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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c. 07/02/2008), Sentenza n. 12426
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione edilizia - Nozione - Pianificazione
attuativa. Costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del
suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal
numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di
una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico o industriale, che
postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria
occorrenti per le necessità dell'insediamento. Non basta la mera esistenza di
opere di urbanizzazione per escludere la dovutezza della pianificazione
attuativa ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un
rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da
insediare e la qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili
destinati a soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di
fatto non si può limitare, inoltre, alle sole aree di contorno dell'edificio
progettato,ma deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio che
dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo. Pres. Altieri, Est.
Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c.
07/02/2008), Sentenza n. 12426
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione e fattispecie lottizzatoria - Opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Si ha lottizzazione allorché si tratti
di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un
insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di
uno più fabbricati, che obiettivamente esigano, per il loro armonico raccordo
col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle
opere e dei servizi necessari a soddisfare bisogni della collettività (strada,
spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua,
dell'energia elettrica, scuole, etc.), vale a dire la realizzazione o il
potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedi, C.
Stato: sez. IV, 2Z5.2006, n. 3001 e sez. V, 14.2.2003, n. 802). La fattispecie
lottizzatoria esula dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però
sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate,
ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si
configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di
potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la
lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale
edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo
(vedi C. Stato, sez. V: 8.10.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587; 15.2.2001, n.
790. Vedi pure Cass. civ., sez. II, 24.7.1999, n. 8021). Pres. Altieri, Est.
Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c.
07/02/2008), Sentenza n. 12426
PROCEDURA E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Fumus commissi delicti
- Controllo di compatibilità - Funzione di garanzia - Processo nel processo
- Esclusione. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti
di sequestro, la verifica delle condizioni legittimità della misura da parte del
Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reali
oggetto investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
fattispecie concrete e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez.
Unite, 7.11.1992, tic. Midolini). Inoltre, l'accertamento della sussistenza del
"fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità
degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di
fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma
che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono
di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non
deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di
garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza
della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto dei presupposti che
legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, sic. P.M. in proc.
Bassi e altri). Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c. 07/02/2008), Sentenza n. 12426
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UDIENZA DEL 7.02.2008
SENTENZA N.174
REG. GENERALE N.25081/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Alfieri Presidente
Dott. Guido De Maio Componente
Dott. Franco Mancini Componente
Dott. Alfredo Teresi Componente
Dott. Aldo Fiale Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARDINI Patrizia, nata a Roma il 5.1.1953 avverso l'ordinanza 22.5.2007 del
Tribunale per il riesame di Rieti
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Luigi Ciampoli, il quale ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, Avv.to Roberta Ciotti, la quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 22.5.2007, rigettava l'istanza di
riesame proposta nell'interesse di Bardini Patrizia avverso il decreto 26.2.2007
con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo
di un'area di proprietà della anzidetta indagata, sita in località "Prato
Fornari" del Comune di Leonessa, e delle opere edilizie in corso di
realizzazione sulla stessa, in relazione all'ipotizzato reato di lottizzazione
abusiva (art. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001).
II G.I.P. aveva evidenziato che:
- la zona denominata "Prato Fornari" era classificata dal vigente programma di
fabbricazione del Comune di Leonessa come "C2 semiestensiva", con imposizione
della necessità di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione
preventivi alla edificazione dei singoli lotti, al fine di consentire una
corretta dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- con delibera n. 93 del 5.10.1994, il Consiglio comunale aveva demandato
all'ufficio tecnico di individuare le zone "C di espansione" che, in quanto
dotate delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, risultavano ampiamente
compromesse e quindi assimilabili alle zone "B di completamento";
- con delibera n. 87 del 30.5.1995, lo stesso Consiglio comunale, sulla base di
quanto attestato dall'ufficio tecnico, aveva dichiarato la zona in oggetto
assimilabile alla zona B di completamento, con possibilità, di rilascio diretto
delle concessione edilizie (cioè senza preventivo strumento urbanistico di
attuazione), prevedendo comunque la necessità di "acquisire all'atto della
presentazione dell'istanza idonea documentazione circa l'esistenza di opere di
urbanizzazione primaria";
- tale dichiarazione di assimilabilità non rispondeva al vero, con riferimento
alla zona "Prato Fornari", poiché essa risultava non dotata delle necessarie
opere di urbanizzazione;
nella stessa zona un'area estesa circa 15..000 mq. (integrata dalle particelle
nn. 87, 208, 209 e 588) aveva costituito oggetto di frazionamento (disposto da
Fornari Carlo e Scazzocchia Maria Teresa) e di successiva vendita a terzi di
singoli lotti a scopo edificatorio. Poiché i lotti risultavano interclusi, nei
contralti di vendita le parti avevano convenuto la costituzione di una servitù
di passaggio pedonale e carrabile in confinanti particelle di proprietà
ricadenti in zona urbanistica destinata a verde pubblico;
l'indagata Bardini Patrizia (unitamente al marito Nulli Massimo) aveva
acquistato, in particolare, le particelle frazionate nn. 570, 571, 603 e 604 e,
in seguito all'ottenimento del permesso di costruire n. 66 del 13.10.2004, aveva
iniziato la costruzione di un fabbricato;
- la originaria particella n. 588 (da cui era derivata, in seguito al
frazionamento, la particella n. 604, ricompresa tra quelle vendute ai coniugi
Nulli o) non era, però di proprietà Fornari (e non poteva essere, pertanto, da
essi venduta), poiché era stata oggetto di esproprio per la realizzazione di un
acquedotto, da parte della Cassa per il Mezzogiorno; essa era stata poi ceduta
alla Regione Lazio, che aveva affidato al Comune di Leonessa la gestione diretta
della condotta idrica;
- il permesso di costruire rilasciato ai coniugi Nulli doveva considerarsi
illegittimo perché della particella n. 604 si era tenuto conto in relazione al
computo della superficie, della cubatura assentibile e delle distanze minime
previste dal programma di fabbricazione. Tale particella, inoltre, rappresentava
l'unico collegamento sia tra altre due parti dell'intero terreno compravenduto
sia con la viabilità pubblica. In relazione a tale situazione di fatto era stato
già adito il T.a.r., che aveva ordinato, in via cautelare, la sospensione dei
lavori;
- con delibera n. 155 del 23.3.2006, il Comune di Leonessa aveva autorizzato lo
spostamento della condotta idrica anzidetta dalla particella n. 604 all'esterno
del perimetro dell'area oggetto
del permesso di costruire.
Il Tribunale, a fronte delle emergenze evidenziate dal GIP e delle relative
contestazioni difensive, rilevava che:
- reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in caso di area parzialmente
urbanizzata e le questioni riferite alla prospettata sufficienza delle
urbanizzazioni esistenti, in considerazione delle correlate necessarie
implicazioni tecniche, non potevano essere compiutamente approfondite in sale
incidentale;
- la buona fede degli indagati non impedisce i1 sequestro preventivo degli
immobili oggetto di lottizzazione abusiva;
- le prospettazioni relative all'asserita insussistenza delle esigenze cautelari
devono ritenersi superate assoggettabilità dei lotti a confisca obbligatoria.
Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso la Bardini, la quale - sotto
il profilo della violazione di legge - ha lamentato:
- la insussistenza del fumus commissi delicti, in quarto nell'area in
oggetto non si riverrebbe la necessità di attuazione opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, poiché queste già esistono. La proprietà Nulli - Bardini
insisterebbe, infatti, su un'area a ridosso della strada comunale, confinante da
una parte con un parcheggio pubblico; il fondo, pertanto, non sarebbe intercluso
e risulterebbe anche servito dalle principali infrastrutture di rete (fognante,
elettrica, idrica e telefonica), residuando la mera necessità di singoli
allacci;
- la legittimità dell'intervento edilizio, ritualmente assentito e realizzato
nell'osservanza di previsioni pianificatorie regolarmente approvate dal
Consiglio comunale;
- la inconfigurabilità, pure a seguito dei predisposti interventi edificatori,
di un mutamento sensibile della destinazione urbanistica della zona.
**********
Il ricorso deve essere rigettato, perche infondato.
1. Va rilevato anzitutto che - secondo giurisprudenza costante di questa Corte
Suprema - nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di
sequestro:
a) la verifica delle condizioni legittimità della misura da parte del Tribunale
non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reali
oggetto investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
fattispecie concrete e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez.
Unite, 7.11.1992, tic. Midolini);
b) l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti” va
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non
possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con
le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al
fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella
tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma
svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le
contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando
sotto ogni aspetto dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez.
Un., 29.1.1997, n. 23, sic. P.M. in proc. Bassi e altri).
2. Il Tribunale di Rieti, nella specie, si è attenuto ai principi anzidetti ed
ha ravvisato correttamente il fumus dell'ipotizzato reato di
lottizzazione abusiva.
Deve evidenziarsi, al riguardo, che costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi
utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento
fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico o
industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o
secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento. Secondo la
giurisprudenza amministrativa, in particolare:
a) Si ha lottizzazione allorché si tratti di asservire per la prima volta
un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o
produttivo, mediante la costruzione di uno più fabbricati, che obiettivamente
esigano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la
realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a
soddisfare bisogni della collettività (strada, spazi di sosta, fognature, reti
di distribuzione del gas, dell’acqua, dell'energia elettrica, scuole, etc.),
vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria (vedi, tra le decisioni più recenti, C. Stato: sez. IV,
2Z5.2006, n. 3001 e sez. V, 14.2.2003, n. 802).
b) La fattispecie lottizzatoria esula dalle situazioni di zone completamente
urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone
assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente
urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente
aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per
escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa
e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano
attuativo (vedi C. Stato, sez. V: 8.10.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587;
15.2.2001, n. 790. Vedi pure Cass. civ., sez. II, 24.7.1999, n. 8021)
c) L'orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità di strumenti
attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate non si
riferisce ai casi nei quali, per effetto di una edificazione sparsa e
disomogenea, frutto di deprecabile aggressione all' equilibrio del territorio,
ci si trovi di fronte ad una situazione che assai più di altre esige un piano
attuativo idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora
addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della
zona» (così C. Stato: sez. IV, 15.5.2002, n. 2592; sez. V, 22.4.1992, n. 351).
Non ignora il Collegio che alcune pronunzie del Consiglio di Stato hanno
considerato illegittimo il diniego di concessione edilizia motivato con
esclusivo riferimento ad una prescrizione dello strumento urbanistico generale
(specie se anteriore di molti anni) imponente la necessità di uno strumento
attuativo, qualora l'area interessata dal progetto risulti urbanizzata ed il
Comune denegante abbia omesso di valutare in modo rigoroso l'incidenza dell'
insediamento progettato sulla situazione generate del comprensorio.
Nella fattispecie in esame, il Consiglio comunale di Leonessa - con la delibera
n 87 del 30.5.1995, che non costituisce variante del programma di fabbricazione
perché non adottata ed approvata con la relativa procedure si era limitato a
dichiarare la zona in oggetto assimilabile alla zona B di completamento, ma
aveva subordinato espressamente la possibilità di rilascio diretto delle
concessioni edilizie (cioè senza preventivo strumento urbanistico di attuazione)
alla presentazione di "idonea documentazione circa l’esistenza di opere di
urbanizzazione primaria". Non risulta, però, che tale documentazione sia stata
prodotta e, ciò che conta, non risulta che il Comune abbia compiuto la doverosa
valutazione riguardante l'effettivo stato di urbanizzazione della zona, la
necessità del raccordo dell'edificabile con il preesistente aggregato abitativo
e le concrete ulteriori esigenze anche di solo potenziamento delle opere di
urbanizzazione (pure secondarie) esistenti.
Non basta infatti - è opportuno ribadirlo - la mera esistenza di opere di
urbanizzazione per escludere la dovutezza della pianificazione attuativa, ma è
necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di
proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la
qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati
soddisfarli.
La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare,
inoltre, alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere
con l' intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo
strumento attuativo.
3. Il permesso di costruire rilasciato ai coniugi Nulli risulta poi inficiato
dalla circostanza che esso inerisce ad un’area che parzialmente non è di
proprietà dei richiedenti, in quanto "pro parte" acquistata "a non
domino".
4. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica restano demandati al
giudice del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui
sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le argomentazioni svolte dalla
ricorrente non valgono certo ad escludere la legittimità della misura adottata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del
procedimento.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 127 e325 c..p.p.,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 7.2.2008 7
Deposito 20/03/2008
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