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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 20/03/2008 (ud.
09/01/2008), Sentenza n. 12417
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - C.d. "piazzole ecologiche" o "ecopiazzole" -
Preventiva autorizzazione - Necessità - Attività di raccolta differenziata -
Art. 256, c. 1°, d. l.vo n. 152/2006. L'attività di gestione dei rifiuti
operata dal Comune nelle cosiddette "piazzole ecologiche" o "ecopiazzole", ove i
rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un
deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista
del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la
cui mancanza configura il reato ora previsto dall'art. 256, comma primo, d. l.vo
n. 152/2006. Detta attività di raccolta differenziata non è qualificabile in
termini di deposito temporaneo, atteso che l'intero territorio comunale non può
considerarsi "luogo di produzione dei rifiuti" di tutti i cittadini, ma questo
"si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra
loro all'interno di un'area delimitata", come indicato dall'art. 183 del citato
decreto. (Cass. Sez. III, 18/07/2005, n. 26379, PM/Zunino; 28/09/2005, n, 34665,
Rigetti; 12/12/2005, n. 45084, Marino; 26/01/ 2007, n. 10259, Zito). Pres.
Altieri, Est. Grillo, Ric. Castelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez.
III, 20/03/2008 (ud. 09/01/2008), Sentenza n. 12417
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Raccolta e smaltimento differenziato di
rifiuti urbani - Autorizzazione - Necessità. In materia di gestione dei
rifiuti, anche i Comuni quantunque investiti istituzionalmente dell'obbligo di
provvedere alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti urbani, devono operare
nella piena osservanza della normative in materia. Pres. Altieri, Est. Grillo,
Ric. Castelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 20/03/2008 (ud.
09/01/2008), Sentenza n. 12417
PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - Area comunale adibita a centro raccolta rifiuti
ingombranti - Assenza di autorizzazione - Sequestro preventivo - Legittimità -
Fattispecie. In tema di sequestro preventivo - è incontroverso la verifica
delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del Tribunale e
della Corte, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito,
dovendosi limitare alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta
e quella legate ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria
dell'antigiuridicità penale del fatto (Cass. SS.UU., 7/11/1992, Midolini), ne
sono estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per
l'applicabilità di quelle personali, indicate nell' art. 273 c.p.p., per cui è
preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di
colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (Cass.
SS.UU., 23/04/1993, Gifuni). Nella specie è stata ritenuto legittimo il
sequestro di un’area comunale, delimitata da recinzione metallica con cancello,
adibita a centro raccolta rifiuti ingombranti e gestita senza le prescritte
autorizzazioni. Pres. Altieri, Est. Grillo, Ric. Castelli ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE Pen. Sez. III, 20/03/2008 (ud. 09/01/2008), Sentenza n. 12417
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UDIENZA del 09.01.2008
SENTENZA N. 17
REG. GENERALE N. 35318/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli ill. mi signori:
Dott. Enrico Altieri Presidente
1. Dott. Franco Mancini Consigliere
2. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere
3. Dott. M.Silvia Sensini Consigliere
4. Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
- CASTELLI GIANCARLO, nato a Genzano di Roma il 15/2/1945, e
- D'AMICO LEOPOLDO, nato a Roma il
17/7/1955,
avverso l'ordinanza del 13/7/2007 pronunciata dal Tribunale di Roma.
- Sentita la relazione fatta dal cons. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo, con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
- sentito i difensori, avv. G. Zuppo e A. Andreozzi, che insistono per
l'accoglimento degli stessi;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
• L' 11/4/2007 la sezione di p.g. presso la Procura della Repubblica di Velletri
effettuava il sequestro preventivo d'iniziativa - ex art. 321, comma 3 bis,
c.p.p. - di un'area comunale, delimitata da recinzione metallica con cancello,
sita in Genzano (via Montegiove, 125), adibita a centro raccolta rifiuti
ingombranti e gestita dall' "AMA Servizi Ambientali s.r.l." senza le prescritte
autorizzazioni.
• Con provvedimento 20/4/2007, il G.I.P. di Velletri, su istanza del competente
P.M., convalidava il detto sequestro ed emetteva decreto ex art. 321, comma 1,
c.p.p., ipotizzando nei confronti di D'Amico Leopoldo, amministratore delegato
della menzionata società, e Castelli Giancarlo, dirigente comunale responsabile
del settore ambiente e smaltimento rifiuti, il reato di cui agli artt. 110 c.p.,
208 e 256, comma 1 lett. a) e b), d. l.vo n. 152/2006, per concorso nella
realizzazione e gestione di un centro di raccolta rifiuti (pericolosi e non
pericolosi) senza autorizzazione regionale.
• Gli interessati non presentavano istanza di riesame di tale provvedimento, ma
la difesa D'Amico ne chiedeva la revoca, qualificando l'attività posta in essere
dall'AMA come "deposito temporaneo di rifiuti", non rientrante quindi in quella
di gestione e smaltimento degli stessi e pertanto non sottoposta alla relativa
disciplina.
• Il G.I.P. di Velletri, condividendo l'assunto difensivo, nonostante il
contrario parere del P.M., accoglieva l'istanza e, con provvedimento 15/5/2007,
disponeva il dissequestro dell'area in questione.
• Contro questo provvedimento il Procuratore della Repubblica di Velletri
proponeva appello -ex art. 322 bis c.p.p.- che Tribunale di Roma, con la gravata
ordinanza 13/7-4/8/2007, accoglieva, disponendo nuovamente il sequestro
preventivo della menzionata area. Secondo i giudici di appello, invero, il
consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità considera
le c.d. eco-piazzole, destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
dei "centri di stoccaggio", attività preliminare a quelle di smaltimento o
recupero, necessitanti quindi della prescritta autorizzazione.
• Ricorrono per cassazione, con due separati atti, Castelli Giancarlo e D'Amico
Leopoldo, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento
dell'ordinanza impugnata. Entrambi i ricorrenti deducono la violazione della
legge penale (ex art. 606, co. 1 lett. 'b', c.p.p.), in particolare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 256 e 208 d.l.vo n. 152/2006 in
relazione all'art. 183, co. 1 lett. d), e), f), g), 1) dello stesso decreto. I1
Castelli, inoltre, lamenta in subordine la violazione degli stessi articoli in
relazione alle lett. i) ed m) del citato art. 183, e comunque la violazione
dell'art. 125, co. 3, c.p.p. per motivazione omessa o solo apparente.
Rileva, infatti, che il citato art. 183 distingue le operazioni di "raccolta",
"smaltimento" e "stoccaggio" dei rifiuti, ed è proprio la raccolta
quella effettuata dall'AMA nel caso in esame, che dunque precede le altre
operazioni. Comunque, a suo avviso, potrebbe configurarsi anche "deposito
temporaneo", come tale esentato dalla specifica autorizzazione, ben potendo
coincidere con l'intero territorio comunale il "luogo di produzione dei
rifiuti". Il ricorrente D'Amico, dopo aver precisato che l'AMA agisce nel
rispetto dell'ambiente, procedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti per
avviarli a differenti filiere di riciclaggio, evidenzia che per la gestione
preliminare degli RSU sono utilizzate due tipi di isole ecologiche o
ecopiazzole: quelle "di mero conferimento" e quelle "con pretrattamento o
gestione"; nelle prime gli utenti conferiscono i RSU domestici ingombranti in
appositi contenitori predisposti per categorie omogenee, mentre le seconde sono
aree custodite ed accessibili ad orari prestabiliti dove si effettuano
operazioni di cernita, smontaggio e recupero parti. Evidente, quindi, che
l'eco-piazzola di mero conferimento, quale quella per cui si procede, si
sostanzia in un "deposito temporaneo" di rifiuti nel luogo in cui sono prodotti,
dovendosi considerare tale il Comune di Genzano giacché i rifiuti sono prodotti
dai residenti nel territorio comunale. Tale attività di semplice "raggruppamento
di rifiuti" nulla ha a che vedere con lo "stoccaggio" o col "deposito
preliminare", che rientrano nell'attività di smaltimento o di recupero
(gestione) di rifiuti.
• All'odierna udienza camerale, il P.G. e i difensori concludono come sopra
riportato.
• I ricorsi, che comunque hanno ad oggetto la sola sussistenza del fumus
commissi delicti, non meritano accoglimento.
In tema di sequestro preventivo - è incontroverso la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del Tribunale e di questa Corte, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, dovendosi limitare alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legate ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (SS.UU., 7 novembre 1992, Midolini), ne sono estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per l'applicabilità di quelle personali, indicate nell' art. 273 c.p.p., per cui è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell' indagato (SS.UU., 23 aprile 1993, Gifuni).
Ciò premesso, è altrettanto pacifico
nella giurisprudenza di questa Corte che l'attività di gestione dei rifiuti
operata dal Comune nelle cosiddette "piazzole ecologiche" o "ecopiazzole", ove i
rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un
deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista
del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la
cui mancanza configura il reato ora previsto dall'art. 256, comma primo, d. l.vo
n. 152/2006.
Si è anche concordemente affermato che detta attività di raccolta differenziata
non è qualificabile in termini di deposito temporaneo, atteso che l'intero
territorio comunale non può considerarsi "luogo di produzione dei rifiuti" di
tutti i cittadini, ma questo "si estende al massimo sino a ricomprendere siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata", come
indicato dall'art. 183 del citato decreto. (Cass. Sez. III, 18 luglio 2005, n.
26379, PM/Zunino; 28 settembre 2005, n, 34665, Rigetti; 12 dicembre 2005, n.
45084, Marino; 26 gennaio 2007, n. 10259, Zito).
Per quanto concerne le motivazioni che hanno portato all'univoco orientamento
giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, apparendo pleonastico
ripeterle, si rinvia alle analitiche argomentazioni contenute nelle decisioni
sopra indicate.
Nella fattispecie in esame, poi, c'è qualcosa in più.
Come evidenziato dal P.M. di Velletri e documentato in atti, nell'area
sequestrata sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere e specie, anche
pericolosi, per cui appare ulteriormente non ravvisabile la prospettata ipotesi
del deposito temporaneo, tenute presenti le condizioni prescritte per la
configurabilità dello stesso dall'art. 183, lett. m) del testo unico ambientale,
che non risultano rispettate nella fattispecie in esame. Sul punto peraltro
saranno certamente necessarie più approfondite indagini per sgombrare il campo
da possibili equivoci, chiarendo i termini della situazione oggettiva.
Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni e ribadito il pacifico
principio per cui anche i Comuni, quantunque investiti istituzionalmente
dell'obbligo di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti urbani,
devono operare nella piena osservanza della normative in materia, ritiene il
Collegio condivisibile l'assunto del Tribunale circa la sussistenza del fumus
del reato ipotizzato, donde la legittimità della disposta misura cautelare.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato in Roma il 9/01/2008
Depositata in Cancelleria il 20/03/2008
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