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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008, Sentenza n.
177
RIFIUTI - Deposito e smaltimento di rifiuti da parte di terzi - Responsabilità
del proprietario dell’area - Comportamento attivo - Criteri d’individuazione -
Fattispecie: smaltimento definitivo di macerie provenienti da demolizioni e
materiale per scarto prodotto dei cantieri. La responsabilità del
proprietario dell’area destinata a deposito e smaltimento di rifiuti può essere
desunta dal comportamento attivo, consistente, di fatto, nel fare depositare,
almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere
(plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), e fare spianare gli stessi in una
depressione e ricoprire il tutto con terreno naturale. Nella pratica, anche solo
lo spianamento e copertura con terreno naturale integra il reato di cui al
Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, in quanto lo
smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma
anche "nel suolo", come viene anche indicato nell'allegato "B" (allegato 4) del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha trovato continuità normativa
nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato B parte quarta (allegato
18), che descrive le attività di smaltimento. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, 7/01/2008, Sentenza n. 177
RIFIUTI - Deposito temporaneo - Gestione dei rifiuti non pericolosi - Limiti
- Art. 183 n.3/2 D. L.vo n. 152/2006. In materia di gestione dei rifiuti,
sia il Decreto Legislativo n. 22/97, articolo 6, n. 3, lettera m, che il
successivo Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183 n. 3/2, lettera m,
escludono la possibilità di deposito temporaneo quando i rifiuti non pericolosi
superano i 20 mc. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/01/2008, Sentenza n.
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RIFIUTI - URBANISTICA E EDILIZIA - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata - Autorizzazione in materia edilizia - Inapplicabile per la gestione
di rifiuti - Art. 256 c. 4, D.L.vo n.152/2006. La norma che prevede che le
pene di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1, 2 e
3, sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
o richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento esclusivamente alle
autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti. (Nella specie il giudice non
ha ritenuto applicabili i benefici di cui al comma 4 dell’art. 256, D.L.vo
n.152/2006, in quanto l'autorizzazione al riempimento con terreno naturale della
depressione era semplicemente un'autorizzazione in materia edilizia). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Nuova valutazione del fatto -
Limiti - Art. 606 c.p.p. - Interpretazione giurisprudenziale - Art. 8 L. n.
46/2006. L'articolo 606 c.p.p., lettera e, nella formulazione operata dalla
Legge n. 46 del 2006, articolo 8 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente
indicati nei motivi di gravame") che estende il vizio deducibile in sede di
legittimità anche alla contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da
un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio, esclude comunque
che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione
del fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Sindacato del Giudice di
legittimità - Limiti. Il sindacato del Giudice di legittimità sulla
giustificazione del provvedimento impugnato è sempre circoscritto alla verifica
se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica -
principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla
inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati, abbia una
forza giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del
Giudice del merito. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008,
Sentenza n. 177
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. F., nato a xxx il xxx;
avverso la Sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso del
16 maggio 2007;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carrozza
Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Simonelli, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. F.F. e' stato dichiarato, con sentenza del 16 maggio 2007 del Tribunale di
Torino, sezione distaccata di Chivasso, responsabile del reato di cui al Decreto
Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, e condannato alla pena di euro
4.500,00, di ammenda, per avere, nella qualità di socio della ditta G. s.,
avente come oggetto sociale attività nel campo immobiliare (costruzioni,
ristrutturazione di immobili urbani, industriali, rustici etc.), smaltito
rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in macerie, provenienti da
demolizioni di fabbricati, miste a rifiuti di cantiere (plastica, tondini,
legni, sacchetti etc.), per un quantitativo di circa 80 mc. su un terreno
agricolo, di proprietà di D. B., il cui riempimento con terreno naturale e senza
l'utilizzo di macerie o inerti vari provenienti da demolizioni era stato
autorizzato con provvedimento del Comune di Chivasso n. 90/02.
2. Il Tribunale ha rilevato che:
a) in un primo sopralluogo effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello
Stato sul terreno di località ..., era stato notato che sul bordo e all'interno
della depressione esistente sul terreno, erano stati depositati circa 80 mc. di
macerie provenienti da demolizioni di fabbricati e di materiale di scarto
prodotto da cantiere - plastica, tondini, legni e sacchetti;
b) in un altro successivo, da parte degli stessi verbalizzanti era stato
accertato che le macerie e il materiale di scarto risultavano spianati e
ricoperti da terreno naturale.
2.1. Ha argomentato che, anche se i testi della difesa avevano negato lo
smaltimento di plastiche, tondini, legni, sacchetti etc., tuttavia logicamente
andava affermata la responsabilità dell'imputato perché:
a) poteva escludersi che persone estranee fossero riuscite ad accedere, più
volte, abusivamente al terreno di proprietà della madre dell'imputato, in quanto
questo era facilmente visibile dalla strada, percorsa ogni giorno da molti
velivoli e si trovava a poca distanza dall'abitazione familiare D. F.;
b) nessuna denuncia era stata presentata da parte della proprietà ria del
terreno.;
c) i rifiuti smaltiti sul sito erano del tutto coerenti con il tipo di attività
lavorativa esercitata dal F. e con i lavori autorizzati ed eseguiti nella stessa
epoca nell'attigua abitazione della famiglia F., dei quali progettista era
l'attuale imputato ed esecutrice dei lavori, indicata nella denuncia di inizio
attività presentata al Comune di Chivasso, era la G. s. s.n.c. amministrata dal
F.F.;
d) non era stato documentato lo smaltimento delle macerie, risultanti dalla
ristrutturazione dell'immobile F., in apposite discariche non essendo stati
esibiti i registri relativi.
2.2. Lo stesso Giudice ha aggiunto che, anche se poteva ipotizzarsi che in
qualche occasione erano stati illecitamente depositati da parte di ignoti
rifiuti (macerie ed altro), comunque era certo - per averlo riferito il teste
della difesa A. - che su ordine del F.F. era stato eseguito sia il livellamento
dei rifiuti lasciati sul terreno che lo scarico di terra. Conseguentemente e
logicamente doveva ritenersi che anche l'occultamento degli stessi mediante
copertura con terreno naturale era stato eseguito per ordine dello stesso.
Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore sulla base dei seguenti
motivi.
3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex
articolo 606 c.p.p., lettera e:
3.1 per avere da un lato ritenuto inverosimile che terzi soggetti avessero
potuto depositare rifiuti all'insaputa del F.F., in considerazione del fatto che
il terreno è facilmente visibile dalla strada che è percorsa ogni giorno da
molti velivoli e si trova non lontano dall'abitazione familiare della D. F.,
proprietaria del terreno, che i rifiuti erano coerenti con le opere di
ristrutturazione realizzate presso abitazione del padre dell'imputato di F. F. e
per non essere stati esibiti i registri di carico e scarico; e dall'altro
affermato che non poteva escludersi che in qualche occasione qualcuno di notte
avesse potuto depositare rifiuti, tenuto conto che l'accesso ai fondo non era
impedito;
3.2 per essere l'argomentazione in contrasto con le dichiarazioni dei testi A. e
P. che avevano escluso il deposito di plastica, sacchetti e simili che
appartenevano ad una tipologia incompatibile con i lavori di ristrutturazione;
3.3 perché non poteva farsi carico ad esso imputato di recintare il fondo, non
essendo egli proprietario.
4. Erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1,
lettera b, in relazione all'articolo 533 c.p.p., per essere stata affermata la
responsabilità del F. senza che risultasse la prova oltre ogni ragionevole
dubbio.
5. Violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 comma 1, per
avere la sentenza riconosciuto la responsabilità dell'imputato per non aver
adeguatamente impedito il deposito da parte di estranei di rifiuti e/o non avere
presentato denuncia contro ignoti, o per avere mantenuto la discariche o
stoccato i rifiuti da altri depositati, tenuto conto che i reati per cui vi è
condanna possono realizzarsi soltanto nella forma commissiva e in considerazione
del fatto che l'imputato non aveva l'obbligo di recintare il terreno non essendo
proprietario.
6. Insussistenza del reato in quanto i testimoni avevano riferito che i
conferimenti riguardavano soltanto terra di scavo mista a pietre.
7. Violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 per non avere
il Tribunale accertato l'esistenza del degrado ambientale dell'area.
8. Mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al Decreto Legislativo
n. 152 del 2006 articolo 256.
DIRITTO
9. Il primo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente
riguardando la censura alla motivazione sulla ricostruzione del fatto, sono
infondati.
L'interpretazione maggioritaria, cui questa sezione aderisce; dell'articolo 606
c.p.p., lettera e, nella formulazione operata dalla Legge n. 46 del 2006,
articolo 8 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di
gravame") che estende il vizio deducibile in sede di legittimità, anche alla
contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da un atto del processo
e, quindi, anche da un atto probatorio, (tra le tante Cass., sez. 6, 24 maggio
2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14
luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764; contro, ad es.
Cass., sez. 5, 10 ottobre 2006, n. 36773), esclude comunque che tale vizio possa
concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione del fatto, anche se
dotate di una maggiore capacità argomentativa.
Il sindacato del Giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento
impugnato e' sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione,
costituito da errori delle regole della logica - principio di non
contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità
con gli atti del processo specificatamente indicati abbia una forza
giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del Giudice
del merito.
10. Ora, il discorso giustificativo che ha portato il Giudice del merito ad
attribuire al F. lo smaltimento dei rifiuti è immune da vizi sul piano logico.
Il Tribunale di Torino, sez. Chivasso, ha rilevato che sul terreno di proprietà
della madre dell'imputato erano stati notati, da agenti delle Corpo forestale
dello Stato, materiali di risulta da demolizioni e scarti di cantiere (plastica,
tondini, legni, sacchetti etc.), e non terra da scavo, che questi erano stati
successivamente spianati e ricoperti con terreno naturale.
Logica e' quindi la deduzione che, anche se il teste A., addetto al trasporto
rifiuti, ha dichiarato di non avere depositato macerie su quel luogo - che,
invece, aveva versato alle discariche viciniori, che il F. avesse versato o
fatto versare, almeno in parte, altrimenti i rifiuti contestati tenuto conto
che:
a) nessun documento e' stato esibito al fine di dimostrare il versamento in
discarica dei rifiuti;
b) questi erano coerenti sia con l'attività imprenditoriale sopra indicata
esercitata dal F., che con i lavori in corso nei fabbricato di proprietà del
padre dell'imputato F. F. e dei quali esecutrice era la società del F.F.;
c) era poco probabile che terzi si fossero immessi abusivamente piu' volte in
detto terreno, tenuto conto che questo si trova nelle vicinanze dell'abitazione
familiare D. C. F..
11. Comunque il Giudice del merito ha aggiunto, e cio' e' da solo decisivo, che
lo stesso teste ha ammesso che aveva, su ordine del F., scaricato terra e
bonificato il sito spianando il materiale depositato.
Quindi, non può negarsi che sia logica la deduzione, che allo spianamento dei
rifiuti su ordine dello stesso F., e' seguita la copertura con il terreno
naturale scaricato dal teste, stante che e' certo, come accertato dagli agenti
del Corpo forestale dello Stato, che i rifiuti erano stati coperti.
12. Conseguentemente e' infondato quanto sostenuto con il terzo motivo e cioe'
che la sentenza aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per non aver
adeguatamente impedito il deposito da parte di terzi e non avere presentato
denuncia contro ignoti, in violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997
articolo 51.
Il Giudice del merito non ha desunto la responsabilità dell'imputato dall'omessa
recinzione del terreno o dalla mera tolleranza della discarica, ma
esclusivamente da un comportamento attivo dell'imputato che, oltre a fare
depositare, almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti
di cantiere, comunque, aveva fatto spianare gli stessi - sia il materiali di
risulta da demolizioni da fabbricati che gli scarti di cantiere (plastica,
tondini, legni, sacchetti etc.) - nella depressione, fatto depositare terra e
conseguente e logicamente fatto ricoprire il tutto con terreno naturale.
Anche solo quest'ultima - spianamento e copertura con terreno naturale - integra
il reato contestato perche' lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col
deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato
nell'allegato "B" (allegato 4) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
che ha trovato continuità normativa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di
smaltimento.
Nella specie l'imputato, comunque, ha smaltito i rifiuti - macerie provenienti
da demolizioni di fabbricati, compresi gli scarti di cantiere (plastica,
tondini, legni, sacchetti etc.), oltre che depositandoli in parte, "sul
terreno", anche occultandoli tutti "nel terreno", facendoli immettere nella
depressione esistente, facendoli spianare e facendoli ricoprire con terreno
naturale.
Pertanto, l'interpretazione dei fatti, da cui il Giudice del merito, ha fatto
discendere la responsabilità dell'imputato, e' immune da vizi logici ed e'
conforme alle norme giuridiche.
13. Di conseguenza, e' infondato il secondo motivo, dato che la responsabilità
dell'imputato e' stata accertata senza alcun dubbio.
14. E' infondato anche il quinto motivo con il quale il ricorrente deduce che
erroneamente il Tribunale non aveva accertato l'esistenza del degrado ambientale
dell'area.
Con l'inserimento e lo spianamento dei rifiuti nella depressione sita nel
terreno e la successiva ricopertura con terreno naturale si e' avuto un
definitivo smaltimento dei materiale (macerie provenienti da demolizioni e
materiale per scarto prodotto dei cantieri) destinato all'abbandono per il quale
e' obbligatorio il versamento in discariche autorizzate.
Tale materiale, stimato in 80 mc. rettamente è di per sé idoneo a rendere l'area
tendenzialmente degradata, dato che sia Decreto Legislativo n. 22/97, articolo
6, n. 3, lettera m, che il successivo Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 183 n. 3/2, lettera m, escludono la possibilità di deposito temporaneo
quando i rifiuti non pericolosi superano i 20 mc. Nella specie non si e' avuto
deposito temporaneo, ma definitivo con l'occultamento dei rifiuti indicati nella
depressione esistente nel terreno e con la ricopertura con terreno naturale.
15. Anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente deduce che il mancato
rispetto dell'autorizzazione edilizia che prevedeva il riempimento della
depressione con terreno naturale, avrebbe dovuto portare a ritenere l'ipotesi
attenuata prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 che ha
sostituito dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51 e' infondato. La
norma che prevede che le pene di cui cit. Decreto Legislativo commi 1, 2 e 3,
sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento alle autorizzazioni in materia
di gestione dei rifiuti e non e' applicabile nella specie, in quanto che
l'autorizzazione del comune di Chivasso che autorizzava il riempimento con
terreno naturale della depressione era semplicemente un'autorizzazione in
materia edilizia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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