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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 191



URBANISTICA E EDILIZIA - Zona sismica - Abusi edilizi - Assenza della concessione edilizia e nulla osta del Genio Civile - Demolizione del manufatto abusivo - Richiesta di rinnovazione parziale - Nuova valutazione del fatto ed escussioni di testi - Sede di legittimità - Esclusione.
E’ inammissibile la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere testi a discolpa (e, nel merito, l'assoluzione dai reati ascrittile), quando questa mira ad una nuova valutazione del fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Pres. Postiglione - Est. Grassi - P.M. Izzo - Ric. L. S.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 7/01/2008, Sentenza n. 191


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

LU. SA., nata a (adrg) il (adrg);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 4/05/05;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;

Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OSSERVA:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica di Palermo datata 23/09/02 Lu.Sa. veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestatale per il delitto, alla pena - sospesa - di un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa, nonche' alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 20 lettera b); dalla Legge n. 64 del 1974 articoli 17 18 e 20; dalla Legge n. 1086 del 1971 articoli 1, 2, 4, 13 e 14 e dall'articolo 349 cpv. c.p., dei quali era chiamata a rispondere per avere realizzato, su un terreno di sua proprieta' sito in (adrg) di (adrg), zona sismica, un manufatto con basamento in cemento armato e muratura, ad una elevazione fuori terra, della superficie di circa trenta metri quadrati, senza concessione edilizia e nulla - osta del Genio Civile, senza presentazione a questo Ufficio del progetto e senza direzione dei relativi lavori da parte di tecnico qualificato, nonche' per avere violato i sigilli apposti all'immobile, dei quali era stata nominata custode, proseguendo nell'edificazione abusiva, come accertato il (adrg) ed il (adrg).

Contro tale decisione l'imputata proponeva impugnazione per chiedere la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere testi a discolpa e, nel merito, l'assoluzione dai reati ascrittile, essendosi limitata ad eseguire, su un immobile preesistente, solo lavori di manutenzione ordinaria; in subordine, la riduzione della pena infintale e la sostituzione di quella detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 4/04/05, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, dichiarava non doversi procedere a carico della Lu., in ordine ai reati di cui alla Legge n. 64 del 1974 articoli 17, 18 e 20 lettera b) della rubrica, perche' estinti per prescrizione e determinava in 11 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 550,00 di multa la pena per i restanti reati, affermando, per quello che in questa sede rileva, che la pena irrogata all'appellante in primo grado, a parte la riduzione conseguente alla dichiarazione di estinzione delle contravvenzioni alla legge sismica, appariva congrua, alla luce dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p. ed adeguata ai fatti, come tale non suscettibile di riduzione.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicatole.

Lamenta in particolare, la ricorrente, che la Corte di merito nella quantificazione della pena da infliggerle non avrebbe valutato tutti i parametri di cui agli articoli 133 e 133 bis c.p..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato non ammissibile, con conseguente condanna della ricorrente - a mente dell'articolo 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in tema di causa di inammissibilita' non dovuta a colpa, anche al versamento, alla cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.

La Lu., infatti, sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimita' della decisione impugnata, in realta' mira ad una nuova valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimita'.

Il trattamento sanzionatorio applicatole e' sorretto da motivazione adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, fondata espressamente - come si evince anche dalla decisione di primo grado, sul punto confermata in appello - sulla valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi dettati dall'articolo 133 c.p..

In mancanza di espressa richiesta di valutazione di specifici elementi, il Giudice di merito non ha l'obbligo di menzionare analiticamente tutti quelli indicati nella richiamata norma di legge ed e' sufficiente che dica di averli considerati.

La manifesta infondatezza dell'impugnazione e' causa originaria di inammissibilita' di essa, ostativa alla dichiarazione di estinzione dei residui reati contravvenzionali per prescrizione, maturata il 26/04/05, epoca successiva alla pronuncia della decisione di appello.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Lu.Sa. avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 4/04/05 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, alla cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.


 


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