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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489



RIFIUTI - Carcasse di pneumatici ed altri rifiuti provenienti da autoveicoli - Gestione senza autorizzazione - Rifiuti speciali non pericolosi - Responsabilità penale - Configurazione - Art. 51, c 1, D. L.vo n. 22/1997 (oggi art. 256, D. L.vo n. 152/2006) - Art. 208, D. L.vo n. 152/2006 - Art. 216, D. L.vo n. 152/2006.
Configura la fattispecie prevista dall’articolo 51, comma 1, Decreto Legislativo n. 22 del 1997, (oggi trasfuso nell'art. 256, D. L.vo n.152/2006) la gestione, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in carcasse di pneumatici, camere d'aria tagliate, cerchioni per autovetture ed altri rifiuti provenienti da autoveicoli. Nella specie, mancava sia l'autorizzazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 28 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 208), sia la richiesta, per l'ottenimento dell’autorizzazione alla procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 33 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 216), stante la possibilità di avviare al recupero pneumatici usati utilizzando tale procedura. Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489

PROCEDURE E VARIE - Attenuanti generiche - Concessione o diniego - Potere discrezionale del giudice di merito - Motivazione. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass., Sez. 1 16.6.1992, n. 6992). Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Ca. Ci., nato a (adrg);

avverso la sentenza 10.10.2006 del Tribunale monocratico di Asti;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. DE NUNZIO Wladimiro il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale monocratico di Asti, con sentenza del 10.10.2006, affermava la responsabilità penale di Ca. Ci. in ordine al reato di cui:

- al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, per avere - quale titolare della ditta "Isaia Gomme" - gestito, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi consistenti in carcasse di pneumatici, camere d'aria tagliate, cerchioni per autovetture ed altri rifiuti provenienti da autoveicoli - acc. in (adrg);
- e lo condannava alla pena di euro 20.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ca., il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito: - la carenza assoluta di prova circa l'affermata assenza di autorizzazione;

- la possibilità di avviare al recupero pneumatici usati utilizzando la procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 33 ed il mancato accertamento dell'effettivo utilizzo, da parte sua, di siffatta procedura;

- l'incongruità del diniego di circostanze attenuanti generiche.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.

1. La mancanza dell'autorizzazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 28 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 208) risulta accertata, al dibattimento, attraverso le deposizioni dei verbalizzanti (marescialli Am. e De. Am. del Comando Carabinieri di Alessandria per la tutela dell'ambiente) e l'imputato non ha mai contrastato le constatazioni da quelli operate ne' ha mai prodotto alcun atto autorizzatorio.

2. Non risulta prospettato al giudice del merito, ne' dimostrato in alcun modo che il Ca. abbia fatto ricorso, per l'ottenimento della prescritta autorizzazione, alla procedura semplificata di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 33 (attualmente del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 216): nessuna traccia sussiste, in particolare, dell'avvenuta comunicazione di inizio dell'attività alla Provincia territorialmente competente.

3. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass., Sez. 1 16.6.1992, n. 6992).

Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente il Tribunale ha fatto derivare il diniego della loro concessione.

Il Tribunale, inoltre, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato da quei precedenti penali, tre dei quali specifici, che egli non può non ammettere.

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonche' quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' al versamento della somma di euro mille/00 in favore della cassa delle ammende.


 


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