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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, Civile 31/01/2008, Sentenza
n. 2424
ESPROPRIAZIONE per pubblica utilità - Computo nell'indennità delle perdite
aziendali - Esclusione - Fattispecie. L'indennità di espropriazione non può
superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio
legale previsto dalla normativa, per cui non può incidere il reale pregiudizio
che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono
come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso
immobile la precedente attività. Di conseguenza, ove risulti impedito sul luogo
l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i
propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su
di essi, né all'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene
espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, quale
complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi. Nel
caso di specie (relativo all’espropriazione di terreno destinato a parcheggio a
servizio di struttura alberghiera) le perdite aziendali lamentate
dall'espropriato non sono suscettibili di indennizzo, ed è sufficiente a
compensare la perdita subita l'applicazione del criterio legale previsto nel
caso di espropriazione parziale (nella specie disciplinata dall'art. 15 bis
legge prov. Trento 19 febbraio 1993, n. 63, riproduttiva dell'art. 40 legge 25
giugno 1865, n. 2359), assumendo le perdite aziendali rilevanza autonoma
rispetto alla perdita dominicale solo nella diversa ipotesi di espropriazione di
azienda agricola (art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865). Pres. Panebianco, Rel.
Benini, Ric. Nideriaufner V. s.a.s. ed altro (conferma Corte d'Appello di Trento
sentenza dell’11.12.2002). CORTE DI CASSAZIONE Civile 31/01/2008, Sentenza n.
2424
ESPROPRIAZIONE - Opposizione alla stima - Criterio di determinazione
indennitaria - Limite della reformatio in peius - Art. 19 L. n. 865/1971.
Nel giudizio di opposizione alla stima, di cui al l'art. 19 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, la qualificazione del fondo e l'adozione del criterio di
determinazione indennitaria attiene all'attività di applicazione delle norme,
alla quale si associa l'attività difensiva delle parti, di modo che non può
ravvisarsi preclusione alcuna tanto ad una definizione, da parte del giudice,
dell'oggetto espropriato in discordanza con la stima amministrativa o con le
indicazioni delle parti (con l'unico limite del divieto di reformatio in
peius della posizione dell'opponente (Cass. n. 12966/2004). Pres. Panebianco,
Rel. Benini, Ric. Nideriaufner V. s.a.s. ed altro (conferma Corte d'Appello di
Trento sentenza dell’11.12.2002). CORTE DI CASSAZIONE Civile 31/01/2008,
Sentenza n. 2424
ESPROPRIAZIONE - Mancanza dell’identità del proprietario - Espropriazione
parziale - Esclusione - Criterio della stima differenziale - Fattispecie.
Quando manca il presupposto dell'identità del proprietario non è ravvisabile
neanche l’ipotesi di espropriazione parziale (Cass. 27.8.2004 n. 17112). Nella
specie, non è applicabile il criterio della stima differenziale, riguardo ad una
particella appartenente a soggetto diverso dal proprietario del terreno sui cui
insiste l'azienda (alberghiera). Pres. Panebianco, Rel. Benini, Ric.
Nideriaufner V. s.a.s. ed altro (conferma Corte d'Appello di Trento sentenza
dell’11.12.2002). CORTE DI CASSAZIONE Civile 31/01/2008, Sentenza n. 2424
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Pertinenza - Qualificazione -
Natura. Anche se per definizione, la pertinenza è posta a servizio del bene
principale, assume, sotto il profilo indennitario, una sua autonomia, nel senso
che di essa deve qualificarsene la natura urbanistica (suolo edificabile o
agricolo), che però non potrà mai essere assimilata a quella dell'area
(edificata) cui pertiene (Cass. 14.1.2008, n. 599; 28.11.2007, n. 24703). Pres.
Panebianco, Rel. Benini, Ric. Nideriaufner V. s.a.s. ed altro (conferma Corte
d'Appello di Trento sentenza dell’11.12.2002). CORTE DI CASSAZIONE Civile
31/01/2008, Sentenza n. 2424
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza depositata l’11.12.2002, oggetto della presente impugnazione, la
Corte d'Appello di Trento ha determinato l'indennità di espropriazione di suoli,
di rispettiva proprietà della Mara s.n.c., e della Nideriaufner Vittorio s.a.s.,
assoggettati a procedura ablatoria per la realizzazione di un marciapiede lungo
la SS 43 in loc. Dermulo. La causa era iniziata su opposizione alla stima
proposta dal Comune di Taio, ente espropriante, e verteva sul numero di posti
auto che a causa dell'espropriazione erano stati sottratti all'Albergo bar
ristorante Victory, con l'ablazione di due particelle per complessivi mq. 85.
La Corte di merito, nel recepire le indicazioni del c.t.u., divideva la
superficie corrispondente ai quattordici posti macchina di cui l'albergo
disponeva prima dell'espropriazione, per l'ingombro medio di un posto macchina,
e applicava il calcolo differenziale delle espropriazioni parziali, solo
riguardo alla particella n. 47 (mq. 15), attese le ripercussioni negative
sull'immobile alberghiero, appartenente alla Mara s.n.c, per via della
sottrazione di due posti macchina, mentre la particella n. 985/5 (mq. 70),
appartenente a soggetto (Nideriaufner Vittorio s.a.s.) diverso dalla titolare
dell'azienda alberghiera, era valutabile come semplice area libera, edificabile,
cui doveva essere applicato il criterio della semisomma del valore venale e del
valore agricolo.
Contro questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la
Nideriaufner Vittorio s.a.s. e la Mara s.n.c. di Nideriaufner Vittorio affidati,
rispettivamente, a cinque e a tre motivi, resistiti da controricorso del Comune
di Taio.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti, ai sensi dell'art.
335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, la Nideriaufner Vittorio s.a.s., denunciando
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla natura
dell'espropriazione, censura la sentenza impugnata per aver disconosciuto la
natura parziale dell'espropriazione riguardo alla particella n. 985/5, di mg.
70, per appartenere a diversi proprietari, senza considerarne la destinazione
funzionale all'esercizio alberghiero, posta in evidenza dalla c.t.u.: il giudice
ha ritenuto che l'azienda alberghiera era dotata di n. 14 posti macchina (di cui
la maggior parte sulla particella n. 985/5) e su quella base ha determinato
l'indennità relativa alla particella n. 47, mentre ha negato la natura
pertinenziale della n. 985/5.
Con il secondo motivo, la Nideriaufner Vittorio s.a.s., denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 15-bis l. prov. Trento 19.2.1993 n. 6,
censura la sentenza impugnata per non aver applicato, relativamente alla
particella n. 985/5, l'art. 15-bis, sull'espropriazione parziale, disconoscendo
il vincolo strumentale ed obiettivo che conferisce all'intero compendio
immobiliare carattere unitario sotto il profilo economico e funzionale, sicché
il distacco di una parte incide in modo negativo sulla parte residua. In
subordine, doveva essere applicato l'art. 15, che disciplina l'indennità per le
aree edificate e le loro pertinenze, sommando il valore dell'area nuda e il
danno subito dal proprietario per la perdita dell'opera (parcheggio) che insiste
sul terreno.
Con il terzo motivo, la Nideriaufner Vittorio s.a.s., denunciando omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al criterio di calcolo
per l'indennizzo, censura la sentenza impugnata per aver calcolato i posti
macchina perduti dividendo la superficie espropriata per la superficie media di
un posto macchina, mentre doveva tenersi solamente conto della configurazione
dell'intera particella e dell'area residuata dopo l'ablazione della striscia di
terreno, considerando quanto la porzione di area espropriata vada a incidere
sulla redistribuzione dei posti macchina.
Con il quarto motivo, la Nideriaufner Vittorio s.a.s., denuncia la nullità della
sentenza per ultrapetizione, non avendo l'opposizione del Comune di Taio
contestato la natura parziale dell'opposizione.
Con il quinto motivo, la Nideriaufner Vittorio s.a.s., denunciando omessa
motivazione, si duole che la Corte di merito abbia omesso di argomentare in
ordine alla maggiorazione del 20% per aver abbandonato il precedente giudizio di
opposizione.
Con il primo motivo di ricorso, la Mara s.n.c, denunciando violazione e falsa
applicazione dell'artt. 15-bis l.p. n. 6 del 1993, censura la sentenza impugnata
per aver indennizzato la perdita della particella n. 47 in base alla mera
perdita di due posti auto, senza calcolare la perdita del valore dell'immobile
adibito ad attività commerciale, sicché doveva aggiungersi al giusto prezzo
della particella espropriata, la perdita di valore dell'area residuata.
Con il secondo motivo, la Mara s.n.c., denunciando omessa insufficiente e/o
contraddittoria motivazione, si duole che la Corte di merito abbia utilizzato la
svalutazione dell'immobile per individuare il valore dei posti auto perduti,
anziché sommarla al valore degli stessi, sicché era il minor valore
dell'edificio (L. 1.800.000.000) che proporzionalmente ai due-tre posti della
part. 47, doveva incrementare l'indennità spettante alla ricorrente.
Con il terzo motivo, la Mara s.n.c, denunciando omessa motivazione, si duole che
la Corte di merito abbia omesso di argomentare in ordine alla maggiorazione del
20% per aver abbandonato il precedente giudizio di opposizione.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso Nideriaufner, che vanno esaminati
congiuntamente, per la loro connessione, sono infondati. Nella specie, non è ravvisabile
un'ipotesi di espropriazione parziale, mancando il presupposto dell'identità del
proprietario (Cass. 27.8.2004 n. 17112). Correttamente la Corte d'appello di
Trento ha ritenuto di non poter applicare il criterio della stima differenziale,
riguardo ad una particella appartenente a soggetto (Nideriaufner Vittorio s.a.s.)
diverso dal proprietario del terreno sui cui insiste l'azienda alberghiera (Mara
s.n.c.). E neppure è ravvisabile contraddizione con il criterio di calcolo
adottato per la perdita di posti macchina, giacché, ove viceversa era
ravvisabile, con l'unicità del proprietario (part. n. 47), la natura parziale
dell'espropriazione, il danno per la perdita dei posti richiedeva un
proporzionamento di quella limitata perdita ad un'entità complessiva che non
poteva che essere costituita da tutta la superficie prima destinata a quell'uso.
Ogni deduzione concernente l'unità economia e funzionale che lega la particella
espropriata all'unità su cui insiste l'azienda alberghiera, si dimostra
irrilevante, in mancanza del requisito soggettivo: la pronunce apparentemente in
contrasto alla proposizione che precede (Cass. 14.5.1998, n. 4848), riguarda la
peculiarità dell'esproprio dei terreni agricoli, in cui l'incidenza
sull'esercizio dell'azienda è specificamente previsto (da una norma diversa,
l'art. 16 l.n. 865/71, da quella generale sulle espropriazioni parziali).
Infondata appare la doglianza subordinata, mirante all'applicazione del criterio
delle aree edificate alla particella espropriata, siccome pertinenza.
Quest'ultima, anche se per definizione posta a servizio del bene principale,
assume, sotto il profilo indennitario, una sua autonomia, nel senso che di essa
deve qualificarsene la natura urbanistica (suolo edificabile o agricolo), che
però non potrà mai essere assimilata a quella dell'area (edificata) cui pertiene
(Cass. 14.1.2008, n. 599; 28.11.2007, n. 24703).
Il terzo motivo Nideriaufner è infondato. Mancando il presupposto per operare la
stima differenziale, la Corte d'appello ha attribuito alla particella 985/5 il
valore delle aree (comunque edificabili) adibite a parcheggio, e ciò ha ottenuto
moltiplicando - plausibilmente - il valore al mq. di tali aree per la superficie
di mq. 70. La proposta della ricorrente di criteri diversi appare volto a
sostituire al procedimento valutativo della Corte di merito un proprio personale
apprezzamento.
Il quarto motivo del ricorso Nideriaufner è infondato: che l'opponente Comune di
Taio non abbia posto in discussione il carattere parziale dell'espropriazione,
non è circostanza atta a vincolare i poteri del giudice. Nel giudizio di
opposizione alla stima, di cui al l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
la qualificazione del fondo e l'adozione del criterio di determinazione indennitaria attiene all'attività di applicazione delle norme, alla quale si
associa l'attività difensiva delle parti, di modo che non può ravvisarsi
preclusione alcuna tanto ad una definizione, da parte del giudice, dell'oggetto
espropriato in discordanza con la stima amministrativa o con le indicazioni
delle parti (con l'unico limite del divieto di reformatio in peius della
posizione dell'opponente (Cass. 13.7.2004, n. 12966). Correttamente il giudice
di merito, nell'autonomo apprezzamento dei fatti, ha ritenuto di escludere
l'applicazione dell'art. 15-bis 1. prov. Trento n. 6 del 1993, in mancanza dei
presupposti per l'applicazione di quella norma.
Il quinto motivo Nideriaufner e ed il terzo Mara, esaminabili congiuntamente per
la loro identità, sono infondati. I ricorrenti reclamano un premio di
maggiorazione del 20% sull'indennità, siccome esso sarebbe stato riconosciuto
dalla Commissione provinciale "per aver abbandonato il precedente giudizio di
opposizione": il motivo - peraltro non relazionato dalle ricorrenti ad alcuna
norma di legge (presumibilmente si collega alla previsione dell'art. 20, comma
1, 1. prov. n. 6 del 1993) - è infondato. L'art. 20 riconosce la maggiorazione a
favore dei proprietari che non chiedano la rideterminazione dell'indennità e non
propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell’articolo 9: è pur vero che
nella specie l'opposizione è stata presentata dal Comune espropriante, ma i
proprietari, oltre ad essere loro ad aver richiesto la determinazione in via
amministrativa/ hanno proposto domanda riconvenzionale nel giudizio di
opposizione iniziato dal Comune di Taio, con questo creando comungue ostacolo
alla pronta determinazione dell'indennità, che è la ratio della disposizione
premiale citata.
Venendo al ricorso Mara s.n.c, il primo motivo è infondato. L'indennità di
espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con
l'applicazione del criterio previsto dalla legge, e non anche dal reale
pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento
risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso
dello stesso immobile la precedente attività. Ne consegue che, estinto il
diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento
dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi,
l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né
all'azienda organizzata dall’imprenditore, si che il valore del bene espropriato
debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, quale complesso
funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi (Cass.
21.5.2007, n. 11782): il criterio della stima differenziale, previsto dall'art.
15-bis l.prov. Trento n. 6 del 1993 (che mutua il sistema dell’art. 40 1.
25.6.1865 n. 2359), va considerato compensativo del pregiudizio inerente alla
perdita del diritto dominicale. Anche a tal proposito, il solo caso in cui è
riconosciuta autonoma rilevanza alla perdita aziendale, in aggiunta a quella
dominicale, è quello della azienda agricola, in cui si fa luogo all'attribuzione
di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo
medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 legge 865/71
(Cass. 14.9.1999, n. 9814).
Anche il secondo motivo Mara è infondato.
Pare assolutamente logica la metodologia di calcolo impiegata dalla Corte
d'appello, che ha proporzionato la perdita di valore subita dall'esercizio
alberghiero di proprietà della stessa Mara s.n.c. (L. 200.000.000) all'esproprio
di parte (mq. 15) della particella n. 47, corrispondente a due posti macchina.
Si tratta della corretta applicazione del criterio differenziale di stima
(valore ante, meno valore post esproprio), ovviamente limitato proporzionalmente
alla parte espropriata alla Mara: poco interessa a quest'ultima che riguardo
all'altra particella, la n. 985/5, sia stato adottato un diverso criterio,
mancando i presupposti per la configurazione di un esproprio parziale: nei
confronti della Mara il criterio adottato ha semplicemente accertato quale fosse
l'incidenza della perdita relativa alla quota della particella n. 47
espropriata, sulla perdita complessiva di valore dell'albergo, giacente sulla
restante particella. La pretesa della ricorrente, di aggiungere al valore del
bene espropriato, la perdita di valore del residuo, è volta anch'essa a
sostituire al procedimento valutativo della Corte di merito un proprio personale
apprezzamento.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, e condanna i ricorrenti alle
spese, nella misura di E. 2.600, di cui E. 2.500 per onorari, a carico di
ciascuno dei ricorrenti.
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