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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza
n. 2489
RIFIUTI - Carcasse di pneumatici ed altri rifiuti provenienti da autoveicoli -
Gestione senza autorizzazione - Rifiuti speciali non pericolosi - Responsabilità
penale - Configurazione - Art. 51, c 1, D. L.vo n. 22/1997 (oggi art. 256, D.
L.vo n. 152/2006) - Art. 208, D. L.vo n. 152/2006 - Art. 216, D. L.vo n.
152/2006. Configura la fattispecie prevista dall’articolo 51, comma 1,
Decreto Legislativo n. 22 del 1997, (oggi trasfuso nell'art. 256, D. L.vo
n.152/2006) la gestione, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti speciali
non pericolosi consistenti in carcasse di pneumatici, camere d'aria tagliate,
cerchioni per autovetture ed altri rifiuti provenienti da autoveicoli. Nella
specie, mancava sia l'autorizzazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 22
del 1997, articolo 28 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 208), sia la richiesta, per l'ottenimento dell’autorizzazione alla
procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 33
(attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 216), stante la
possibilità di avviare al recupero pneumatici usati utilizzando tale procedura.
Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489
PROCEDURE E VARIE - Attenuanti generiche - Concessione o diniego - Potere
discrezionale del giudice di merito - Motivazione. La concessione o il
diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere
bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla
gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass., Sez. 1
16.6.1992, n. 6992). Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. C.. CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ca. Ci., nato a (adrg);
avverso la sentenza 10.10.2006 del Tribunale monocratico di Asti;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. DE NUNZIO Wladimiro il quale ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Asti, con sentenza del 10.10.2006, affermava la
responsabilità penale di Ca. Ci. in ordine al reato di cui:
- al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, per avere - quale
titolare della ditta "Isaia Gomme" - gestito, senza la prescritta
autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi consistenti in carcasse di
pneumatici, camere d'aria tagliate, cerchioni per autovetture ed altri rifiuti
provenienti da autoveicoli - acc. in (adrg);
- e lo condannava alla pena di euro 20.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ca., il quale, sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito: - la carenza
assoluta di prova circa l'affermata assenza di autorizzazione;
- la possibilità di avviare al recupero pneumatici usati utilizzando la
procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 33
ed il mancato accertamento dell'effettivo utilizzo, da parte sua, di siffatta
procedura;
- l'incongruità del diniego di circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le doglianze anzidette
sono manifestamente infondate.
1. La mancanza dell'autorizzazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 22 del
1997, articolo 28 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo
208) risulta accertata, al dibattimento, attraverso le deposizioni dei
verbalizzanti (marescialli Am. e De. Am. del Comando Carabinieri di Alessandria
per la tutela dell'ambiente) e l'imputato non ha mai contrastato le
constatazioni da quelli operate ne' ha mai prodotto alcun atto autorizzatorio.
2. Non risulta prospettato al giudice del merito, ne' dimostrato in alcun modo
che il Ca. abbia fatto ricorso, per l'ottenimento della prescritta
autorizzazione, alla procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22
del 1997, articolo 33 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
articolo 216): nessuna traccia sussiste, in particolare, dell'avvenuta
comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente
competente.
3. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena
concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi
Cass., Sez. 1 16.6.1992, n. 6992).
Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le
possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in
considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente
incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere
dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, elementi di segno
positivo, dalla cui assenza legittimamente il Tribunale ha fatto derivare il
diniego della loro concessione.
Il Tribunale, inoltre, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutogli in proposito dalla legge ha dedotto logicamente prevalenti
significazioni negative della personalità dell'imputato da quei precedenti
penali, tre dei quali specifici, che egli non può non ammettere.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima
segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento
nonche' quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonche' al versamento della somma di euro mille/00 in favore
della cassa delle ammende.
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