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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28 Gennaio 2008,
Sentenza n. 4091
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive in zona
vincolata - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Prescrizione -
Estinzione del reato. Nei casi di opere abusive in zona vincolata
suscettibili di condono edilizio il reato si può estinguere per intervenuta
prescrizione. Pres. Vitalone, Est. Fiale, P.M. Izzo, Ric. AN. Gi. (annulla senza
rinvio per prescrizione sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28/01/2008, Sentenza n. 4091
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UDIENZA del
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN. Gi. , nata a xxx;
avverso la sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in Pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla disposta rimessione in pristino, ed il rigetto del ricorso
nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza dell'8.3.2006, in parziale riforma
della sentenza 6.6.2005 del Tribunale monocratico di Ragusa:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di An. Gi. in ordine al
reato di cui:
- al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articoli 146 e 163 (per avere
realizzato in assenza della prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, lavori di ristrutturazione del terzo piano di un
fabbricato, incrementandone l'altezza con un aumento di volumetria di circa 25
mc. e realizzando un terrazzino per una superficie di circa 13 mq. - acc. in XxX,
il 5.11.2002);
b) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la
pena in giorni 15 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, confermando la
concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la An., la quale ha eccepito:
- violazione di legge, in quanto i giudici del merito erroneamente avrebbero
ritenuto che l'intervenuto rilascio di titolo edilizio sanante Legge n. 47 del
1985, ex articolo 13 non comporti l'estinzione pure del reato di cui al Decreto
Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163, tenuto conto che, comunque,
l'anzidetto provvedimento presuppone il rilascio di nulla-osta paesaggistico da
parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie
effettivamente rilasciato);
- violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla mancata valutazione
degli effetti della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della Legge
n. 326 del 2003;
- la illegittimità della conferma dell'ordine di rimessione in pristino dello
stato originario dei luoghi, pure a fronte della riscontrata compatibilità delle
opere con l'assetto paesaggistico del territorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato e, sul punto, si
imporrebbe il rinvio alla Corte di merito, per una più completa valutazione da
effettuarsi con motivazione adeguata.
La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, poiché il reato
è estinto per prescrizione.
Trattasi, infatti, di contravvenzione accertata il 5.11.2002, sicché il termine
massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6, ex articolo 157 c.p. e articolo 160
c.p., u.c.) si sarebbe compiuto il 5.5.2007.
Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la
sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) della sospensione del corso della
prescrizione per complessivi mesi 2 e giorni 21, in seguito alla proposizione
dell'istanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
articolo 36 (gg. 60) e ad un rinvio disposto su richiesta del difensore (dal
16.5.2005 al 6.6.2005) non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa
del riconoscimento di termini a difesa, in quanto, pur computando detta
sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta fissato al 26.7.2007.
Trattandosi di opere abusive in zona vincolata non suscettibili di condono
edilizio, ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32,
convertito nella Legge n. 326 del 2003, non possono essere computate (vedi
Cass., Sez. Unite 16.12.1999, a 22, Sadini e altra) - invece - le sospensioni di
cui alla Legge n. 47 del 1985, articoli 44 e 38.
Segue la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato e' estinto per
prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
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