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CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 14/01/2008 (Ud.
20/11/2007), Sentenza n. 1817
ACQUE - Scarico da frantoi oleari - Scarico industriale - Disciplina
dell’autorizzazione - Eccezione - Impresa dedita alla coltivazione del fondo ed
alla silvicoltura - Acque assimilabili a quelle reflue domestiche - Art.28 c.7
D.L.vo 152/1999 ora art. 101 c.7 D.L.vo 152/2006. Lo scarico di liquami
derivante dalla molitura delle olive necessita dell'autorizzazione della
competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in
cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico
sono da considerarsi industriali. Solo nel caso in cui l'attività del frantoio
sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita
alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (ed in presenza delle
condizioni richieste dall'art.28 c.7 D.L.vo 152/1999 ora art. 101 c.7 D.L.vo
152/2006) le acque sono assimilabili a quelle reflue domestiche (Cass. sez. 3
sentenza n.13754/2007). Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Altobelli. CORTE
DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 14/01/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 1817
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UDIENZA DEL 20/11/2007
SENTENZA 02795 /2007
REG. GENERALE N. 033621/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1.Dott.SQUASSONI CLAUDIA CONSIGLIERE
2.Dott.GENTILE MARIO
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) ALTOBELLI ANGELO N. IL 16/12/1970 avverso SENTENZA del 13/02/2007 TRIBUNALE
di LATINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fraticelli Mario
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. De Angelis Roberto di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13 febbraio 2007, il Tribunale di Latina ha ritenuto Altobelli
Angelo responsabile del reato previsto dall'art.59 c.1 D.L.vo 152/1999 (per
avere, nella qualità di titolare di un frantoio oleario, scaricato acque reflue
industriali in un canale senza autorizzazione) e lo ha condannato alla pena di
giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, Altobelli ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
osservando:
= che vi sono stati due accertamenti: l'uno del 29 dicembre 2002 (che nulla ha
rilevato perché il frantoio non era in funzione) e l'altro del 25 gennaio 2003
(in relazione al quale non è stato redatto alcun verbale, ma solo sono state
scattate foto);
= che, in tale situazione, manca una verifica diretta sulla esistenza di una
immissione di acque reflue nel corpo ricettore;
= che, comunque, trattasi di una condotta occasionale che non necessitava di
autorizzazione.
Le deduzioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.
Dal testo della sentenza in esame, non si rileva confusione alcuna in merito
alla epoca di constatazione del commesso reato; sul punto, il Pubblico Ministero
al dibattimento ha modificato il capo di imputazione puntualizzando che la
contravvenzione è stata accertata in data 25 gennaio 2003.
Neppure è condivisibile la censura sulla mancanza di emergenze in ordine alla
condotta antidoverosa per cui è processo. Il Giudice ha avuto cura di indicare
la prova testimoniale (escussione dello agente di Polizia che ha svolto gli
accertamenti) e documentale (foto agli atti) dalle quali ha tratto la
conclusione in merito alla ricostruzione storica dei fatti le acque di
dilavamento della sansa proveniente dallo insediamento dell'imputato confluivano
in un fossato ed, indi, tramite tubature in un torrente. Avendo come riferimento
tale condotta materiale (sulla quale il ricorrente non ha formulato censure), si
deve ritenere che il fatto sia stato correttamente sussunto nella contestata
ipotesi di reato. Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive
necessitava dell'autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi
oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di
beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali.
Solo nel caso in cui l'attività del frantoio sia inserita con carattere di
normalità e complementarietà in una impresa dedita alla coltivazione del fondo
ed alla silvicoltura (ed in presenza delle condizioni richieste dall'art.28 c.7
D.L.vo 152/1999 ora art.101 c.7 DLvo 152/2006) le acque sono assimilabili a
quelle reflue domestiche (ex plurimis: Cassazione sezione terza sentenza
13754/2007); tale situazione è da escludersi dal momento che il ricorrente nulla
ha argomentato in proposito.
La deduzione difensiva (peraltro, non sottoposta al vaglio del Giudice di merito
e sostenuta con un motivo privo della necessaria concretezza) circa la
estemporaneità ed occasionalità dello scarico si pone in contrasto con
l'esistenza di uno stabile sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque
nel torrente.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di
legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 20 novembre 2007
DEPOSITO 14/01/2008
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