AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008,
Sentenza n. 2480
RIFIUTI - Incenerimento a terra di rifiuti speciali - Assenza di idonea
autorizzazione - Responsabilità - Individuazione - Fattispecie - Art. 51, c. 1,
D.L.vo n. 22/1997 - Art. 674 c.p.. L’incenerimento a terra in assenza di
idonea autorizzazione di rifiuti speciali quali legname, bancali in legno,
plastica varia, gomme, polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro,
provocando fumi atti a molestare le persone configura i reati previsti dal
Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, e dall’articolo 674
c.p.. Nella specie, inoltre, non assume rilievo, il ruolo svolto all'interno del
cantiere dove il fatto e' avvenuto - se cioe' commesso dal titolare di una
propria impresa o invece dal dipendente della ditta - come anche non rileva lo
svolgere - o meno - professionalmente la contestata attivita', posto che il
precetto contenuto nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1,
si rivolge indistintamente a "chiunque effettua una attivita' di raccolta,
recupero, smaltimento" (Cass. Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonche', sul
carattere solo eventualmente abituale della attivita' stessa, Cass. Sez. 3, n.
13456 del 2006 Rv 236326). Pres. Lupo - Est. Mancini - Ric. D.I.. (Dich. Inamm.
ric. - Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza
del 26.6.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008,
Sentenza n. 2480
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni inquinanti nell'atmosfera -
Combustione a terra di rifiuti speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore -
Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. - Configurabilità.
In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la segnalazione ai Carabinieri
da parte di cittadini del fatto che siano stati investiti ed evidentemente
molestati, dalle emissioni, provocati dall’incenerimento a terra di rifiuti
speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed altro in assenza di
idonea autorizzazione, configura ampliamente la contravvenzione di cui
all'articolo 674 c.p.. Pres. Lupo - Est. Mancini - Ric. D.I.. (Dich. Inamm. ric.
- Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del
26.6.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008, Sentenza
n. 2480
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.B. , n. il (adrg);
avverso SENTENZA del 26/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Nunzio Vladimiro, che ha
concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. Canucciola Massimo di Porto Recanati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del
26.6.2006 ha condannato D. B. alla pena di euro 2000,00 di ammenda e,
rispettivamente, euro 100,00 di ammenda per i reati di cui: A) Decreto
Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, avendolo riconosciuto
colpevole di avere incenerito a terra in assenza di idonea autorizzazione
rifiuti speciali quali legname, bancali in legno, plastica varia, gomme,
polistirolo, cartoni, materiale edile ed altro; B) articolo 674 c.p., avendo
egli in tal modo provocato fumi atti a molestare le persone.
Le proteste dei cittadini avevano provocato l'intervento dei Carabinieri e
l'affermazione della responsabilita' dell'imputato da parte del Tribunale si e'
basata sulla deposizione dei militari dell'Arma e sull'album fotografico dagli
stessi predisposto.
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del
difensore denunziando violazione di legge sotto un duplice profilo.
In primo luogo il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui
al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, omettendo di considerare che
l'attivita' contestata aveva avuto carattere occasionale e non poteva
considerasi attivita' di impresa.
In secondo luogo lo stesso Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della
contravvenzione all'articolo 674 c.p. sulla base di testimonianze indirette,
quelle dei cittadini ascoltati dai CC sul fumo sviluppato dall'imputato,
omettendo di escutere le fonti testimoniali dirette, cosi' come prescritto
dall'articolo 195 c.p.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' manifestamente infondato e deve dunque essere dichiarato
inammissibile.
Consiste infatti in una riconsiderazione delle emergenze processuali, che si
tenta di interpretare in senso favorevole all'imputato, sulla quale tuttavia non
puo' svolgersi il sindacato di questa Corte di legittimita' pena lo
sconfinamento nel campo delle valutazioni in fatto riservate in via esclusiva al
giudice di merito.
Peraltro tali emergenze sono state tutte valutate dalla impugnata sentenza che
in ordine ad esse ha espresso un giudizio confortato da una motivazione logica e
coerente.
Quanto infatti alla materiale condotta contestata all'imputato il giudicante ha
precisato che essa e' consistita nello smaltimento di rifiuti composti da
materiale diverso cosi' come indicato nel capo di imputazione e non invece del
solo legname come sostenuto invece dall'imputato. A tale conclusione il
Tribunale e' pervenuto sulla base delle deposizioni dei Carabinieri intervenuti
e dell'album fotografico dagli stessi realizzato.
Ne consegue che del tutto inconferente e' il richiamo, che si legge nel ricorso,
alla disciplina ed ai limiti della testimonianza indiretta (quella dei cittadini
che avevano allertato i militari dell'Arma perche' molestati dal fumo e
dall'acre odore prodotto dai rifiuti bruciati) dal momento che le valutazioni
del giudicante si sono basate soltanto su quanto osservato e riferito dai
militari nonche' sulla diretta osservazione delle foto scattate in loco.
Ne' rileva, contrariamente all'assunto del ricorrente, il ruolo da costui svolto
all'interno del cantiere dove il fatto e' avvenuto - se cioe' fosse titolare di
una propria impresa o invece dipendente della ditta titolare del cantiere
medesimo - come anche non rileva che egli svolgesse - o meno - professionalmente
la contestata attivita', posto che il precetto contenuto nel Decreto Legislativo
n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, si rivolge indistintamente a "chiunque
effettua una attivita' di raccolta, recupero, smaltimento" (in tal senso Cass.
Sez. 3, n. 21925 del 2002 Rv 221959 nonche', sul carattere solo eventualmente
abituale della attivita' stessa, Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2006 Rv 236326).
Quanto all'altro motivo del ricorso, con il quale si contesta la decisione del
giudicante di ravvisare nel fatto anche la contravvenzione all'articolo 674
c.p., e' appena il caso di notare che anche in tal caso il Tribunale ha dato
adeguata contezza delle proprie conclusioni spiegando che la intollerabilita'
del fumo e dell'odore prodotti dall'imputato con la propria condotta e'
ampiamente dimostrata dalla circostanza che i Carabinieri furono allertati
proprio dai cittadini investiti, ed evidentemente molestati, da tali emissioni.
La declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonche' della prevista sanzione
amministrativa, equitativamente liquidata come da dispositivo. La stessa
declaratoria non consente di esaminare la questione della eventuale, intervenuta
prescrizione dei reati atteso che la inammissibilita' del ricorso impedisce lo
stesso sorgere di un valido rapporto giurisdizionale di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006