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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2480



RIFIUTI - Incenerimento a terra di rifiuti speciali - Assenza di idonea autorizzazione - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie - Art. 51, c. 1, D.L.vo n. 22/1997 - Art. 674 c.p..
L’incenerimento a terra in assenza di idonea autorizzazione di rifiuti speciali quali legname, bancali in legno, plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro, provocando fumi atti a molestare le persone configura i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, e dall’articolo 674 c.p.. Nella specie, inoltre, non assume rilievo, il ruolo svolto all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto - se cioe' commesso dal titolare di una propria impresa o invece dal dipendente della ditta - come anche non rileva lo svolgere - o meno - professionalmente la contestata attivita', posto che il precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque effettua una attivita' di raccolta, recupero, smaltimento" (Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonche', sul carattere solo eventualmente abituale della attivita' stessa, Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326). Pres. Lupo - Est. Mancini - Ric. D.I.. (Dich. Inamm. ric. - Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del 26.6.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2480

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni inquinanti nell'atmosfera - Combustione a terra di rifiuti speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore - Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. - Configurabilità. In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la segnalazione ai Carabinieri da parte di cittadini del fatto che siano stati investiti ed evidentemente molestati, dalle emissioni, provocati dall’incenerimento a terra di rifiuti speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed altro in assenza di idonea autorizzazione, configura ampliamente la contravvenzione di cui all'articolo 674 c.p.. Pres. Lupo - Est. Mancini - Ric. D.I.. (Dich. Inamm. ric. - Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del 26.6.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2480


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) D.B. , n. il (adrg);

avverso SENTENZA del 26/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Nunzio Vladimiro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv. Canucciola Massimo di Porto Recanati.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del 26.6.2006 ha condannato D. B. alla pena di euro 2000,00 di ammenda e, rispettivamente, euro 100,00 di ammenda per i reati di cui: A) Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, avendolo riconosciuto colpevole di avere incenerito a terra in assenza di idonea autorizzazione rifiuti speciali quali legname, bancali in legno, plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro; B) articolo 674 c.p., avendo egli in tal modo provocato fumi atti a molestare le persone.

Le proteste dei cittadini avevano provocato l'intervento dei Carabinieri e l'affermazione della responsabilita' dell'imputato da parte del Tribunale si e' basata sulla deposizione dei militari dell'Arma e sull'album fotografico dagli stessi predisposto.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del difensore denunziando violazione di legge sotto un duplice profilo.

In primo luogo il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, omettendo di considerare che l'attivita' contestata aveva avuto carattere occasionale e non poteva considerasi attivita' di impresa.

In secondo luogo lo stesso Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della contravvenzione all'articolo 674 c.p. sulla base di testimonianze indirette, quelle dei cittadini ascoltati dai CC sul fumo sviluppato dall'imputato, omettendo di escutere le fonti testimoniali dirette, cosi' come prescritto dall'articolo 195 c.p.p..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso e' manifestamente infondato e deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Consiste infatti in una riconsiderazione delle emergenze processuali, che si tenta di interpretare in senso favorevole all'imputato, sulla quale tuttavia non puo' svolgersi il sindacato di questa Corte di legittimita' pena lo sconfinamento nel campo delle valutazioni in fatto riservate in via esclusiva al giudice di merito.

Peraltro tali emergenze sono state tutte valutate dalla impugnata sentenza che in ordine ad esse ha espresso un giudizio confortato da una motivazione logica e coerente.

Quanto infatti alla materiale condotta contestata all'imputato il giudicante ha precisato che essa e' consistita nello smaltimento di rifiuti composti da materiale diverso cosi' come indicato nel capo di imputazione e non invece del solo legname come sostenuto invece dall'imputato. A tale conclusione il Tribunale e' pervenuto sulla base delle deposizioni dei Carabinieri intervenuti e dell'album fotografico dagli stessi realizzato.

Ne consegue che del tutto inconferente e' il richiamo, che si legge nel ricorso, alla disciplina ed ai limiti della testimonianza indiretta (quella dei cittadini che avevano allertato i militari dell'Arma perche' molestati dal fumo e dall'acre odore prodotto dai rifiuti bruciati) dal momento che le valutazioni del giudicante si sono basate soltanto su quanto osservato e riferito dai militari nonche' sulla diretta osservazione delle foto scattate in loco.

Ne' rileva, contrariamente all'assunto del ricorrente, il ruolo da costui svolto all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto - se cioe' fosse titolare di una propria impresa o invece dipendente della ditta titolare del cantiere medesimo - come anche non rileva che egli svolgesse - o meno - professionalmente la contestata attivita', posto che il precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque effettua una attivita' di raccolta, recupero, smaltimento" (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonche', sul carattere solo eventualmente abituale della attivita' stessa, Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326).

Quanto all'altro motivo del ricorso, con il quale si contesta la decisione del giudicante di ravvisare nel fatto anche la contravvenzione all'articolo 674 c.p., e' appena il caso di notare che anche in tal caso il Tribunale ha dato adeguata contezza delle proprie conclusioni spiegando che la intollerabilita' del fumo e dell'odore prodotti dall'imputato con la propria condotta e' ampiamente dimostrata dalla circostanza che i Carabinieri furono allertati proprio dai cittadini investiti, ed evidentemente molestati, da tali emissioni.

La declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' della prevista sanzione amministrativa, equitativamente liquidata come da dispositivo. La stessa declaratoria non consente di esaminare la questione della eventuale, intervenuta prescrizione dei reati atteso che la inammissibilita' del ricorso impedisce lo stesso sorgere di un valido rapporto giurisdizionale di impugnazione.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


 


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