AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n.2491



EDILIZIA E URBANISTICA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Estinzione del reato per condono - Art. 39, L. n.724/1994 - Art. 38 e 20 lett. c) L. n. 47/1985.
La violazione della legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c) e succ. mod. (realizzazione, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un fabbricato preesistente, in assenza della prescritta concessione edilizia) congiuntamente alla violazione della Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e s.m. (realizzazione di lavori edilizi senza la prescritta autorizzazione paesaggistica), possono configurare in presenza di precise condizioni l'estinzione dei reati per la sanatoria prevista dal cd. "condono edilizio" di cui alla Legge n. 724 del 1994, articolo 39 e della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 e succ. mod.. Pres. Papa, Est. Fiale, P.M. Montagna, Ricc. A.B.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n.2491


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


Ab. A. , nata a (adrv);
Br. B. , nato a (adrv);

avverso la sentenza 14.3.1994 della Corte di Appello di Bari;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. MONTAGNA Alfredo il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per condono edilizio.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 14.3.1994, in parziale riforma della sentenza 28.5.1993 del Pretore di quella città:

a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Ab. An. e Br. Br. in ordine ai reati di cui:

- alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c) (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, l'ampliamento di un fabbricato preesistente, in assenza della prescritta concessione edilizia - acc. in (adrv)) - alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato i lavori edilizi anzidetti senza la prescritta autorizzazione paesaggistica);

b) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex articolo 81 cpv. cod. pen., determinava la pena, per ciascun imputato, in giorni 25 di arresto e lire 10 milioni di ammenda; confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive e la concessione alla Ab. dei doppi benefici di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

- la eccessività della pena;
- la incongruità del diniego, al Br. , del beneficio della sospensione condizionale;
- la illegittimità dell'ordine di demolizione dell'opera, trattandosi, tra l'altro, di struttura acquisita al patrimonio comunale.

Avendo il Br. dimostrato di avere presentato domanda di "condono edilizio", della Legge n. 724 del 1994, ex articolo 39 il procedimento è rimasto sospeso - presso questa Corte - dal 23.8.1994.

Il Comune di Mola di Bari, con nota pervenuta il 2.4.2007, ha attestato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia in sanatoria n. (adrv), in data 8.3.2007, previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Il difensore ha trasmesso memoria illustrativa in data 19.11.2007.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché i reati sono estinti per la sanatoria prevista dal cd. "condono edilizio" di cui alla Legge n. 724 del 1994, articolo 39 e della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 risultando:

- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dalla Legge n. 47 del 1985, articolo 31) entro il termine del 31 dicembre 1993;
- la condonabilità dell'intervento eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
- la tempestività della presentazione, da parte di uno degli imputati (entrambi comproprietari dell'immobile), di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- il rituale rilascio di nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico;
- la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell'oblazione ritenuta congrua dalla Amministrazione comunale.

All'intervenuto rilascio del provvedimento di sanatoria segue la revoca dell'ordine di demolizione.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché i reati sono estinti per condono edilizio.


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006