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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 gennaio 2008 (ud.
27/11/ 2007), Sentenza n. 2465
AGRICOLTURA - CONSUMATORI - Mozzarelle con latte proveniente da animali affetti
da brucellosi - Sequestro limitato ai capi di bestiame ed al materiale
strettamente necessario all'allevamento - Legittimità - Fattispecie.
Ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 444, 445
e 500 c.p., è legittimo il provvedimento di sequestro limitatamente ai capi di
bestiame ed al materiale strettamente necessario all'allevamento con ordine di
dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei residui beni aziendali.
Fattispecie: commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente
potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte
"trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione
commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti,
impiegata per l’'alimentazione umana". Pres. Onorato - Rel. Nuzzo - P.m.
Montagna - Ric. S.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 gennaio 2008 (ud.
27/11/ 2007), Sentenza n. 2465
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di Alfonso S. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325
c.p.p. avverso l'ordinanza, emessa in data 3.4.2007, dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con cui veniva rigettata l'istanza di riesame, ex art. 324
c.p.p., proposta avverso il decreto, in data 15.2.2007, emesso dal Giudice per
le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva
disposto il sequestro preventivo dell'Azienda S. A., ubicata in Casal di
Principe; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava tale provvedimento
limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario
all'allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto
dei residui beni aziendali, ritenuto sussistente il fumus dei delitti di
cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la erronea applicazione
dell'art. 321 co. 1 c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.,
per avere lo S. tenuto un comportamento manifestamente inconciliabile con i
reati contestatigli di cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p., come desumibile
dal fatto che egli aveva chiesto personalmente, in data 18.10.2006, al Servizio
veterinario di Cancello Arnone un sopralluogo da parte del personale
veterinario; ciò aveva fatto anche in data 5.11.2006, rivolgendosi alla Giunta
Regionale della Campania, richiedendo la sospensione del blocco di produzione
lattiera sulla scorta di meri sospetti ed al fine di eseguire un controllo
dell'azienda stessa. Inoltre, in data 20.10.2006, aveva dichiarato al Servizio
Veterinario della Asl CE/2 lo smaltimento del latte prodotto in concimaia ed il
30.11.2006 aveva offerto la disponibilità ad effettuare operazioni di profilassi
della brucellosi.
Il Tribunale del riesame aveva ignorato tali circostanze che escludevano i
presupposti della misura cautelare reale adottata. Il ricorrente chiedeva,
quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Le censure svolte del ricorrente sono superate dalla logica ed esaustiva
motivazione della sentenza impugnata laddove si fa riferimento alle seguenti,
incontestabili circostanze obiettive cui è stato rapportato il fumus dei
delitti contestati e le relative esigenze di cautela: a) rinvenimento presso
l'azienda dello S. di farmaci detenuti senza la dovuta annotazione nel
prescritto registro vidimato, con l'evidente scopo di permetterne un uso non
controllabile; b) detenzione, presso la stessa azienda, di capi di bestiame
affetti dalla malattia in promiscuità con animali sani senza che si fosse
proceduto all'abbattimento tempestivo dei capi malati; c) commercializzazione
del latte degli animali infetti con conseguente potenzialità di diffusione del
batterio della B.R.C, veicolato nel latte "trasformato in mozzarella ed inserito
in circuiti di ampia distribuzione commerciale, ovvero contenuta nella stessa
carne degli animali infetti, impiegata per l'alimentazione umana" (pag. 4
sentenza impugnata). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
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