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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 3 Gennaio 2008 (Ud.
30/11/2007), Sentenza n. 19
ESPROPRIAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto all'indennizzo
espropriativo - Evasione totale o parziale dell’imposta I.C.I. - Effetti -
Sanzioni e recupero del tributo I.C.I. - Accertamento da parte
dell'Amministrazione. In materia di espropriazione, l'evasore totale
dell’imposta I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo (Cass.
sentenza n. 24509/06), ma è unicamente "destinato a subire le sanzioni per la
omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere",
potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la
verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato
per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con
concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente,
Corte Cost. n. 351/00). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle stesse
conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere
ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla
base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità
espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura
irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza,
in particolare, va da sè che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente
evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da
parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello
stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53;
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett.
l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di
volontà). Pres. Losavio - Est. Morelli - Ric. Comune di Sesto Fiorentino (avv.
Pecchioli) c. V.R. (Avv. Manfredini) (conferma Corte d'Appello di Firenze,
sentenza n. 845/02 depositata il 03/07/02). CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez.
I, 3/01/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19
ESPROPRIAZIONE - Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene -
Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o ablazione - Perdita del
possesso del bene. L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo,
non priva il proprietario del possesso del bene occupato, in quanto questo,
finchè non intervenga il decreto di esproprio o comunque ablazione, continua ad
appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si riconosce anche una indennità
per l'occupazione. Pres. Losavio - Est. Morelli - Ric. Comune di Sesto
Fiorentino (avv. Pecchioli) c. V.R. (Avv. Manfredini) (conferma Corte d'Appello
di Firenze, sentenza n. 845/02 depositata il 03/07/02). CORTE DI CASSAZIONE
Civile Sez. I, 3/01/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 (PAL. 4^ - SC. B), presso il Dott.
GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PECCHIOLI Paolo, giusta
procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
V.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso l'avvocato
MANFREDINI Ornella, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NINO
SCRIPELLITI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 845/02 della
Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 03/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/11/2007 dal
Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAOLO PECCHIOLI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato NINO SCRIPELLITI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per il rigetto nel
merito dell'opposizione proposta da V.R. e compensazione delle spese.
Fatto e Diritto
1. Il Comune di Sesto Fiorentino impugna per cassazione la sentenza del 3 luglio
2002 (corretta dalla successiva ordinanza 4 febbraio 2003), con la quale la
Corte di Appello di Firenze, in relazione alla intervenuta espropriazione, per
fini di pubblica utilità; da parte di esso Comune di alcuni terreni di proprietà
di M.L., ha liquidato all'avente causa dall'espropriata, V.R., le indennità di
occupazione legittima e di esproprio correlative (in misura, rispettivamente, di
Euro 781,35 e di Euro 71.670,42), "conformemente a quanto in un primo tempo con
ordinanze del maggio e ottobre '97 offerto dall'espropriante" che (nel gennaio
'99) aveva poi però corretto riduttivamente (in L. 5.517.241) quella
liquidazione, in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, in
correlazione al valore attribuito al suolo in questione, a fini I.C.I., dalla
M., con precedente sua dichiarazione (del 1993), ancorchè la V. l'avesse a sua
volta poi rettificata (nel marzo '99) prima dell'adozione (nell'ottobre
successivo) del decreto di esproprio.
Resiste la V. con controricorso.
2. Con l'unico motivo della odierna impugnazione, il Comune - denunciando
violazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, in relazione alla L. n.
359 del 1992, art. 5 - addebita, in sostanza, alla Corte di merito di aver
duplicemente errato:
a) nel disattendere il "limite massimo ed obiettivo" delle indennità in
questione, come risultante dal collegamento con l'ultima dichiarazione I.C.I.
del suolo espropriato (ex. art. 16 del suddetto D.Lgs.), e che aveva condotto
alla correlativa liquidazione riduttiva (del gennaio '99), cui quei giudici
avrebbero dovuto quindi attenersi;
b) nel riconoscere efficacia, agli effetti determinativi dell'indennizzo
espropriativo, alla successiva rettifica della dichiarazione I.C.I. operata
dalla V. (nel marzo '99), non considerando che questa, per un verso, era
tardiva, rispetto alla rideterminazione della indennità già operata da esso
Comune sulla base della precedente ultima dichiarazione d'imposta; e, per altro
verso, era stata presentata da soggetto, che per essere, a quella data,
spossessato del terreno in questione (a seguito e per effetto della sua
precedente occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante) non era più
obbligato al pagamento dell'I.C.I. nè quindi tenuto, e legittimato, alla
correlativa dichiarazione.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. La norma dì aggancio limitativo dell'indennizzo espropriativo di area
fabbricabile al valore alla stessa attribuito nell'ultima dichiarazione ai fini
di applicazione dell'I.C.I. - di cui al riferito dalla L. n. 504 del 1992, art.
16 - va letta, infatti, alla luce del necessario equo bilanciamento tra gli
opposti valori costituzionali, che in essa vengono in gioco, rappresentati, per
un verso, dal dovere dì concorrere alla spesa pubblica (sub. art. 53 Cost.) e,
per altro verso, del diritto del proprietario al giusto indennizzo dell'immobile
espropriatogli (di cui all'art. 42 Cost.).
Per cui il duplice obiettivo perseguito dal legislatore del '92 - di incentivare
fedeli dichiarazioni per l'imposta in questione e di realizzare una tendenziale
armonizzazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini tributari ed a quelli
espropriativi - non può attuarsi, in forma sbilanciata, con penalizzazione del
diritto indennitario in caso di omessa o non fedele dichiarazione I.C.I..
3.2. Con la conseguenza che, in detti casi, una interpretazione
costituzionalmente adeguata e compatibile, rispettivamente comporti - come, del
resto, già chiarito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 351 del 2000 -
che:
a) l'evasore totale non già perda il suo diritto all'indennizzo espropriativo
(come reiteratamente affermato già da questa Corte: cfr., da ultimo, sentenza n.
24509/06), ma unicamente sia "destinato a subire le sanzioni per la omessa
dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere",
potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la
verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato
per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con
concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente,
appunto, Corte cost. n. 351/00 cit.);
b) e che "l'evasore parziale resti soggetto alle stesse conseguenze per il minor
valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del
maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo
commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriati va
(ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con
ancoraggio alla dichiarazione infedele.
3.3. Nella quale seconda evenienza, in particolare, va da sè che il previo
recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti
indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di
rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n.
413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n.
446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione
tributaria è atto di scienza e di non di volontà).
3.4. Nè è esatto che, nella fattispecie per cui è lite, la V. non fosse
legittimata - come asserito dal Comune - a rettificare la dichiarazione I.C.I.
presentata dalla sua dante causa, in ragione della già intervenuta
perdita di possesso, con l'occupazione da parte dell'espropriante, del suolo in
questione.
Sul punto va ribadito, infatti, in contrario, che l'occupazione d'urgenza, per
il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene
occupato, in quanto questo, finchè non intervenga il decreto di esproprio o
comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si
riconosce anche una indennità per l'occupazione (cfr. n. 10686/05 e successive
conformi).
3.5. E neppure può seguirsi il Comune nella subordinata sua prospettazione
difensiva in ordine alla asserita tardività della rettifica in discussione.
Atteso, in fatto, che questa è pacificamente intervenuta prima dell'adozione del
decreto di esproprio, e considerato, in diritto, che la rettifica a tal data
(antecedente alla chiusura della procedura ablatoria) innegabilmente rileva ai
fini dell'aggancio (ad essa) della indennità di esproprio, a termini della
normativa di riferimento. La quale - come già precisato (cfr. sentenza n. 10867
del 2007) - nell'introdurre il sin qui descritto meccanismo correttivo
dell'indennizzo espropriativo prende in considerazione proprio "l'ultima
denuncia presentata dal proprietario prima del decreto di esproprio".
4. L'assenza di precedenti sulla questione principale dibattuta in giudizio
giustifica la compensazione delle correlative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008
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