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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259



URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Trasformazione urbanistica o edilizia del territorio - Assenza dell’autorizzazione - Artt. 30, 1° c. e 44 lett. b) e c), DPR n. 380/2001.
Ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Aree urbanizzate - Configurabilità - Fondamento. Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche, nelle aree già urbanizzate in cui la costruzione di nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso equiparabile è destinata ad incidere sul carico che devono sopportare le infrastrutture già esistenti o comportare la necessità del loro adeguamento, (attraverso l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, Cass. sez.III, 2004/20373, Iervolino). Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione - Fattispecie. Nella nozione di lottizzazione abusiva rientra anche quella che comporti una trasformazione urbanistica ad edilizia del territorio, realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all'uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali modifiche apportate." (Cass. Sez. III 1996/02408, Antonioli ed altro; conf sez. Ill, 1991/09633, Le Pira ed altro). Nella specie, vi è stata la realizzazione di un maggior numero di unità abitative, rilevante peraltro rispetto a quello assentito, non solo mediante frazionamento di quelle previste dalla concessione convenzionata, ma altresì con un, sia pur modesto, aumento di superficie dei singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio di destinazione d'uso dei sottotetti. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria- Lottizzazione abusiva - Configurabilità. E’ configurabile la fattispecie della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria a nulla rilevando, che l'intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259


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UDIENZA del 15.02.2008

SENTENZA N. 214 

REG. GENERALE N. 41086+41173/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli ill.mi Signori:


Presidente Dott. Claudio Vitalone
Consigliere " Alfredo Maria Lombardi
                 " Mario Gentile
                 " Margherita Marmo
                 " Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sui ricorsi proposti dall'Avv. Andrea Vernazza, difensore di fiducia di Giallombardo Roberto, n. a Borgio Verezzi il 22.12.1956, avverso le ordinanze in data 26.10.2007 e 6.11.2007 del Tribunale di Savona, con le quali sono stati confermati il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 3.10.2007 ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.10.2007 nei confronti del predetto Giallombardo, indagato dei reati di cui all'art. 44 b) e c) del DPR n. 380/2001.


Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, Avv. Andrea Vernazza, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con le impugnate ordinanze il Tribunale di Savona, quale giudice del riesame, ha confermato decreti di convalida del sequestro probatorio e di sequestro preventivo di tre fabbricati in corso di costruzione, rispettivamente emessi dal P.M. in data 3.10.2007 e dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.10.2007 nei confronti di Giallombardo Roberto, socio accomandatario della "Giallombardo Roberto e C. s.a.s.", indagato dei reati di cui all'art. 44 lett. b) e c) del DPR n. 380/2001.

Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei predetti reati, essendo emerso dalle indagini della polizia giudiziaria che il Giallombardo aveva realizzato un numero di appartamenti di gran lunga superiore a quello assentito ed, in particolare, nel condominio denominato "Marta" 16 appartamenti in più, di cui cinque nel sottotetto, nel condominio "Chiara" 17 appartamenti in più di cui cinque nel sottotetto e nel condominio "Rosanna" 7 appartamenti in più di cui uno nel sottotetto.


Il tribunale del riesame, con la seconda delle ordinanza impugnate, ha osservato che il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche in zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si renda necessario il raccordo con il preesistente aggregato abitativo o il potenziamento delle opere di urbanizzazione già esistenti, e che la condotta posta in essere dall'indagato, stante I'incremento delle unità abitative, integra astrattamente entrambe le fattispecie di reato ipotizzate.


Avverso le ordinanze ha proposto separati ricorsi il difensore del Giallombardo, che le denuncia per violazione di legge ed in particolare dell'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, nonché delle norme extrapenali presupposte quali l'art. 30, comma primo, del T.U.E., l'art. 28 della L. n. 1150/42 e l'art. 2 del DM 1444/1968 e per carenza di motivazione.


All'udienza del 15.2.2008 a stata disposta la riunione dei procedimenti n. 41173/07 e 41086/07 relativi ai predetti ricorsi.


In entrambe le impugnazioni il ricorrente, previa descrizione analitica delle opere realizzate, premette in punto di fatto che, salvo lievi aumenti delle superfici assentite, il maggior numero di appartamenti di cui alla contestazione a stato realizzato mediante un'ulteriore suddivisione di quelli approvati con la concessione edilizia convenzionata.


Si deduce, quindi, in punto di diritto che le ordinanze impugnate hanno erroneamente affermato che i lavori eseguiti hanno dato luogo ad una pianificazione lottizzatoria sostanzialmente divergente rispetto a quella contenuta nel piano adottato ed approvato; che contrariamente a quanta affermato nei predetti provvedimenti, gli edifici di cui alla contestazione si collocano in un'area di mero completamento, già sufficientemente urbanizzata e non soggetta a vincolo paesistico, sicché il P.R.G., che suddivide il territorio comunale per ambiti corrispondenti alle zone omogenee, ai sensi del DM. 1444/1968, prevede per I'attuazione dell'ambito in cui sono allocati i fabbricati il solo permesso di costruire convenzionato e non la necessità dell'adozione di uno strumento attuativo; che le costruzioni sequestrate non confliggono, né per destinazione d'uso, né per sagome o numero dei piani con le norme del PRG o di programmazione urbanistica, sicché nel caso in esame frazionamento delle unità immobiliari ed iI loro maggior numero non è suscettibile di comportare un maggiore carico urbanistico, in quanta il dimensionamento delle opere di urbanizzazione viene effettuato con riferimento al parametro volumetrico e non al numero delle unità abitative; che in sostanza i tre edifici corrispondono a quelli assentiti per destinazione d'uso e volumetria, mentre la realizzazione di un maggior numero di unità abitative comporta indubbiamente l'esistenza di difformità essenziali, configurandosi quale violazione dell'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, ma non può in astratto configurare una lottizzazione abusiva, mancando qualunque violazione di norme del piano regolatore.


Con memoria integrativa, depositata il 28.1.2008, il ricorrente ha reso noto che con sentenza in data 10.1.2008 il T.A.R. Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso del Giallombardo avverso l'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Albenga a seguito dell'avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria, alla quale ha fatto seguito la comunicazione da parte dell'Ente locale dell'avvio della procedura volta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria; che i citati provvedimenti confermano l'assunto difensivo, secondo il quale nella specie non è ravvisabile nemmeno in via astratta il reato di lottizzazione abusiva, in quanto, in sintesi, le violazioni commesse dal Giallombardo riguardano esclusivamente la singola concessione ottenuta, ma non attentano alla programmazione urbanistico-edilizia voluta dal Comune di Alberga, estrinsecatasi nel PRG e relative norme di attuazione.


I ricorsi non sono fondati.


E' opportuno rilevare preliminarmente che, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, ai fini della legittimità del sequestro, nella specie risulta comunque configurabile il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, sicché l'accoglimento dei motivi di gravame non potrebbe in ogni caso determinare la revoca della misura cautelare, ma solo una declaratoria di inefficacia della stessa con riferimento all'ulteriore reato ipotizzato dai giudici di merito.


La doglianza si palesa, però, infondata anche con riferimento al reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 lett. c) del DPR n, 380/2001.


Sul punto la seconda delle ordinanze impugnate ha già puntualmente richiamato, a confutazione della tesi difensiva dell'istante per il riesame afferente al fatto che l'area interessata dalle costruzioni era già urbanizzata, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale "il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse...." (sez. 200420373, Iervolino, RV 228447).


Non appare dubbio, infatti, che anche nelle aree già urbanizzate la costruzione di nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso equiparabile è destinata ad incidere sul carico che devono sopportare le infrastrutture già esistenti o comportare la necessità del loro adeguamento. Peraltro, è stato anche precisato da questa Suprema Corte che "Nella nozione di lottizzazione abusiva rientra anche quella che comporti una trasformazione urbanistica ad edilizia del territorio, realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all'uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali modifiche apportate." (sez. 199602408, Antonioli ed altro, RV 204711; conf sez. Ill, 199109633, Le Pira ed altro, RV 187820).

Inoltre, con riferimento alla lottizzazione cosiddetta materiale, ai sensi dell'art. 30, primo comma, del DPR n. 380/2001 "Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti a adottati, a comunque stabilite delle leggi statali a regionali o senza la prescritta autorizzazione."
Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione.


Orbene, nel caso in esame, il permesso di costruire convenzionato contiene l'autorizzazione richiesta ai sensi della disposizione citata, sicché lo stravolgimento del permesso di costruire e della relativa autorizzazione lottizzatoria mediante la realizzazione di edifici che per le loro caratteristiche, numero di unite abitative o altro non siano più riferibili a quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione.


Nelle impugnate ordinanze si è quindi rilevato in punto di fatto che vi è stata la realizzazione di un maggior numero di unità abitative, peraltro rilevante rispetto a quello assentito, non solo mediante frazionamento di quelle previste dalla concessione convenzionata, ma altresì con un, sia pur modesto, aumento di superficie dei singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio di destinazione d'uso dei sottotetti.


La valutazione dei giudici di merito, peraltro necessariamente caratterizzata dalla sommarietà del giudizio cautelare, che hanno ritenuto configurabile la fattispecie della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria si palesa, pertanto, giuridicamente corretta, a nulla rilevando, in contrario, che l'intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata.


Va anche rilevato sul punto che l'aggravamento del carico urbanistico si palesa astrattamente configurabile quale conseguenza della realizzazione di un numero di appartamenti superiore a quello assentito, soprattutto allorché vi sia stata, come nella specie, anche la modificazione della destinazione d'uso di volumi non destinati ad abitazione.


Peraltro, ogni ulteriore valutazione sul punto deve intendersi riservata al giudice di merito.


I rilievi che precedono sono assorbenti delle censure con le quali era stato dedotta anche la carenza di motivazione del primo provvedimento del tribunale del riesame.


Del tutto irrilevante si palesa, infine, la decisione del TAR Liguria citata nella memoria difensiva del ricorrente, stante peraltro il carattere meramente processuale della pronuncia.


I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Cosi deciso in 'Roma nella Camera di Consiglio del 15.2.2008.
Depositata in Cancelleria il 13/03/2008


 


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