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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7 Gennaio 2008, Sentenza n.
246
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo al riposo ed alle occupazioni - Configurazione
del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie. Per la sussistenza del
reato di cui all’art. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a
più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero
indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1
dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei
ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante
e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela
solo in sede civile.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
sul ricorso proposto da
1) G. A.
avverso Sentenza del 22/06/2006 Trib. Sez. Dist. di P. T.;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica Udienza la
relazione fatta dal Consigliere Piraccini Paola.
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Gialanella chiedeva
l'annullamento con rinvio.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna condannava G. A. per il reato di cui all'art. 659 c.p.
per aver arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di altri abitanti nello
stabile impedendo che i figli minori producessero rumori e schiamazzi anche in
ore destinate al riposo. Riteneva provato il reato alla luce delle deposizioni
delle persone offese e del verbalizzante che aveva constatato tali fatti alle 6
della mattina ed aveva rilevato che il rumore prodotto era idoneo a disturbare
il riposo di chiunque, nonché per le dichiarazioni dell'imputata che aveva
affermato a sua discolpa di non poter legare i figli.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata e deduceva contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui aveva attribuito alla stessa la colpa dei
rumori e nella parte in cui aveva ritenuto tali rumori superiori ai limiti della
normale tollerabilità; inoltre rilevava che il reato sussisteva solo quando i
rumori erano idonei a disturbare il riposo di una pluralità indeterminata di
persone, mentre nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i
vicini, cioè coloro che abitavano nell'appartamento sottostante.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata
senza rinvio.
Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli
accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra
biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6
del mattino, destinati al riposo delle persone, nonché il totale disinteresse
per il disturbo arrecato e più volte segnalato, deve rilevarsi che per la
sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più
persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato
di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005
n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad
arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e,
pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo
in sede civile.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
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