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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28 Gennaio 2008, Sentenza n. 4091



BENI CULTURALI E AMBIENTALI - EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive in zona vincolata - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Prescrizione - Estinzione del reato.
Nei casi di opere abusive in zona vincolata suscettibili di condono edilizio il reato si può estinguere per intervenuta prescrizione. Pres. Vitalone, Est. Fiale, P.M. Izzo, Ric. AN. Gi. (annulla senza rinvio per prescrizione sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28/01/2008, Sentenza n. 4091


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UDIENZA del

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

AN. Gi. , nata a xxx;

avverso la sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania.

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in Pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta rimessione in pristino, ed il rigetto del ricorso nel resto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Catania, con sentenza dell'8.3.2006, in parziale riforma della sentenza 6.6.2005 del Tribunale monocratico di Ragusa:

a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di An. Gi. in ordine al reato di cui:

- al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articoli 146 e 163 (per avere realizzato in assenza della prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di ristrutturazione del terzo piano di un fabbricato, incrementandone l'altezza con un aumento di volumetria di circa 25 mc. e realizzando un terrazzino per una superficie di circa 13 mq. - acc. in XxX, il 5.11.2002);

b) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in giorni 15 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la An., la quale ha eccepito:

- violazione di legge, in quanto i giudici del merito erroneamente avrebbero ritenuto che l'intervenuto rilascio di titolo edilizio sanante Legge n. 47 del 1985, ex articolo 13 non comporti l'estinzione pure del reato di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163, tenuto conto che, comunque, l'anzidetto provvedimento presuppone il rilascio di nulla-osta paesaggistico da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie effettivamente rilasciato);

- violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla mancata valutazione degli effetti della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della Legge n. 326 del 2003;

- la illegittimità della conferma dell'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, pure a fronte della riscontrata compatibilità delle opere con l'assetto paesaggistico del territorio.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato e, sul punto, si imporrebbe il rinvio alla Corte di merito, per una più completa valutazione da effettuarsi con motivazione adeguata.

La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, poiché il reato è estinto per prescrizione.

Trattasi, infatti, di contravvenzione accertata il 5.11.2002, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6, ex articolo 157 c.p. e articolo 160 c.p., u.c.) si sarebbe compiuto il 5.5.2007.

Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) della sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 2 e giorni 21, in seguito alla proposizione dell'istanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36 (gg. 60) e ad un rinvio disposto su richiesta del difensore (dal 16.5.2005 al 6.6.2005) non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa, in quanto, pur computando detta sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta fissato al 26.7.2007.

Trattandosi di opere abusive in zona vincolata non suscettibili di condono edilizio, ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, convertito nella Legge n. 326 del 2003, non possono essere computate (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, a 22, Sadini e altra) - invece - le sospensioni di cui alla Legge n. 47 del 1985, articoli 44 e 38.

Segue la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato e' estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.


 


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