPR n. 380/2001.
Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei predetti
reati, essendo emerso dalle indagini della polizia giudiziaria che il
Giallombardo aveva realizzato un numero di appartamenti di gran lunga superiore
a quello assentito ed, in particolare, nel condominio denominato "Marta" 16
appartamenti in più, di cui cinque nel sottotetto, nel condominio "Chiara" 17
appartamenti in più di cui cinque nel sottotetto e nel condominio "Rosanna" 7
appartamenti in più di cui uno nel sottotetto.
Il tribunale del riesame, con la seconda delle ordinanza impugnate, ha osservato
che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche in zone parzialmente
urbanizzate, nelle quali si renda necessario il raccordo con il preesistente
aggregato abitativo o il potenziamento delle opere di urbanizzazione già
esistenti, e che la condotta posta in essere dall'indagato, stante I'incremento
delle unità abitative, integra astrattamente entrambe le fattispecie di reato
ipotizzate.
Avverso le ordinanze ha proposto separati ricorsi il difensore del Giallombardo,
che le denuncia per violazione di legge ed in particolare dell'art. 44 lett. c)
del DPR n. 380/2001, nonché delle norme extrapenali presupposte quali l'art. 30,
comma primo, del T.U.E., l'art. 28 della L. n. 1150/42 e l'art. 2 del DM
1444/1968 e per carenza di motivazione.
All'udienza del 15.2.2008 a stata disposta la riunione dei procedimenti n.
41173/07 e 41086/07 relativi ai predetti ricorsi.
In entrambe le impugnazioni il ricorrente, previa descrizione analitica delle
opere realizzate, premette in punto di fatto che, salvo lievi aumenti delle
superfici assentite, il maggior numero di appartamenti di cui alla contestazione
a stato realizzato mediante un'ulteriore suddivisione di quelli approvati con la
concessione edilizia convenzionata.
Si deduce, quindi, in punto di diritto che le ordinanze impugnate hanno
erroneamente affermato che i lavori eseguiti hanno dato luogo ad una
pianificazione lottizzatoria sostanzialmente divergente rispetto a quella
contenuta nel piano adottato ed approvato; che contrariamente a quanta affermato
nei predetti provvedimenti, gli edifici di cui alla contestazione si collocano
in un'area di mero completamento, già sufficientemente urbanizzata e non
soggetta a vincolo paesistico, sicché il P.R.G., che suddivide il territorio
comunale per ambiti corrispondenti alle zone omogenee, ai sensi del DM.
1444/1968, prevede per I'attuazione dell'ambito in cui sono allocati i
fabbricati il solo permesso di costruire convenzionato e non la necessità
dell'adozione di uno strumento attuativo; che le costruzioni sequestrate non
confliggono, né per destinazione d'uso, né per sagome o numero dei piani con le
norme del PRG o di programmazione urbanistica, sicché nel caso in esame
frazionamento delle unità immobiliari ed iI loro maggior numero non è
suscettibile di comportare un maggiore carico urbanistico, in quanta il
dimensionamento delle opere di urbanizzazione viene effettuato con riferimento
al parametro volumetrico e non al numero delle unità abitative; che in sostanza
i tre edifici corrispondono a quelli assentiti per destinazione d'uso e
volumetria, mentre la realizzazione di un maggior numero di unità abitative
comporta indubbiamente l'esistenza di difformità essenziali, configurandosi
quale violazione dell'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, ma non può in
astratto configurare una lottizzazione abusiva, mancando qualunque violazione di
norme del piano regolatore.
Con memoria integrativa, depositata il 28.1.2008, il ricorrente ha reso noto che
con sentenza in data 10.1.2008 il T.A.R. Liguria ha dichiarato improcedibile il
ricorso del Giallombardo avverso l'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune
di Albenga a seguito dell'avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria,
alla quale ha fatto seguito la comunicazione da parte dell'Ente locale
dell'avvio della procedura volta al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria; che i citati provvedimenti confermano l'assunto difensivo, secondo il
quale nella specie non è ravvisabile nemmeno in via astratta il reato di
lottizzazione abusiva, in quanto, in sintesi, le violazioni commesse dal
Giallombardo riguardano esclusivamente la singola concessione ottenuta, ma non
attentano alla programmazione urbanistico-edilizia voluta dal Comune di Alberga,
estrinsecatasi nel PRG e relative norme di attuazione.
I ricorsi non sono fondati.
E' opportuno rilevare preliminarmente che, secondo quanto riconosciuto dallo
stesso ricorrente, ai fini della legittimità del sequestro, nella specie risulta
comunque configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001,
sicché l'accoglimento dei motivi di gravame non potrebbe in ogni caso
determinare la revoca della misura cautelare, ma solo una declaratoria di
inefficacia della stessa con riferimento all'ulteriore reato ipotizzato dai
giudici di merito.
La doglianza si palesa, però, infondata anche con riferimento al reato di
lottizzazione abusiva ex art. 44 lett. c) del DPR n, 380/2001.
Sul punto la seconda delle ordinanze impugnate ha già puntualmente richiamato, a
confutazione della tesi difensiva dell'istante per il riesame afferente al fatto
che l'area interessata dalle costruzioni era già urbanizzata, la giurisprudenza
di questa Suprema Corte, secondo la quale "il reato di lottizzazione abusiva si
integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle
parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con
l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di
urbanizzazione pregresse...." (sez. 200420373, Iervolino, RV 228447).
Non appare dubbio, infatti, che anche nelle aree già urbanizzate la costruzione
di nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso equiparabile è
destinata ad incidere sul carico che devono sopportare le infrastrutture già
esistenti o comportare la necessità del loro adeguamento. Peraltro, è stato
anche precisato da questa Suprema Corte che "Nella nozione di lottizzazione
abusiva rientra anche quella che comporti una trasformazione urbanistica ad
edilizia del territorio, realizzata in concreto con modalità tali da non essere
più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all'uopo
stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali modifiche apportate." (sez.
199602408, Antonioli ed altro, RV 204711; conf sez. Ill, 199109633, Le Pira ed
altro, RV 187820).
Inoltre, con riferimento alla lottizzazione cosiddetta materiale, ai sensi
dell'art. 30, primo comma, del DPR n. 380/2001 "Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti a adottati, a comunque
stabilite delle leggi statali a regionali o senza la prescritta autorizzazione."
Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a
nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica
o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in
aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della
lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza
della necessaria autorizzazione.
Orbene, nel caso in esame, il permesso di costruire convenzionato contiene
l'autorizzazione richiesta ai sensi della disposizione citata, sicché lo
stravolgimento del permesso di costruire e della relativa autorizzazione
lottizzatoria mediante la realizzazione di edifici che per le loro
caratteristiche, numero di unite abitative o altro non siano più riferibili a
quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della
lottizzazione senza la prescritta autorizzazione.
Nelle impugnate ordinanze si è quindi rilevato in punto di fatto che vi è stata
la realizzazione di un maggior numero di unità abitative, peraltro rilevante
rispetto a quello assentito, non solo mediante frazionamento di quelle previste
dalla concessione convenzionata, ma altresì con un, sia pur modesto, aumento di
superficie dei singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio di
destinazione d'uso dei sottotetti.
La valutazione dei giudici di merito, peraltro necessariamente caratterizzata
dalla sommarietà del giudizio cautelare, che hanno ritenuto configurabile la
fattispecie della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello stravolgimento
del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria si palesa,
pertanto, giuridicamente corretta, a nulla rilevando, in contrario, che
l'intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata.
Va anche rilevato sul punto che l'aggravamento del carico urbanistico si palesa
astrattamente configurabile quale conseguenza della realizzazione di un numero
di appartamenti superiore a quello assentito, soprattutto allorché vi sia stata,
come nella specie, anche la modificazione della destinazione d'uso di volumi non
destinati ad abitazione.
Peraltro, ogni ulteriore valutazione sul punto deve intendersi riservata al
giudice di merito.
I rilievi che precedono sono assorbenti delle censure con le quali era stato
dedotta anche la carenza di motivazione del primo provvedimento del tribunale
del riesame.
Del tutto irrilevante si palesa, infine, la decisione del TAR Liguria citata
nella memoria difensiva del ricorrente, stante peraltro il carattere meramente
processuale della pronuncia.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in 'Roma nella Camera di Consiglio del 15.2.2008.
Depositata in Cancelleria il 13/03/2008
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