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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 Gennaio 2008 (Ud.
29/11/2007), Sentenza n. 2246
ACQUA - INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - Rifiuti liquidi derivanti da attività
ospedaliera - Disciplina applicabile - Individuazione - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 (cd. Testo unico ambientale). La disciplina applicabile allo smaltimento
dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad
essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II°, parte terza, del
D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi
di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore
innovativo l’art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i “rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue” prevede l’applicazione della disciplina sui
rifiuti, ciò in quanto l’art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai
rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando
l’art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all’abrogato D.Lgs. n. 152
del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di reflui provenienti dal
lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio,
contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le
analisi, reflui convogliati direttamente nell’impianto di depurazione
dell’ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete
fognaria comunale). Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246
INQUINAMENTO IDRICO - Definizione di scarichi - Acque reflue costituenti
rifiuti liquidi - Art. 110, c. 3°, lett. a), b) e c) D. Lgs. n. 152/06. La
definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del D. Lgs. 11 maggio
1999 n. 152, non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs.
3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff) definisce "scarico" "qualsiasi
immissione di acque reflue in acque superficiali ... e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione". Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D.
Lgs. n. 152/99) come ora (art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n.
152/06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue
costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel
fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite
canalizzazione. Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246
ACQUE - Scarichi delle acque reflue nei corpi recettori e rifiuti liquidi -
Differenza. In materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa
o intenda o sia obbligato a disfarsi, il parametro di riferimento per
individuare l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli
scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina
generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di
convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro
natura inquinante (Cass. 21/06/2007 n. 24481). Presidente E. Papa, Relatore A.
Ianniello - Ric. Canaletti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud.
29/11/2007), Sentenza n. 2246
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte osserva:
con ordinanza del 10 luglio 2007, il Tribunale di riesame di Trieste ha
rigettato l'istanza proposta dal difensore di Massimo Canaletti, indagato (in
qualità di capotecnico nel dipartimento medicina di laboratorio dell'ospedale di
Gattinara) con Lucia Pelusi (direttore medico dell'Ospedale e delegato aziendale
alla gestione dei rifiuti pericolosi) e Bruno Biasoli (direttore del
dipartimento indicato) per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. nonché
256, commi 1° e 5° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (mentre il legale
rappresentante dell'Azienda ospedaliera e il gestore del depuratore
dell'ospedale sono indagati per il reato di cui agli artt. 113 cod. pen. e 137
del medesimo decreto legislativo), avverso il decreto di sequestro preventivo
dei raccordi tra le apparecchiature di analisi istallate nel Dipartimento di
medicina di laboratorio dell'ospedale di Gattinara e la rete di scarico del
predetto ospedale nonché delle attrezzature di analisi presenti all'interno del
dipartimento, limitatamente ai punti di uscita dei residui di analisi.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del
Canaletti, deducendo:
1 - sul piano del fumus commissi delicti, la violazione di legge per
l'erronea applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 256 del D.Lgs.
n. 152 del 2006 - relativo alla gestione e miscelazione non autorizzata di
rifiuti -al caso in esame, in cui pacificamente si trattava di smaltimento delle
acque reflue provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli
esami di laboratorio, contenenti ovviamente residui biologici miscelati con i
reagenti chimici utilizzati per le analisi, convogliate direttamente
nell'impianto di depurazione dell'Ospedale, che scaricava senza soluzione di
continuità nella rete fognaria comunale, attività a suo tempo regolarmente
autorizzata (unitamente agli scarichi di acque reflue dei servizi igienici e
della cucina) dall'Autorità competente, ai sensi dell'allora vigente D. Lgs. 11
maggio 1999 n. 152.
Secondo il ricorrente, il P.M., il G.I.P. e il Tribunale di riesame avrebbero
erroneamente ritenuto applicabile allo smaltimento di tali acque reflue,
mediante scarico canalizzato delle stesse nella rete fognaria, la disciplina di
cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 relativa allo smaltimento dei rifiuti
liquidi, anziché quella di cui alla sezione II della parte terza del medesimo
decreto relativa agli scarichi, erroneamente fondando sull'art. 185, comma 1°,
lett. b), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto "gli
scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".
La salvezza dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, quindi ricondotte
alla disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta, era stata infatti
interpretata dal Tribunale come riferita a tutti i tipi di rifiuto ospedaliero
ancorché consistente in acque reflue, nonostante che l'art. 227 del medesimo
decreto dichiari applicabili ai rifiuti derivanti da attività ospedaliera la
disciplina di cui al D.P.R. n. 254/03, il quale all'art. 6 stabilisce che "lo
scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D.
Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto applicata dall'Azienda ospedaliera di
Gattinara.
La tesi smentirebbe, secondo il ricorrente, decenni di giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale l'espressione "rifiuti liquidi costituiti da acque
reflue" si riferirebbe esclusivamente alle acque reflue prelevate e
trasportate da autospurgo, ai rifiuti provenienti dalla manutenzione ordinaria
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o dalla manutenzione
ordinaria della rete fognaria o da altri impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, acque di cui il detentore si disfi senza versamento nei corpi
recettori mediante canalizzazione.
Anche l'accusa di miscelazione non autorizzata di rifiuti non corrisponderebbe
alla materialità del fatto pacificamente accertato. Si tratta infatti nel caso
in esame dell'acqua residua del lavaggio degli impianti di laboratorio
utilizzati per le analisi, che contiene necessariamente residui dei campioni
biologici analizzati e dei composti chimici usati come reagenti, in qualche caso
pericolosi, ma trattati nel depuratore.
2 - sul piano del periculum in mora, ritenuto sulla base degli esiti di
analisi delle acque reflue provenienti da tutto il complesso di scarichi
dell'Ospedale, il ricorrente rileva che il pericolo è stato quindi ritenuto in
ordine al reato di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 152/06, in quale
non potrebbe riguardare gli scarichi di laboratorio che non sono soggetti,
secondo il Tribunale medesimo, alla disciplina degli scarichi.
Quindi riguarderebbe gli scarichi di acque reflue provenienti dai reparti, dai
servizi, dalla cucina, ma non dal laboratorio. Per cui i risultati delle
analisi, rilevando il mancato rispetto di alcuni valori limite, non potrebbero
costituire la ragione del periculum posto alla base del sequestro.
Inoltre, ad abundantiam, il ricorrente osserva che le analisi svolte
avrebbero rivelato solo ipotesi isolate di superamento dei valori limite di
emissione e che negli scarichi sarebbe stato rinvenuto anche un elemento, il
Toluene, che è sicuramente estraneo all'attività ospedaliera e pertanto la sua
presenza dovrebbe ritenersi meramente accidentale, dovuta a terzi,
occasionalmente presenti all'interno dell'ospedale.
Osserva comunque che anche l'art. 130 del D. Lgs. n. 152/06 consiglierebbe una
certa gradualità di intervento repressivo nel caso di superamento dei valori
limite, mentre nei confronti dell'ospedale si era immediatamente approdati ad un
sequestro nonostante la modestia delle anomalie riscontrate.
E ancora, le analisi sarebbero state compiute in violazione dei criteri di cui
all'all. 5 alla parte II^ del D. Lgs. n. 152/06, in quanto dal verbale
risulterebbe che i campioni sono stati prelevati da un pozzetto interno, di cui
non viene individuata l'ubicazione né indicato se si trovi nel circuito interno
delle acque reflue prima che queste confluiscano nel depuratore oppure posto
all'uscita di quest'ultimo. Comunque non si tratterebbe dell'ultimo pozzetto
prima dello scarico, come imposto dalla legge.
Mancherebbe quindi, anche sotto tale profilo, la prova della violazione di cui
all'art. 137 e quindi anche il periculum.
Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.
Con memoria aggiunta del 13 novembre 2007, la difesa dell'indagato richiama la
recente giurisprudenza di questa Corte che ha confermato il precedente
orientamento con riferimento al dato di differenziazione tra il sistema degli
scarichi idrici e il trattamento dei rifiuti ai fini della individuazione della
disciplina applicabile, individuato nell'effettiva presenza di un meccanismo di
convogliamento delle acque reflue nel corpo recettore, a prescindere dalla
natura eventualmente inquinante delle stesse.
Ricorda altresì la norma contenuta all'art. 110 del D. Lgs. n. 152/06, che
consente l'accesso agli impianti di trattamento di acque reflue urbane anche di
acque reflue non convogliate che rispettino determinati limiti e pertanto
conferma l'elemento di differenziazione tra la speciale disciplina degli
scarichi idrici e quella generale sui rifiuti anche liquidi rappresentato
dall'esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo
ricettore.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il parametro di riferimento
per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si
disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della
disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi
recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla
esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo
recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (cfr., al riguardo da
ultimo Cass. 21 giugno 2007 n. 24481).
Il sistema (cfr. la definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del
D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152) non ha subito rilevanti modificazioni con
l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff)
definisce "scarico" "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali
... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/99) come ora
(art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/06), la legge
prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti
liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano
smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione.
Ed è appunto con riferimento a questi "rifiuti liquidi costituiti da acque
reflue" che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 nell'affermare la
applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo
decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico
nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110 citato.
Devesi poi escludere che il quadro normativo così delineato subisca una qualche
deviazione in materia di rifiuti ospedalieri, dato che l'art. 227 del Decreto
legislativo del 2006 dichiara applicabili a tali rifiuti la disciplina del
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale all'art. 6 ribadisce che "lo scarico
di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n.
152 del 1999", disciplina appunto oggi trasfusa nella parte terza del D. Lgs.
n. 152/06.
Né può attribuirsi, in assenza di necessari sviluppi nella disciplina più
recente, alcun valore innovativo all'uso di una terminologia parzialmente
diversa tra l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 e l'art. 8, comma l °, lett. e) del
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che escludeva dall'ambito di applicazione della
disciplina sui rifiuti le acque di scarico, "esclusi i rifiuti allo stato
liquido", anche allora ritenuti comprensivi di acque reflue il cui scarico non
era canalizzato.
Poiché nel caso in esame il laboratorio di analisi scarica direttamente le acque
di lavaggio dei macchinari di laboratorio dell'ospedale nella rete fognaria,
transitando per un depuratore interno, attraverso una rete di convogliamento che
non presenta soluzioni di continuità, la disciplina applicabile è quella degli
scarichi di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 ed oggi di cui alla parte terza del D.
Lgs. n. 152 del 2006, alla stregua della quale si è pertanto correttamente
comportata l'Azienda ospedaliera di Gattinara.
In base alle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata
senza rinvio.
Senonché non è chiaro dalla medesima se le anomalie riscontrate negli scarichi
generali dell'Ospedale riguardino anche elementi o concentrazioni eccedenti i
limiti di legge derivanti anche alle acque reflue provenienti dal laboratorio.
Sembrerebbe escluderlo, del resto in linea con la circostanza che l'accusa di
cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 non riguarda gli attori del
laboratorio, l'affermazione contenuta a pag. 3 dell'ordinanza, secondo la quale,
con riferimento agli erroneamente qualificati come rifiuti liquidi provenienti
dal laboratorio, "poco importa se le analisi effettuate dalla ASL non abbiano
mai evidenziato il raggiungimento di concentrazioni tali da superare i limiti di
legge".
In chiusura dell'ordinanza, valutando la sussistenza del periculum in mora,
il Tribunale sembra invece ricomprendere anche il laboratorio tra le fonti di
inquinamento.
Poiché dalla soluzione di tale problema dipende l'esistenza del fumus del
reato ipotizzato, rispetto al quale si assume la strumentalità necessaria dei
beni sequestrati, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Trieste, che, attenendosi a quanto stabilito da questa Corte per ciò che
riguarda l'interpretazione delle leggi citate, dovrà rivalutare il caso alla
luce di esse e sulla base degli accertamenti esistenti.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste
Così deciso in Roma il 29 novembre 2007
Depositato in cancelleria il 16/01/2008
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