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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 3 Gennaio 2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19




ESPROPRIAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione. In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo (Cass. sentenza n. 24509/06), ma è unicamente "destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere", potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n. 351/00). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in particolare, va da sè che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di volontà). Pres. Losavio - Est. Morelli - Ric. Comune di Sesto Fiorentino (avv. Pecchioli) c. V.R. (Avv. Manfredini) (conferma Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 845/02 depositata il 03/07/02). CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 3/01/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19

ESPROPRIAZIONE - Occupazione d'urgenza - Effetti - Possesso del bene - Indennità per l'occupazione - Decreto di esproprio o ablazione - Perdita del possesso del bene. L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene occupato, in quanto questo, finchè non intervenga il decreto di esproprio o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per l'occupazione. Pres. Losavio - Est. Morelli - Ric. Comune di Sesto Fiorentino (avv. Pecchioli) c. V.R. (Avv. Manfredini) (conferma Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 845/02 depositata il 03/07/02). CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 3/01/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 (PAL. 4^ - SC. B), presso il Dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PECCHIOLI Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
V.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso l'avvocato MANFREDINI Ornella, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NINO SCRIPELLITI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 845/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 03/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/11/2007 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PAOLO PECCHIOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato NINO SCRIPELLITI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per il rigetto nel merito dell'opposizione proposta da V.R. e compensazione delle spese.


Fatto e Diritto


1. Il Comune di Sesto Fiorentino impugna per cassazione la sentenza del 3 luglio 2002 (corretta dalla successiva ordinanza 4 febbraio 2003), con la quale la Corte di Appello di Firenze, in relazione alla intervenuta espropriazione, per fini di pubblica utilità; da parte di esso Comune di alcuni terreni di proprietà di M.L., ha liquidato all'avente causa dall'espropriata, V.R., le indennità di occupazione legittima e di esproprio correlative (in misura, rispettivamente, di Euro 781,35 e di Euro 71.670,42), "conformemente a quanto in un primo tempo con ordinanze del maggio e ottobre '97 offerto dall'espropriante" che (nel gennaio '99) aveva poi però corretto riduttivamente (in L. 5.517.241) quella liquidazione, in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, in correlazione al valore attribuito al suolo in questione, a fini I.C.I., dalla M., con precedente sua dichiarazione (del 1993), ancorchè la V. l'avesse a sua volta poi rettificata (nel marzo '99) prima dell'adozione (nell'ottobre successivo) del decreto di esproprio.


Resiste la V. con controricorso.


2. Con l'unico motivo della odierna impugnazione, il Comune - denunciando violazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, in relazione alla L. n. 359 del 1992, art. 5 - addebita, in sostanza, alla Corte di merito di aver duplicemente errato:
a) nel disattendere il "limite massimo ed obiettivo" delle indennità in questione, come risultante dal collegamento con l'ultima dichiarazione I.C.I. del suolo espropriato (ex. art. 16 del suddetto D.Lgs.), e che aveva condotto alla correlativa liquidazione riduttiva (del gennaio '99), cui quei giudici avrebbero dovuto quindi attenersi;
b) nel riconoscere efficacia, agli effetti determinativi dell'indennizzo espropriativo, alla successiva rettifica della dichiarazione I.C.I. operata dalla V. (nel marzo '99), non considerando che questa, per un verso, era tardiva, rispetto alla rideterminazione della indennità già operata da esso Comune sulla base della precedente ultima dichiarazione d'imposta; e, per altro verso, era stata presentata da soggetto, che per essere, a quella data, spossessato del terreno in questione (a seguito e per effetto della sua precedente occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante) non era più obbligato al pagamento dell'I.C.I. nè quindi tenuto, e legittimato, alla correlativa dichiarazione.


3. Il ricorso non è fondato.


3.1. La norma dì aggancio limitativo dell'indennizzo espropriativo di area fabbricabile al valore alla stessa attribuito nell'ultima dichiarazione ai fini di applicazione dell'I.C.I. - di cui al riferito dalla L. n. 504 del 1992, art. 16 - va letta, infatti, alla luce del necessario equo bilanciamento tra gli opposti valori costituzionali, che in essa vengono in gioco, rappresentati, per un verso, dal dovere dì concorrere alla spesa pubblica (sub. art. 53 Cost.) e, per altro verso, del diritto del proprietario al giusto indennizzo dell'immobile espropriatogli (di cui all'art. 42 Cost.).


Per cui il duplice obiettivo perseguito dal legislatore del '92 - di incentivare fedeli dichiarazioni per l'imposta in questione e di realizzare una tendenziale armonizzazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini tributari ed a quelli espropriativi - non può attuarsi, in forma sbilanciata, con penalizzazione del diritto indennitario in caso di omessa o non fedele dichiarazione I.C.I..


3.2. Con la conseguenza che, in detti casi, una interpretazione costituzionalmente adeguata e compatibile, rispettivamente comporti - come, del resto, già chiarito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 351 del 2000 - che:
a) l'evasore totale non già perda il suo diritto all'indennizzo espropriativo (come reiteratamente affermato già da questa Corte: cfr., da ultimo, sentenza n. 24509/06), ma unicamente sia "destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere", potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, appunto, Corte cost. n. 351/00 cit.);
b) e che "l'evasore parziale resti soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriati va (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele.
3.3. Nella quale seconda evenienza, in particolare, va da sè che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di volontà).


3.4. Nè è esatto che, nella fattispecie per cui è lite, la V. non fosse legittimata - come asserito dal Comune - a rettificare la dichiarazione I.C.I. presentata dalla sua dante causa, in ragione della già intervenuta perdita di possesso, con l'occupazione da parte dell'espropriante, del suolo in questione.


Sul punto va ribadito, infatti, in contrario, che l'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene occupato, in quanto questo, finchè non intervenga il decreto di esproprio o comunque ablazione, continua ad appartenergli, tant'è che per tal motivo gli si riconosce anche una indennità per l'occupazione (cfr. n. 10686/05 e successive conformi).


3.5. E neppure può seguirsi il Comune nella subordinata sua prospettazione difensiva in ordine alla asserita tardività della rettifica in discussione.


Atteso, in fatto, che questa è pacificamente intervenuta prima dell'adozione del decreto di esproprio, e considerato, in diritto, che la rettifica a tal data (antecedente alla chiusura della procedura ablatoria) innegabilmente rileva ai fini dell'aggancio (ad essa) della indennità di esproprio, a termini della normativa di riferimento. La quale - come già precisato (cfr. sentenza n. 10867 del 2007) - nell'introdurre il sin qui descritto meccanismo correttivo dell'indennizzo espropriativo prende in considerazione proprio "l'ultima denuncia presentata dal proprietario prima del decreto di esproprio".


4. L'assenza di precedenti sulla questione principale dibattuta in giudizio giustifica la compensazione delle correlative spese.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008


 


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