AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 7 Gennaio 2008,
Sentenza n. 191
URBANISTICA E EDILIZIA - Zona sismica - Abusi edilizi - Assenza della
concessione edilizia e nulla osta del Genio Civile - Demolizione del manufatto
abusivo - Richiesta di rinnovazione parziale - Nuova valutazione del fatto ed
escussioni di testi - Sede di legittimità - Esclusione. E’ inammissibile la
richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, al fine di
escutere testi a discolpa (e, nel merito, l'assoluzione dai reati ascrittile),
quando questa mira ad una nuova valutazione del fatto, delle risultanze
processuali, non consentita in sede di legittimità. Pres. Postiglione - Est.
Grassi - P.M. Izzo - Ric. L. S.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
7/01/2008, Sentenza n. 191
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU. SA., nata a (adrg) il (adrg);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 4/05/05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, il
quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OSSERVA:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica di Palermo datata
23/09/02 Lu.Sa. veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestatale per il
delitto, alla pena - sospesa - di un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa,
nonche' alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto colpevole dei reati,
unificati dalla continuazione, previsti dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 20
lettera b); dalla Legge n. 64 del 1974 articoli 17 18 e 20; dalla Legge n. 1086
del 1971 articoli 1, 2, 4, 13 e 14 e dall'articolo 349 cpv. c.p., dei quali era
chiamata a rispondere per avere realizzato, su un terreno di sua proprieta' sito
in (adrg) di (adrg), zona sismica, un manufatto con basamento in cemento armato
e muratura, ad una elevazione fuori terra, della superficie di circa trenta
metri quadrati, senza concessione edilizia e nulla - osta del Genio Civile,
senza presentazione a questo Ufficio del progetto e senza direzione dei relativi
lavori da parte di tecnico qualificato, nonche' per avere violato i sigilli
apposti all'immobile, dei quali era stata nominata custode, proseguendo
nell'edificazione abusiva, come accertato il (adrg) ed il (adrg).
Contro tale decisione l'imputata proponeva impugnazione per chiedere la
rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere testi
a discolpa e, nel merito, l'assoluzione dai reati ascrittile, essendosi limitata
ad eseguire, su un immobile preesistente, solo lavori di manutenzione ordinaria;
in subordine, la riduzione della pena infintale e la sostituzione di quella
detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 4/04/05, in parziale riforma
della decisione impugnata, che nel resto confermava, dichiarava non doversi
procedere a carico della Lu., in ordine ai reati di cui alla Legge n. 64 del
1974 articoli 17, 18 e 20 lettera b) della rubrica, perche' estinti per
prescrizione e determinava in 11 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 550,00
di multa la pena per i restanti reati, affermando, per quello che in questa sede
rileva, che la pena irrogata all'appellante in primo grado, a parte la riduzione
conseguente alla dichiarazione di estinzione delle contravvenzioni alla legge
sismica, appariva congrua, alla luce dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p.
ed adeguata ai fatti, come tale non suscettibile di riduzione.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata ha proposto ricorso per
Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicatole.
Lamenta in particolare, la ricorrente, che la Corte di merito nella
quantificazione della pena da infliggerle non avrebbe valutato tutti i parametri
di cui agli articoli 133 e 133 bis c.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato non
ammissibile, con conseguente condanna della ricorrente - a mente dell'articolo
616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in tema di
causa di inammissibilita' non dovuta a colpa, anche al versamento, alla cassa
delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in
considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione.
La Lu., infatti, sotto l'apparente deduzione di un vizio di legittimita' della
decisione impugnata, in realta' mira ad una nuova valutazione, in fatto, delle
risultanze processuali, non consentita in sede di legittimita'.
Il trattamento sanzionatorio applicatole e' sorretto da motivazione adeguata,
giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, fondata espressamente -
come si evince anche dalla decisione di primo grado, sul punto confermata in
appello - sulla valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi dettati
dall'articolo 133 c.p..
In mancanza di espressa richiesta di valutazione di specifici elementi, il
Giudice di merito non ha l'obbligo di menzionare analiticamente tutti quelli
indicati nella richiamata norma di legge ed e' sufficiente che dica di averli
considerati.
La manifesta infondatezza dell'impugnazione e' causa originaria di
inammissibilita' di essa, ostativa alla dichiarazione di estinzione dei residui
reati contravvenzionali per prescrizione, maturata il 26/04/05, epoca successiva
alla pronuncia della decisione di appello.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Lu.Sa. avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo in data 4/04/05 e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento, alla cassa delle ammende,
della somma di euro 1.000,00.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006