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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2461



URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Sequestro - Violazione dei sigilli e continuazione dei lavori - Divieto di residenza imposto al custode-indagato - Legittimità.
In materia di reati urbanistici, è legittimo il divieto di residenza imposto al custode che viola ripetutamente i sigilli apposti al manufatto abusivo sottoposto a sequestro da parte della polizia giudiziaria. (Nella specie, l'indagato era stato nominato custode). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2461


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Firenze - sezione per il Riesame, con ordinanza del 18/5/07, ha accolto parzialmente l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Grosseto, avanzato contro l'ordinanza del Gip di detto Tribunale, del 26/2/07, ed ha imposto a M. C. il divieto di risiedere in località Argentiera del Comune di Porto Santo Stefano, rigettando la richiesta di applicazione della invocata misura della custodia cautelare in carcere.


Il M. risultava indagato per avere realizzato un manufatto senza autorizzazione, in zona di notevole interesse pubblico, in agro di Porto S. Stefano.


Sequestrato detto manufatto e nominatone custode l'indagato, lo stesso ripetutamente violava i sigilli, portando avanti la edificazione. In dipendenza di tale condotta gli veniva imposto, prima, l'obbligo di presentarsi tutti i giorni alla Polizia Giudiziaria, poi di allontanarsi dal capoluogo comunale, successivamente sostituito dalla precedente misura.


In data 15/2/07 i CC hanno segnalato una nuova violazione dei sigilli posta in essere dall'indagato, il quale aveva intrapreso la continuazione dei lavori abusivi. Propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza la difesa del M., con i seguenti motivi:
- nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione ex art. 125, in relazione agli artt. 292, co. 1, lett. e) e 299, co. 4, c.p.p.- 606, lett. e) c.p.p.
- inosservanza dell'art. 299, co. 4, in relazione all'art. 274 c.p.p. - insussistenza di aggravamento delle esigenze cautelari - violazione dell'art. 273, co. 3 c.p.p.- violazione di precedente giudicato cautelare - mancanza di motivazione - art. 606 lett. b), e), e) c.p.p..


Con il ricorso si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla misura applicata con il provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che occorreva impedire al Milani la prosecuzione della sua illecita attività e si obietta, peraltro, la sussistenza sul punto del giudicato cautelare.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


La ordinanza oggetto di gravame si appalesa, infatti, logica corretta e priva di vizi di implausibilità. In ordine al primo motivo di gravame si osserva che non sussiste il vizio eccepito, rilevato che il Tribunale di Firenze ha argomentato in relazione alla richiesta di custodia cautelare in carcere, formulata dal P.M., denegandone la applicazione, in quanto ritenuta in contrasto sia con il criterio di adeguatezza e proporzionalità, di cui all'art. 27 4 c.p.p., sia con l'art. 273 c.p.p., ove dice che non si può applicare una misura restrittiva della libertà, qualora vi sia una alta percentuale di probabilità che la pena irroganda possa beneficiare della sospensione condizionale, con conseguente estinzione del reato, così effettuando un esame prognostico sulle accuse mosse all'indagato.


Il giudicante, però, ha rilevato nella condotta ascritta al M. una pervicacia nel reiterare comportamenti illeciti, necessitante l'applicazione di una misura impeditiva all'ulteriore ripetersi di essi, valutando, all'uopo, idoneo il divieto di risiedere in loc. Argentiera di Porto Santo Stefano, dove ha sede l'erigendo fabbricato.


Né può ritenersi fondata la ulteriore doglianza formulata dal ricorrente con cui si eccepisce la presunta violazione del giudicato cautelare, visto che a determinare il decidente nel disporre la misura applicata è risultato essere il nuovo episodio di violazione dei sigilli, accertato dai Carabinieri in data 15/2/07 e non contestato dall'indagato, il quale, sul punto, si è limitato a formulare giustificazioni, esattamente valutate inconsistenti dal decidente, quale il ritenere che la reiterazione della condotta delittuosa dovesse considerarsi minimale ed, in ogni caso, dettata dalla necessità di eseguire interventi nel manufatto oggetto di sequestro, atti ad eliminare una situazione di pericolo per le persone ivi alloggiate.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


 


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