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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177



RIFIUTI - Deposito e smaltimento di rifiuti da parte di terzi - Responsabilità del proprietario dell’area - Comportamento attivo - Criteri d’individuazione - Fattispecie: smaltimento definitivo di macerie provenienti da demolizioni e materiale per scarto prodotto dei cantieri.
La responsabilità del proprietario dell’area destinata a deposito e smaltimento di rifiuti può essere desunta dal comportamento attivo, consistente, di fatto, nel fare depositare, almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), e fare spianare gli stessi in una depressione e ricoprire il tutto con terreno naturale. Nella pratica, anche solo lo spianamento e copertura con terreno naturale integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, in quanto lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato nell'allegato "B" (allegato 4) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha trovato continuità normativa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di smaltimento. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/01/2008, Sentenza n. 177

RIFIUTI - Deposito temporaneo - Gestione dei rifiuti non pericolosi - Limiti - Art. 183 n.3/2 D. L.vo n. 152/2006. In materia di gestione dei rifiuti, sia il Decreto Legislativo n. 22/97, articolo 6, n. 3, lettera m, che il successivo Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183 n. 3/2, lettera m, escludono la possibilità di deposito temporaneo quando i rifiuti non pericolosi superano i 20 mc. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/01/2008, Sentenza n. 177

RIFIUTI - URBANISTICA E EDILIZIA - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Autorizzazione in materia edilizia - Inapplicabile per la gestione di rifiuti - Art. 256 c. 4, D.L.vo n.152/2006. La norma che prevede che le pene di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento esclusivamente alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti. (Nella specie il giudice non ha ritenuto applicabili i benefici di cui al comma 4 dell’art. 256, D.L.vo n.152/2006, in quanto l'autorizzazione al riempimento con terreno naturale della depressione era semplicemente un'autorizzazione in materia edilizia). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Nuova valutazione del fatto - Limiti - Art. 606 c.p.p. - Interpretazione giurisprudenziale - Art. 8 L. n. 46/2006. L'articolo 606 c.p.p., lettera e, nella formulazione operata dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 8 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame") che estende il vizio deducibile in sede di legittimità anche alla contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio, esclude comunque che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione del fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177


PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Sindacato del Giudice di legittimità - Limiti. Il sindacato del Giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati, abbia una forza giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del Giudice del merito. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177


 

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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

F. F., nato a xxx il xxx;

avverso la Sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso del 16 maggio 2007;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carrozza Arturo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Simonelli, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.


FATTO


1. F.F. e' stato dichiarato, con sentenza del 16 maggio 2007 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, e condannato alla pena di euro 4.500,00, di ammenda, per avere, nella qualità di socio della ditta G. s., avente come oggetto sociale attività nel campo immobiliare (costruzioni, ristrutturazione di immobili urbani, industriali, rustici etc.), smaltito rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in macerie, provenienti da demolizioni di fabbricati, miste a rifiuti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), per un quantitativo di circa 80 mc. su un terreno agricolo, di proprietà di D. B., il cui riempimento con terreno naturale e senza l'utilizzo di macerie o inerti vari provenienti da demolizioni era stato autorizzato con provvedimento del Comune di Chivasso n. 90/02.

2. Il Tribunale ha rilevato che:

a) in un primo sopralluogo effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato sul terreno di località ..., era stato notato che sul bordo e all'interno della depressione esistente sul terreno, erano stati depositati circa 80 mc. di macerie provenienti da demolizioni di fabbricati e di materiale di scarto prodotto da cantiere - plastica, tondini, legni e sacchetti;

b) in un altro successivo, da parte degli stessi verbalizzanti era stato accertato che le macerie e il materiale di scarto risultavano spianati e ricoperti da terreno naturale.

2.1. Ha argomentato che, anche se i testi della difesa avevano negato lo smaltimento di plastiche, tondini, legni, sacchetti etc., tuttavia logicamente andava affermata la responsabilità dell'imputato perché:

a) poteva escludersi che persone estranee fossero riuscite ad accedere, più volte, abusivamente al terreno di proprietà della madre dell'imputato, in quanto questo era facilmente visibile dalla strada, percorsa ogni giorno da molti velivoli e si trovava a poca distanza dall'abitazione familiare D. F.;

b) nessuna denuncia era stata presentata da parte della proprietà ria del terreno.;

c) i rifiuti smaltiti sul sito erano del tutto coerenti con il tipo di attività lavorativa esercitata dal F. e con i lavori autorizzati ed eseguiti nella stessa epoca nell'attigua abitazione della famiglia F., dei quali progettista era l'attuale imputato ed esecutrice dei lavori, indicata nella denuncia di inizio attività presentata al Comune di Chivasso, era la G. s. s.n.c. amministrata dal F.F.;

d) non era stato documentato lo smaltimento delle macerie, risultanti dalla ristrutturazione dell'immobile F., in apposite discariche non essendo stati esibiti i registri relativi.

2.2. Lo stesso Giudice ha aggiunto che, anche se poteva ipotizzarsi che in qualche occasione erano stati illecitamente depositati da parte di ignoti rifiuti (macerie ed altro), comunque era certo - per averlo riferito il teste della difesa A. - che su ordine del F.F. era stato eseguito sia il livellamento dei rifiuti lasciati sul terreno che lo scarico di terra. Conseguentemente e logicamente doveva ritenersi che anche l'occultamento degli stessi mediante copertura con terreno naturale era stato eseguito per ordine dello stesso.

Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore sulla base dei seguenti motivi.

3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e:

3.1 per avere da un lato ritenuto inverosimile che terzi soggetti avessero potuto depositare rifiuti all'insaputa del F.F., in considerazione del fatto che il terreno è facilmente visibile dalla strada che è percorsa ogni giorno da molti velivoli e si trova non lontano dall'abitazione familiare della D. F., proprietaria del terreno, che i rifiuti erano coerenti con le opere di ristrutturazione realizzate presso abitazione del padre dell'imputato di F. F. e per non essere stati esibiti i registri di carico e scarico; e dall'altro affermato che non poteva escludersi che in qualche occasione qualcuno di notte avesse potuto depositare rifiuti, tenuto conto che l'accesso ai fondo non era impedito;

3.2 per essere l'argomentazione in contrasto con le dichiarazioni dei testi A. e P. che avevano escluso il deposito di plastica, sacchetti e simili che appartenevano ad una tipologia incompatibile con i lavori di ristrutturazione;

3.3 perché non poteva farsi carico ad esso imputato di recintare il fondo, non essendo egli proprietario.

4. Erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, in relazione all'articolo 533 c.p.p., per essere stata affermata la responsabilità del F. senza che risultasse la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

5. Violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, per avere la sentenza riconosciuto la responsabilità dell'imputato per non aver adeguatamente impedito il deposito da parte di estranei di rifiuti e/o non avere presentato denuncia contro ignoti, o per avere mantenuto la discariche o stoccato i rifiuti da altri depositati, tenuto conto che i reati per cui vi è condanna possono realizzarsi soltanto nella forma commissiva e in considerazione del fatto che l'imputato non aveva l'obbligo di recintare il terreno non essendo proprietario.

6. Insussistenza del reato in quanto i testimoni avevano riferito che i conferimenti riguardavano soltanto terra di scavo mista a pietre.


7. Violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 per non avere il Tribunale accertato l'esistenza del degrado ambientale dell'area.

8. Mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 articolo 256.


DIRITTO


9. Il primo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente riguardando la censura alla motivazione sulla ricostruzione del fatto, sono infondati.

L'interpretazione maggioritaria, cui questa sezione aderisce; dell'articolo 606 c.p.p., lettera e, nella formulazione operata dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 8 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame") che estende il vizio deducibile in sede di legittimità, anche alla contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio, (tra le tante Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764; contro, ad es. Cass., sez. 5, 10 ottobre 2006, n. 36773), esclude comunque che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione del fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa.

Il sindacato del Giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato e' sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati abbia una forza giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del Giudice del merito.

10. Ora, il discorso giustificativo che ha portato il Giudice del merito ad attribuire al F. lo smaltimento dei rifiuti è immune da vizi sul piano logico.

Il Tribunale di Torino, sez. Chivasso, ha rilevato che sul terreno di proprietà della madre dell'imputato erano stati notati, da agenti delle Corpo forestale dello Stato, materiali di risulta da demolizioni e scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), e non terra da scavo, che questi erano stati successivamente spianati e ricoperti con terreno naturale.

Logica e' quindi la deduzione che, anche se il teste A., addetto al trasporto rifiuti, ha dichiarato di non avere depositato macerie su quel luogo - che, invece, aveva versato alle discariche viciniori, che il F. avesse versato o fatto versare, almeno in parte, altrimenti i rifiuti contestati tenuto conto che:

a) nessun documento e' stato esibito al fine di dimostrare il versamento in discarica dei rifiuti;

b) questi erano coerenti sia con l'attività imprenditoriale sopra indicata esercitata dal F., che con i lavori in corso nei fabbricato di proprietà del padre dell'imputato F. F. e dei quali esecutrice era la società del F.F.;

c) era poco probabile che terzi si fossero immessi abusivamente piu' volte in detto terreno, tenuto conto che questo si trova nelle vicinanze dell'abitazione familiare D. C. F..

11. Comunque il Giudice del merito ha aggiunto, e cio' e' da solo decisivo, che lo stesso teste ha ammesso che aveva, su ordine del F., scaricato terra e bonificato il sito spianando il materiale depositato.

Quindi, non può negarsi che sia logica la deduzione, che allo spianamento dei rifiuti su ordine dello stesso F., e' seguita la copertura con il terreno naturale scaricato dal teste, stante che e' certo, come accertato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, che i rifiuti erano stati coperti.

12. Conseguentemente e' infondato quanto sostenuto con il terzo motivo e cioe' che la sentenza aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per non aver adeguatamente impedito il deposito da parte di terzi e non avere presentato denuncia contro ignoti, in violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 articolo 51.

Il Giudice del merito non ha desunto la responsabilità dell'imputato dall'omessa recinzione del terreno o dalla mera tolleranza della discarica, ma esclusivamente da un comportamento attivo dell'imputato che, oltre a fare depositare, almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere, comunque, aveva fatto spianare gli stessi - sia il materiali di risulta da demolizioni da fabbricati che gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.) - nella depressione, fatto depositare terra e conseguente e logicamente fatto ricoprire il tutto con terreno naturale.

Anche solo quest'ultima - spianamento e copertura con terreno naturale - integra il reato contestato perche' lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato nell'allegato "B" (allegato 4) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha trovato continuità normativa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di smaltimento.

Nella specie l'imputato, comunque, ha smaltito i rifiuti - macerie provenienti da demolizioni di fabbricati, compresi gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), oltre che depositandoli in parte, "sul terreno", anche occultandoli tutti "nel terreno", facendoli immettere nella depressione esistente, facendoli spianare e facendoli ricoprire con terreno naturale.

Pertanto, l'interpretazione dei fatti, da cui il Giudice del merito, ha fatto discendere la responsabilità dell'imputato, e' immune da vizi logici ed e' conforme alle norme giuridiche.

13. Di conseguenza, e' infondato il secondo motivo, dato che la responsabilità dell'imputato e' stata accertata senza alcun dubbio.

14. E' infondato anche il quinto motivo con il quale il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non aveva accertato l'esistenza del degrado ambientale dell'area.

Con l'inserimento e lo spianamento dei rifiuti nella depressione sita nel terreno e la successiva ricopertura con terreno naturale si e' avuto un definitivo smaltimento dei materiale (macerie provenienti da demolizioni e materiale per scarto prodotto dei cantieri) destinato all'abbandono per il quale e' obbligatorio il versamento in discariche autorizzate.

Tale materiale, stimato in 80 mc. rettamente è di per sé idoneo a rendere l'area tendenzialmente degradata, dato che sia Decreto Legislativo n. 22/97, articolo 6, n. 3, lettera m, che il successivo Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183 n. 3/2, lettera m, escludono la possibilità di deposito temporaneo quando i rifiuti non pericolosi superano i 20 mc. Nella specie non si e' avuto deposito temporaneo, ma definitivo con l'occultamento dei rifiuti indicati nella depressione esistente nel terreno e con la ricopertura con terreno naturale.

15. Anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente deduce che il mancato rispetto dell'autorizzazione edilizia che prevedeva il riempimento della depressione con terreno naturale, avrebbe dovuto portare a ritenere l'ipotesi attenuata prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 che ha sostituito dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 e' infondato. La norma che prevede che le pene di cui cit. Decreto Legislativo commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e non e' applicabile nella specie, in quanto che l'autorizzazione del comune di Chivasso che autorizzava il riempimento con terreno naturale della depressione era semplicemente un'autorizzazione in materia edilizia.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



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