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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 17 Gennaio 2008,
Sentenza n. 2477
RIFIUTI - Discarica non autorizzata - Realizzazione e gestione di discarica
abusiva - Reato non configurabile in forma omissiva - Limiti - Concorso o
compartecipazione agevolatrice. Non è configurabile il reato di
realizzazione o esercizio di discarica abusiva rispetto alla condotta di chi,
avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato
rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi,
purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del
fondo con gli autori del fatto (non sussistendo una posizione di garanzia in
capo allo stesso), ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice (anche
per negligenza). Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. M.P. ed altri.
(annulla con rinvio Corte di Appello di Reggio Calabria sentenza 25.10.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 17 gennaio 2008, Sentenza n. 2477
RIFIUTI - Discarica abusiva - Confisca dell'area comune - Individuazione dei
soggetti - Art. 256, c. 3, D. L.vo n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 256,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, la confisca dell'area - in
caso di comproprietà indivisa - deve essere confermata nei confronti della quota
ideale del reo (demandandosi alla fase esecutiva la individuazione concreta di
tale quota) e, quanto alle quote dominicali residue, allorché venisse ravvisata
la corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la
confisca dell'intera area; mentre, in caso di responsabilità limitata ad alcuni
soltanto dei comproprietari, la confisca medesima dovrà essere limitata alle
sole quote dei soggetti condannati. Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric.
M.P. ed altri. (annulla con rinvio Corte di Appello di Reggio Calabria sentenza
25.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 17 gennaio 2008,
Sentenza n. 2477
RIFIUTI - Discarica non autorizzata - Realizzazione e gestione - Nozione -
Art. 256, c. 3, D. L.vo n. 152/2006 (ex art. 51,c.3 del D. L.vo n.22/1997).
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, (oggi
trasfuso nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 3)
la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività.
Ad esempio, attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze
oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale,
del sito degradato dalla presenza dei rifiuti, oppure, con un vero e proprio
allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a
tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione,
etc.. Inoltre, secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare
il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di
rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione
di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass.,
Sez. 3, 4.11.1994, Zagni). Mentre, la gestione di una discarica di rifiuti si
identifica in una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può
essere compiuta dallo stesso autore di quest'ultima o da altri soggetti, e che
consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di
persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.:
Sez. 3, 11.4.1997, Vasco). Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. M.P. ed
altri. (annulla con rinvio Corte di Appello di Reggio Calabria sentenza
25.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 17 gennaio 2008,
Sentenza n. 2477
RIFIUTI - Discarica abusiva - Confisca dell'area - Decisione emessa ai sensi
sell’art. 444 c.p.p., Effetti - Obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi - Art. 256, c. 3, D. L.vo n. 152/2006. Ai sensi del Decreto
Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, (disposizione testualmente
riprodotta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3),
"alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444
c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale e' stata realizzata la
discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi". Ne
consegue che, il soggetto responsabile, o compartecipe nel reato per dolo o
colpa, oltre a subire la pena e la conseguente confisca obbligatoria del sito,
resta altresi' obbligato alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi
secondo le prescrizioni di legge. Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric.
M.P. ed altri. (annulla con rinvio Corte di Appello di Reggio Calabria sentenza
25.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 17 gennaio 2008,
Sentenza n. 2477
RIFIUTI - Confisca dell'area comune interessata dalla discarica - Ratio
- Limiti - Diritto del terzo estraneo al reato - Art. 256, c. 3, D. L.vo n.
152/2006. La confisca prevista nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 256, comma 3, non può essere disposta dal giudice - in caso di
comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei comproprietari che non
siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica
abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della
proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente
rilevante e non avendo l'area medesima natura intrinsecamente criminosa (Cass.,
Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, Dessena). Tuttavia, la restituzione dell'intero
bene, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al
reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena
disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della "ratio" della
norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area
interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già
utilizzata come strumento del reato. Pertanto, affinché, il diritto del terzo
estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo
potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia
diritto di disporre (Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra). Pres. Lupo, Est.
Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. M.P. ed altri. (annulla con rinvio Corte di Appello
di Reggio Calabria sentenza 25.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione
III, 17 gennaio 2008, Sentenza n. 2477
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MA. Pa. , nato a (adrg);
2. MA. Co. , nato a (adrg);
3. SG. El. Fr. , nata a (adrg);
avverso la sentenza 25.10.2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in Pubblica Udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, il quale ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non
avere commesso il fatto, nei confronti di MA. Pa. e della Sg. . Inammissibilità
del ricorso per MA. Co. ;
udito il difensore, avv. RUSSO Fortunato Renato, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25.10.2006, confermava
la sentenza 17.5.2005 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva
affermato la responsabilità penale di Ma. Pa., Ma. Co. e Sg. El. Fr. in ordine
al reato di cui:
- al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, per avere
realizzato e gestito, in concorso tra loro, una discarica non autorizzata di
rifiuti in un fondo di proprietà comune - acc. in (adrg);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla
pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, disponendo la
confisca dell'area e concedendo a tutti il beneficio della sospensione
condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso congiunto il difensore degli imputati,
il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione,
ha eccepito:
- la inconfigurabilità del reato di discarica abusiva, poiche' il fondo
interessato dall'accumulo dei rifiuti, fino ad un anno e mezzo prima
dell'accertamento in oggetto, era rimasto privo di recinzione, sicche' chiunque
poteva accedere liberamente ad esso per depositare qualsivoglia materiale.
Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione sia dell'attivazione di una pur
rudimentale organizzazione di persone e di mezzi finalizzata al funzionamento
della stessa, sia del degrado oggettivo del sito;
- la inconfigurabilità del reato, in particolare, nei confronti della Sg. e di
Ma. Pa. , in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, detta
configurabilità e' esclusa nei confronti di chi, avendo la disponibilità di
un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti, senza fornire
alcuna forma di contributo concreto alla realizzazione della discarica, a non
attivarsi perche' questi ultimi vengano rimossi;
- la illegittimità della disposta confisca del fondo di proprietà comune, che
cagiona una ingiusta spoliazione patrimoniale dei comproprietari incolpevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Ma. Co. deve essere rigettato, perche' le doglianze a quegli
riferite sono infondate.
Il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 3, (con previsione
trasfusa nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 3)
sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata"
e la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha evidenziato che:
a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse
attività:
- anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il
compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura
dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.: Sez. Unite 28.12.1994,
Zaccarelli e, più di recente, Sez. 3, 30.4.2002, Francese);
- ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente
destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito,
degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. 3: 10.1.2002, Garzia;
24.9.2001, Bistolfi; 11.10.2000, Cimini).
Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di
discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che
faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di
ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass.,
Sez. 3, 4.11.1994, Zagni);
b) la gestione di una discarica si identifica in una attività autonoma,
successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di
quest'ultima o da altri soggetti, e che consiste nell'attivazione di
un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al
funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.: Sez. 3, 11.4.1997, Vasco).
Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha appunto accertato, in fatto - e
ne ha dato conto con motivazione razionale ed esauriente - la realizzazione di
una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo (pari a circa
3.000 mq. di un fondo esteso complessivamente circa 28.000 mq.) di una notevole
quantità di materiali oggettivamente destinati all'abbandono (materiali edilizi
di risulta, suppellettili varie, elettrodomestici in disuso, barattoli vuoti di
vernice, lastre di catrame, pezzi di asfalto ed altro), con trasformazione del
sito, oggettivamente degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento
e', altresi', assolutamente compatibile con la definizione di "discarica"
introdotta dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 31, articolo 2, lettera
g).
Nel sito anzidetto - un fondo di proprietà comune dei tre imputati, interamente
recintato - i Carabinieri della Stazione di Cannavò di Reggio Calabria hanno
personalmente constatato l'effettuazione flagrante di attività di scarica di
materiale derivante da demolizioni, ivi trasportato con un autocarro di
proprietà di Ma.Co. e condotto da un suo dipendente.
2. Il ricorso, invece, e' fondato in riferimento alla configurabilità della
contravvenzione contestata nei confronti della Sg. e di Ma. Pa. (rispettivamente
madre e fratello di Ma. Co. ).
In relazione alla possibilità di ritenere integrata la contravvenzione "de qua"
anche in forma omissiva, la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema -
sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 28.12.1994, Zaccarelli - e'
orientata nel senso della inconfigurabilità del reato di realizzazione o
esercizio di discarica abusiva rispetto alla condotta di chi, avendo la
disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si
limiti a non attivarsi affinche' questi ultimi vengano rimossi, purche' non
risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con
gli autori del fatto (non sussistendo una posizione di garanzia in capo allo
stesso), ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice (vedi Cass., Sez.
3: 21.9.2006, n. 31401, Boccabella; 2.4.2006, n. 13456, Gritti ed altro;
10.6.2005, n. 21966, Nugnes; 5.11.2002, Laganà; 26.9.2002, Ponzio).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale - dopo avere inconfutabilmente
accertato la realizzazione del reato, informa commissiva, ad opera di Ma.Co. -
si e' limitata, in relazione agli altri due imputati, ad affermare, in modo
apodittico, che essi "hanno comunque consentito al congiunto di utilizzare il
terreno per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizione e hanno
indubbiamente avallato comportamenti similari, tenuto conto che l'area era anche
ingombra di altro tipo di materiale".
Ma. Co. ha prospettato che i congiunti erano del tutto estranei alla sua
attività ed il Tribunale, al riguardo, aveva evidenziato "un "atteggiamento
psicologico quanto meno colposo", per avere i due imputati "cooperato alla
realizzazione della recinzione".
In una situazione siffatta non si rinvengono nella sentenza impugnata (pure in
una lettura integrata con la decisione di primo grado) argomentazioni logiche e
coerenti che, con considerazioni riferite a riscontrati elementi di fatto,
evidenzino una situazione non di mera consapevolezza e tolleranza, da parte dei
coimputati anzidetti, dell'esistenza di una discarica da altri realizzata,
bensi' di compartecipazione attiva (quantomeno per negligenza) alla imponente
attività di abbandono di rifiuti sistematicamente reiterata nel fondo di
proprietà comune.
Non risulta motivata, in sostanza, la sussistenza di una ben individuata
condotta agevolatrice efficiente sotto il profilo causale, a fronte della
pacifica insussistenza di una posizione di garanzia.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata in punto di
affermazione della corresponsabilità di Ma. Pa. e Sg. El. Fr. , con rinvio, per
nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Messina, poiche' la Corte territoriale
di Reggio Calabria ha un'unica sezione penale.
3. Quanto alla disposta confisca dell'area comune interessata dalla discarica,
va rilevato che, a norma del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51,
comma 3, "alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale e' stata
realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi". (Ciò significa che il soggetto responsabile, o compartecipe nel reato
per dolo o colpa, oltre a subire la pena e la conseguente confisca obbligatoria
del sito, resta altresi' obbligato alla bonifica ed al ripristino dello stato
dei luoghi secondo le prescrizioni di legge).
Trattasi di disposizione testualmente riprodotta nel Decreto Legislativo n. 152
del 2006, articolo 256, comma 3, in relazione alla quale va ribadito il
principio secondo il quale la confisca in essa prevista non può essere disposta
dal giudice - in caso di comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei
comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del
reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza,
ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun
illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura
intrinsecamente criminosa (vedi Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, Dessena).
La restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà
indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario
condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente
elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di
evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il
quale la abbia già utilizzata come strumento del reato.
Affinche', pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga
sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita
come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre (vedi
Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra).
Nella vicenda in esame, conseguentemente, la confisca dell'area deve essere
confermata nei confronti della quota ideale di spettanza di Ma.Co. (demandandosi
alla fase esecutiva la individuazione concreta di tale quota) e, quanto alle
quote dominicali residue, allorche' venisse ravvisata - nel giudizio di rinvio -
la corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la
confisca dell'intera area; mentre, in caso di responsabilità limitata ad alcuni
soltanto dei comproprietari, la confisca medesima dovrà essere limitata alle
sole quote dei soggetti condannati.
4. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Ma. Co. segue la condanna
di detto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615, 616 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, nei confronti di Ma. Pa. e Sg. El. Fr. , con
rinvio alla Corte di Appello di Messina.
Rigetta il ricorso di Ma. Co. , che condanna al pagamento delle spese
processuali.
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