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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17 Gennaio 2008, Sentenza n.
2461
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Sequestro - Violazione dei sigilli
e continuazione dei lavori - Divieto di residenza imposto al custode-indagato -
Legittimità. In materia di reati urbanistici, è legittimo il divieto di
residenza imposto al custode che viola ripetutamente i sigilli apposti al
manufatto abusivo sottoposto a sequestro da parte della polizia giudiziaria.
(Nella specie, l'indagato era stato nominato custode).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2461
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze - sezione per il Riesame, con ordinanza del 18/5/07, ha
accolto parzialmente l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di
Grosseto, avanzato contro l'ordinanza del Gip di detto Tribunale, del 26/2/07,
ed ha imposto a M. C. il divieto di risiedere in località Argentiera del Comune
di Porto Santo Stefano, rigettando la richiesta di applicazione della invocata
misura della custodia cautelare in carcere.
Il M. risultava indagato per avere realizzato un manufatto senza autorizzazione,
in zona di notevole interesse pubblico, in agro di Porto S. Stefano.
Sequestrato detto manufatto e nominatone custode l'indagato, lo stesso
ripetutamente violava i sigilli, portando avanti la edificazione. In dipendenza
di tale condotta gli veniva imposto, prima, l'obbligo di presentarsi tutti i
giorni alla Polizia Giudiziaria, poi di allontanarsi dal capoluogo comunale,
successivamente sostituito dalla precedente misura.
In data 15/2/07 i CC hanno segnalato una nuova violazione dei sigilli posta in
essere dall'indagato, il quale aveva intrapreso la continuazione dei lavori
abusivi. Propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la difesa del
M., con i seguenti motivi:
- nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione ex art. 125, in relazione
agli artt. 292, co. 1, lett. e) e 299, co. 4, c.p.p.- 606, lett. e) c.p.p.
- inosservanza dell'art. 299, co. 4, in relazione all'art. 274 c.p.p. -
insussistenza di aggravamento delle esigenze cautelari - violazione dell'art.
273, co. 3 c.p.p.- violazione di precedente giudicato cautelare - mancanza di
motivazione - art. 606 lett. b), e), e) c.p.p..
Con il ricorso si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla misura
applicata con il provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale si sarebbe
limitato ad affermare che occorreva impedire al Milani la prosecuzione della sua
illecita attività e si obietta, peraltro, la sussistenza sul punto del giudicato
cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ordinanza oggetto di gravame si appalesa, infatti, logica corretta e priva di
vizi di implausibilità. In ordine al primo motivo di gravame si osserva che non
sussiste il vizio eccepito, rilevato che il Tribunale di Firenze ha argomentato
in relazione alla richiesta di custodia cautelare in carcere, formulata dal
P.M., denegandone la applicazione, in quanto ritenuta in contrasto sia con il
criterio di adeguatezza e proporzionalità, di cui all'art. 27 4 c.p.p., sia con
l'art. 273 c.p.p., ove dice che non si può applicare una misura restrittiva
della libertà, qualora vi sia una alta percentuale di probabilità che la pena
irroganda possa beneficiare della sospensione condizionale, con conseguente
estinzione del reato, così effettuando un esame prognostico sulle accuse mosse
all'indagato.
Il giudicante, però, ha rilevato nella condotta ascritta al M. una pervicacia
nel reiterare comportamenti illeciti, necessitante l'applicazione di una misura
impeditiva all'ulteriore ripetersi di essi, valutando, all'uopo, idoneo il
divieto di risiedere in loc. Argentiera di Porto Santo Stefano, dove ha sede
l'erigendo fabbricato.
Né può ritenersi fondata la ulteriore doglianza formulata dal ricorrente con cui
si eccepisce la presunta violazione del giudicato cautelare, visto che a
determinare il decidente nel disporre la misura applicata è risultato essere il
nuovo episodio di violazione dei sigilli, accertato dai Carabinieri in data
15/2/07 e non contestato dall'indagato, il quale, sul punto, si è limitato a
formulare giustificazioni, esattamente valutate inconsistenti dal decidente,
quale il ritenere che la reiterazione della condotta delittuosa dovesse
considerarsi minimale ed, in ogni caso, dettata dalla necessità di eseguire
interventi nel manufatto oggetto di sequestro, atti ad eliminare una situazione
di pericolo per le persone ivi alloggiate.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
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